§ 2.2.11 - Legge Regionale 24 marzo 1986 n. 6.
Partecipazione della Regione Marche alla costituenda società Aerdorica - Sogesam S.p.A.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali
Data:24/03/1986
Numero:6


Sommario
Art. 1.      La Regione promuove la costituzione di una società per azioni denominata "Aerdorica-Sogesam S.p.A.", alla quale partecipano enti pubblici e soggetti privati.
Art. 2.      La società avrà come scopo la gestione, in regime di concessione statale, dei servizi connessi al funzionamento dell'aeroporto "Raffaello Sanzio" di Falconara Marittima.
Art. 3.      Alla società partecipano la Regione e gli enti locali; essa è inoltre aperta alla partecipazione di altri enti pubblici, aziende a partecipazione pubblica, aziende private, aziende e istituti di [...]
Art. 4.      Il capitale della costituenda società deve essere in maggioranza assoluta capitale pubblico, del quale la Regione sottoscriverà la maggioranza.
Art. 5.      La Regione assume, all'atto della costituzione della società di cui all'art. 1, una partecipazione azionaria.
Art. 6.      Il consiglio regionale nomina, con voto limitato a due terzi del numero dei membri di competenza regionale, i componenti degli organi sociali spettanti alla Regione a norma dell'art. 2458 del [...]
Art. 7.      La giunta regionale presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno una relazione sull'attività svolta dalla società di cui all'art. 1 e sui risultati ottenuti con particolare riguardo al rapporto [...]
Art. 8.      Le somme occorrenti per l'acquisizione delle partecipazioni societarie di cui al secondo comma del precedente art. 5 sono iscritte:


§ 2.2.11 - Legge Regionale 24 marzo 1986 n. 6.

Partecipazione della Regione Marche alla costituenda società Aerdorica - Sogesam S.p.A.

(B.U. 27 marzo 1986, n. 31)

 

Art. 1.

     La Regione promuove la costituzione di una società per azioni denominata "Aerdorica-Sogesam S.p.A.", alla quale partecipano enti pubblici e soggetti privati.

 

     Art. 2.

     La società avrà come scopo la gestione, in regime di concessione statale, dei servizi connessi al funzionamento dell'aeroporto "Raffaello Sanzio" di Falconara Marittima.

     Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, immobiliari, comunque a esso connesse, compreso il rilascio di fidejussioni e di garanzie reali, l'assunzione sotto qualsiasi forma di partecipazioni e interessenze in altre società e imprese collaterali e affini e in genere ogni operazione riconosciuta dal consiglio di amministrazione necessaria o utile al raggiungimento dello scopo sociale.

 

     Art. 3.

     Alla società partecipano la Regione e gli enti locali; essa è inoltre aperta alla partecipazione di altri enti pubblici, aziende a partecipazione pubblica, aziende private, aziende e istituti di credito.

 

     Art. 4.

     Il capitale della costituenda società deve essere in maggioranza assoluta capitale pubblico, del quale la Regione sottoscriverà la maggioranza.

     [La quota del capitale della costituenda società sottoscritta dalla Regione non potrà superare il 49 per cento] [1].

 

     Art. 5.

     La Regione assume, all'atto della costituzione della società di cui all'art. 1, una partecipazione azionaria.

     La giunta regionale e il suo presidente sono autorizzati a compiere tutti gli atti necessari per promuovere la costituzione della società ai sensi della presente legge e per l'acquisizione al patrimonio della Regione di azioni della società, per un valore complessivo nominale fino al L. 700.000.000, nonché ad acquistare negli anni successivi ulteriori quote di partecipazione, nei limiti stabiliti dalle leggi di approvazione dei bilanci, in relazione ad eventuali aumenti di capitale, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.

 

     Art. 6.

     Il consiglio regionale nomina, con voto limitato a due terzi del numero dei membri di competenza regionale, i componenti degli organi sociali spettanti alla Regione a norma dell'art. 2458 del codice civile.

     I consiglieri di amministrazione designati dalla Regione sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive dei componenti organi della Regione.

 

     Art. 7.

     La giunta regionale presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno una relazione sull'attività svolta dalla società di cui all'art. 1 e sui risultati ottenuti con particolare riguardo al rapporto tra l'attività della società e la politica regionale turistica e dei trasporti.

 

     Art. 8.

     Le somme occorrenti per l'acquisizione delle partecipazioni societarie di cui al secondo comma del precedente art. 5 sono iscritte:

     a) per l'anno 1986, a carico del capitolo n. 2222211 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del detto anno con la denominazione "Spese per l'acquisizione di azioni della società Aerdorica-Sogesam S.p.A." e con stanziamenti, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, di L. 700.000.000;

     b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

     Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede:

     a) per l'anno 1986, mediante riduzione, per l'importo di L. 700.000.000, degli stanziamenti di competenza e di cassa del fondo globale per le spese di investimento, capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa, partita n. 3 per L. 100.000.000 e partita n. 4, per L. 600.000.000;

     b) per gli anni successivi, mediante impiego di quota parte della somma spettante alla Regione a titolo di ripartizione del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della L. 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.


[1] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 23 ottobre 2007, n. 14.