§ 1.10.88 - L.R. 14 dicembre 2006, n. 26.
Distacco di una porzione di territorio dal comune di Sovere, in provincia di Bergamo e relativa aggregazione al comune di Endine Gaiano, in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale
Data:14/12/2006
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Rapporti patrimoniali e finanziari).
Art. 3.  (Strumenti urbanistici).
Art. 4.  (Rimborso spese).
Art. 5.  (Norma finanziaria).


§ 1.10.88 - L.R. 14 dicembre 2006, n. 26. [1]

Distacco di una porzione di territorio dal comune di Sovere, in provincia di Bergamo e relativa aggregazione al comune di Endine Gaiano, in provincia di Bergamo. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Endine Gaiano, in provincia di Bergamo e relativa aggregazione al comune di Sovere, in provincia di Bergamo.

(B.U. 15 dicembre 2006, n. 50 - S.O. n. 3).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. È distaccata dal comune di Sovere, in provincia di Bergamo, ed aggregata al comune di Endine Gaiano, in provincia di Bergamo, la porzione di territorio secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione tecnica allegate alla presente legge.

     2. È distaccata dal comune di Endine Gaiano, in provincia di Bergamo, ed aggregata al comune di Sovere, in provincia di Bergamo, la porzione di territorio secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione tecnica allegate alla presente legge.

 

     Art. 2. (Rapporti patrimoniali e finanziari).

     1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche delle circoscrizioni comunali di cui all’articolo 1 sono regolati dalle comunità montane Val Cavallina e Alto Sebino, ai sensi dell’articolo 12 e seguenti della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28 (Norme sulle circoscrizioni comunali).

 

     Art. 3. (Strumenti urbanistici).

     1. Le amministrazioni comunali di Sovere e Endine Gaiano provvedono a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

 

     Art. 4. (Rimborso spese).

     1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute in attuazione delle funzioni delegate di cui all’articolo 2, si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell’articolo 14 della l.r. 28/1992 e della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale).

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     1. Alle spese di cui all’articolo 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziate sull’UPB 7.3.0.1.196 «Spese per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2006.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 24 della L.R. 15 dicembre 2006, n. 29, come modificata dall'art. 3 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.