§ 4.1.61 - L.R. 9 maggio 1992, n. 20.
Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:09/05/1992
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Ambito di applicazione.
Art. 3.  Rapporti con la pianificazione comunale.
Art. 4.  Modalità e procedure di finanziamento.


§ 4.1.61 - L.R. 9 maggio 1992, n. 20. [1]

Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi.

(B.U. 14 maggio 1992, n. 20, 2 suppl. ord.).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La regione e i comuni lombardi concorrono a promuovere, conformemente ai criteri di cui alla presente legge, la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinati a servizi religiosi, da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa cattolica, e delle altre confessioni religiose, i cui rapporti con la Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione, e che già abbiano una presenza organizzata nell'ambito dei comuni ove potranno essere realizzati gli interventi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione.

     1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, secondo comma, lett. b) del decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nonché di quanto prevista dall'art. 22 della l.r. 15 aprile 1975 , n. 51 sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:

     a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici;

     b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonchè quelli destinati ad attività di formazione religiosa;

     c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro, che non abbiano fini di lucro.

     2. In relazione al disposto dell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modificazioni, le attrezzature di cui al precedente comma costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto.

 

     Art. 3. Rapporti con la pianificazione comunale.

     1. In fase di formazione e revisione degli strumenti urbanistici generali, le aree destinate ad accogliere le attrezzature religiose sono specificatamente individuate sulla base delle esigenze locali e valutate le istanze avanzate dalle confessioni religiose, nell'ambito della datazione complessiva di attrezzature per interesse comune assicurata ai sensi della l.r. 15 aprile 1975, n. 51 e riservando alle stesse una dotazione pari almeno al 25% di quella complessiva.

 

     Art. 4. Modalità e procedure di finanziamento.

     1. In ciascun comune, almeno l'8% delle somme effettivamente riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria è, ogni anno, accantonato in apposito fondo destinato alla realizzazione delle attrezzature indicate al precedente art. 2, nonché per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione, ampliamento e dotazione di impianti, ovvero all'acquisto delle aree necessarie.

I comuni hanno altresì facoltà di incrementare il fondo sopracitato anche calcolando gli oneri di urbanizzazione secondaria non introitati per effetto dello scomputo riconosciuto ai titolari della concessione edilizia per l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione secondaria e/o per la cessione delle relative aree.

     2. I contributi sono corrisposti alle confessioni religiose che ne facciano richiesta e che abbiano le caratteristiche di cui al precedente art. 1.

     3. A tal fine, le competenti autorità religiose trasmettono ai comuni entro il 31 luglio di ogni anno un programma degli interventi da effettuare, dando la priorità alle opere di restauro e di risanamento conservativo del patrimonio artistico-architettonico esistente, corredato delle relative previsioni di spesa.

     4. Entro il successivo 30 novembre il comune, dopo aver verificato che gli interventi previsti nei programmi presentati rientrano tra quelli di cui al precedente art. 2, primo comma, ripartisce i predetti contributi finanziando in tutto o in parte i programmi a tal fine presentati. Tali contributi devono essere utilizzati entro tre anni dalla loro assegnazione.

     5. E' in facoltà delle competenti autorità religiose di regolare i rapporti con il comune attraverso apposite convenzioni nel caso in cui il comune stesso od i soggetti attuatori di piani urbanistici esecutivi provvedano alla realizzazione diretta delle attrezzature di cui al precedente art. 2.

     6. Nel caso in cui non vengano presentate istanze ai sensi del precedente terzo comma, l'ammontare del fondo è utilizzato per altre opere di urbanizzazione.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 104 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12.