§ 3.8.18 - R.R. 15 settembre 1981, n. 3.
Norme regolamentari concernenti l'amministrazione e la contabilità dei centri di formazione professionale dipendenti dalla regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 lavoro e formazione professionale
Data:15/09/1981
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Previsioni di spesa.
Art. 3.  Categorie di spesa.
Art. 4.  Stanziamenti a favore dei centri.
Art. 5.  Impiego degli stanziamenti.
Art. 6.  Entrate da terzi.
Art. 7.  Versamento e riassegnazione fondi.
Art. 8.  Gestione dei fondi. Compiti del direttore e del segretario- economo.
Art. 9.  Contratti.
Art. 10.  Esercizio amministrativo.
Art. 11.  Apertura conto corrente ed erogazione dei fondi.
Art. 12.  Introiti e riassegnazioni.
Art. 13.  Ordini di incasso.
Art. 14.  Ordini di pagamento.
Art. 15.  Modalità di emissione dei mandati.
Art. 16.  Estinzione dei mandati - Modalità.
Art. 17.  Mandati estinti ed estratto conto.
Art. 18.  Pagamenti al personale dipendente dai centri.
Art. 19.  Spese di economato.
Art. 20.  Registri contabili.
Art. 21.  Giustificativi di spesa.
Art. 22.  Custodia dei beni.
Art. 23.  Libri inventari.
Art. 24.  Custodia del materiale didattico e tecnico.
Art. 25.  Delibere.
Art. 26.  Rendicontazione periodica.
Art. 27.  Rendicontazione annuale.
Art. 28.  Avanzi di gestione.
Art. 29.  Revisione ed approvazione.
Art. 30.  Ispezioni amministrative.


§ 3.8.18 - R.R. 15 settembre 1981, n. 3. [1]

Norme regolamentari concernenti l'amministrazione e la contabilità dei centri di formazione professionale dipendenti dalla regione.

(B.U. 19 settembre 1981, n. 37, 1° suppl. ord.).

 

     Art. 1. Campo di applicazione.

     1. Il presente regolamento si applica al finanziamento, all'amministrazione ed alla contabilità dei centri di formazione professionale istituiti dalla regione Lombardia ai sensi degli artt. 23, 58 e 59 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95 e da essa direttamente gestiti.

 

 

Capitolo I

ATTIVITA' FINANZIARIA

 

     Art. 2. Previsioni di spesa.

     1. I direttori dei centri di formazione professionale di cui all'art. 1, entro il termine e secondo le istruzioni fissate dall'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale, segnalano il fabbisogno di spesa per l'anno formativo successivo, articolato secondo le categorie e le voci di cui all'articolo successivo.

     2. La previsione del fabbisogno finanziario dovrà riferirsi al piano regionale di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95 e al piano generale delle attività del centro predisposto dal comitato di controllo sociale ai sensi della lett. b) dell'art. 34 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95, nonché ai provvedimenti segnalati per assicurare l'adeguamento quantitativo e qualitativo ai fabbisogni rilevati ed ai progetti di sviluppo.

     3. Questi documenti sono inviati al servizio formazione professionale del settore istruzione e formazione professionale ed all'amministrazione provinciale di pertinenza.

 

     Art. 3. Categorie di spesa.

     1. Il preventivo di spesa è articolato secondo le seguenti categorie e voci:

 

A) Spese generali

     Sono comprese in questa categoria:

     1) le spese per la manutenzione straordinaria dei beni mobili, degli immobili e delle attrezzature;

     2) le spese per le assicurazioni di ogni tipo, escluse quelle previdenziali e quelle di cui al primo comma dell'art. 54 della L.R. 95/80.

     La categoria A è amministrata direttamente dagli uffici regionali centrali.

 

B) Spese di organizzazione

     Sono comprese in questa categoria:

     1) le spese per affitto, riscaldamento, pulizia, vigilanza, antincendio e antinfortunio, utenze pubbliche, nonché per servizi occasionali in sedi diverse;

     2) le spese per le riparazioni e la manutenzione ordinaria;

     3) le spese per la cancelleria ed articoli d'ufficio, stampati, materiale igienico-sanitario, posta, propaganda locale, varie di amministrazione, organizzazione e legali;

     4) le spese per uso di automezzi, mezzi di trasporto, facchinaggio, divise e indumenti di lavoro per il personale addetto al centro (qualora non siano disposte direttamente dagli uffici centrali regionali);

     5) le spese per i rimborsi ai membri del comitato di controllo sociale o dei comitati ad esso assimilabili;

     6) le spese per attività e manifestazioni promozionali e tradizionali (es. consegna degli attestati, esposizione dei lavori degli allievi, visite di esperti, scambi culturali, ecc.).

 

C) spese per il personale

     Sono comprese in questa categoria:

     1) le spese per il personale amministrativo ed ausiliario assunto a tempo determinato, in sostituzione per:

     a) astensione obbligatoria o facoltativa per maternità ai sensi della legge statale 30 dicembre 1971, n. 1204;

     b) assolvimento dell'obbligo del servizio di leva ai sensi della legge statale 18 aprile 1962, n. 230;

     2) le spese per il personale docente e socio-educativo, assunto ai sensi degli artt. 14 e 18 della L.R. 16 giugno 1975, n. 94 e sue modificazioni e dell'art. 8 della L.R. 18 aprile 1980, n. 40;

     3) i contributi assicurativi e previdenziali e gli altri oneri riflessi per il personale di cui ai punti 1 e 2.

 

D) Spese per il funzionamento didattico

     Sono comprese in questa categoria:

     1) le spese per materiali e strumenti didattici di uso individuale (anche in comodato) e di uso collettivo, secondo i parametri stabiliti;

     2) le spese per il noleggio di attrezzature per l'acquisto o il noleggio degli attrezzi di lavoro, degli audiovisivi e di altri strumenti di uso corrente;

     3) le spese per la biblioteca e l'emeroteca e per l'aggiornamento degli operatori a livello di centro;

     4) le spese per la sperimentazione didattica, per l'alternanza formazione lavoro, per i tirocini pratici, per le attività di raccordo con la scuola;

     5) le spese per l'attuazione della formazione degli apprendisti.

 

E) Spese per i servizi sociali e per gli allievi

     Sono comprese in questa categoria:

     1) i contributi per il materiale didattico ad uso individuale, qualora non sia concesso a titolo di comodato;

     2) i contributi e le spese per il trasporto e per la mensa di cui al II comma dell'art. 53 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95;

     3) le indennità di alloggio e di mantenimento di cui al III comma dell'art. 53 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95;

     4) le spese di convitto di cui al IV comma dell'art. 53 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95;

     5) le spese per i servizi convittuali, previsti nei corsi alberghieri, di cui al VII comma dell'art. 53 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95;

     6) le spese per eventuali attività integrative richieste dagli allievi, di cui al IV comma dell'art. 52 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95;

     7) le spese relative agli interventi per i disabili previsti dal III comma dell'art. 55 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95;

     8) le spese relative alle erogazioni delle indennità ai mutilati ed invalidi civili previste dagli artt. 24 e 28 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di cui all'art. 55 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95;

     9) le spese relative alle erogazioni di indennità qualora previste da norme comunitarie, statali o regionali, ai sensi del I e II comma dell'articolo 55 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95;

     10) le spese per l'assicurazione di cui al I comma dell'art. 54 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95.

 

F) spese per le attività istituzionali speciali

     Sono comprese in questa categoria:

     1) le spese per la raccolta e l'elaborazione dei dati e delle analisi di cui ai punti a) e b) dell'art. 30, della L.R. n. 95/80;

     2) le spese per le attività di orientamento e di sensibilizzazione professionale, comprese le pubblicazioni;

     3) le spese per l'assistenza e il sostegno dei disabili;

     4) le spese per le attività di aggiornamento e di educazione permanente nonché per la sperimentazione e l'innovazione didattica;

     5) le spese per la produzione di materiale didattico audiovisivo;

     6) le spese per l'acquisto, la riproduzione, il noleggio di media A.V.;

     7) i compensi per collaborazioni, consulenze e per i comitati consultivi e per i gruppi di lavoro.

     Le voci da F1 a F4 si riferiscono soltanto ai centri per l'innovazione tecnico educativa (art. 30, L.R. 7 giugno 1980, n. 95), le voci da F5 a F7 si riferiscono al centro per i servizi didattici audiovisivi di cui all'articolo 31 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95 ed al centro operativo regionale di cui all'art. 32 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95.

 

     Art. 4. Stanziamenti a favore dei centri.

     1. L'assegnazione dei fondi ai centri di formazione professionale dipendenti dalla regione è effettuata dalla giunta regionale con deliberazione di stanziamento per ogni centro, unitamente alla determinazione delle iniziative formative che dovranno essere svolte dal centro stesso (articolo 16, lettera a) della L.R. 7 giugno 1980, n. 95.

     2. I fondi assegnati sono ripartiti tra le categorie di spesa di cui all'articolo precedente, esclusa la categoria A.

 

     Art. 5. Impiego degli stanziamenti.

     1. Il direttore del centro, ricevuta la comunicazione degli stanziamenti deliberati dalla giunga regionale a favore del centro, ne decide l'impiego, prima dell'inizio dell'attività, suddividendo per voci le somme assegnate alle varie categorie in relazione alle iniziative formative approvate ed agli obiettivi che si intendono raggiungere.

     2. L'impiego degli stanziamenti per l'attuazione dei servizi sociali a favore degli allievi è subordinato al parere vincolante del comitato di controllo sociale, ai sensi dell'art. 34, lett. g), della L.R. 7 giugno 1980, n. 95.

     3. Il direttore, ferma restando la suddivisione dei fondi per categorie, potrà, nel corso dell'anno, modificare la suddivisione fra le varie voci, avvisando il competente servizio formazione professionale.

     4. Le modificazioni riguardanti i servizi sociali a favore degli allievi dovranno sempre essere precedute dal parere del comitato di controllo sociale.

     5. Il passaggio di fondi da una categoria all'altra è consentito solo previa autorizzazione dell'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale.

 

     Art. 6. Entrate da terzi.

     1. I centri di formazione professionale, ai sensi dell'art. 59 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95, possono introitare versamenti effettuati a qualsiasi titolo da parte di terzi.

     2. Essi si articolano nelle seguenti ripartizioni:

     a) entrate connesse alla gestione di servizi sociali quali mensa, trasporti, gite scolastiche, rette convittuali, servizi generici quali linee telefoniche pubbliche e ogni altro servizio comportante oneri a carico degli allievi o esborso da parte degli utenti;

     b) entrate derivanti dal recupero di danni colpevolmente causati ai beni il cui acquisto e la cui manutenzione siano di competenza del centro;

     c) entrate relative al recupero dei danni colpevolmente causati ai beni immobili e mobili alla cui riparazione e sostituzione sono competenti a provvedere i servizi centrali regionali;

     d) entrate relative ai contributi da terzi, quali proventi derivanti dalla gestione di impianti, dagli scarti di lavorazione e dalla cessione di beni prodotti;

     e) ogni altra entrata e qualsiasi titolo versata da enti, istituzioni o privati.

 

     Art. 7. Versamento e riassegnazione fondi.

     1. Le entrate derivanti dai versamenti effettuati a qualsiasi titolo da terzi a favore dei centri di formazione professionale di cui all'articolo precedente sono gestite secondo le seguenti modalità:

     1) le entrate di cui ai punti a) e b) sono versate dal direttore sul conto corrente di cui all'art. 11 ed andranno ad incrementare le voci di spesa cui si riferiscono;

     2) le entrate di cui ai punti c), d) ed e) sono versate periodicamente dal direttore alla tesoreria regionale, la quale procederà all'introito sull'apposito capitolo del bilancio regionale. Tali somme potranno essere riassegnate al centro, con provvedimento della giunta, nei limiti delle somme effettivamente accertate quali entrate al bilancio della regione.

 

     Art. 8. Gestione dei fondi. Compiti del direttore e del segretario- economo.

     1. La gestione dei fondi del centro, nell'ambito della suddivisione stabilita e nel rispetto delle delibere del comitato di controllo sociale per quanto riguarda i servizi sociali a favore degli allievi, spetta al direttore del centro che è responsabile della gestione amministrativa e contabile dello stesso la firma gli ordinativi di spesa unitamente al segretario-economo.

     2. In particolare spetta al direttore:

     a) decidere e ordinare le spese per le singole voci nei limiti degli stanziamenti per ciascuna categoria di spesa;

     b) firmare, unitamente al segretario-economo, gli ordini di incasso e di pagamento e qualsiasi altro atto contabile che comporti impegno di spesa;

     c) prendere in consegna l'immobile in cui ha sede il centro ed i beni mobili in uso nello stesso e tenere l'inventario dei beni di ogni tipo;

     d) stipulare i contratti e conferire le supplenze e gli incarichi di collaborazione didattica, nonché, relativamente ai CITE, di collaborazione socio-educativa;

     e) dare conto all'amministrazione regionale delle delibere e dei documenti amministrativi del centro.

     3. Il segretario-economo è responsabile, solidalmente con il direttore, della gestione amministrativa e contabile del centro.

     4. Spetta in particolare al segretario-economo:

     a) curare, secondo le direttive del direttore, i servizi amministrativi;

     b) firmare, unitamente al direttore del centro, gli ordini di incasso e di pagamento;

     c) svolgere, con l'eventuale collaborazione di addetti, i compiti relativi alla contabilità e all'economato, curando la regolare tenuta e conservazione dei libri contabili e degli inventari, dei libri previsti dalle leggi previdenziali e fiscali, nonché di tutti gli altri registri ed atti richiesti per il buon funzionamento amministrativo e didattico del centro;

     d) tenere la documentazione amministrativa ed i giustificativi di spesa e predisporre i rendiconti e le relazioni consuntive, secondo le modalità di cui al capitolo IV.

 

     Art. 9. Contratti.

     1. Nell'ambito dell'autonomia amministrativa di cui al terzo comma dell'art. 23 della L.R. 95/80, i direttori sono autorizzati alla stipula dei contratti di affitto, luce, telefono, gas, vigilanza, pulizie locali, manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature didattiche, purché la spesa sia prevista nello stanziamento accordato dalla giunta regionale e previa autorizzazione del servizio formazione professionale.

     2. I contratti che comportano spese da effettuarsi direttamente da parte del centro sono stipulati previa richiesta di offerta da almeno tre ditte.

     3. Si prescinde da detta richiesta per le forniture a prezzi convenzionali con la regione e per le forniture di beni o servizi prodotti a prezzi imposti o da una sola ditta.

 

     Art. 10. Esercizio amministrativo.

     1. La gestione annuale dei centri di formazione professionale inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

     2. Il pagamento delle spese impegnate entro il 31 agosto può essere eseguito fino al 30 ottobre successivo.

 

 

Capitolo II

SERVIZIO DI CASSA

 

     Art. 11. Apertura conto corrente ed erogazione dei fondi.

     1. Presso ogni centro di formazione professionale è aperto presso l'istituto tesoriere della regione un conto corrente di cassa intestato al centro stesso.

     2. Le spese della tenuta del conto fanno parte delle spese generali del centro, mentre gli interessi attivi maturati sul medesimo al termine dell'esercizio formativo, dovranno essere rimessi al tesoriere della regione.

     3. I fondi assegnati ai centri di formazione professionale sono erogati, in una o più soluzioni, mediante accreditamenti sugli appositi conti correnti di cui al presente articolo.

 

     Art. 12. Introiti e riassegnazioni.

     1. Gli introiti dei fondi e la riassegnazione ai centri di formazione professionale di cui ai precedenti artt. 6 e 7 vengono accreditati sull'apposito c/c intestato al centro di formazione professionale di cui all'articolo precedente.

 

     Art. 13. Ordini di incasso.

     1. Le somme di cui agli artt. 11 e 12 sono versate direttamente al cassiere mediante ordini di incasso (reversali), numerati progressivamente, contenenti: la provenienza, la causale, l'ammontare, la data, oltre che la sottoscrizione dei legittimati.

 

     Art. 14. Ordini di pagamento.

     1. Tutti i pagamenti non economali sono effettuati mediante ordini di pagamento (mandati) numerati progressivamente e firmati dal direttore e dal segretario-economo.

     2. Essi devono indicare:

     1) l'esercizio ai quali si riferiscono;

     2) il numero d'ordine progressivo;

     3) la categoria e la voce alle quali la spesa viene imputata;

     4) l'importo in cifre e lettere della somma da pagare;

     5) il nome e il cognome o la denominazione ufficiale del beneficiario;

     6) la causale della spesa;

     7) gli estremi della documentazione di spesa;

     8) la data di emissione.

 

     Art. 15. Modalità di emissione dei mandati.

     1. L'emissione dei mandati deve essere fatta in ordine strettamente cronologico.

     2. I mandati sono trasmessi al cassiere con distinta; copia della distinta è restituita dallo stesso con il timbro della banca e la firma di un funzionario per ricevuta.

 

     Art. 16. Estinzione dei mandati - Modalità.

     1. Gli ordinativi di pagamento sono estinti mediante apposizione di regolare quietanza da parte creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi.

     2. I pagamenti ordinati a favore di procuratori, rappresentanti, curatori, tutori ed eredi sono disposti dal centro sulla scorta di atti comprovanti lo «status» di procuratore, rappresentante, tutore, curatore ed erede del creditore.

     3. Il centro, previa richiesta dei beneficiari, può disporre che gli ordinativi siano estinti mediante:

     1) versamento su c/c postale agli stessi intestato;

     2) accreditamento dell'importo su conto bancario aperto a nome dei beneficiari stessi.

     4. Per i pagamenti di cui ai punti 1 e 2 del comma precedente costituiscono quietanza liberatoria, rispettivamente, la ricevuta postale del versamento ed il documento attestante l'avvenuto accreditamento sul conto indicato, rilasciato dall'istituto bancario presso il quale è stato effettuato il versamento.

     5. A richiesta dei beneficiari, gli ordinativi possono essere commutati in assegni circolari od altri titoli, equivalenti non trasferibili da inviarsi ai beneficiari stessi in plico raccomandato. Le eventuali spese postali per l'invio dei citati assegni sono ad esclusivo carico dei beneficiari degli ordinativi.

     6. Gli ordinativi di pagamento emessi a favore di persone giuridiche pubbliche e di persone giuridiche private di cui agli artt. 11 e 12 del codice civile nonché di enti, associazioni ed istituzioni non riconosciuti giuridicamente - sottoposti o non a vigilanza e tutela - sono estinti, senza presentazione, qualora prescritta, della bolletta di riscossione, mediante accreditamento in c/c postale.

     7. L'accreditamento in c/c postale deve essere eseguito non oltre il quinto giorno dalla data di ricezione del titolo di spesa da parte del cassiere della banca.

     8. Il cassiere della banca è responsabile della raccolta delle quietanze secondo le modalità del presente articolo per tutti i pagamenti effettuati.

     9. All'atto del pagamento su tutti gli ordinativi deve essere apposto il timbro «pagato» e la data in cui il pagamento stesso è avvenuto.

 

     Art. 17. Mandati estinti ed estratto conto.

     1. Il cassiere della banca, effettuati i pagamenti, provvederà a trasmettere al segretario-economo del centro i mandati estinti con gli eventuali allegati mediante distinte e ne riceverà regolare scarico.

     2. Parimenti il cassiere provvederà a trasmettere, ogni fine mese, l'estratto del c/c.

 

     Art. 18. Pagamenti al personale dipendente dai centri.

     1. Al pagamento degli emolumenti da corrispondere al personale a qualsiasi titolo si provvede con mandati corredati di note nominative nelle quali a fianco del cognome, del nome e della qualifica di ciascun dipendente, debbono essere specificate le somme dovute, le relative ritenute e la somma netta da pagare.

     2. E' consentito il ritiro per contanti da parte del segretario- economo o da altra persona a ciò delegata della somma di cui al punto precedente.

     3. I mandati di pagamento debbono essere emessi per l'importo lordo.

     4. Contemporaneamente vanno emesse reversali per l'incasso delle ritenute.

     5. I mandati e le reversali sono presentati contemporaneamente al cassiere, il quale addebiterà al centro l'importo lordo delle retribuzioni, accrediterà l'ammontare delle ritenute e pagherà al personale l'importo degli emolumenti netti.

     6. Il versamento delle ritenute fiscali e previdenziali va effettuato tassativamente alle scadenze stabilite dalla legge.

 

     Art. 19. Spese di economato.

     1. Alle minute spese si provvede con fondo economale in contanti che viene concesso in anticipazione al segretario-economo, che ne è responsabile, entro i limiti fissati dall'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale e la cui entità non può eccedere la somma assicurata contro il furto e l'incendio.

     2. Quando la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi, il segretario-economo dovrà presentare al direttore le note documentate delle spese fatte, le quali, raggruppate con riferimento alle corrispondenti voci di spesa, saranno a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore.

     3. Nell'ultimo giorno dell'esercizio, il segretario-economo dovrà versare al cassiere l'intero ammontare dell'anticipazione ricevuta.

 

 

Capitolo III

LIBRI CONTABILI E INVENTARI

 

     Art. 20. Registri contabili.

     1. Ogni centro di formazione professionale deve tenere i seguenti registri contabili:

     a) il giornale di cassa;

     b) il registro partitario delle entrate e delle uscite;

     c) il libro magazzino.

     2. Nel giornale di cassa si trascrivono tutti i mandati e le reversali nell'ordine in cui sono stati emessi.

     3. Nel registro partitario si annotano le operazioni di accreditamento o di impegno e quelle di incasso e di pagamento, secondo le categorie di voci di spesa.

     4. Le scritture sul registro di magazzino sono eseguite in base ad apposito ordinativo di carico e scarico. Il carico è effettuato sulla base dei documenti di acquisto; lo scarico sulla base della dichiarazione di chi ha ricevuto i beni.

     5. I registri debbono essere conformi al modello approvato dall'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale e debbono essere numerati e preventivamente vidimati dal direttore del centro.

     6. I registri devono essere tenuti secondo le normali regole contabili in conformità alle istruzioni impartite dalla giunta regionale.

     7. Nei registri ed in tutti i documenti contabili sono vietate cancellature e abrasioni.

 

     Art. 21. Giustificativi di spesa.

     1. I segretari-economi curano la raccolta e la conservazione dei documenti originali giustificativi delle spese, quietanzati ed in regola con le disposizioni fiscali.

     2. La giunta regionale impartisce istruzioni per l'individuazione dei documenti necessari per giustificare le spese in relazione alle varie categorie previste.

 

     Art. 22. Custodia dei beni.

     1. Gli immobili adibiti a centro di formazione professionale ed i beni mobili sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal direttore del centro, rispettivamente mediante appositi verbali e consegna degli inventari.

 

     Art. 23. Libri inventari.

     1. Presso ogni centro di formazione professionale deve essere tenuto un registro inventario ove sia distintamente annotati i beni mobili e le dotazioni ed attrezzature tecnico-didattiche di proprietà della regione, quelli ricevuti in comodato da altri enti, nonché quelli prodotti nell'ambito dell'attività del centro.

 

     Art. 24. Custodia del materiale didattico e tecnico.

     1. La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine, qualora non possa essere affidata al magazziniere, è affidata dal direttore del centro ai rispettivi docenti, mediante elenchi descrittivi, compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal direttore e dal docente interessato, che risponde della conservazione del materiale affidatogli. L'operazione dovrà risultare da apposito verbale.

     2. Qualora più docenti debbano valersi dello stesso gabinetto o delle stesse collezioni o dei vari laboratori, la direzione di essi spetta al docente designato dal direttore.

     3. Il docente, qualora sia trasferito o cessi il servizio ha l'obbligo di fare la consegna al direttore del materiale didattico, tecnico e scientifico avuto in custodia.

     4. Le medesime operazioni si effettuano qualora presso il centro operino uno o più magazzinieri.

 

 

Capitolo IV

REVISIONE E RENDICONTAZIONE

 

     Art. 25. Delibere.

     1. Il direttore deve inviare entro 10 giorni al servizio formazione professionale le delibere approvate dal comitato di controllo sociale, dal collegio dei docenti e dai consigli didattici ai sensi dell'art. 58 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95, nonché le proprie ordinanze.

 

     Art. 26. Rendicontazione periodica.

     1. I direttori rimettono secondo la periodicità stabilita dalla giunta regionale al servizio formazione professionale la rendicontazione delle spese effettuate mediante l'invio dei seguenti documenti:

     1) copia originale dei contratti, degli atti e delle convenzioni relative ai servizi ricevuti da terzi. I contratti per le utenze pubbliche sono prodotti in fotocopia;

     2) copia originale dei documenti di spesa. Le ricevute per versamenti previdenziali sono prodotte in fotocopia;

     3) copia originale dei seguenti documenti contabili:

     a) raccolta completa dei fogli del giornale di cassa;

     b) raccolta completa dei mandati e delle reversali, vistati dal cassiere;

     c) registro partitario delle spese;

     d) libro di magazzino;

     4) distinta del materiale didattico personale e collettivo, sottoscritto rispettivamente dagli allievi e dagli insegnanti;

     5) copia degli estratti di c/c;

     6) dichiarazione relativa al saldo del conto corrente;

     7) estratto del conto corrente al 31 agosto e dichiarazione dell'ammontare degli interessi attivi maturati.

 

     Art. 27. Rendicontazione annuale.

     1. Entro il 30 novembre di ogni anno deve essere predisposto ed inviato al servizio formazione professionale il rendiconto della gestione finanziaria.

     2. Esso è composto dai seguenti documenti:

     1) consuntivo generale della gestione finanziaria, compilato secondo il modello predisposto dal servizio formazione professionale, sottoscritto dal direttore e dal segretario-economo;

     2) relazione del comitato di controllo sociale sulla funzionalità del centro e delle singole iniziative formative, sulla situazione finanziaria, con la formulazione di proposte per lo svolgimento delle attività ed il miglioramento del centro anche sotto l'aspetto dell'utilizzazione del personale.

     3. Il rendiconto viene rimesso dal servizio formazione professionale al servizio ragioneria, agli effetti dell'art. 69 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

 

     Art. 28. Avanzi di gestione.

     1. Gli avanzi di gestione debbono essere restituiti alla tesoreria regionale a seguito della dichiarazione di cui all'art. 26, punto 6, salvo che l'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale non ne autorizzi l'utilizzo a titolo di anticipazione sui fondi dell'anno formativo successivo. In tale caso essi debbono essere rimessi sul conto del nuovo periodo.

 

     Art. 29. Revisione ed approvazione.

     1. La revisione della rendicontazione finale prevista dal III comma dell'articolo 58 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95 è effettuata dal servizio formazione professionale e comporta l'esame della regolarità contabile della documentazione, nonché della conformità della spesa agli obiettivi del piano di attività e si conclude con l'approvazione del rendiconto mediante delibera della giunta regionale, secondo le norme della contabilità regionale.

     2. Con tale atto viene dato formale discarico delle spese regolarmente eseguite.

 

     Art. 30. Ispezioni amministrative.

     1. Le ispezioni amministrative sono effettuate periodicamente da funzionari della regione, anche agli effetti dell'art. 69 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34, o da funzionari della provincia, muniti di apposito documento di riconoscimento, sulla base delle direttive impartite dal presidente della giunta regionale o dall'assessore delegato nell'ambito dei poteri di vigilanza di cui all'art. 17 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95.

     2. Gli ispettori hanno facoltà di accertare, in qualsiasi momento e senza preavviso, l'esatta osservanza delle disposizioni contabili e amministrative, la regolare tenuta dei libri e documenti contabili e possono richiedere l'esibizione degli stessi procedendo alle opportune verifiche.

     3. Al termine delle ispezioni è redatto apposito verbale, in triplice copia, sottoscritto dall'ispettore, dal responsabile presente al centro, di cui una copia resta al centro, una va inviata alla provincia ed una al servizio formazione professionale, per i provvedimenti conseguenti.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 32 della L.R. 6 agosto 2007, n. 19.