§ 2.2.64 - L.R. 17 marzo 2009, n. 6.
Attività della società di gestione dell'aeroporto delle Marche. Legge regionale 24 marzo 1986, n. 6


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali
Data:17/03/2009
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Partecipazione alla società e svolgimento dell’attività)


§ 2.2.64 - L.R. 17 marzo 2009, n. 6.

Attività della società di gestione dell'aeroporto delle Marche. Legge regionale 24 marzo 1986, n. 6

(B.U. 26 marzo 2009, n. 30)

 

Art. 1. (Partecipazione alla società e svolgimento dell’attività)

1. La Giunta regionale promuove l’ingresso di nuovi soci nella società Aerdorica s.p.a., anche con la partecipazione di soggetti diversi da quelli indicati dall’articolo 3 della legge regionale 24 marzo 1986, n. 6 (Partecipazione della Regione Marche alla costituenda società Aerdorica-Sogesam s.p.a.) e con l’eventuale riduzione del capitale pubblico previsto dall’articolo 4 della medesima legge regionale, che non può comunque risultare inferiore al 20 per cento.

2. L’Assemblea legislativa regionale nomina un componente del collegio sindacale ai sensi dell’articolo 2449 del codice civile.

3. La fornitura di servizi aeroportuali a terra strettamente connessi al trasporto aereo di passeggeri e merci, svolta dalla società di cui al comma 1, costituisce per la collettività regionale un servizio di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE, i cui obblighi di servizio pubblico possono essere compensati in osservanza della Comunicazione della Commissione orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (2005/C 312/01).

4. Al fine di assicurare gli obblighi di servizio pubblico di cui al comma 3, la Giunta regionale approva, sentita la Commissione assembleare competente, lo schema di convenzione da stipulare tra la Regione e la società di gestione.