§ 4.7.197 - L.R. 27 marzo 2007, n. 7.
Istituzione del parco naturale dei Colli di Bergamo.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:27/03/2007
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Istituzione e finalità del parco naturale.
Art. 2.  Gestione del parco.
Art. 3.  Piano per il parco.
Art. 4.  Regolamento del parco.
Art. 5.  Divieti.
Art. 6.  Norme finali.
Art. 7.  Entrata in vigore.


§ 4.7.197 - L.R. 27 marzo 2007, n. 7. [1]

Istituzione del parco naturale dei Colli di Bergamo.

(B.U. 30 marzo 2007, n. 13 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. Istituzione e finalità del parco naturale.

     1. È istituito il parco naturale dei Colli di Bergamo ai sensi dell'articolo 16-ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

     2. Il parco naturale dei Colli di Bergamo è istituito per le seguenti finalità:

     a) conservare specie animali e vegetali, associazioni vegetali o forestali, singolarità geologiche, formazioni paleontologiche, comunità biologiche, biotopi, valori scenici e panoramici, processi naturali, equilibri idraulici e idrogeologici, equilibri ecologici;

     b) applicare metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale anche attraverso la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali;

     d) concorrere al recupero delle architetture vegetali e degli alberi monumentali;

     e) difendere e ricostituire gli equilibri idraulici e idrogeologici;

     f) promuovere e concorrere, con i comuni e gli enti gestori di altre aree protette limitrofe, all'individuazione di un sistema integrato di corridoi ecologici.

     3. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:10.000, denominata «Parco naturale dei Colli di Bergamo», allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. Gestione del parco.

     1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio, già preposto alla gestione del parco regionale dei Colli di Bergamo, costituito con legge regionale 18 agosto 1977, n. 36 (Istituzione del parco di interesse regionale dei Colli di Bergamo).

 

     Art. 3. Piano per il parco.

     1. Il perseguimento delle finalità istitutive, affidato all'ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell'articolo 19 della L.R. n. 86/1983. Il piano definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento ai contenuti di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

     2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

     3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico, sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

 

     Art. 4. Regolamento del parco.

     1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) ed in attuazione dell'articolo 20 della L.R. n. 86/1983, l'ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo1eil rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e la graduazione dei divieti.

     2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali.

     3. Il regolamento è adottato dall'assemblea dell'ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all'albo dell'ente gestore medesimo e degli enti territoriali interessati.

     4. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l'assemblea dell'ente gestore in sede di approvazione definitiva del regolamento.

     5. La deliberazione di approvazione del regolamento o l'avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura dell'ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

 

     Art. 5. Divieti.

     1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente legge e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel Parco naturale dei Colli di Bergamo sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:

     a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;

     b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali e fatta salva la raccolta di funghi e frutti del sottobosco come regolamentate dall'ente gestore;

     c) aprire ed esercitare l'attività di cava e miniera;

     d) aprire ed esercitare l'attività di discarica e depositi permanenti di materiali dismessi;

     e) realizzare nuove derivazioni o captazione d'acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque fatti salvi i potenziamenti degli acquedotti comunali, i prelievi funzionali alle attività agricole o agli insediamenti esistenti e gli interventi finalizzati all'attività antincendio che comunque non incidano sull'alimentazione di zone umide e che siano espressamente autorizzati dall'ente gestore;

     f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente gestore;

     g) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione di cicli biogeochimici;

     h) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura, fatti salvi gli eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici;

     i) accendere fuochi all'aperto, salvo che per i fuochi di ripulitura nell'ambito delle attività agro-forestali e per le attività di uso sociale consentite ed autorizzate dall'ente gestore;

     j) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

     2. Al fine di mantenere la biodiversità, nella progettazione e realizzazione delle opere infrastrutturali che attraversano il parco naturale, devono essere previsti adeguati interventi di mitigazione e compensazione ambientale.

     3. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, il regolamento del parco stabilisce eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1 del presente articolo.

     4. Restano comunque salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

 

     Art. 6. Norme finali.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge n. 394/1991, del D.Lgs. n. 42/2004 e della L.R. n. 86/1983.

     2. Fino all'approvazione del piano per il parco naturale continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti del piano territoriale di coordinamento di parco regionale, se non contrastanti con i divieti di cui all'articolo 5, comma 1.

 

     Art. 7. Entrata in vigore.

     1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 205 della L.R. 16 luglio 2007, n. 16.