§ 1.5.1 - Legge Regionale del 10 agosto 1972 n. 5.
Disciplina transitoria per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite dallo Stato alla Regione .


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 esercizio delle funzioni trasferite dallo stato
Data:10/08/1972
Numero:5


Sommario
Art. 1.      A partire dal 1 aprile 1972 le funzioni amministrative trasferite dallo Stato alla Regione sono esercitate in conformità della presente legge
Art. 2.      Tutte le funzioni amministrative precedentemente esercitate da organi centrali e periferici dello Stato e da autorità amministrative di altri enti pubblici, trasferite alla Regione, ai sensi [...]
Art. 3.      Il Presidente della giunta delega ai singoli assessori l'emanazione degli atti di mera esecuzione di provvedimenti generali adottati collegialmente dagli organi competenti
Art. 4.      (Omissis
Art. 5.      Le funzioni di vigilanza e tutela su enti e istituzioni trasferite dallo Stato alla Regione sono esercitate dalla giunta regionale
Art. 6.      In applicazione dell'art. 52, sesto comma dello Statuto, fino a che non sarà provveduto con legge regionale al riordinamento degli enti e istituzioni di cui all'articolo precedente, ovvero alla [...]
Art. 7.      (Omissis
Art. 8.      La nomina dei componenti degli organi degli enti e delle istituzioni di cui ai precedenti articoli è effettuata, ove la funzione relativa sia stata trasferita dallo Stato alla Regione, con [...]
Art. 9.      Le competenze relative alla designazione e alla nomina di componenti di commissioni, comitati e, in genere, di organismi di qualsiasi natura operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale o [...]
Art. 10. 


§ 1.5.1 - Legge Regionale del 10 agosto 1972 n. 5.

Disciplina transitoria per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite dallo Stato alla Regione [1].

 

Art. 1.

     A partire dal 1 aprile 1972 le funzioni amministrative trasferite dallo Stato alla Regione sono esercitate in conformità della presente legge.

 

     Art. 2.

     Tutte le funzioni amministrative precedentemente esercitate da organi centrali e periferici dello Stato e da autorità amministrative di altri enti pubblici, trasferite alla Regione, ai sensi dell'art. 17 della L. 16 maggio 1970, n. 2812, dai DD.P.R. da 1 a 11 del 1972, sono esercitate dalla giunta o dal consiglio regionale a seconda delle rispettive competenze indicate dalla Statuto.

 

     Art. 3.

     Il Presidente della giunta delega ai singoli assessori l'emanazione degli atti di mera esecuzione di provvedimenti generali adottati collegialmente dagli organi competenti.

 

     Art. 4.

     (Omissis)

 

     Art. 5.

     Le funzioni di vigilanza e tutela su enti e istituzioni trasferite dallo Stato alla Regione sono esercitate dalla giunta regionale.

     Sono fatte salve le funzioni di controllo attribuite espressamente da leggi dello Stato al comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

 

     Art. 6.

     In applicazione dell'art. 52, sesto comma dello Statuto, fino a che non sarà provveduto con legge regionale al riordinamento degli enti e istituzioni di cui all'articolo precedente, ovvero alla specifica disciplina delle funzioni precedentemente esercitate nei loro confronti da organi centrali e periferici dello Stato, ora trasferite alla Regione, il consiglio regionale determina annualmente per i singoli enti e istituzioni o per gruppi di essi i criteri che la giunta è tenuta a seguire nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e tutela.

     Gli enti e istituzioni vigilati o tutelati dalla Regione a norma dell'articolo precedente sono tenuti ad adottare entro il 15 settembre di ogni anno programmi di attività per l'anno successivo.

     Tali programmi, adottati dagli organi competenti degli enti e istituzioni secondo i rispettivi ordinamenti, sono tempestivamente trasmessi, in allegato ai bilanci relativi e rispettivi, alla giunta regionale, che li presenta corredati di proprie osservazioni, al consiglio regionale per l'approvazione.

 

     Art. 7.

     (Omissis)

 

     Art. 8.

     La nomina dei componenti degli organi degli enti e delle istituzioni di cui ai precedenti articoli è effettuata, ove la funzione relativa sia stata trasferita dallo Stato alla Regione, con decreto del presidente della giunta su conforme deliberazione del consiglio regionale ai sensi dell'art. 52 settimo comma dello Statuto.

     Per l'attuazione del criterio stabilito dalla detta norma statutaria, il consiglio regionale, nei limiti in cui ciò è reso possibile dalla composizione di tali organi così come attualmente disciplinato dalle leggi dello Stato e fino a quando la legge regionale non provvederà alle necessarie modifiche, deve garantire la rappresentanza delle minoranze consiliari negli organi deliberanti degli enti e delle istituzioni.

 

     Art. 9.

     Le competenze relative alla designazione e alla nomina di componenti di commissioni, comitati e, in genere, di organismi di qualsiasi natura operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale o comunque da essa dipendenti, precedentemente esercitate da organi centrali e periferici dello Stato e trasferite alla Regione, sono attribuite alla giunta regionale.

 

     Art. 10. [2]


[1] Modificata dalle LL.RR. del 30 gennaio 1973 n. 2, 22 novembre 1974 n. 43, 30 aprile 1980 n. 25, 6 giugno 1980 n. 50.

[2] Articolo abrogato dall’art. 18 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17.