§ 4.7.11 - L.R. 5 settembre 1981, n. 57.
Proroga ed integrazioni delle misure di salvaguardia previste dall'art. 7 della L.R. 20 agosto 1976, n. 31 "Istituzione del parco di interesse [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:05/09/1981
Numero:57


Sommario
Art. 1.      1. Fino all'approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel territorio del parco delle [...]
Art. 2.      1. Sono consentite esclusivamente costruzioni di fabbricati rustici di servizi utili all'attività agricola, quali stalle, silos, serbatoi, depositi, ricoveri per macchine agricole ed altre [...]
Art. 3.      1. Non sono consentite trasformazioni d'uso degli edifici esistenti, per i quali sono unicamente consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo, di [...]
Art. 4.      1. Non sono consentite le recinzioni delle proprietà se non con siepi, salve le recinzioni temporanee a filo spinato o in rete a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente [...]
Art. 5.      1. Non è consentita l'apertura di nuove cave, fatta eccezione per quelle di argilla che possono essere autorizzate ai sensi dell'art. 2 della L.R. 14 giugno 1975, n. 92 e successive [...]
Art. 6.      1. Sono vietate le discariche di qualsiasi tipo, ivi comprese quelle di materiale inerte, salvo quelle a scopo di bonifica o di ripristino ambientale, previo parere favorevole del consorzio del [...]
Art. 7.      1. Non sono consentiti interventi che possono causare alterazioni o danni all'ambiente forestale e agrario, né mutamenti ai tipi di coltivazione e piantagione in atto, salve le normali rotazioni [...]
Art. 8.      1. Sono costituite in via eccezionale per particolari necessità agrofaunistiche, fino all'approvazione del piano territoriale, le seguenti zone di tutela previste dall'art. 6 della L.R. 31 [...]
Art. 9.      1. Per le violazioni ai divieti di cui all'art. 7, non sanzionate da altre leggi regionali, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire venti milioni.
Art. 10.      1. Il presidente della giunta regionale può autorizzare deroghe ai divieti sanciti dalla presente legge soltanto per la realizzazione di attrezzature pubbliche, su parere conforme del consorzio.
Art. 11.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della regione ed entra in vigore il giorno successivo dalla pubblicazione sul [...]


§ 4.7.11 - L.R. 5 settembre 1981, n. 57. [1]

Proroga ed integrazioni delle misure di salvaguardia previste dall'art. 7 della L.R. 20 agosto 1976, n. 31 "Istituzione del parco di interesse regionale delle Groane".

(B.U. 5 settembre 1981, n. 35, 2° suppl. ord.).

 

     Art. 1.

     1. Fino all'approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel territorio del parco delle Groane, ad esclusione delle zone di protezione di cui all'art. 6 della L.R. 20 agosto 1976, n. 31 si applicano le misure di salvaguardia previste dai successivi articoli, fatte salve le disposizioni più restrittive stabilite dagli strumenti urbanistici comunali o da altre leggi regionali.

     2. Tali misure dovranno essere osservate dalla data di scadenza di quelle previste dall'art. 7 della predetta legge regionale.

 

     Art. 2.

     1. Sono consentite esclusivamente costruzioni di fabbricati rustici di servizi utili all'attività agricola, quali stalle, silos, serbatoi, depositi, ricoveri per macchine agricole ed altre costruzioni analoghe necessarie e strettamente connesse con lo svolgimento dell'attività produttiva delle aziende singole od associate, ai sensi della L.R. 7 giugno 1980, n. 93, sono comunque escluse nuove residenze.

 

     Art. 3.

     1. Non sono consentite trasformazioni d'uso degli edifici esistenti, per i quali sono unicamente consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo, di adeguamento igienico e tecnologico, nonché la demolizione totale o parziale. Per edifici destinati ad attività produttive sono consentiti ampliamenti fino al dieci per cento del volume esistente alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4.

     1. Non sono consentite le recinzioni delle proprietà se non con siepi, salve le recinzioni temporanee a filo spinato o in rete a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi, per le quali è comunque richiesta la concessione edilizia.

 

     Art. 5.

     1. Non è consentita l'apertura di nuove cave, fatta eccezione per quelle di argilla che possono essere autorizzate ai sensi dell'art. 2 della L.R. 14 giugno 1975, n. 92 e successive modificazioni, previo parere del consorzio del parco; il rinnovo dell'autorizzazione previsto dall'articolo 7 della predetta legge regionale è sottoposto al parere preventivo del consorzio.

 

     Art. 6.

     1. Sono vietate le discariche di qualsiasi tipo, ivi comprese quelle di materiale inerte, salvo quelle a scopo di bonifica o di ripristino ambientale, previo parere favorevole del consorzio del parco.

 

     Art. 7.

     1. Non sono consentiti interventi che possono causare alterazioni o danni all'ambiente forestale e agrario, né mutamenti ai tipi di coltivazione e piantagione in atto, salve le normali rotazioni agricole; in particolare, non sono consentiti:

     - disboscamenti;

     - interventi di alterazione o trasformazione dei terreni cespugliati, di brughiera o incolti;

     - movimenti di terra non autorizzati;

     - la formazione di depositi all'aperto di materiali di qualsiasi natura;

     - l'alterazione dei sentieri campestri;

     - l'alterazione dei corsi d'acqua, stagni e zone umide.

     2. La formazione di orti familiari può essere autorizzata dal presidente del consorzio del parco, tenuto conto delle esigenze di tutela ambientale.

     3. La bonifica agraria può essere autorizzata dal consorzio del parco nell'ambito di progetti di recupero ambientale di aree degradate e comunque in assenza di valori ambientali da salvaguardare; l'autorizzazione non può essere concessa qualora la situazione di degrado sia stata provocata in data successiva all'entrata in vigore della presente legge.

     4. Per la tutela della vegetazione si osservano, in quanto applicabili, le norme della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9.

     5. Il pascolo ed il transito degli ovini e dei caprini sono vietati in tutti i complessi boscati, nonché nei terreni cespugliati, di brughiera o incolti.

 

     Art. 8.

     1. Sono costituite in via eccezionale per particolari necessità agrofaunistiche, fino all'approvazione del piano territoriale, le seguenti zone di tutela previste dall'art. 6 della L.R. 31 luglio 1978, n. 47:

     - oasi di rifugio nei comuni di Lentate sul Seveso e Lazzate, in provincia di Milano, per ha. 220 con i seguenti confini:

     Nord: confine parco delle Goane

     Ovest: confine parco delle Groane

     Sud: strada provinciale corrente dal comune di Misinto alla frazione di Birago sul Seveso fra i confini del parco delle Gorane

     Est: confine parco delle Groane

     - zona di ripopolamento e cattura nei comuni di Bollate e Garbagnate per ha. 330 con i seguenti confini:

     Nord: confine parco delle Groane e ferrovia N.M. fino a S.S. Varesina

     Ovest: S.S. Varesina compresa fra i confini del parco delle Groane [2]

     Sud: confine parco delle Groane e ferrovia N.M. fino alla S.S. Varesina

     Est: tratto ferrovia N.M. compreso fra i confini del parco delle Groane.

     2. La gestione di tali zone è attribuita al consorzio in collaborazione colla consulta provinciale della caccia, i quali si avvalgono del concorso delle associazioni venatorie e protezionistiche, previa creazione di appositi organismi di gestione, nel quadro delle previsioni degli artt. 6 e 16 della L.R. n. 47/1978.

     3. Il presidente della giunta regionale, entro e non oltre il 10 settembre 1981, sentita la consulta provinciale della caccia e il consorzio del parco, al fine di consentire il perseguimento delle finalità previste all'art. 36, L.R. n. 47/78 per un controllo regolato dalla fauna connesso alla sua consistenza, adotta i provvedimenti previsti al precedente art. 25, secondo comma.

 

     Art. 9.

     1. Per le violazioni ai divieti di cui all'art. 7, non sanzionate da altre leggi regionali, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire venti milioni.

     2. Per le violazioni ai divieti di cui all'art. 7 quinto comma, si applicano le sanzioni amministrative previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico nella provincia di Milano.

     3. I sindaci e il presidente del consorzio, ciascuno per quanto di competenza, sono responsabili del rispetto delle speciali misure di salvaguardia sopra indicate.

 

     Art. 10.

     1. Il presidente della giunta regionale può autorizzare deroghe ai divieti sanciti dalla presente legge soltanto per la realizzazione di attrezzature pubbliche, su parere conforme del consorzio.

     2. La costruzione di strade e di infrastrutture in genere sia pubbliche che private, anche se prevista da strumenti urbanistici vigenti, deve essere autorizzata dal presidente della giunta regionale, sentito il consorzio.

 

     Art. 11.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della regione ed entra in vigore il giorno successivo dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 205 della L.R. 16 luglio 2007, n. 16.

[2] Comma così sostituito dalla L.R. 28 agosto 1982, n. 54.