§ 4.1.26 - L.R. 30 novembre 1982, n. 66.
Norme per l'erogazione di contributi per la formazione di strumenti urbanistici generali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:30/11/1982
Numero:66


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Destinatari dei contributi di cui all'art. 1 sono i comuni, consorzi ed associazioni tra comuni e le comunità montane
Art. 3.      1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al precedente articolo, gli enti interessati debbono inoltrare domanda alla giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      1. Nei piani di riparto possono essere previste, in ordine di priorità, assegnazioni in eccedenza alle complessive disponibilità per non oltre il 20% ai fini dell'utilizzo delle quote [...]
Art. 8. 
Art. 9.      1. Per la concessione di contributi in capitale di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata per il biennio 1982/83 la spesa complessiva di L. 3.000 milioni di cui 1.000 milioni per [...]
Art. 10.      1. Per la prima applicazione della presente legge, le domande di contributo devono essere presentate entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore ed il piano di riparto dovrà essere predisposto [...]
Art. 11.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 4.1.26 - L.R. 30 novembre 1982, n. 66.

Norme per l'erogazione di contributi per la formazione di strumenti urbanistici generali.

(B.U. 3 dicembre 1982, n. 48, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. [1]

     La Regione, al fine di favorire la dotazione, da parte di enti e comuni, di strumenti di pianificazione e programmazione urbanistici ed allo scopo di creare le condizioni per una corretta gestione del territorio, eroga contributi:

     a) per l’adozione di strumenti urbanistici generali aventi contenuti e procedure previsti dalla legislazione vigente;

     b) per la realizzazione di un sistema di informazione territoriale e/o della cartografia tecnica secondo i criteri e le indicazioni deliberati dalla Giunta regionale;

     c) per l’approvazione dei documenti di inquadramento di cui all’articolo 5 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 (Disciplina dei programmi integrati di intervento).

 

     Art. 2.

     1. Destinatari dei contributi di cui all'art. 1 sono i comuni, consorzi ed associazioni tra comuni e le comunità montane.

 

     Art. 3.

     1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al precedente articolo, gli enti interessati debbono inoltrare domanda alla giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno.

     2. Tale domanda deve essere corredata da una relazione, approvata con deliberazione consiliare con la quale l'ente interessato illustri i motivi della richiesta e gli obiettivi che si intendono perseguire. La relazione deve essere accompagnata da un preventivo dettagliato delle spese previste, nonché, da un disciplinare di incarico e delle modalità di collaudo dell'eventuale relativa cartografia.

     3. Le domande devono essere altresì corredate da una copia dello statuto per i consorzi e da copia dell'atto costitutivo per le associazioni di comuni.

 

     Art. 4. [2]

     I piani di riparto sono predisposti dalla Giunta regionale entro quarantacinque giorni dall’approvazione del bilancio di riferimento.

     Nell’assegnazione dei contributi di cui alla lettera a) dell’articolo 1, sono privilegiati: le comunità montane fino ad un massimo del 20% delle risorse disponibili, i consorzi o le associazioni tra i comuni, i comuni:

     - inferiori ai 5.000 abitanti;

     - privi di strumenti urbanistici;

     - montani;

     - con strumenti urbanistici approvati prima dell’entrata in vigore della legge regionale 15 aprile 1975 n. 51 (Disciplina urbanistica del territorio regionale e misura di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico);

     - inseriti in piani esecutivi regionali o impegnati da programmi regionali di valorizzazione ambientale o paesaggistica.

     Nell’assegnazione dei contributi di cui alla lettera b) dell’articolo 1, sono privilegiati gli enti che attuano i programmi oggetto del contributo con personale in servizio nei comuni singoli o associati.

     I parametri di valutazione delle istanze di contributo di cui alla lettera c) dell’articolo 1 vengono annualmente precisati  dalla Giunta regionale.

 

     Art. 5. [3]

     Il contributo di cui alla lettera a) dell’articolo 1, è dato per i soli piani adottati successivamente all’entrata in vigore della presente legge,  in conto capitale nella misura massima del 60% delle spese previste nella relazione allegata alla domanda e riconosciute ammissibili.

     Il contributo di cui al primo comma è erogato il  30% al momento della esecutività della deliberazione, con la quale si conferisce l’incarico di progettazione; il rimanente 70% al momento dell’esecutività della deliberazione sulle controdeduzioni alle osservazioni al progetto di piano.

     Il contributo di cui alla lettera b) dell’articolo 1, è dato per le deliberazioni consiliari approvate successivamente all’entrata in vigore della presente legge, in conto capitale nella misura massima del 60% delle spese previste nella relazione allegata alla domanda e riconosciute ammissibili.

     Il contributo di cui al terzo comma è erogato per il 30% al momento dell’esecutività della deliberazione dell’organo competente, con la quale si conferisce l’incarico per la realizzazione del sistema informativo territoriale; per il rimanente 70% per stati di avanzamento dei programmi di lavoro concordati.

     Il contributo di cui alla lettera c) dell’articolo 1 è dato in conto capitale nella misura massima del 60% delle spese previste nella relazione allegata alla domanda e riconosciute ammissibili.

     Il contributo di cui al quinto comma è erogato per il 30% al momento dell’esecutività della deliberazione dell’organo competente con la quale si conferisce l’incarico per la redazione del documento di inquadramento; per il rimanente 70% al momento della esecutività della deliberazione di approvazione del documento medesimo.

 

     Art. 6. [4]

     Gli enti beneficiari, a pena di decadenza automatica, sono tenuti a presentare la documentazione occorrente, per l'erogazione dell'intero contributo, entro quindici mesi dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione, salvo comprovati motivi di impossibilità a provvedere nel termine previsto e comunque per non più di ulteriori nove mesi. Qualora per comprovati motivi, risulti impossibile provvedere nel termine previsto, può essere concessa, prima della scadenza del suddetto termine, una proroga per un periodo non superiore a nove mesi.

 

     Art. 7.

     1. Nei piani di riparto possono essere previste, in ordine di priorità, assegnazioni in eccedenza alle complessive disponibilità per non oltre il 20% ai fini dell'utilizzo delle quote eventualmente disponibili a seguito, di decadenza o di rinuncia degli enti beneficiari, con le stesse modalità previste nella legge.

 

     Art. 8. [5]

     I contributi sono erogati con decreto del dirigente competente.

 

     Art. 9.

     1. Per la concessione di contributi in capitale di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata per il biennio 1982/83 la spesa complessiva di L. 3.000 milioni di cui 1.000 milioni per l'anno 1982.

     2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio successivo nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, a norma dell'art. 25 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

     3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1982/84 parte seconda «Spese per i programmi di sviluppo» progetto 4.6.2.1 «Predisposizione di strumenti urbanistici comprensoriali e locali», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

     4. Al finanziamento dell'onere di L. 1.000 milioni previsto per l'anno 1982 dal precedente primo comma si provvede mediante impiego per pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi finanziate con mutui» iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese nel bilancio per l'esercizio finanziario 1982.

     5. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, alla parte seconda, ambito 4, settore 6, obiettivo 2, progetto 1 è istituito il seguente capitolo - cap. 2.4.6.2.1.1456 «Contributi in capitale a comuni, consorzi ed associazioni di comuni e comunità montane per la formazione di strumenti urbanistici generali», con la dotazione finanziaria di competenza di L. 1.000 milioni e di cassa di L. 500 milioni.

 

     Art. 10.

     1. Per la prima applicazione della presente legge, le domande di contributo devono essere presentate entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore ed il piano di riparto dovrà essere predisposto entro 45 giorni dall'approvazione del bilancio di riferimento.

 

     Art. 11.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4.

[4] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4.