§ 4.10.20 – L.R. 22 ottobre 1994, n. 42.
Norme sulla classificazione delle strutture ricettive.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.10 turismo e industria alberghiera
Data:22/10/1994
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Attività ricettiva.
Art. 2.  Aziende ricettive alberghiere.
Art. 3.  Specificazione delle aziende ricettive alberghiere.
Art. 4.  Aziende ricettive all'aria aperta.
Art. 5.  Specificazione delle aziende ricettive all'aria aperta.
Art. 5 bis.  Realizzazione degli impianti igienico sanitari nei campeggi e villaggi turistici.
Art. 6.  Casi consentiti di promiscuità.
Art. 7.  Esercizio delle funzioni amministrative.
Art. 8.  Classificazione delle aziende ricettive.
Art. 9.  Validità e revisione della classificazione.
Art. 10.  Denominazione degli esercizi ricettivi.
Art. 11.  Attrezzature, impianti ed arredi.
Art. 12.  Dichiarazione dei requisiti.
Art. 13.  Determinazione e pubblicità della classifica.
Art. 14.  Denuncia e pubblicità dei prezzi.
Art. 15.  Insegna ed altre indicazioni per il pubblico.
Art. 16.  Rilevazioni statistiche.
Art. 17.  Sanzioni.
Art. 18.  Vigilanza e applicazione delle sanzioni.
Art. 19.  Cambio di tipologia.
Art. 20.  Disposizioni tributarie.
Art. 21.  Norme transitorie.
Art. 22.  Corsi di aggiornamento.
Art. 23.  Abrogazioni.
Art. 24.  Finanziamento della spesa per le funzioni delegate.


§ 4.10.20 – L.R. 22 ottobre 1994, n. 42. [1]

Norme sulla classificazione delle strutture ricettive.

(B.U. 28 ottobre 1994, n. 104).

 

Art. 1. Attività ricettiva.

     1. Agli effetti della presente legge si definisce attività ricettiva quella diretta alla produzione ed all'offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione di alloggio e di servizi connessi.

     2. Le aziende organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva si distinguono in aziende ricettive alberghiere ed aziende ricettive all'aria aperta e vengono classificate in base ai requisiti fissati con apposito decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale deliberazione determina altresì i segni distintivi corrispondenti ai diversi tipi e livelli di classificazione.

 

     Art. 2. Aziende ricettive alberghiere.

     1. Sono aziende ricettive alberghiere gli esercizi organizzati per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio con o senza servizio autonomo di cucina ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e di ristorazione.

     2. Le aziende ricettive alberghiere, oltre ai requisiti qualitativi previsti per l attribuzione della classifica, devono disporre di almeno sette camere o unità abitative di acqua corrente calda e fredda in tutte le camere o unità abitative, nonché adeguarsi agli altri requisiti tecnico- edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza, previsti dalle norme di legge in materia.

 

     Art. 3. Specificazione delle aziende ricettive alberghiere.

     1. Le aziende ricettive alberghiere si distinguono in alberghi e residenze turistico-alberghiere.

     2. Sono alberghi gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile.

     3. Possono assumere la denominazione di "villaggi-albergo" gli alberghi che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.

     4. Possono assumere la denominazione di "motel" quegli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza alle autovetture o alle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.

     5. Possono assumere la denominazione di "meublé" o "garnì" quegli alberghi che forniscono solo alloggio, normalmente con prima colazione, senza servizio di ristorante.

     6. Possono assumere la denominazione di "dimora storica" quegli alberghi la cui attività si svolge in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi riconducibili almeno al livello di classificazione delle quattro stelle.

     7. Possono assumere la denominazione di "centro benessere" quegli alberghi dotati di impianti e attrezzature adeguate per fornire agli ospiti servizi specializzati per il benessere e la rigenerazione fisica, con struttura e servizi minimi riconducibili almeno al livello di classifica delle tre stelle.

     8. In alternativa all'indicazione "albergo" può essere usata quella di "hotel" o, limitatamente agli alberghi contrassegnati con quattro e cinque stelle, "grand hotel" o "grande albergo".

     9. Sono residenze turistico-alberghiere quegli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. Nelle residenze turistico- alberghiere non può essere fornita ospitalità per periodi inferiori a cinque giorni.

     10. Ad esclusione dei villaggi-albergo, come definiti al comma 3, gli esercizi alberghieri possono svolgere la propria attività, oltreché nella sede principale o "casa madre", ove sono di regola allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali, anche in dipendenze. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale. o anche in una parte separata dello stesso immobile quando ad essa si accede da un diverso ingresso. Rispetto alla "casa madre" le dipendenze devono essere ubicate a non più di cinquanta metri di distanza.

 

     Art. 4. Aziende ricettive all'aria aperta.

     1. Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi aperti al pubblico a gestione unitaria che offrono ospitalità al pubblico in aree recintate ed attrezzate per fornire alloggio sia in propri allestimenti minimi sia in spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.

     2. La gestione unitaria dell'azienda può, fra l'altro. comprendere servizi di ristorante, spaccio, bar, svago e vendita di articoli per campeggio.

     3. Le aziende ricettive all'aria aperta devono essere allestite in luoghi salubri, a conveniente distanza da stabilimenti industriali, ospedali, case di cura e di riposo. chiese, caserme e cimiteri; le recinzioni devono essere completate con idonee schermature in corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere.

 

     Art. 5. Specificazione delle aziende ricettive all'aria aperta.

     1. Le aziende ricettive all aria aperta si distinguono in villaggi turistici e campeggi.

     2. Sono villaggi turistici quegli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

     3. [2].

 

     Art. 5 bis. Realizzazione degli impianti igienico sanitari nei campeggi e villaggi turistici. [3]

     1. I campeggi e i villaggi turistici di cui all'articolo 5, sono tenuti entro il 31 marzo 1997, a realizzare gli impianti igienico sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni di autocaravan e caravan ai sensi dell'articolo 185, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell'articolo 378 del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495.

 

     Art. 6. Casi consentiti di promiscuità.

     1. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto-cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 15 per cento di quella complessiva dell'esercizio.

     2. Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di unità abitative non dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 15 per cento di quella complessiva dell'esercizio.

     3. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25 per cento di quella complessiva dell'esercizio.

     4. Nei campeggi è consentita la presenza di tende, caravan o allestimenti stabili minimi installati a cura del gestore quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25 per cento di quella complessiva dell'esercizio.

 

     Art. 7. Esercizio delle funzioni amministrative.

     1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative di cui alla presente legge.

     2. Le Province si possono avvalere per l'esercizio delle loro funzioni, di cui al comma 1, degli enti locali e delle aziende di promozione turistica.

     3. La Regione esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento in materia di classificazione delle strutture ricettive.

 

     Art. 8. Classificazione delle aziende ricettive.

     1. Le aziende ricettive sono classificate in diversi livelli, contrassegnati con un numero di stelle variabile da uno a cinque, in relazione al tipo di appartenenza e ai requisiti posseduti secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 2.

     2. Le aziende ricettive alberghiere sono classificate in base a requisiti qualitativi minimi predeterminati e necessari per ciascun livello di classifica.

     3. Le aziende ricettive all'aria aperta sono classificate in base a requisiti obbligati, predeterminati e necessari per ciascun livello di classificazione, e in requisiti fungibili che concorrono alla formazione del punteggio complessivo in base al quale viene determinata la classificazione.

     4. I livelli di classificazione attribuibili sono:

     a) da uno a cinque stelle per gli alberghi;

     b) da due a quattro stelle per le residenze turistico-alberghiere;

     c) da due a quattro stelle per i villaggi turistici;

     d) da uno a quattro stelle per i campeggi.

     5. Gli alberghi classificati a cinque stelle assumono la denominazione "lusso", se in possesso di adeguati standards tipici degli esercizi di classe internazionale indicati nel decreto di cui all'articolo 1, comma 2.

     6. I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva "A" (annuale) quando sono aperti per le stagioni estiva e invernale o per l'intero arco dell'anno. La chiusura temporanea di tali complessi può essere consentita per un periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore e deve essere indicata nelle guide specializzate, nonché segnalata nelle insegne del complesso.

     7. Per gli esercizi alberghieri con dipendenza, la classificazione della "casa madre" e delle singole dipendenze viene effettuata separatamente tenendo conto dei reciproci rapporti funzionali. Alle dipendenze non può essere attribuita una classificazione superiore a quella della "casa madre".

     8. L'attribuzione di un livello di classificazione è obbligatoria.

 

     Art. 9. Validità e revisione della classificazione.

     1. La classificazione degli esercizi ricettivi ha validità per un quinquennio e viene rinnovata per periodi della stessa durata.

     2. Le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente ciascun quinquennio.

     3. Qualora nel corso del quinquennio si verifichino variazioni nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione di un esercizio, o qualora venga accertato che l'esercizio non possiede tutti i requisiti corrispondenti al livello di classificazione attribuito, si procede, a domanda o d'ufficio, ad una nuova classificazione dell'esercizio.

     4. Le classificazioni attribuite nel corso del quinquennio, sia in sede di revisione che per i nuovi esercizi, hanno effetto fino al compimento del quinquennio stesso.

     5. Non si procede a revisioni di classifica a domanda nell'ultimo anno del quinquennio.

 

     Art. 10. Denominazione degli esercizi ricettivi.

     1. La denominazione dei nuovi esercizi ricettivi e le eventuali variazioni alla denominazione degli esercizi esistenti devono essere preventivamente approvate dal comune competente al rilascio della licenza di pubblico esercizio, al fine di evitare omonimie fra i diversi esercizi e di non consentire l'inserimento nella denominazione stessa di indicazioni atte a creare incertezze sulla natura e sul livello di classificazione degli esercizi.

 

     Art. 11. Attrezzature, impianti ed arredi.

     1. Le attrezzature e gli impianti degli esercizi ricettivi devono risultare in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione; la qualità degli arredi deve essere adeguata al livello di classificazione del singolo esercizio.

     2. Qualora vengano rilevate situazioni non rispondenti a quanto prescritto dal comma 1 la provincia, sentito il titolare dell'azienda ricettiva e su parere dell'azienda di promozione turistica, dispone, previa diffida ad effettuare i necessari adeguamenti entro un congruo termine, la declassificazione dell'azienda al livello spettante in base alle disposizioni della presente legge o, in caso di deficienze gravi o di aziende già classificate al livello più basso, dà comunicazione al comune competente per territorio degli accertamenti compiuti al fine della sospensione della licenza di esercizio per un periodo non superiore a sei mesi.

     La comunicazione effettuata dalla provincia vale come istanza per l'inizio del procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

     Art. 12. Dichiarazione dei requisiti.

     1. I titolari o gestori delle aziende ricettive devono entro il 30 giugno dell'anno nel quale scade il quinquennio di classificazione far pervenire alla provincia competente per territorio una dichiarazione dei requisiti nella quale sono indicati tutti gli elementi necessari per la classificazione.

     2. Analoga dichiarazione deve essere inoltrata, nel termine di trenta giorni, ogni qualvolta siano sopravvenute modifiche alle strutture, alle attrezzature o ad ogni altro requisito precedentemente dichiarato.

     3. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione dei requisiti, la provincia può richiedere agli interessati ulteriori elementi di valutazione, nonché accertare, mediante sopralluoghi da effettuarsi in contraddittorio con gli interessati, i dati indispensabili per l'attribuzione della classifica.

     4. Per i nuovi esercizi la classificazione viene provvisoriamente determinata sulla base del progetto tecnico e degli elaborati presentati ai fini dell'ottenimento della concessione ad edificare, integrati da una dichiarazione dell'imprenditore sulla qualità e quantità delle prestazioni per il funzionamento dell'esercizio.

     5. L'imprenditore presenta la dichiarazione dei requisiti nel termine di trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, corredandola di piante e sezioni dell'unità immobiliare in scala 1:100, quotate e con indicazione della specifica utilizzazione e della superficie netta delle camere o delle piazzole e dei locali di servizio.

     6. Per le singole dipendenze degli esercizi alberghieri devono essere presentate dichiarazioni separate.

     7. Le dichiarazioni devono essere compilate su moduli appositi predisposti dal servizio regionale competente.

 

     Art. 13. Determinazione e pubblicità della classifica.

     1. I provvedimenti concernenti la classificazione, la revisione e la declassificazione degli esercizi ricettivi devono essere notificati dalle province ai titolari dei singoli esercizi e inoltrati al servizio competente della Regione.

     2. Nel bimestre successivo al termine previsto per la classificazione quinquennale, il dirigente del servizio regionale di cui al comma 1 formula l'elenco regionale degli esercizi ricettivi distinti per tipo e livello di classificazione, copia del quale viene trasmessa all'ENIT e all'ISTAT.

     3. Analoga procedura viene eseguita annualmente, fatta eccezione per l'ultimo anno del quinquennio, per nuove classificazioni, revisioni di classifica e declassificazioni.

     4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 14. Denuncia e pubblicità dei prezzi. [4]

 

     Art. 15. Insegna ed altre indicazioni per il pubblico.

     1. Negli esercizi ricettivi devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico:

     a) segno distintivo comprendente l'indicazione del tipo e della classificazione;

     b) denominazione dell'esercizio;

     c) licenza di esercizio;

     d) copia del provvedimento di classifica;

     e) prospetto della capacità ricettiva dell'esercizio, corredato da planimetria in caso di villaggi-albergo, villaggi turistici e campeggi, con specificazione della capacità ricettiva delle singole unità abitative numerate progressivamente, ad eccezione dei campeggi, per i quali è sufficiente l'indicazione nella planimetria della numerazione delle singole piazzole;

     f) cartina geografica della zona: recapito di un medico, di una farmacia, dell'ufficio postale; altre eventuali indicazioni di servizi ottenibili nella zona, limitatamente agli esercizi ubicati in frazioni o in località isolate.

 

     Art. 16. Rilevazioni statistiche.

     1. E' fatto obbligo al titolare o gestore dell'attività ricettiva di denunciare, mediante trasmissione di apposito modello predisposto dal servizio regionale competente, l'arrivo e la presenza di ciascun cliente, oltre che alla autorità di pubblica sicurezza, anche alla azienda di promozione turistica competente.

 

     Art. 17. Sanzioni.

     1. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa, da lire 1.000.000 a lire 3.000.000, il titolare di un esercizio ricettivo che:

     a) non espone il segno distintivo o una o più delle altre indicazioni prescritte dall'articolo 15;

     b) nel segno distintivo esposto fa risultare indicazioni non corrispondenti a quelle riconosciute;

     c) al di fuori delle ipotesi previste alle lettere a) e b), attribuisce al proprio esercizio, con scritti o stampati ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo, un tipo, una classificazione o requisiti diversi da quelli propri dell'esercizio;

     d) non fa pervenire nei termini prescritti la denuncia di cui all'articolo 12 o vi espone elementi non veritieri;

     e) non fornisce alla provincia le informazioni richieste o non consente gli accertamenti disposti ai fini della classificazione;

     f) dota le unità abitative destinate agli ospiti di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato, come indicato nel prospetto della capacità ricettiva di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), o comunque eccede i limiti della capacità ricettiva complessiva, quale risulta dal prospetto medesimo;

     g) adotta la denominazione del proprio esercizio senza l'approvazione di cui all'articolo 10;

     h) omette di indicare nel materiale pubblicitario eventualmente realizzato per suo conto il tipo e la classificazione riconosciuti all'esercizio;

     i) [5];

     l) [6];

     m) omette di denunciare l'arrivo e la presenza dei clienti ai sensi dell'articolo 16.

     2. E' soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 il titolare di un esercizio ricettivo che commetta violazioni di altre norme della presente legge per le quali non siano previste specifiche sanzioni amministrative.

     3. Nel caso delle violazioni di cui alle lettere a), b), e), i) ed l) del comma 1 può essere disposta dal comune, previa diffida, la sospensione della licenza di esercizio per un periodo non superiore ai tre mesi.

     4. Chiunque attribuisce ad un proprio complesso immobiliare la natura di azienda ricettiva e la pubblicizza in qualsiasi forma in violazione delle norme della presente legge, è soggetto, fatti salvi i provvedimenti di altre autorità competenti e quelli di carattere penale, all'applicazione di una sanzione amministrativa di lire 5.000.000.

 

     Art. 18. Vigilanza e applicazione delle sanzioni.

     1. Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per gli aspetti di rispettiva competenza, la vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata alle Province, mentre rimane ai Comuni la vigilanza sull'obbligo di denuncia di cui all'articolo 16 [7].

     2. Alle Province e ai Comuni compete altresì il potere di applicare le sanzioni amministrative secondo le modalità previste dalla legislazione regionale vigente [8].

     3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono devoluti alle Province, ad eccezione di quelli derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera m) che sono devoluti ai Comuni [9].

     4. La Regione può esercitare controlli ispettivi a mezzo di proprio personale.

 

     Art. 19. Cambio di tipologia.

     1. Gli esercizi ricettivi gravati da vincoli di destinazione previsti da leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività, qualora il comune ne riconosca l'opportunità ai fini turistici e nel rispetto delle specifiche destinazioni urbanistiche delle aree interessate, possono essere riconvertiti da una tipologia all'altra fra quelle previste dagli articoli 3 e 5, fermi restando i vincoli suddetti.

 

     Art. 20. Disposizioni tributarie.

     1. Le aziende ricettive alberghiere di cui all'articolo 3 sono soggette al pagamento delle tasse di concessione regionale con le modalità e nella misura previste dalla voce n. 7 della tariffa annessa al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni.

     2. Le aziende ricettive all'aria aperta di cui all'articolo 5 sono soggette al pagamento delle tasse di concessione regionale con le modalità e nella misura previste dalla voce n. 22 della tariffa annessa al D.Lgs. 230/1991 e successive modificazioni.

 

     Art. 21. Norme transitorie.

     1. I comuni trasmettono alle province gli atti concernenti le funzioni di cui alla presente legge, relativi ad affari non ancora esauriti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

     2. La classificazione degli esercizi ricettivi secondo le previsioni della presente legge è operante a partire dall'1 gennaio 1995.

     3. Gli atti di classificazione già adottati restano in vigore fino all'emanazione dei provvedimenti da parte delle province secondo le norme della presente legge.

     4. Le aziende ricettive alberghiere possono essere classificate, in via provvisoria per un periodo massimo di due anni, secondo il livello di classifica già posseduto alla data del 31 dicembre 1994 qualora siano necessari lavori di tipo strutturale e impiantistico per adeguarsi ai nuovi standards qualitativi previsti per il livello di appartenenza. A decorrere dall'1 gennaio 1997 le province provvedono alla classifica definitiva.

     5. Il limite di distanza stabilito dall'articolo 3, comma 10, non si applica alle dipendenze esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 5 dicembre 1984, n. 40.

     6. Gli esercizi ricettivi assoggettati a vincolo di destinazione alberghiera ai sensi di leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività, che non possedevano il minimo dei requisiti previsto alla data di entrata in vigore della L.R. 40/1984, rimangono classificati nel livello più basso per tutta la durata del vincolo, salvo che nel frattempo non abbiano provveduto a dotarsi dei requisiti necessari per una classificazione superiore.

     7. Il vincolo di cui al comma 6 eventualmente gravante su esercizi ricettivi permane anche se, in sede di prima classificazione ai sensi della L.R. 40/1984, ne sia stata riconosciuta l'appartenenza ad una tipologia diversa da quella originale.

     8. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 11 della L.R. 5 dicembre 1984, n. 40 è prorogato al 30 aprile 1995.

 

     Art. 22. Corsi di aggiornamento.

     1. La Regione, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 26 marzo 1990, n. 16, promuove corsi di aggiornamento per operatori turistici, con particolare riferimento agli imprenditori del settore alberghiero ed extra- alberghiero e agli agenti di viaggio.

 

     Art. 23. Abrogazioni.

     1. La L.R. 5 dicembre 1984, n. 40 è abrogata, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 21 della presente legge.

     2. La lettera c), comma 1, articolo 3 della L.R. 7 aprile 1988, n. 10 è abrogata.

 

     Art. 24. Finanziamento della spesa per le funzioni delegate.

     1. La spesa per l'esercizio delle funzioni delegate alle province in base alla presente legge e la relativa copertura finanziaria saranno determinate annualmente con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 22, primo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.


[1] Legge abrogata dall’art. 76 della L.R. 11 luglio 2006, n. 9.

[2] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 31 agosto 1999, n. 23.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.R. 23 luglio 1996, n. 31.

[4] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 20 gennaio 1997, n. 12.

[5] Lettera abrogata dall'art. 9 della L.R. 20 gennaio 1997, n. 12.

[6] Lettera abrogata dall'art. 9 della L.R. 20 gennaio 1997, n. 12.

[7] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.R. 31 agosto 1999, n. 23.

[8] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.R. 31 agosto 1999, n. 23.

[9] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.R. 31 agosto 1999, n. 23.