§ 4.4.106 - L.R. 16 dicembre 1991, n. 36.
Interventi regionali per la prevenzione ed il contenimento delle emissioni da gas di scarico degli autoveicoli.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:16/12/1991
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Campagna per il controllo volontario.
Art. 2.  Articolazione della campagna promozionale.
Art. 3.  Convenzione con ACI.
Art. 4.  Corsi di formazione.
Art. 5.  Obbligo di controllo.
Art. 6.  Partecipazione finanziaria della regione.
Art. 7.  Estensione degli interventi ad altri comuni.
Art. 8.  Norma finanziaria.


§ 4.4.106 - L.R. 16 dicembre 1991, n. 36. [1]

Interventi regionali per la prevenzione ed il contenimento delle emissioni da gas di scarico degli autoveicoli.

(B.U. 20 dicembre 1991, n. 51 - S.O. n. 2).

 

     Art. 1. Campagna per il controllo volontario.

     1. In via sperimentale ed in attesa della elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria di cui al decreto del ministro per l'ambiente 20 maggio 1991, nell'area omogenea soggetta ad alto rischio di inquinamento comprendente i territori dei comuni di cui all'allegato A, che fa parte integrante della presente legge, la giunta regionale è autorizzata a promuovere, in collaborazione con i comuni interessati, una campagna per il controllo volontario dei gas di scarico dei motori diesel. Tale campagna è estesa agli autoveicoli con motore a benzina, purché dotati di dispositivi di abbattimento dei gas di scarico.

 

     Art. 2. Articolazione della campagna promozionale.

     1. La campagna promozionale di cui al precedente art. 1 è così articolata:

     a) controllo gratuito dei gas di scarico degli autoveicoli in luoghi facilmente accessibili agli automobilisti, quali stazioni di servizio, parcheggi e simili;

     b) apposizione sul parabrezza degli autoveicoli di un autoadesivo attestante l'esito positivo del controllo, che può costituire deroga a limitazioni di traffico disposte dalle amministrazioni comunali o dalla regione;

     c) pubblicazione, in collaborazione con le amministrazioni comunali, delle iniziative finalizzate a sensibilizzare gli automobilisti.

     La deroga a limitazione di traffico di cui al comma precedente è estesa agli autoveicoli a motore a combustione interna a ciclo otto dotati di marmitta catalitica e a quelli che, sottoposti ai controlli volontari di cui all'art. 1, abbiano, in virtù di dispositivi di abbattimento dei gas di scarico, emissioni inferiori a quelle indicate come specifiche dalla casa costruttrice dell'autoveicolo.

 

     Art. 3. Convenzione con ACI.

     1. Ai fini di quanto disposto dal precedente art. 2, il presidente della giunta regionale è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Automobile Club d'Italia territorialmente competente, che può avvalersi anche, ove necessario, di soggetti esterni, per l'organizzazione dei controlli volontari.

     2. Tale convenzione deve contenere l'impegno dell'Automobile Club d'Italia a:

     a) rendere disponibili le necessarie postazioni dotate di strumentazioni e del relativo personale qualificato per il controllo, per almeno 90 giorni annui nel periodo autunno inverno;

     b) collocare tali strutture secondo i criteri della migliore accessibilità degli utenti ed in rapporto con il numero di autoveicoli diesel immatricolati dai residenti nei singoli comuni;

     c) garantire l'omogeneità della strumentazione per il controllo e della metodologia di rilevazione;

     d) predisporre d'intesa con il settore ambiente ed ecologia e trasporti e mobilità della regione Lombardia, un modello unico dell'autoadesivo di cui al precedente art. 2;

     e) pubblicizzare, in collaborazione con i comuni interessati, la campagna di controllo volontario mediante gli strumenti di comunicazione ritenuti più efficaci;

     f) rilevare ed elaborare dati statistici sull'intera campagna, assicurando una banca dati relativa ai controlli, da mettere a disposizione della regione e delle amministrazioni comunali interessate.

     3. Nella stessa convenzione devono essere previste le modalità di coordinamento e di controllo da parte della regione, anche ai fini dell'erogazione dei contributi a saldo di cui al successivo art. 6.

 

     Art. 4. Corsi di formazione.

     1. La regione organizza corsi gratuiti di formazione per il personale della polizia locale e per altro personale indicato dai comuni per il controllo dei gas di scarico, ai sensi dell'art. 22 della l. 13 luglio 1966, n. 615, anche mediante convenzioni con enti o istituti specializzati.

 

     Art. 5. Obbligo di controllo.

     1. I gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della l. 13 luglio 1966, n. 615, sono tenuti ad assoggettare a controllo gli autoveicoli in servizio almeno ogni sei mesi e ad esporre sul parabrezza il documento attestante il controllo effettuato.

     2. Tale controllo può essere effettuato presso i competenti servizi comunali, presso le strutture per il controllo volontario di cui al precedente art. 2, ovvero presso le autofficine interne all'azienda; in tale ultimo caso l'avvenuto controllo può essere autocertificato.

     3. I regolamenti comunali dei servizi di noleggio con conducente mediante autobus e dei servizi a chiamata devono prevedere il controllo dei gas di scarico del relativo parco automezzi almeno ogni sei mesi.

     4. I termini di cui ai precedenti commi decorrono dalla data dell'ultima revisione presso l'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile, ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. Partecipazione finanziaria della regione.

     1. L'erogazione della spesa derivante dalla convenzione prevista dal precedente art. 3 sarà disposta con decreto del presidente della giunta regionale per il 50% ad avvenuta sottoscrizione della convenzione e per il restante 50% alla conclusione della campagna annuale.

 

     Art. 7. Estensione degli interventi ad altri comuni.

     1. Gli interventi di cui alla presente legge potranno essere estesi in relazione al livello dell'inquinamento da traffico, anche ad altri comuni o zone omogenee, individuate dalla giunta regionale con propria deliberazione.

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per il 1991, la spesa complessiva di L.

2.000.000000, di cui:

     - L. 1.900.000.000 per la convenzione prevista dal precedente art. 3;

     - L. 100.000.000 per i corsi di formazione previsti dal precedente art. 4.

     2. Al finanziamento dell'onere di L. 2.000.000.000 previsto dal precedente comma, si provvede mediante riduzione, per pari importo, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1991.

     3. Allo stato di previsione delle spese di parte I del bilancio per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

     - all'ambito 4, settore 3, obiettivo 4, è istituito il capitolo 4.3.4.1.3359 «Spese per la convenzione con l'Automobile Club d'Italia per la prevenzione ed il contenimento delle emissioni da gas di scarico degli autoveicoli» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.900.000.000;

     - all'ambito 4, settore 3, obiettivo 4, è istituito il capitolo 4.3.4.1.3360 «Spese per la formazione della polizia locale o altro personale per la prevenzione ed il contenimento delle emissioni da gas di scarico degli autoveicoli» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 100.000.000.

 

 

ALLEGATO A

 

Agrate Brianza

Arese

Assago

Bollate

Bresso

Brugherio

Buccinasco

Caponago

Carugate

Cernusco sul Naviglio

Cesano Boscone

Cinisello Balsamo

Cologno Monzese

Concorezzo

Cormano

Corsico

Cusano Milanino

Milano

Monza

Muggiò

Nova Milanese

Novate Milanese

Opera

Paderno Dugnano

Pero

Peschiera Borromeo

Pioltello

Rho

Rozzano

San Donato Milanese

Segrate

Sesto San Giovanni

Settimo Milanese

Villasanta

Vimodrone


[1] Legge abrogata dall'art. 31 della L.R. 11 dicembre 2006, n. 24.