§ 4.7.195 – L.R. 19 ottobre 2006, n. 23.
Istituzione del parco naturale Nord Milano.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:19/10/2006
Numero:23

§ 4.7.195 – L.R. 19 ottobre 2006, n. 23. [1]

Istituzione del parco naturale Nord Milano.

(B.U. 24 ottobre 2006, n. 43 – S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Istituzione e finalità del parco naturale).

     1. È istituito il parco naturale Nord Milano ai sensi dell’art. 16 ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

     2. L’istituzione del parco naturale si propone le seguenti finalità:

     a) tutelare la biodiversità , conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell’area;

     b) mirare ad un uso dei suoli e dei beni compatibile con le qualità naturalistiche;

     c) tendere alla conservazione e ricostituzione dell’ambiente;

     d) realizzare l’integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-forestali e tradizionali;

     e) promuovere e disciplinare la fruizione dell’area a fini scientifici, culturali, educativi e ricreativi.

     3. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:5.000, costituita da un foglio e allegata alla presente legge.

 

Art. 2. (Gestione del parco).

     1. La gestione del parco naturale è affidata al Consorzio già preposto alla gestione del parco regionale Nord Milano, ai sensi della l.r. 86/1983.

 

Art. 3. (Piano per il parco).

     1. Il perseguimento delle finalità istitutive, affidato all’ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell’articolo 19, comma 2 bis, della l.r. 86/1983. Il piano definisce le aree comprese nel parco naturale, destinate prevalentemente a funzioni di recupero, conservazione e promozione dei valori naturalistici, con particolare riferimento:

     a) alle formazioni boschive che svolgono una funzione di corridoio ecologico tra le aree protette regionali e di ricucitura territoriale;

     b) al corso del fiume Seveso;

     c) ai contenuti di cui all’articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

     2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

     3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

 

Art. 4. (Regolamento del parco).

     1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed in attuazione dell’articolo 20 della l.r. 86/1983 l’ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all’approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall’approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.

     2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell’identità delle comunità locali.

     3. Il regolamento è adottato dall’assemblea dell’ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all’albo dell’ente gestore e degli enti territoriali interessati.

     4. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l’assemblea in sede di approvazione definitiva del regolamento.

     5. La deliberazione di approvazione del regolamento o l’avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all’albo dell’ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura dell’ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

 

Art. 5. (Divieti).

     1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della

     presente legge e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:

     a) catturare, uccidere, danneggiare e disturbare le specie animali nonché introdurre specie estranee all’ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’ente gestore;

     b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-forestali, nonché introdurre esemplari alloctoni, che possano alterare l’equilibrio naturale;

     c) aprire ed esercitare attività di cava, miniera e discarica, nonché asportare minerali;

     d) modificare il regime delle acque, salvo autorizzazione dell’ente gestore;

     e) svolgere attività pubblicitarie, non autorizzate dall’ente gestore;

     f) introdurre ed impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

     g) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla distruzione e alla cattura, fatti salvi gli eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’ente gestore;

     h) accendere fuochi all’aperto, salvo che per la effettuazione di ripulitura nell’ambito delle attività agro-forestali consentite ed autorizzate dall’ente gestore;

     i) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

     2. Al fine di mantenere la biodiversità , nella fase progettuale e realizzativa delle opere infrastrutturali che attraversano il parco naturale devono essere previste adeguate opere di mitigazione e compensazione ambientale.

     3. Il regolamento del parco stabilisce eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1, nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 1, comma 2.

     4. Restano comunque salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

 

Art. 6. (Norme finali).

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della l. 394/1991, del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 86/1983.

     2. Fino all’approvazione del piano per il parco naturale continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti del piano territoriale di coordinamento del parco regionale Nord Milano, se non contrastanti con i divieti di cui all’articolo 5, comma 1.

 

Art. 7. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 205 della L.R. 16 luglio 2007, n. 16.