§ 41.1.43 - D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 1.
Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di circoscrizioni comunali e di polizia locale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:14/01/1972
Numero:1


Sommario
Art. 1.      Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario tutte le funzioni esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di circoscrizioni comunali. In particolare le funzioni [...]
Art. 2.      Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di polizia locale urbana e [...]
Art. 3.      Fino a quando non sia provveduto con legge dello Stato al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali sono conservate alle province ed ai comuni le [...]
Art. 4.      Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, le [...]
Art. 5.      La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del [...]
Art. 6.      Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni [...]
Art. 7.      Entro due mesi dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle Regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, [...]
Art. 8.      La legge della Regione concernente l'inquadramento nei ruoli regionali del personale delle amministrazioni dello Stato assicurerà al personale di cui ai precedenti articoli il passaggio nei [...]
Art. 9.      Le riduzioni da apportare, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, in conseguenza del trasferimento alle Regioni a statuto [...]
Art. 10.      Le spese aggiuntive, connesse al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali di cui al presente decreto, sono determinate, ai sensi dell'articolo 18 [...]
Art. 11.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto, per quanto riguarda il trasferimento [...]


§ 41.1.43 - D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 1.

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di circoscrizioni comunali e di polizia locale urbana e rurale e del relativo personale.

(G.U. 15 gennaio 1972, n. 12 - S.O.).

 

Art. 1.

     Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario tutte le funzioni esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di circoscrizioni comunali. In particolare le funzioni relative:

     a) alla istituzione di nuovi comuni e alla variazione di circoscrizioni comunali;

     b) alla denominazione dei comuni, delle frazioni e delle borgate;

     c) alla determinazione delle sedi municipali;

     d) alla determinazione, rettifica e contestazione di confini;

     e) alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività nel caso di variazioni circoscrizionali;

     f) alla separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e di spese tra comuni riuniti od aggregati;

     g) alla separazione, o fusione, delle rendite patrimoniali, delle passività e di spese delle frazioni nei confronti dei comuni cui appartengono;

     h) ad ogni altra funzione amministrativa esercitata dagli organi dello Stato in materia di circoscrizioni

comunali.

 

     Art. 2.

     Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di polizia locale urbana e rurale svolta dagli enti locali.

     Le Regioni trasmettono al Commissario del Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia locale urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che questi sono divenuti esecutivi ai sensi delle disposizioni in vigore.

     Restano ferme le attribuzioni degli organi statali attinenti alla pubblica sicurezza.

 

     Art. 3.

     Fino a quando non sia provveduto con legge dello Stato al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali sono conservate alle province ed ai comuni le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale esercitate nella materia di cui al precedente art. 2.

     Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della Regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti, nella materia di cui al precedente primo comma, facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi od uffici centrali o periferici dello Stato.

 

     Art. 4.

     Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, le amministrazioni dello Stato e le prefetture provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna Regione interessata, gli atti concernenti le funzioni amministrative trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

 

     Art. 5.

     La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro o con i Ministri competenti.

     L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.

     Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del Commissario del Governo nella Regione, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente decreto.

 

     Art. 6.

     Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative statali ad esse trasferite con il presente decreto, è indicato nella tabella allegata.

     Il contingente di cui al precedente comma sarà ripartito per qualifica e per Regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanare entro tre mesi dalla data indicata.

     In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo determinato ai sensi dei precedenti comma vengono ridotti, con decorrenza dalla data indicata nel primo comma, i relativi ruoli organici e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.

     Ferma restando la decorrenza dalla data indicata nel primo comma del trasferimento alle Regioni, l'immissione nei ruoli e contingenti regionali del personale di cui al primo comma sarà effettuata con la prima legge regionale di istituzione di ruoli regionali.

     Sino alla data di inquadramento nei ruoli regionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 1972, all'amministrazione del personale da trasferire continuerà a provvedere, salvo quanto previsto nei successivi articoli, l'amministrazione di provenienza.

     Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli o contingenti regionali, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, assistenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato.

     Nell'ambito della Regione i trasferimenti di sede del personale statale di cui al presente articolo sono disposti, osservate le norme dell'articolo 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dell'amministrazione regionale, che fino alla data indicata nel precedente quinto comma ne dà notizia all'amministrazione statale di provenienza del dipendente.

     Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al personale di cui al presente articolo sono a carico delle Regioni che provvederanno altresì a versare all'amministrazione statale di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

     Fino a quando non si potrà provvedere diversamente il pagamento delle competenze di attività di servizio e della pensione spettanti all'impiegato od operaio messo a disposizione o trasferito verrà effettuato dall'amministrazione di provenienza salvo il successivo rimborso.

 

     Art. 7.

     Entro due mesi dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle Regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, indicato nella tabella allegata al presente decreto, che il giorno anteriore alla data predetta risulti assegnato ad uffici periferici non trasferiti alle Regioni o a servizi centrali che svolgano funzioni amministrative trasferite alle Regioni è messo dall'amministrazione di provenienza, previo assenso degli impiegati od operai, a disposizione delle singole Regioni e, se presta servizio presso ufficio periferico, della Regione nel cui territorio tale ufficio si trova.

     Ove gli assensi fossero inferiori alle unità da trasferire, l'amministrazione provvederà, entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma a mettere a disposizione delle singole Regioni gli impiegati od operai che ne abbiano fatto domanda, dando la precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni o funzioni connesse con quelle trasferite alle Regioni è tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Nel caso di inesistenza o insufficienza di domande, l'amministrazione provvede d'ufficio, sentito il consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione delle singole Regioni gli impiegati od operai che risultino in possesso dei minori titoli indicati dall'art. 32, terzo comma, del testo unico n. 3 suindicato.

     Al personale contemplato nel presente articolo che viene trasferito a sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza anche a domanda, compete il trattamento economico di missione e di trasferimento, compresa l'indennità di prima sistemazione, stabilito per i dipendenti dello Stato dalle vigenti disposizioni di legge.

     Al personale messo a disposizione in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 6.

 

     Art. 8.

     La legge della Regione concernente l'inquadramento nei ruoli regionali del personale delle amministrazioni dello Stato assicurerà al personale di cui ai precedenti articoli il passaggio nei ruoli stessi, salvaguardando, nello stesso tempo, le posizioni di carriera ed economiche già acquisite al momento del passaggio stesso, nel ruolo statale di provenienza, anche per effetto delle agevolazioni previste dall'art. 16, comma terzo, della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta sostituito con l'art. 12 della legge 28 dicembre 1970, n. 775.

     Ai fini del conseguimento delle agevolazioni indicate nel comma precedente il personale di cui al precedente articolo 7, si considera di diritto trasferito a domanda.

     Sino ad un anno dalla entrata in vigore delle singole leggi regionali istitutive dei ruoli regionali, la metà dei posti comunque disponibili, dopo effettuato l'inquadramento previsto nel primo comma, nelle singole qualifiche di tali ruoli sarà conferita mediante concorsi di trasferimento riservati al personale di pari qualifica e di ruoli corrispondenti già trasferito ad altra Regione ai sensi del presente decreto. I posti eventualmente non coperti saranno conferiti con le normali procedure.

     Nella prima applicazione del precedente decreto, i dipendenti dello Stato trasferiti alla Regione presso cui ricoprano la carica di consigliere regionale, ove non chiedano entro dieci giorni dalla messa a disposizione, il collocamento in aspettativa senza assegni, fino alla scadenza dell'attuale mandato, sono dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 18, comma primo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

 

     Art. 9.

     Le riduzioni da apportare, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, in conseguenza del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, nonché del personale statale, nel contingente indicato sulla tabella allegata e delle connesse spese di funzionamento, restano determinate come segue:

 

 

CAPITOLI DA RIDURRE                       Ammontare delle

                                           riduzioni

                                           (in milioni di lire)

a) Spese di personale ed accessorie:

1011 - Stipendi retribuzioni ed altri             56.8

assegni fissi al personale di ruolo e

non di ruolo (Spese fisse ed

obbligatorie)

1013 - Compensi per lavoro                         6.1

straordinario al personale di ruolo e

non di ruolo

1014 - Compensi per lavoro                         0.1

straordinario al personale operaio

1015 - Compensi speciali di cui                    2.4

all'articolo 6 del decreto legislativo

presidenziale 27 giugno 1946, n. 19

1016 - Indennità e rimborso spese di               0.7

trasporto per missioni nel territorio

nazionale

1018 - Indennità e rimborso spese di               0.3

trasporto per trasferimenti

b) Spese di funzionamento:

1052 - Spese per il funzionamento -                0.5

compresi i gettoni di presenza ed i

compensi ai componenti e le indennità

di missione ed il rimborso spese di

trasporto ai membri estranei

all'Amministrazione dell'interno - di

consigli, comitati e commissioni

1053 - Gettoni di presenza, indennità             1.000

di trasferta e rimborso spese di

trasporto per i membri della Giunta

provinciale amministrativa in tutte le

sue Sezioni e Sedi nonché del Comitato

provinciale di assistenza e beneficenza

pubblica (art. 6 della legge 16

settembre 1960, n. 1014)

1058 - Spese di ufficio per gli organi             4.4

periferici

1059 - Spese postali                               0.6

 

 

     Per l'anno 1972, in relazione al disposto del decreto legge 28 dicembre 1971, n. 1121, che fissa al 1° aprile 1972 la data di inizio dell'esercizio, da parte delle Regioni a statuto ordinario, delle funzioni loro trasferite e quella di iscrizione nel bilancio dello Stato del fondo

 

comune indicato nell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, le

riduzioni di stanziamenti indicate nel precedente primo comma saranno

effettuate nella misura dei nove dodicesimi dell'ammontare delle riduzioni

stesse.

 

     Art. 10.

     Le spese aggiuntive, connesse al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali di cui al presente decreto, sono determinate, ai sensi dell'articolo 18 della legge 16 maggio 1970, numero 281, applicando agli ammontari delle riduzioni di stanziamenti risultanti nel primo comma del precedente articolo le seguenti percentuali:

     a) spese di personale ed accessorie: sedici virgola cinque per cento;

     b) spese di funzionamento: venti per cento.

     Per l'anno 1972, l'ammontare delle spese aggiuntive, quale risulta applicando le sopra indicate misure percentuali agli importi delle riduzioni di stanziamenti resta determinato in milioni 159, in relazione a quanto disposto dal decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121.

     All'onere relativo si provvede, per l'anno medesimo, con una corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

 

     Art. 11.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto, per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni amministrative, dalla data fissata nel decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121.

 

 

TABELLA

 

Contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo da trasferire alle Regioni a statuto ordinario in relazione al passaggio alle Regioni stesse delle funzioni amministrative statali disposto con il presente decreto:

 

RUOLI ORGANICI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Amministrazione civile

 

 

                                                   Numero unità

Ruolo organico del personale della carriera       15

direttiva amministrativa