§ 1.7.85 - L.R. 17 ottobre 1997, n. 39.
Ordinamento dell'Istituto Regionale lombardo di Formazione per l'amministrazione pubblica I.Re.F. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:17/10/1997
Numero:39


Sommario
Art. 1.  (Riordino dell'I.Re.F.).
Art. 2.  (Organi dell'Istituto).
Art. 3.  (Consiglio di amministrazione).
Art. 4.  (Attribuzioni del consiglio di amministrazione).
Art. 5.  (Presidente).
Art. 6.  (Collegio dei revisori dei conti).
Art. 7.  (Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti).
Art. 8.  (Direttore).
Art. 9.  (Incompatibilità).
Art. 10.  (Emolumenti e gettoni di presenza).
Art. 11.  (Personale).
Art. 12.  (Piano annuale di attività e raccordo con le strutture regionali).
Art. 13.  (Vigilanza).
Art. 14.  (Mezzi finanziari).
Art. 15.  (Norme transitorie e finali).
Art. 16.  (Norma finanziaria).
Art. 17.  (Abrogazione).


§ 1.7.85 - L.R. 17 ottobre 1997, n. 39. [1]

Ordinamento dell'Istituto Regionale lombardo di Formazione per l'amministrazione pubblica I.Re.F. [2]

(B.U. 20 ottobre 1997, n. 43 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Riordino dell'I.Re.F.).

     1. L'istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica (I.Re.F.), ente di diritto pubblico dipendente dalla regione, istituito dalla l.r. 5 settembre 1981 n. 59 "Istituzione e ordinamento dell'istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica", è riordinato secondo le norme della presente legge [3].

     2. L'I.Re.F. è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile ed opera per conseguire un'elevata qualità delle prestazioni e degli interventi formativi, nonché una competitività dei servizi offerti rispetto al mercato del settore.

     3. L'Istituto attua iniziative di progettazione, gestione, valutazione e certificazione di attività formative per il personale della Regione, di enti ed aziende pubbliche. Può altresì svolgere attività di certificazione su progetti formativi effettuati da soggetti terzi.

     4. Esso promuove, altresì, iniziative di formazione tecnica degli amministratori pubblici e cura il loro aggiornamento su argomenti di interesse generale.

     5. L'Istituto realizza inoltre iniziative formative finalizzate alla preparazione degli aspiranti ai concorsi o ad altre forme di assunzione specificatamente previste dagli ordinamenti degli enti interessati, ivi compresi corsi-concorso, col rilascio agli allievi di attestati finali conseguenti al superamento delle apposite prove di verifica.

     6. Le iniziative di cui ai commi 3, 4 e 5 possono essere svolte a richiesta anche per il personale di enti privati operanti in rapporto col pubblico o di enti pubblici o privati operanti fuori dalla Lombardia.

 

     Art. 2. (Organi dell'Istituto).

     1. Sono organi dell'istituto:

     a) il consiglio di amministrazione;

     b) il presidente;

     c) il collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 3. (Consiglio di amministrazione).

     1. Il consiglio di amministrazione dell'I.Re.F. è composto da cinque membri.

     2. I cinque componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione».

     3. Il consiglio di amministrazione dell'I.Re.F. dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del suo insediamento.

 

     Art. 4. (Attribuzioni del consiglio di amministrazione).

     1. Al consiglio di amministrazione compete deliberare:

     a) la nomina del vice presidente;

     b) la nomina del direttore;

     c) il regolamento per l'organizzazione interna e per il funzionamento dell'Istituto;

     d) la dotazione organica dell'Istituto;

     e) il bilancio preventivo e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;

     f) il bilancio di esercizio, così come previsto dall'articolo 2423 del codice civile;

     g) il piano annuale di attività e le modalità di attuazione, in raccordo con gli indirizzi forniti dalla Regione, tenuto conto delle previsioni dei programmi e dei piani annuali di cui all'art. 12, comma 5;

     h) le convenzioni per l'attuazione di iniziative svolte in forma indiretta, nel rispetto delle disposizioni disciplinanti i pubblici contratti;

     i) gli incarichi di collaborazione;

     l) in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;

     m) la relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto;

     n) ogni altro provvedimento di competenza dell'Istituto per il quale le leggi o i regolamenti non prevedano l'attribuzione ad altro organo.

     2. Gli atti di cui alle lett. c) e d) del comma 1 sono sottoposti all'approvazione del consiglio regionale su proposta della giunta [4].

     3. Gli atti di cui al comma 2 devono essere approvati entro 30 giorni dalla data della loro ricezione da parte del consiglio regionale.

 

     Art. 5. (Presidente).

     1. Il Presidente è nominato dal consiglio di amministrazione tra i propri membri, su proposta della giunta regionale.

     2. Il presidente è il legale rappresentante dell'Istituto, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso, promuove e coordina i rapporti dell'Istituto con enti ed istituzioni esterne.

     3. Quando l'urgenza lo richieda, il presidente può assumere deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione che concernano l'ordinaria conduzione dell'Istituto, salvo ratifica del consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva.

     4. Non possono essere, comunque, assunte in via di urgenza le deliberazioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 4.

     5. [Il presidente, con il bilancio preventivo annuale, presenta alla giunta regionale, per la ulteriore trasmissione al consiglio regionale ai sensi del primo comma dell'art. 78 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione», una relazione sull'attività svolta dall'istituto nell'anno precedente, approvata dal consiglio di amministrazione] [5].

     6. [Il presidente presenta alla giunta regionale, per l'ulteriore trasmissione al consiglio regionale, il conto consuntivo; il bilancio di esercizio dell'Istituto, redatto ai sensi dell'art. 2423 del codice civile, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, approvato dal consiglio di amministrazione, è trasmesso per informativa al consiglio regionale] [6].

     7. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

     8. Il presidente ed il vicepresidente cessano dalla carica contemporaneamente al consiglio di amministrazione di cui fanno parte. Il presidente può essere anticipatamente rimosso dall'incarico, nel caso di gravi e ripetute inadempienze, con provvedimento motivato del consiglio regionale, adottato su proposta della giunta regionale. Il vicepresidente, che nell'esercizio delle funzioni vicarie compia gravi e ripetute inadempienze, può essere anticipatamente rimosso dall'incarico con deliberazione del consiglio di amministrazione.

 

     Art. 6. (Collegio dei revisori dei conti).

     1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti dal consiglio regionale tra i revisori contabili iscritti nel registro di cui all'art. 1 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 «Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa alla abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili».

     2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni ed ha la facoltà di assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

     3. Il presidente del collegio è eletto dal collegio stesso tra i membri effettivi.

 

     Art. 7. (Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti).

     1. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione economico- finanziaria dell'Istituto e vigila sulla regolarità contabile e sulla efficienza amministrativa dell'ente. A tal fine redige una relazione accompagnatoria al bilancio preventivo ed una relazione sull'andamento della gestione dell'ente a corredo del conto consuntivo, nonché la relazione al bilancio, segnalando eventuali irregolarità riscontrate.

     2. [7].

 

     Art. 8. (Direttore).

     1. Il direttore dell'I.Re.F. è nominato dal consiglio di amministrazione fra dirigenti della pubblica amministrazione, docenti universitari o esperti esterni alla pubblica amministrazione, forniti di provata esperienza nella direzione di strutture organizzative complesse.

     2. L'incarico di direttore è conferito con contratto di diritto privato a tempo determinato per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il contratto può essere risolto anche anticipatamente su conforme deliberazione motivata del consiglio d'amministrazione qualora risultino dal bilancio d'esercizio gravi perdite derivanti dall'attività di gestione, o in caso di violazioni di leggi, o di irregolarità amministrative e contabili rilevate dal collegio dei revisori.

     3. Il trattamento economico del direttore è definito assumendo come riferimento quello attribuito al direttore generale dell'amministrazione regionale.

     4. Il direttore è responsabile del funzionamento dell'Istituto, cura la gestione amministrativa ed economico-contabile; redige il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché il bilancio di esercizio; sovraintende alla realizzazione del piano di attività dell'ente cura i rapporti con la Regione e con gli altri enti committenti ai fini del necessario raccordo per la programmazione delle attività; svolge le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione.

     5. Il direttore risponde del suo operato al presidente ed al consiglio di amministrazione.

 

     Art. 9. (Incompatibilità).

     1. La carica di presidente o di componente del consiglio di amministrazione o di direttore è incompatibile con quella di amministratore o socio di società o titolare di studi di consulenza aventi finalità analoghe a quelle dell'istituto o che comunque operino nel campo della formazione, nonché di amministratori di enti, istituti od organismi pubblici e privati che operino nel medesimo settore.

 

     Art. 10. (Emolumenti e gettoni di presenza).

     1. Il compenso dei componenti gli organi dell’Istituto è determinato dalla Giunta regionale [8].

     2. [9].

     3. [10].

     4. Per ogni seduta, che si intende riferita alla giornata, deve essere redatto verbale relativo alle presenze.

     5. [11].

 

     Art. 11. (Personale).

     1. Al personale dell'I.Re.F. si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale.

 

     Art. 12. (Piano annuale di attività e raccordo con le strutture regionali).

     1. L'I.Re.F. presenta alla giunta regionale il piano annuale di attività per l'anno successivo formulato sulla base [12]:

     a) delle esigenze formative segnalate dalle strutture operative istituzionalmente competenti in materia di formazione del personale regionale;

     b) delle esigenze formative degli enti locali, regionali e subregionali;

     c) delle richieste inoltrate da istituzioni ed enti pubblici e privati, interessati alla partecipazione di proprio personale ad iniziative formative;

     d) delle domande di formazione altrimenti ricevute dall'Istituto.

     2. [La giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, propone al consiglio regionale l'approvazione del piano di attività dell'ente] [13].

     3. La regione, in relazione alle proprie esigenze, può commissionare all'I.Re.F. anche interventi non previsti nel piano annuale, di cui al comma 1.

     4. L'Istituto, ai fini del necessario raccordo con l'amministrazione regionale, mantiene continui rapporti con le strutture preposte alla formazione del personale.

     5. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, al fine di assicurare e sviluppare una collaborazione sinergica, possono avvalersi della competente struttura organizzativa dell'I.Re.F., nella predisposizione dei programmi e dei piani annuali di formazione per il personale regionale.

 

     Art. 13. (Vigilanza).

     1. Il consiglio regionale vigila sul corretto funzionamento dell'Istituto.

     2. In caso di carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative, o di inosservanza delle indicazioni programmatiche regionali, ovvero di gravi irregolarità, il consiglio regionale, su proposta della giunta, procede allo scioglimento del consiglio di amministrazione ed alla nomina di un commissario per la gestione provvisoria dell'ente. Il consiglio regionale, con il medesimo atto, attiva la procedura per la ricostituzione del consiglio di amministrazione, che deve avvenire entro tre mesi dallo scioglimento.

     3. Il consiglio regionale, sentito il collegio dei revisori dei conti, può altresì procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione ed al commissariamento, con le modalità di cui al comma 2, in caso di accertato disavanzo nella gestione, relativo a due esercizi finanziari consecutivi.

 

     Art. 14. (Mezzi finanziari).

     1. L'I.Re.F. dispone dei seguenti mezzi finanziari:

     a) proventi derivanti dalle iniziative svolte;

     b) ogni altro contributo o altre erogazioni accettate dal consiglio di amministrazione, in quanto compatibili con le finalità dell'Istituto;

     c) altre entrate varie ed eventuali;

     d) contributi da parte della Regione e degli enti locali della Lombardia.

     2. La Regione assicura la messa a disposizione a titolo gratuito in favore dell'Istituto della sede, idonea e proporzionata alle sue esigenze, ove esso svolge la propria attività e fornisce l'istituto di un fondo di dotazione.

 

     Art. 15. (Norme transitorie e finali).

     1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente del consiglio regionale attiva le procedure per la costituzione del nuovo consiglio di amministrazione e per il rinnovo del collegio dei revisori dei conti.

     2. Fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione, il Presidente dell'I.Re.F. in carica continua a svolgere le funzioni di gestione dell'ente connesse con l'ordinaria amministrazione.

 

     Art. 16. (Norma finanziaria).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 1.500.000.000 per il fondo di dotazione di cui all'art. 14, comma 2.

     2. All'onere di lire 1.500.000.000 di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

     3. All'autorizzazione delle spese previste dall'art. 14, comma 2, relativo alla sede dell'istituto, si provvederà con successivo provvedimento.

     4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

     - all'ambito 1, settore 2, obiettivo 3, è istituito per memoria il capitolo 1.2.3.1.4253 «Spese per l'affitto dei locali utilizzati dall'Istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica»;

     - all'ambito 1, settore 3, obiettivo 2, è istituito il capitolo 1.3.2.2.4254 «Fondo di dotazione a favore dell'Istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 1.500.000.000.

 

     Art. 17. (Abrogazione).

     1. E' abrogata la l.r. 5 settembre 1981, n. 59.

 

INDICE

Art.  1 (Riordino dell'I.Re.F.)

Art.  2 (Organi dell'Istituto)

Art.  3 (Consiglio di amministrazione)

Art.  4 (Attribuzioni del consiglio di amministrazione)

Art.  5 (Presidente)

Art.  6 (Collegio dei revisori dei conti)

Art.  7 (Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti)

Art.  8 (Direttore)

Art.  9 (Incompatibilità)

Art. 10 (Emolumenti e gettoni di presenza)

Art. 11 (Personale)

Art. 12 (Piano annuale di attività e raccordo con le strutture regionali) Art. 13 (Vigilanza)

Art. 14 (Mezzi finanziari)

Art. 15 (Norme transitorie e finali)

Art. 16 (Norma finanziaria)

Art. 17 (Abrogazione)

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Titolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 16 ottobre 1998, n. 20.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 16 ottobre 1998, n. 20.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.

[5] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.

[6] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.

[7] Comma abrogato dell’art. 7 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[8] Comma così sostituito dell’art. 7 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[9] Comma abrogato dell’art. 7 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[10] Comma abrogato dell’art. 7 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[11] Comma abrogato dell’art. 7 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[12] Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.

[13] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.