§ 3.8.19 - R.R. 15 settembre 1981, n. 4.
Norme regolamentari concernenti l'amministrazione e la contabilità dei centri di formazione professionale dipendenti da enti convenzionati.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 lavoro e formazione professionale
Data:15/09/1981
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Previsioni di spesa.
Art. 3.  Categorie di spesa.
Art. 4.  Stanziamenti a favore degli enti convenzionati.
Art. 5.  Impiego degli stanziamenti.
Art. 6.  Gestione dei fondi.
Art. 7.  Strutture convenzionate per l'orientamento.
Art. 8.  Convenzioni con imprese.
Art. 9.  Esercizio amministrativo.
Art. 10.  Erogazione dei fondi.
Art. 11.  Ordini di incasso.
Art. 12.  Ordini di pagamento.
Art. 13.  Modalità di emissione dei mandati.
Art. 14.  Estinzione dei mandati.
Art. 15.  Mandati estinti ed estratto conto.
Art. 16.  Pagamenti al personale dipendente.
Art. 17.  Spese di economato.
Art. 18.  Registri contabili.
Art. 19.  Giustificativi di spesa.
Art. 20.  Libri inventari.
Art. 21.  Revisione.
Art. 22.  Rendiconto annuale.
Art. 23.  Avanzi di gestione.
Art. 24.  Revisione ed approvazione.
Art. 25.  Ispezioni amministrative.
Art. 26.  Applicazione di norme.


§ 3.8.19 - R.R. 15 settembre 1981, n. 4. [1]

Norme regolamentari concernenti l'amministrazione e la contabilità dei centri di formazione professionale dipendenti da enti convenzionati.

(B.U. 19 settembre 1981, n. 37, 1° suppl. ord.).

 

     Art. 1. Campo di applicazione.

     1. Il presente regolamento si applica al finanziamento, all'amministrazione e alla contabilità dei centri di formazione professionale dipendenti e gestiti da enti convenzionati con la regione Lombardia, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95.

     2. Il presente regolamento si applica altresì al finanziamento, all'amministrazione ed alla contabilità dei corsi di formazione professionale convenzionati dalla regione Lombardia con imprese o loro consorzi, nonché al finanziamento, all'amministrazione ed alla contabilità di iniziative di orientamento professionale convenzionate dalla regione Lombardia con idonee strutture, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 25 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95.

 

 

Capitolo I

ATTIVITA' FINANZIARIA

 

     Art. 2. Previsioni di spesa.

     1. I direttori dei centri di formazione professionale o delle strutture di orientamento di cui al precedente art. 1, entro il termine e secondo le istruzioni fissate dall'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale segnalano all'ente convenzionato da cui dipendono il fabbisogno di spesa per l'anno formativo successivo, articolato secondo le categorie e le voci di cui al successivo art. 3.

     2. La previsione del fabbisogno finanziario dovrà riferirsi al piano regionale di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95 e al piano generale delle attività del centro predisposto dal comitato di controllo sociale ai sensi del punto b) dell'art. 34 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95, nonché ai provvedimenti segnalati per assicurare l'adeguamento quantitativo e qualitativo ai fabbisogni rilevati ed ai progetti di sviluppo.

     3. L'ente convenzionato provvederà ad integrare il preventivo, a confermarlo ed a modificarlo, coordinando fra loro, nel caso di più centri, le varie proposte e ad inviare tutti i documenti al servizio formazione professionale del settore istruzione e formazione professionale ed all'amministrazione provinciale di pertinenza.

 

     Art. 3. Categorie di spesa.

     1. Il preventivo di spesa è articolato secondo le seguenti categorie e voci:

 

A) Spese generali

     Sono comprese in questa categoria:

     1) le spese per la manutenzione straordinaria degli immobili e delle attrezzature in relazione al normale funzionamento del centro. Detta spesa sarà amministrata direttamente dall'ente, previa approvazione del progetto e del preventivo di spesa da parte del servizio formazione professionale;

     2) le spese per le assicurazioni di ogni tipo, escluse quelle previdenziali previste in altre categorie di spesa, e quelle di cui al I comma dell'art. 54 della L.R. 95/80 previste in altre categorie di spesa;

     3) le spese per le assicurazioni previste dagli altri commi dell'art. 54 della L.R. 95/80, che saranno direttamente amministrate dagli uffici regionali centrali;

     4) le spese per le sedi o organi di collegamento e di direzione regionali e per le quote di associazione ad organismi regionali o nazionali;

     5) le spese per gli addetti alle sedi o agli organi di collegamento e di direzione degli enti di cui all'ultimo comma dell'art. 40 della L.R. citata, entro i limiti della convenzione e compresi gli oneri riflessi.

 

B) Spese di organizzazione

     Sono comprese in questa categoria:

     1) le spese per affitto o spese condominiali, riscaldamento, pulizia, vigilanza, antincendio e infortuni, utenze pubbliche;

     2) le spese per le riparazioni e la manutenzione ordinaria;

     3) le spese per la cancelleria ed articoli d'ufficio, stampati, materiale igienico-sanitario, posta, propaganda locale, varie di amministrazione, organizzazione e legali;

     4) le spese per uso di automezzi, mezzi di trasporto, facchinaggio, divise ed indumenti di lavoro per il personale addetto al centro;

     5) le spese per i rimborsi ai membri del comitato di controllo sociale, i gettoni per i membri delle commissioni d'accertamento finale;

     6) le spese per attività e manifestazioni promozionali e tradizionali (es. consegna degli attestati, esposizione dei lavori degli allievi, visite di esperti, scambi culturali, ecc.).

 

C) Spese per il personale

     Sono comprese in questa categoria:

     1) le spese per il personale direttivo, amministrativo, ausiliario e socio-educativo di cui all'art. 40 della L.R. 95/80 entro i limiti previsti dalla convenzione e per le sostituzioni nei casi previsti dalla legge;

     2) le spese per il personale docente di cui all'art. 39 della L.R., citata, entro i limiti della convenzione, e per le sostituzioni in caso di supplenza;

     3) le spese per i tecnici e gli esperti aventi rapporti di collaborazione professionale, incaricati ai sensi dell'art. 36 della L.R. citata;

     4) gli oneri riflessi per il personale di cui ai punti 1 e 2;

     5) le spese per l'assicurazione I.N.A.I.L. di cui al I comma dell'articolo 54 della L.R. 95/80.

 

D) Spese per il funzionamento didattico (piano di attività)

     Sono comprese in questa categoria:

     1) le spese per materiali e strumenti didattici di uso individuale (comodato) e di uso collettivo, compresi gli audiovisivi;

     2) le spese per il noleggio di attrezzature;

     3) le spese per la biblioteca e l'emeroteca e per l'aggiornamento degli operatori a livello di centro;

     4) le spese per la sperimentazione didattica, per l'alternanza scuola- lavoro, per i tirocini pratici, per le attività di raccordo con la scuola;

     5) le spese per l'attuazione della formazione degli apprendisti.

 

E) Spese per i servizi sociali e per gli allievi

     Sono comprese in questa categoria:

     1) i contributi per il materiale didattico ad uso individuale, qualora non sia concesso a titolo di comodato;

     2) i contributi per le spese di trasporto e di mensa di cui al II comma dell'art. 53 L.R. 95/80, comprese quelle per i periodi di alternanza al lavoro;

     3) le indennità di alloggio e di mantenimento di cui al II comma dell'art. 53 della L.R. 95/80;

     4) le spese di convitto di cui al IV comma dell'art. 53 della L.R. 95/80;

     5) le spese per i servizi convittuali, previsti nei corsi alberghieri, di cui al VII comma dell'art. 53 della L.R. 95/80;

     6) le spese per eventuali attività integrative richieste dagli allievi, di cui al IV comma dell'art. 52 della L.R. 95/80;

     7) le spese relative agli interventi per i disabili previste dal III comma dell'art. 55 della L.R. 95/80;

     8) le spese relative alle erogazioni delle indennità agli invalidi civili previste dagli artt. 24 e 28 della legge 30 marzo 1971, n. 118;

     9) le spese relative alle erogazioni di indennità qualora previste da norme comunitarie statali o regionali, ai sensi del I e II comma dell'art. 55, L.R. 95/80;

     10) le spese per l'assicurazione di cui al I comma dell'art. 54 della L.R. 95/80.

 

     Art. 4. Stanziamenti a favore degli enti convenzionati.

     1. L'assegnazione dei fondi agli enti convenzionati per i centri di formazione professionale da essi dipendenti è effettuata dalla giunta regionale in conformità ai parametri di cui al VI comma dell'art. 60, in relazione al III comma, punto b), dell'art. 13 della legge citata, con deliberazione di stanziamento unico per ogni ente, articolato per centro e per categorie di spesa, unitamente alla determinazione delle iniziative formative che dovranno essere svolte da ciascun centro (art. 16, comma a, della L.R. 95/80), secondo le norme della convenzione in atto.

 

     Art. 5. Impiego degli stanziamenti.

     1. L'ente convenzionato, ricevuta la comunicazione degli stanziamenti deliberati dalla giunta regionale, ne decide l'impiego, prima dell'inizio dell'attività, suddividendo per voci le somme assegnate alle varie categorie in relazione alle iniziative formative approvate ed agli obiettivi che si intendono raggiungere e decide quali categorie o voci di spesa sono gestite direttamente dall'ente stesso e quali dai centri.

     2. L'assegnazione dei fondi ai centri va effettuata su apposito conto corrente bancario fruttifero intestato al centro (art. 10).

     3. L'impiego degli stanziamenti per l'attuazione dei servizi sociali a favore degli allievi è subordinato al parere vincolante espresso dal comitato di controllo sociale, ai sensi dell'art. 34, punto g), della medesima legge.

     4. L'ente convenzionato deve avere l'autorizzazione dell'assessore regionale all'istruzione per effettuare il passaggio di fondi da una categoria all'altra e per il passaggio di fondi da un centro all'altro, fermo restando l'importo globale del finanziamento.

 

     Art. 6. Gestione dei fondi.

     1. L'ente convenzionato stabilisce le forme e i modi per la gestione amministrativa e contabile del centro da esso dipendente, determinando compiti e responsabilità del direttore del centro e del segretario-economo e ogni altra regola necessaria per il funzionamento del centro e in particolare per l'assunzione del personale e la sua amministrazione, nel rispetto degli artt. 36 e 40 della L.R. 95/80, per la stipulazione dei contratti e per l'applicazione dei successivi articoli del presente regolamento.

 

     Art. 7. Strutture convenzionate per l'orientamento.

     1. Le convenzioni con le strutture convenzionate per l'orientamento possono prevedere esclusivamente le spese rientranti nelle seguenti categorie:

     1) le spese per le attività di orientamento e di sensibilizzazione professionale, comprese le pubblicazioni e i mezzi audiovisivi;

     2) le spese per il personale e per le collaborazioni e consulenze tecniche;

     3) le spese per l'organizzazione generale.

 

     Art. 8. Convenzioni con imprese.

     1. Le convenzioni con le imprese possono prevedere esclusivamente il rimborso delle:

     1) spese relative ai tecnici messi a disposizione dell'impresa per la formazione sul lavoro;

     2) spese relative al materiale deteriorato dagli allievi;

     3) rimborsi eventuali per mensa o per altri servizi goduti dagli allievi e dai docenti del C.F.P. che li accompagnano;

     4) spese relative alle modifiche da apportare a macchine e strumentazioni per facilitare l'inserimento di handicappati.

 

     Art. 9. Esercizio amministrativo.

     1. La gestione annuale dei centri di formazione professionale inizia il 1° settembre e termina il 30 agosto dell'anno successivo.

 

 

Capitolo II

SERVIZIO DI CASSA

 

     Art. 10. Erogazione dei fondi.

     1. I fondi di cui all'art. 4 sono erogati dalla regione, in una o più soluzioni, mediante accreditamenti su apposito ed esclusivo conto corrente bancario fruttifero intestato all'ente convenzionato (art. 26 L.R. 95/80). La banca presso la quale è tenuto il conto funge da tesoriere.

     2. Con le medesime modalità, in caso di decentramento amministrativo, l'ente convenzionato procederà all'apertura di cc/cc bancari fruttiferi intestati ai C.F.P. da esso dipendenti sui quali vengono rimesse le somme direttamente amministrate dal centro.

 

     Art. 11. Ordini di incasso.

     1. Le somme di cui all'art. 10 sono versate direttamente dall'ente o da C.F.P. al cassiere mediante ordini di incasso (reversali), numerati progressivamente, contenenti: la provenienza, la causale, l'ammontare, la data, oltre che la sottoscrizione dei legittimati.

 

     Art. 12. Ordini di pagamento.

     1. Tutti i pagamenti non economali sono effettuati dall'ente o dal C.F.P. mediante ordini di pagamento (mandati) numerati progressivamente. Essi devono indicare:

     1) l'esercizio ai quali si riferiscono;

     2) il numero d'ordine progressivo;

     3) il nome ed il cognome o la denominazione ufficiale del beneficiario;

     4) la causale della spesa;

     5) l'importo in cifre e lettere della somma da pagare;

     6) la categoria e la voce alle quali la spesa viene imputata;

     7) gli estremi della documentazione di spesa;

     8) la firma del responsabile dell'ente o del centro;

     9) la data di emissione.

 

     Art. 13. Modalità di emissione dei mandati.

     1. L'emissione dei mandati deve essere fatta con ordine strettamente cronologico.

     2. I mandati sono trasmessi al cassiere con distinta; copia della distinta è restituita dallo stesso con il timbro della banca e la firma di un funzionario per ricevuta.

     3. Sia i mandati che le distinte sono compilati in base ad appositi modelli approvati dall'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale.

 

     Art. 14. Estinzione dei mandati.

     1. Gli ordinativi di pagamento sono estinti mediante apposizione di regolare quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi.

     2. I pagamenti ordinati a favore di procuratori, rappresentanti, curatori, tutori ed eredi sono disposti sulla scorta di atti comprovanti lo «status» di procuratore, rappresentante, tutore, curatore ed erede del creditore.

     3. L'ente o il centro, previa richiesta dei beneficiari, può disporre che gli ordinativi siano estinti mediante:

     1) versamento su c/c postale agli stessi intestato;

     2) accreditamento dell'importo su conto bancario aperto a nome dei beneficiari stessi.

     4. Per i pagamenti di cui ai punti 1 e 2 del comma precedente costituiscono quietanza liberatoria, rispettivamente, la ricevuta postale del versamento ed il documento attestante l'avvenuto accreditamento sul conto indicato, rilasciato dall'istituto bancario presso il quale è stato effettuato il versamento.

     5. A richiesta dei beneficiari, gli ordinativi possono essere commutati in assegni circolari od altri titoli equivalenti non trasferibili da inviarsi ai beneficiari stessi in plico raccomandato.

     6. Le eventuali spese postali per l'invio dei citati assegni sono ad esclusivo carico dei beneficiari degli ordinativi.

     7. Gli ordinativi di pagamento emessi a favore di persone giuridiche pubbliche e di persone giuridiche private di cui agli artt. 11 e 12 del codice civile nonché di enti, associazioni ed istituzioni non riconosciuti giuridicamente - sottoposti o non a vigilanza e tutela - sono estinti senza presentazione, qualora prescritta, della bolletta di riscossione, mediante accreditamento in c/c postale. L'accreditamento in c/c postale deve essere eseguito non oltre il quinto giorno dalla data di ricezione del titolo di spesa da parte del cassiere della banca.

     8. Il cassiere della banca è responsabile della raccolta delle quietanze secondo le modalità del presente articolo per tutti i pagamenti effettuati.

     9. All'atto del pagamento su tutti gli ordinativi deve essere apposto il timbro «pagato» e la data in cui il pagamento stesso è avvenuto.

 

     Art. 15. Mandati estinti ed estratto conto.

     1. Il cassiere della banca, effettuati i pagamenti, provvederà a trasmettere al titolare del conto i mandati estinti con gli eventuali allegati mediante distinte e ne riceverà regolare scarico.

     2. Parimenti il cassiere provvederà a trasmettere, ogni fine mese, l'estratto del c/c.

 

     Art. 16. Pagamenti al personale dipendente.

     1. Al pagamento degli emolumenti da corrispondere al personale a qualsiasi titolo si provvede con mandati corredati di note nominative nelle quali, a fianco del cognome, del nome e della qualifica di ciascun dipendente, debbono essere specificate le somme dovute, le relative ritenute e la somma netta da pagare.

     2. E' consentito il ritiro per contanti da parte del responsabile amministrativo dell'ente o del centro o di altra persona a ciò delegata della somma di cui al punto precedente.

     3. I mandati di pagamento debbono essere emessi per l'importo lordo.

     4. Contemporaneamente vanno emesse reversali per l'incasso delle ritenute.

     5. I mandati e le reversali sono presentati contemporaneamente al cassiere, il quale addebiterà all'ente o al centro l'importo lordo delle retribuzioni, accrediterà l'ammontare delle ritenute e pagherà al personale l'importo degli emolumenti netti.

     6. Il versamento delle ritenute fiscali e previdenziali va effettuato tassativamente alle scadenze stabilite dalla legge.

 

     Art. 17. Spese di economato.

     1. Alle minute spese si provvede con fondo economale in contanti che viene concesso in anticipazione al responsabile dell'ente o del centro, entro i limiti fissati dall'ente stesso e la cui entità non può eccedere la somma assicurata contro il furto e l'incendio.

     2. Quando la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi, il responsabile di cui al I comma dovrà emettere mandati a proprio favore, accompagnati dalle note documentate delle spese fatte, raggruppate con riferimento alle corrispondenti voci di spesa.

     3. Nell'ultimo giorno dell'esercizio, si dovrà versare al cassiere l'intero ammontare dell'anticipazione ricevuta.

 

 

Capitolo III

LIBRI CONTABILI E INVENTARI

 

     Art. 18. Registri contabili.

     1. Ogni ente convenzionato ed ogni centro di formazione professionale da esso dipendente deve tenere i seguenti registri contabili, per la registrazione delle rispettive operazioni:

     a) il giornale di cassa;

     b) il registro partitario delle entrate e delle uscite;

     c) il libro magazzino.

     2. Nel giornale di cassa si trascrivono tutti i mandati e le reversali nell'ordine in cui sono stati emessi.

     3. Nel registro partitario si annotano le operazioni di accreditamento o di impegno e quelle di incasso e di pagamento, secondo le categorie e le voci di spesa.

     4. Le scritture sul registro di magazzino sono eseguite in base ad apposito ordinativo di carico e scarico. Il carico è effettuato sulla base dei documenti di acquisto; lo scarico sulla base della dichiarazione di chi ha ricevuto i beni.

     5. I registri debbono essere conformi al modello approvato dall'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale e debbono essere numerati e preventivamente vidimati dal responsabile dell'ente.

     6. I registri devono essere tenuti secondo le normali regole contabili in conformità alle istruzioni impartite dalla giunta regionale.

     7. Nei registri ed in tutti i documenti contabili sono vietate cancellature ed abrasioni.

 

     Art. 19. Giustificativi di spesa.

     1. I responsabili degli enti curano la raccolta e la conservazione dei documenti originali giustificativi delle spese, quietanzati ed in regola con le disposizioni fiscali.

     2. La giunta regionale impartisce istruzioni per l'individuazione dei documenti necessari per giustificare le spese in relazione alle varie categorie previste.

 

     Art. 20. Libri inventari.

     1. Presso ogni centro di formazione professionale deve essere tenuto un registro inventario ove siano distintamente annotati i beni immobili e le dotazioni ed attrezzature tecnico-didattico di proprietà dell'ente convenzionato, quelli ricevuti in comodato dalla regione, nonché quelli prodotti nell'ambito dell'attività del centro.

     2. Gli enti sono responsabili della buona tenuta dei beni ricevuti in comodato e della loro custodia, possono trasferirli da un centro all'altro previa autorizzazione del servizio formazione professionale e debbono segnalare allo stesso l'opportunità del loro ritiro da parte della regione quando diventino inservibili o non siano più utilizzati.

 

 

Capitolo IV

REVISIONE E RENDICONTAZIONE

 

     Art. 21. Revisione.

     1. L'ente convenzionato stabilisce le forme di revisione della contabilità dei centri da esso dipendenti.

 

     Art. 22. Rendiconto annuale.

     1. Entro il 30 novembre di ogni anno deve essere presentato alla giunta regionale da parte dell'ente convenzionato il rendiconto annuale (art. 26 legge citata). Copia dello stesso deve essere inviata all'amministrazione provinciale.

     2. Il rendiconto è composto da:

     A) consuntivo generale della gestione finanziaria, compilato secondo il modello predisposto dal servizio formazione professionale, sottoscritto dal responsabile dell'ente e corredato dei seguenti documenti:

     1) copia originale dei contratti, degli atti e delle convenzioni relative ai servizi ricevuti da terzi. I contratti per le utenze pubbliche sono prodotti in fotocopia;

     2) copia originale dei documenti di spesa. Le ricevute per versamenti previdenziali sono prodotte in fotocopia;

     3) copia originale dei seguenti documenti contabili:

     a) raccolta completa dei fogli del giornale di cassa;

     b) raccolta completa dei mandati e delle reversali, vistati dal cassiere;

     c) registro partitario delle spese;

     d) il libro di magazzino;

     4) distinta del materiale didattico individuale e collettivo, sottoscritto rispettivamente dagli allievi e dagli insegnanti;

     5) copia degli estratti di c/c;

     6) dichiarazione relativa al saldo del conto corrente dell'ente e dei C.F.P. e dell'ammontare degli interessi attivi maturati.

     Il consuntivo e la relativa documentazione è complessivo per ciascuna categoria di spesa di cui all'art. 3.

     B) relazione del comitato di controllo sociale sulla funzionalità dei centri e delle singole iniziative formative, nonché sulla situazione e sulle esigenze finanziarie, con la formulazione di proposte per lo svolgimento delle attività ed il miglioramento del centro anche sotto l'aspetto dell'utilizzazione del personale.

 

     Art. 23. Avanzi di gestione.

     1. Gli avanzi di gestione debbono essere restituiti alla tesoreria regionale, salvo che l'assessore regionale all'istruzione non ne autorizzi l'utilizzo a titolo di anticipazione sui fondi dell'anno formativo successivo. In tale caso essi debbono essere rimessi sul conto del nuovo periodo.

 

     Art. 24. Revisione ed approvazione.

     1. La revisione del rendiconto finale è effettuata dal servizio formazione professionale e comporta l'esame della regolarità contabile della documentazione, nonché della conformità della spesa agli obiettivi del piano di attività e si conclude con l'approvazione del rendiconto mediante delibera della giunta regionale, secondo le norme della contabilità regionale.

     2. Con tale atto viene dato formale discarico delle spese regolarmente eseguite.

 

     Art. 25. Ispezioni amministrative.

     1. Le ispezioni amministrative presso le sedi degli enti convenzionati e dei C.F.P. da loro dipendenti sono effettuate periodicamente da funzionari della regione o da funzionari della provincia, muniti di apposito documento di riconoscimento, sulla base delle direttive impartite dal presidente della giunta regionale o dall'assessore delegato, nell'ambito dei poteri di vigilanza di cui all'art. 17 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95.

     2. Gli ispettori hanno facoltà di accertare, in qualsiasi momento e senza preavviso l'esatta osservanza delle disposizioni contabili ed amministrative, la regolare tenuta dei libri e documenti contabili e possono richiedere l'esibizione degli stessi procedendo alle opportune verifiche anche presso le banche di cui al precedente art. 10.

     3. Al termine delle ispezioni è redatto apposito verbale in triplice copia, sottoscritto dal responsabile dell'ente o del centro presente, di cui una copia resta presso la sede ispezionata, una va inviata alla provincia ed una al servizio formazione professionale, per i provvedimenti di competenza.

 

     Art. 26. Applicazione di norme.

     1. Le norme del presente regolamento si applicano anche, in quanto compatibili, all'amministrazione e contabilità delle iniziative di orientamento professionale ed ai corsi convenzionati con le imprese.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 32 della L.R. 6 agosto 2007, n. 19.