§ 2.1.163 - Circolare 26 maggio 1992, n. 31/san.
Settore sanità e igiene - Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109. Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 88/396/CEE concernenti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:26/05/1992
Numero:31

§ 2.1.163 - Circolare 26 maggio 1992, n. 31/san.

Settore sanità e igiene - Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109. Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 88/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

(B.U. 21 agosto 1992, n. 34, 3° s.s.).

 

 

     Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio u.s. è stato pubblicato il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 avente ad oggetto: "Attuazione delle direttive 89/395/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari".

     Questo decreto, entrato in vigore il 3 marzo scorso, detta nuove norme in materia di etichettatura, che sostituiscono integralmente il D.P.R. 18 maggio 1982, n. 322, anche se fino al 30 giugno prossimo restano consentite l'etichettatura in base al D.P.R. 322/82 e la vendita dei prodotti non conformi fino a completo smaltimento delle scorte (v. art. 30 c. 1 e 3 del decreto legislativo in oggetto).

 

     1. (Prodotto alimentare preconfezionato)

     Mentre il D.P.R. 322/82 si riferiva al "Prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato", il D.L. in questione, invece, fa riferimento a "Tutti i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore".

     Per prodotto alimentare preconfezionato non s'intende l'unità di vendita costituita dall'alimento e dalla sua confezione, ma s'intende l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere in vendita, avvolto interamente o in parte da tale imballaggio, ma, comunque, in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.

 

     2. Consumatore (art. 1, c. 2, lett. e)

     Per "Consumatore" s'intendono sia il consumatore finale sia i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe.

     Pertanto, i prodotti preconfezionati forniti a queste collettività seguono necessariamente le norme sull'etichettatura previste per il consumatore finale, a meno che, siano destinati ad essere preparati, trasformati, frazionati, somministrati.

 

     2.1. (Preincarto (art. 1, c 2, lett. d))

     Il "Prodotto alimentare preincartato" è costituito dall'unità di vendita di un prodotto alimentare e dall'involucro in cui è stato posto o avvolto negli esercizi di vendita

     Si distingue, pertanto, dal prodotto alimentare preconfezionato, in quanto l'apposizione dell'involucro avviene nell'esercizio di vendita

     L'incarto si effettua sui prodotti da vendersi sfusi, interi o previo frazionamento, ma, comunque, costituenti unità di vendita (es. porzione di ravioli in vaschetta, fette di fontina in una pellicola di plastica, verdura fresca in vaschette, ecc.)

     Al prodotto preincartato, quindi, si applicano le prescrizioni di cui all'art. 16 del medesimo decreto, che impongono l'apposizione di un cartello a parte, riportante le indicazioni previste dall'art. 3 lett. a e b (denominazione di vendita ed elenco degli ingredienti).

     Pertanto, date le definizioni di cui sopra, i formaggi molli (caprini, robiole, ecc.), che arrivano nell'esercizio di vendita già avvolti da un involucro apposto all'origine dal produttore, sono da considerare preconfezionati.

     Quindi le confezioni debbono riportare tutte le indicazioni di legge, comprese quelle del peso netto, data di scadenza o termine minimo di conservazione.

 

     3. (Prodotti non confezionati (art. 1 c. 3))

     Non sono considerati preconfezionati i prodotti alimentari non avvolti da alcun involucro (ad es. frutta, verdura) nonché quelli di grossa pezzatura, generalmente venduti previo frazionamento, (ad es. forme di formaggio,) anche se posti in involucro protettivo, es. arance in carta colorata, prosciutto cotto.

     Fascette e legature (in carta, piombate e simili) costituiscono involucro o imballaggio, solo se recano le menzioni, le indicazioni, i marchi di fabbrica o commerciali, le immagini o i simboli che si riferiscono al prodotto alimentare (v. art. 1, c. 2, lett. a e c. 3).

 

     4. (Indicazioni obbligatorie per i prodotti preconfezionati (art. 3))

     I prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore (v. precedente punto 2.1.) devono riportare obbligatoriamente sulle confezioni o sulle etichette, nel momento in cui sono posti in vendita, le seguenti indicazioni:

     a) la denominazione di vendita;

     b) l'elenco degli ingredienti;

     c) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;

     d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;

     e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella comunità economica europea;

     f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;

     g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;

     h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;

     i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;

     l) le istruzioni per l'uso, ove necessario;

     m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto.

 

     4.1 Modalità di indicazione (art. 14)

     Devono figurare nello stesso campo visivo:

     1) denominazione di vendita;

     2) quantità;

     3) termine minimo di conservazione o data di scadenza;

     4) titolo alcolometrico volumico.

     Per le bottiglie di vetro, destinate al riutilizzo e riportanti in modo indelebile le indicazioni di cui sopra, detto obbligo decorre dal 1 luglio 1999.

 

     4.2 Documento commerciale (art. 14, c. 5)

     I prodotti preconfezionati che entrano nel circuito commerciale in una fase precedente alla vendita al consumatore (es. distribuzione all'ingrosso) possono riportare le indicazioni di cui all'art. 3 solo su un documento commerciale relativo a detti prodotti.

     Deve essere garantito, però, che tale documento sia unito ai prodotti cui si riferisce, al momento della consegna o sia stato inviato prima o contemporaneamente alla stessa.

     Ciò premesso, nel caso dette indicazioni figurino sui documenti commerciali, la denominazione di vendita, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, il nome o la regione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito in ambito CEE devono essere riportati sull'imballaggio globale (ad. es. scatolone) in cui i prodotti alimentari sono posti per la commercializzazione.

 

     5. (Denominazione di vendita (art. 4) - Indicazione dello stato fisico o del trattamento subito dal prodotto)

     La denominazione di vendita del prodotto alimentare deve essere completata dall'indicazione del suo stato fisico o dello specifico trattamento subito qualora l'omissione di tale indicazione possa generare confusione nell'acquirente (art 4 c. 3).

     Per "Trattamento" s'intende l'avvenuto ricorso a processi tecnologici particolari.

     E' pertanto, obbligatorio utilizzare, secondo il caso, termini come "In polvere, concentrato, liofilizzato, affumicato, surgelato", se il trattamento ha riguardato l'intero prodotto.

     Se, invece, il trattamento ha riguardato un singolo o singoli ingredienti, la menzione non è dovuta, a meno che sia prescritta da norme speciali o si tratti di irraggiamento (art. 5, c. 13).

     In merito si osserva che il D.L. 27 gennaio 1992, n. 110,\ all'art. 2, definisce "Surgelati" i prodotti alimentari sottoposti a un processo speciale di congelamento, detto "Surgelazione".

     Tale procedimento consente di superare con la necessaria rapidità la zona di massima cristallizzazione e di mantenere la temperatura, in tutti i punti del prodotto ininterrottamente a valori pari o inferiori al 18° C (art. 4 D.L. 110/92).

     Il trattamento mediante radiazioni ionizzanti deve essere obbligatoriamente indicato nella denominazione di vendita con la dicitura "Irradiato" o "Trattato con radiazione ionizzanti" (art 4 c. 4 D.L. 109/92).

 

     6. (Prodotti dolciari: conservazione a basse temperature (art. 4, c. 5))

     Non è da indicare, in quanto non costituisce trattamento, la conservazione dei prodotti dolciari alle basse temperature, qualora le stesse non determinino il cambiamento dello stato fisico del prodotto (combinato disposto dei commi 5 e 3 dell'art. 4) ad es. pasticcini, pan di Spagna e crema pasticcera conservanti intorno a 0°C.

     Invece, ad esempio, torte e brioches conservate, intorno a -15 °/ - 18°C, in quanto allo stato fisico di "Congelate" devono riportare tale indicazione nella denominazione di vendita.

 

     7. (Quantità netta o quantità nominale (artt. 3 e 9))

     La "Quantità netta" (art. 9) di un imballaggio è la quantità che esso contiene al netto della tara.

     La "Quantità nominale" di un preimballaggio è la massa o il volume indicato sull'imballaggio e corrisponde alla quantità di prodotto netto che si ritiene debba contenere.

     La quantità dei prodotti alimentari preconfezionati deve essere espressa per i prodotti liquidi in una unità di volume e per gli altri prodotti in una unità di massa.

     Nel caso di prodotti preconfezionati, in quantità unitarie costanti, ad es. confezioni multiple di merendine o di caramelle o di succhi di frutta, deve essere indicata la quantità nominale.

     L'indicazione della quantità non è obbligatoria:

     a) per i prodotti generalmente venduti a pezzo o a collo; qualora contenuti in un imballaggio globale, il numero dei pezzi deve essere chiaramente visto dall'esterno e facilmente contato ovvero sull'imballaggio stesso;

     b) per i prodotti dolciari la cui quantità non sia superiori a 30 gr.;

     c) per i prodotti la cui quantità sia inferiore a 5 gr. o 5 ml. salvo per le spezie e le piante aromatiche.

     I prodotti soggetti a notevoli cali di massa o di volume devono essere pesati alla presenza dell'acquirente ovvero riportare l'indicazione della quantità netta al momento in cui sono esposti per la vendita al consumatore.

     La quantità di prodotti alimentari, per i quali sono previste gamme di quantità a volume, può essere espressa utilizzando il solo volume.

 

     8. (Termine di conservazione o data di scadenza (artt. 3 e 10))

     Il "Termine minimo di conservazione" è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Va indicato con la dicitura "Da consumarsi preferibilmente entro" seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.

     La "Data di scadenza" è la data entro la quale il prodotto alimentare va consumato. Va indicata con la dicitura "Da consumarsi entro" seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.

     La data di scadenza è prevista espressamente solo per i formaggi freschi a pasta filata (art. 23), ad es. mozzarella e fiordilatte.

     E' vietata la vendita di prodotti alimentari con la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione (art. 10 c. 7).

     Da questa norma, poiché nulla viene precisato in proposito, si deduce "A contrario" che resta consentita la vendita di prodotti alimentari, che hanno superato il termine minimo.

     In questa fattispecie permane, comunque, la competenza dell'autorità di vigilanza a campionare detti prodotti e a verificarne attraverso le analisi la commestibilità.

     Rispetto a quanto prevedeva l'abrogato D.P.R. 322/82 ai prodotti per cui non è richiesta l'indicazione del termine minimo di conservazione, sono ora aggiunte le "Gomme da masticare e prodotti analoghi".

     Restano esentati anche i gelati monodose.

     Si rammenta in questa sede che i gelati in generale non sono considerati alimenti surgelati (v.d.l.n. 110 del 27 gennaio 1992).

     Al contrario degli ortofrutticoli freschi (v. punto successivo), i semi germinali e i prodotti analoghi (quali i germogli di leguminose) devono indicare il termine minimo di conservazione.

 

     8.1. Casi in cui non è richiesta l'autorizzazione del termine minimo di conservazione

     L'indicazione del termine minimo di conservazione di qualsiasi altra data non è richiesta per:

     a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati o tagliati o che non abbiano subito trattamenti; tale deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose (come già detto sopra);

     b) i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti da frutti diversi dall'uva nonché delle bevande dei codici NC 2206 00 91; 2206 00 93; 2206 00 99, ottenute da uva o mosto d'uva;

     c) le bevande con contenuto di alcole pari o superiore al 10% in volume;

     d) le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta, le bevande alcolizzate contenute in recipienti individuali di capacità superiore a 5 litri destinati alle collettività;

     e) i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione;

     f) gli aceti;

     g) il sale da cucina;

     h) gli zuccheri allo stato solido;

     i) i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi;

     l) le gomme da masticare e prodotti analoghi;

     m) i gelati monodose.

     E' consentita l'omissione della sola data di scadenza (art. 10 c. 6 lett. d) per le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta, le bevande alcolizzate contenute in recipienti individuali di capacità superiore a 5 litri destinati alle collettività.

 

     9. (Sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento (artt. 3 e 11))

     Per "Sede si intende la località ove è ubicata l'azienda o lo stabilimento (artt. 3 e 5).

     L'indicazione della sede può essere omessa (art. 11) nel caso di:

     a) stabilimento ubicato allo stesso indirizzo della sede legale o sociale;

     b) prodotti provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali in Italia;

     c) prodotti destinati ad altri Paesi.

     All'indicazione della sede dello stabilimento deve essere aggiunto anche l'indirizzo o, in mancanza, una indicazione che ne agevoli la localizzazione, nel caso di impresa che provveda alla distribuzione o vendita di prodotti, sulle cui confezioni non sia indicato il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore.

 

     10. (Titolo alcolometrico volumico effettivo (artt. 3 e 12))

     Il "Titolo alcolometrico volumico effettivo" è il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20°C contenuta in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura.

     L'indicazione è richiesta per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume.

     Modalità d'indicazione e tolleranza sono dettagliate dall'art. 12.

 

     11. (Lotto di appartenenza (artt. 5 e 13))

     Per "Lotto di appartenenza" si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche.

     Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore o dal primo venditore.

     Deve essere facilmente visibile, chiaramente leggibile es. indelebile.

     Tranne che nei casi di seguito elencati (v. art. 13 c. 6), l'indicazione del lotto è sempre dovuta sia per i prodotti alimentari preconfezionati (sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi) sia per i prodotti alimentari non preconfezionati né preincartati (sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita).

     Ai fini dei controlli sull'applicazione delle norme comunitarie, il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può con proprio decreto stabilire le modalità di indicazione del lotto per taluni prodotti alimentari o categorie di prodotti alimentari o categorie di prodotti alimentari.

 

     11.1 Casi in cui non è richiesta l'indicazione del lotto

     L'indicazione del lotto non è richiesta:

     a) quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese;

     b) per i gelati monodose, venduti tal quali, sempre che essa figuri sull'imballaggio globale;

     c) per i prodotti agricoli che, all'uscita dall'azienda agricola, sono:

     1) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio;

     2) avviati verso organizzazioni di produttori;

     3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione;

     d) per i prodotti alimentari preincartati nonché per i prodotti alimentari venduti nei luoghi di produzione o di vendita al consumatore finale non preconfezionati su richiesta dall'acquirente ovvero confezionati su richiesta dall'acquirente ovvero preconfezionati ai fini della loro vendita immediata;

     e) per le confezioni ed i recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm2.

 

     12. (Modalità di conservazione (artt. 3 e 10 c. 5))

     Qualora sia necessario adottare particolari accorgimenti per garantire la conservazione del prodotto, in funzione della natura dello stesso, le indicazioni riguardanti il termine minimo di conservazione o la data di scadenza devono essere completate dalla enunciazione delle condizioni di conservazione con particolare riferimento alla temperatura, in funzione della quale è stato determinato il periodo di validità (es. correlazione tra tempo e temperatura di conservazione).

 

     13. (Luogo di origine o di provenienza (artt. 2 e 3))

     L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non devono indurre in errore l'acquirente, tra l'altro, anche sul luogo di origine o di provenienza.

     L'indicazione del luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore è obbligatoria, nei casi in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente (v., ad es., funghi cinesi denominati con nomi di fantasia).

 

     14. (Indicazioni in lingua italiana (art. 3))

     Tutte le indicazioni richieste in etichetta devono essere in lingua italiana.

     Non è più necessario, come invece richiedeva il D.P.R. 322/82, che dette indicazioni abbiano caratteri di grandezza maggiore o uguale a quelli in altre lingue.

 

     15. (Ingredienti (art. 5))

     Per "ingrediente" si intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata.

     Numerose sono le disposizioni riguardanti gli ingredienti.

     Si segnalano, in particolare, i commi 8,10,11, e 12 dell'art. 5 di seguito riportati.

     Nel caso di miscuglio di frutta o di ortaggi in cui nessun tipo di frutta abbia una predominanza di peso rilevante, gli ingredienti possono essere elencati in altro ordine, purché la loro elencazione sia accompagnata da una dicitura del tipo "In proporzione variabile" (c. 8).

     Le carni, utilizzate nella preparazione dei prodotti a base di carne, devono essere indicate con il nome della specie animale (c. 10).

     Un ingrediente composto può figurare nell'elenco degli ingredienti con la propria denominazione prevista da norme specifiche o consacrata dall'uso in funzione del peso globale, purché sia immediatamente seguito dalla enumerazione dei propri componenti (c. 11).

     La enumerazione di cui al comma 11 non è obbligatoria:

     a) se l'ingrediente composto rappresenta meno del 25% del prodotto finito;

     b) se l'ingrediente composto è un prodotto per il quale l'elenco degli ingredienti non è prescritto;

     c) quando si tratta di ingredienti i quali, durante il processo di fabbricazione, siano stati temporaneamente tolti da un ingrediente composto per esservi immessi di nuovo in un quantitativo non superiore al tenore iniziale (c. 12).

     In particolare, gli oli di semi vari dovranno sempre e comunque indicare l'elenco degli ingredienti in ordine decrescente di peso. Si evidenzia, in proposito, che il D.L. 109/92, avendo abrogato l'intero D.P.R. 322/82, ha abrogato anche il riferimento percentuale di cui all'art. 6 lett. a, di detto D.P.R., ove l'elenco degli ingredienti non viene richiesto per i casi in cui il prodotto alimentare sia costituito da una miscela di oli diversi solo se ciascun olio è impiegato in quantità non inferiore al 20%.

 

     15.1 Ingrediente caratterizzante (art. 8)

     E' considerato "Ingrediente caratterizzante" l'ingrediente ritenuto essenziale per le caratteristiche del prodotto alimentare.

     La relativa indicazione deve essere apposta in prossimità immediata della denominazione di vendita o nell'elenco degli ingredienti con la precisazione della quantità minima o massima di utilizzazione espressa in percentuale.

     Detta percentuale non va evidenziata quando si tratta di:

     a) ingredienti la cui quantità d'impiego è fissata da norme specifiche;

     b) prodotti alimentari costituiti essenzialmente dall'ingrediente evidenziato (ad es. il pomodoro nel sugo di pomodoro),

     c) ingredienti utilizzati in debole dose come aromatizzanti.

 

     15.2 Esenzione dall'indicazione degli ingredienti (art. 7)

     A) non sono considerati ingredienti:

     a) i costituenti di un ingrediente che, durante il procedimento di lavorazione, siano stati temporaneamente tolti per esservi immessi successivamente in quantità no superiore al tenore iniziale;

     b) gli additivi, la cui presenza nel prodotto alimentare è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di detto prodotto, purché essi non svolgano più alcuna funzione nel prodotto finito;

     c) i coadiuvanti tecnologici (v. successivo punto 17);

     d) le sostanze utilizzate nelle dosi strettamente necessarie, come solventi o supporti per gli additivi e per gli aromi e le sostanze il cui uso è prescritto come il rilevatore.

     B) L'indicazione degli ingredienti non è richiesta:

     a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, salvo quanto disposto da norme specifiche;

     b) negli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati, tagliati, o che non abbiano subito trattamenti;

     c) nel latte e nelle creme di latte fermentati, nei formaggi, nel burro, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai costituenti propri del latte, dal sale, o dagli enzimi e colture di microrganismi necessari alla loro fabbricazione; in ogni caso l'indicazione del sale è richiesta per i formaggi freschi, per i formaggi fusi e per il burro;

     d) nelle acque gassate che riportano la menzione di tale caratteristica nella denominazione di vendita;

     e) nelle acqueviti e nei distillati, nei mosti e nei vini, nei vini spumanti, nei vini frizzanti, nei vini liquorosi e nelle birre con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;

     f) negli aceti di fermentazione, provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base e purché non siano stati aggiunti altri ingredienti.

     C) L'indicazione dell'acqua non è richiesta:

     a) se l'acqua è utilizzata nel processo di fabbricazione unicamente per consentire la ricostruzione nel suo stato originale di un ingrediente utilizzato in forma concentrata o disidratata;

     b) nel caso di liquido di copertura che non viene nominalmente consumato;

     c) per l'aceto, quando è indicato il contenuto acetico, e per l'alcole e le bevande alcoliche quando è indicato il contenuto alcolico.

 

     16. (Coadiuvanti tecnologici (art. 7 c. 1 lett. c))

     Per "Coadiuvante tecnologico" s'intende una sostanza che non viene consumata come ingrediente alimentare in sé, poiché viene utilizzata nella trasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loro ingredienti per rispettare un determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione e trasformazione.

     I coadiuvanti tecnologici non sono considerati ingredienti e non sono riportati in etichetta.

     Possono rinvenirsi nel prodotto finito residui non intenzionali, ma inevitabili, di tale sostanze, purché non costituiscano rischio per la salute né abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito.

 

     17. (Liquidi di governo - Prodotto sgocciolato (art. 9 c. 7))

     Il "Liquido di governo" è costituito dai prodotti sottoelencati eventualmente mescolati anche quando si presentano congelati o surgelati, purché il liquido sia solo accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione alimentare e non sia decisivo per l'acquisto:

     a) acqua, soluzioni acquose di sale, salamoia;

     b) soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto;

     c) soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoloranti;

     d) succhi di frutta e di ortaggi nel caso delle conserve di frutta e di ortaggi.

     Se un prodotto alimentare solido è presentato immerso in un liquido di governo deve essere indicata anche la quantità di prodotto sgocciolato.

 

     18. (Aromi (art. 6))

     Gli aromi sono designati con il termine "Aromi" oppure con una indicazione più specifica o con una descrizione dell'aroma.

     Non è più consentito definire "Aromi naturali" quelli la cui parte aromatizzante non contenga esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali e/o preparati aromatizzanti (art. 6 c. 2)

     Si ricorda, inoltre, in questa sede il decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 107 ad oggetto "Attuazione delle direttive 88/399/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 1992, suppl. ord. al n. 36.

 

     19. (Prodotti sfusi: apposito cartello (art. 16))

     Si considerano "Prodotti sfusi" i prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente erano preconfezionati.

     I prodotti sfusi devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono ovvero applicato nei comparti in cui sono esposti.

     Per i prodotti preincartati le indicazioni da riportare possono figurare sul solo cartello applicato al comparto.

     Sul cartello devono essere riportate (art. 16 c. 2):

     a) le indicazioni previste all'art. 3, comma 1, lettere a) e b);

     b) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari molto deperibili, ove necessario;

     c) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580;

     d) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% vol.

     I prodotti di pasticceria, della panetteria e della gelateria possono riportare l'elenco degli ingredienti su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista (art. 16 c. 3).

     Invece, per i prodotti della gastronomia, comprese le preparazioni pronte per cuocere, l'elenco degli ingredienti può essere riportato su apposito registro o altro sistema equivalente da tenersi bene in vista a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione (art. 16 c. 5).

 

     20. (Sanzioni (art. 18))

     Le infrazioni a questo decreto legislativo sono punite con sanzione amministrativa.

     Pertanto, il personale di vigilanza deve procedere in via amministrativa, senza darne notizia all'autorità giudiziaria (v: ad es: il caso di sequestro e distruzione di alimenti scaduti).

     Quanto sopra vige, ovviamente, salvo che il fatto costituisca reato. Il che significa quando non si riscontri la violazione di una norma penale.

     In quest'ultimo caso si deve darne notizia, nei termini di legge, all'autorità giudiziaria competente che darà le direttive in merito.

     Per tutte le violazioni al D.L. 109/92 devono essere comminate le sanzioni pecuniarie dallo stesso previste, calcolate secondo le modalità di cui all'art. 16 della l. 689/81 (art. 18 c. 2)

 

     20.1. Pagamento all'ufficio del registro (art. 18 c. 3)

     Purtroppo dette sanzioni, dato il dispositivo dell'articolo, dovranno essere versate all'ufficio del registro competente per territorio.

     Sull'argomento c'è già un ricorso presentato per questione di legittimità alla corte costituzionale da parte della regione Toscana (v. Gazzetta Ufficiale sere speciale n. 15 del' 8 aprile 1992, p. 80).

     Lo scrivente settore, per parte sua, rappresenterà le stesse argomentazioni al ministero della sanità.

     Tutto ciò permesso, finché la corte non emetterà la relativa sentenza e nelle more di eventuali diverso chiarimenti ministeriali, le sanzioni comminate per espressa violazione del D.L. in oggetto, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, quando non si riscontri la violazione di altre norme, vanno versate all'ufficio del registro competente.

     Permangono, comunque, invariate le competenze e le funzioni di vigilanza igienico-sanitaria delle USSL riguardo all'accertamento di illeciti amministrativi in materia di etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari.

 

     21. (Disposizioni concernenti prodotti particolari (capo II))

     Disposizioni e modifiche riguardanti prodotti particolari sono contenute nel capo II.

     Riguardano:

     - birra;

     - burro;

     - camomilla;

     - cereali

     - sfarinati;

     - pane o paste alimentari;

     - formaggi freschi a pasta filata;

     - margarina e grassi idrogenati;

     - miele;

     - olio di oliva e di semi;

     - pomodori pelati e concentrati di pomodoro;

     - riso.

 

     21.1. Pane (art. 22)

     L'art. 22 c. 2 del decreto legislativo sostituisce, tra l'altro, l'art. 14 della l. 4 luglio 1967 n. 580. In proposito è già stata inviata una nota interpretativa datata 13 aprile 1992, prot. n. 107576/21370.

 

     21.2. Miele (art. 25)

     Nell'etichettatura del miele di produzione extracomunitaria, che sia commercializzato tale o quale o miscelato con miele di produzione comunitaria, è dovuta l'indicazione del paese di produzione.

     L'art. 6 della l. 753/82, come modificato dall'art. 51 della l. 428/90, è sostituito dal seguente testo:

     "Art. 6 - 1. Il miele destinato al consumatore deve essere confezionato in contenitori chiusi recanti le seguenti indicazioni:

     a) la denominazione "Miele" per il prodotto definito al primo comma dell'art. 1, ovvero una delle denominazioni specifiche previste ai commi 3 e 4 dell'art. 1, secondo l'origine o il metodo di estrazione del prodotto; tuttavia il "miele in favo", il "Miele con pezzi di favo", il "Miele per pasticceria", il "Miele per l'industria" ed il "Miele di brughiera" devono essere designati come tali;

     b) la quantità netta o nominale;

     c) il nome o la ragione sociale e la sede del produttore o del confezionatore o di un venditore stabilito nella comunità europea;

     d) la dicitura di identificazione del lotto.

     2. La denominazione di vendita può essere completata da:

     a) un'indicazione inerente all'origine vegetale o floreale, millefiori compreso, se il prodotto proviene soprattutto da tale origine e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche;

     b) un nome regionale, territoriale o topografico, se il produttore proviene totalmente dall'origine indicata;

     c) l'indicazione "Vergine integrale" qualora non sia stato sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione e possegga le caratteristiche stabilite con decreto di cui all'art. 7.

     3. Qualora il miele sia confezionato in imballaggi o recipienti di peso netto pari o superiore a 10 chilogrammi e non sia commercializzato al dettaglio, le indicazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), possono figurare solo sui documenti commerciali di vendita.

     4. Con proprio decreto, il ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce le modalità per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte di chi importa o utilizza miele di produzione extracomunitaria per la vendita sul mercato nazionale, qualora sia contenuto in recipienti di peso netto pari o superiori a 10 chilogrammi e stabilisce inoltre le modalità per la tenuta di un registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione di detto miele.

     5. Le indicazioni di cui ai commi 1, lettera a) e 2. devono figurare in lingua italiana.

     6. chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 5.000.000."

 

     22. (Norme finali (art. 29))

     Il decreto in questione non si applica ai prodotti alimentari destinati ad altri paesi.

     Oltre al D.P.R. 322/82 (v. premessa, punto 1) sono abrogate tutte le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari e relative modalità diverse o incompatibili con quelle del D.L. 109/92, ad eccezione di quelle contenute nei regolamenti comunitari e nelle norme di attuazione di direttive comunitarie relative a singole categorie di prodotti.

     D'altra parte detto decreto può essere modificato o integrato, in attuazione di norme comunitarie in materia con decreto del presidente del consiglio dei ministri.

 

     23. (Norme transitorie (art. 30))

     Come già esplicitato in premessa, preme ricordare che resta consentita fino al 30 giugno 1992 l'etichettatura dei prodotti alimentari in conformità al D.P.R. 322/82 o alle norme relative a singole categorie di prodotti alimentari, salva diversa espressa previsione da parte di regolamenti comunitari relativi a singole categorie di prodotti.

 

     24. (Sostanze aromatizzanti e polveri lievitanti (art. 30 c. 2))

     E' permesso fino al 31 dicembre 1993 designare le sostanze aromatizzanti e le polveri lievitanti conformemente al D.M. 31 marzo 1965, modificato dal D.M. 24 luglio 1990 n. 252, riguardante la disciplina degli additivi consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

 

     25. (Allegati)

     Al decreto in oggetto sono allegati due elenchi.

     L'allegato I riporta le categorie di ingredienti, che rientrano nella composizione di un altro prodotto alimentare per i quali l'indicazione della categoria può sostituire quella del nome specifico.

     L'allegato II riporta le categorie di ingredienti, che devono essere obbligatoriamente designati con il nome della loro categoria seguito dal rispettivo nome specifico o dal numero CEE.

 

     26. (Conclusioni)

     Vista la complessità del decreto legislativo in questione, con la presente circolare si è inteso dare un contributo interpretativo, che facilitasse agli operatori delle USSL l'applicazione delle nuove disposizioni in occasione dello svolgimento della delicata attività di vigilanza igienicosanitaria su alimenti e bevande.

     A tal fine, nella trattazione dei diverso argomenti, si è posta attenzione anche a precisare gli articoli di riferimento normativo.

     Ovviamente, si è consapevoli che restano molti problemi da studiare riguardo alla grande materia dell'etichettatura.

     Si resta a disposizione per risolvere le difficoltà operative che nasceranno e si porgono distinti saluti.