§ 4.4.131 - L.R. 22 novembre 1995, n. 46.
Disposizioni transitorie per le imprese esercenti attività di smaltimento rifiuti, in attesa della loro iscrizione all'albo nazionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:22/11/1995
Numero:46


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni della presente legge, in armonia con i principi di trasparenza ed efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto del sistema delle autonomie locali di cui [...]
Art. 2.      1. In attesa dell'iscrizione all'albo nazionale previsto dall'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, le imprese [...]
Art. 3.      1. In attesa dell'iscrizione all'albo nazionale di cui alla legge 29 ottobre 1987, n. 441, la regione con proprio provvedimento autorizza, ai sensi del d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915, per un [...]
Art. 4.      1. I provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi della presente legge cessano di produrre i loro effetti in caso di pronuncia negativa di iscrizione all'albo nazionale previsto dall'art. 10 [...]
Art. 5.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul [...]


§ 4.4.131 - L.R. 22 novembre 1995, n. 46. [1]

Disposizioni transitorie per le imprese esercenti attività di smaltimento rifiuti, in attesa della loro iscrizione all'albo nazionale.

(B.U. 25 novembre 1995, n. 47 - 1° S.O.).

 

     Art. 1.

     1. Le disposizioni della presente legge, in armonia con i principi di trasparenza ed efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto del sistema delle autonomie locali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, sono finalizzate a garantire la continuità, fino alla data di effettiva operatività dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, delle funzioni autorizzatorie di cui al d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915.

 

     Art. 2.

     1. In attesa dell'iscrizione all'albo nazionale previsto dall'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, le imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti, operanti alla data dell'1 giugno 1994 ed autorizzate ai sensi del d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915, possono ottenere, qualora si verifichino variazioni nella forma giuridica o titolarità delle stesse, la volturazione delle autorizzazioni a suo tempo concesse.

     2. La volturazione di cui al comma 1 è rilasciata dalla regione, a condizione che:

     a) resti invariato l'insieme dei beni utilizzati e la struttura organizzativa dell'impresa;

     b) sussistano i requisiti soggettivi già richiesti dalla deliberazione della giunta regionale n. 8462 del 1991;

     c) sia prodotta la ricevuta relativa alla presentazione, alla sezione regionale competente, della domanda di iscrizione all'albo nazionale previsto dall'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

 

     Art. 3.

     1. In attesa dell'iscrizione all'albo nazionale di cui alla legge 29 ottobre 1987, n. 441, la regione con proprio provvedimento autorizza, ai sensi del d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915, per un anno, prorogabile, l'esercizio di attività di smaltimento le cui istanze rientrino nelle seguenti casistiche:

     a) istanze il cui iter è sospeso per il sopravvenire della norma di cui al d.m. 30 marzo 1994 che sancisce la piena operatività dell'albo dall'1 giugno 1994;

     b) istanze presentate successivamente all'entrata in vigore del d.m. 30 marzo 1994, il cui iter istruttorio è condizionato all'iscrizione all'albo stesso.

     2. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 è subordinato alla produzione della ricevuta relativa alla presentazione, alla sezione regionale competente, della domanda di iscrizione all'albo nazionale previsto dall'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 ottobre 1987, n. 441.

 

     Art. 4.

     1. I provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi della presente legge cessano di produrre i loro effetti in caso di pronuncia negativa di iscrizione all'albo nazionale previsto dall'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 ottobre 1987, n. 441.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 57 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26.