§ 4.10.28 - L.R. 13 agosto 2007, n. 31.
Organizzazione della regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.10 viabilità, acquedotti e lavori pubblici
Data:13/08/2007
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Ambito d’applicazione)
Art. 3.  (Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)
Art. 4.  (Compiti dell’Osservatorio)
Art. 5.  (Mantenimento dei livelli occupazionali)
Art. 6.  (Congruità delle offerte)
Art. 7.  (Rapporti con le Autorità ed organismi nazionali)
Art. 8.  (Obbligo di trasmissione dei dati)
Art. 9.  (Forme di pubblicità)
Art. 10.  (Unità tecnica regionale)
Art. 11.  (Fondo per lo Sviluppo)
Art. 12.  (Cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici)
Art. 13.  (Promozione e verifica della qualità della progettazione)
Art. 14.  (Disposizioni per la semplificazione delle procedure)
Art. 15.  (Sistemi di qualità e attestazione dell’attività amministrativa)
Art. 16.  (Verifica delle presenze in cantiere)
Art. 17.  (Responsabilità del direttore dei lavori)
Art. 18.  (Oneri per la sicurezza)
Art. 19.  (Programma straordinario di vigilanza e informazione. Progetto obiettivo)
Art. 20.  (Piano d’azione per gli acquisti verdi)
Art. 21.  (Introduzione dei criteri ambientali nei contratti pubblici)
Art. 22.  (Norma finanziaria)
Art. 23.  (Norme finali e transitorie)
Art. 24.  (Abrogazione di norme)


§ 4.10.28 - L.R. 13 agosto 2007, n. 31.

Organizzazione della regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni

(B.U. 22 agosto 2007, n. 14)

 

TITOLO I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Art. 1. (Finalità)

     1. La Regione esercita un’azione per la trasparenza degli appalti e delle concessioni, la qualificazione dei soggetti coinvolti nel ciclo dell’appalto, l’introduzione di criteri di ecoefficienza e sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di forniture e servizi e l’efficacia delle procedure, con particolare riferimento alle iniziative atte a migliorare l’efficienza dell’organizzazione delle stazioni appaltanti, garantendo la tutela dei lavoratori e la sicurezza sul lavoro.

 

     Art. 2. (Ambito d’applicazione)

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano al ciclo di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo, in qualsiasi forma e per qualsiasi importo, di lavori, di forniture e di servizi da parte dei soggetti di cui al comma 2 che operano nel territorio della Regione, fatta eccezione per i settori esclusi come definiti dalla normativa vigente.

     2. Sono soggetti all’applicazione della presente legge:

     a) le amministrazioni aggiudicatrici come definite dalla normativa vigente;

     b) le imprese pubbliche ovvero le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese;

     c) gli altri enti aggiudicatori, ovvero i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente secondo le norme vigenti;

     d) i concessionari di lavori, forniture e servizi pubblici;

     e) i soggetti privati che realizzano lavori, forniture o servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria per cui fruiscono di un contributo pubblico superiore al 50 per cento dell’importo dell’appalto;

     f) i soggetti privati che realizzano lavori, forniture o servizi di importo superiore alla soglia comunitaria per cui fruiscono di un contributo pubblico.

     3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alla realizzazione, da parte del titolare di permesso di costruire, di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, di valore uguale o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria.

 

TITOLO II

ORGANISMO REGIONALE PER I CONTRATTI PUBBLICI

 

     Art. 3. (Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)

     1. Al fine di garantire la trasparenza delle procedure dei contratti pubblici, la pubblicità degli atti e la massima diffusione dei dati, il rispetto dei principi di efficienza economica, di fornire assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici, nonché per concorrere alla sicurezza sui luoghi di lavoro e al rispetto della contrattazione collettiva, è istituito l’Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi, di seguito definito Osservatorio.

     2. L’Osservatorio è strumento tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento delle attività e dei compiti di cui alla presente legge ed opera presso la struttura regionale competente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 23.

     3. L’Osservatorio costituisce altresì articolazione operativa dell’Osservatorio nazionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui alla normativa vigente.

     4. All’interno dell’Osservatorio è istituita la Sezione di valutazione della qualità e completezza progettuale e della congruità dei prezzi di gara, di seguito denominata Sezione di valutazione, con il compito di svolgere attività di verifica dei bandi di gara e della relativa documentazione tecnica predisposta dalle stazioni appaltanti operanti sul territorio della Regione, al fine di controllarne il grado di completezza e correttezza, in relazione all’utilizzo aggiornato dei prezzari, all’applicazione delle norme in materia di sicurezza e dei relativi costi, alla corretta indicazione delle categorie delle opere appaltate, alla puntuale indicazione dei tempi di esecuzione dell’appalto.

     5. L’attività di verifica viene svolta su richiesta di una delle parti interessate, in contraddittorio con la stazione appaltante in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni e può essere esperita solo in seguito alla pubblicazione del bando di gara e prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

     6. Qualora all’esito della verifica di correttezza e congruità svolta secondo le modalità indicate al comma 4, rilevi la fondatezza della segnalazione, la Sezione di valutazione invita la stazione appaltante a correggere o a modificare in via di autotutela il bando di gara o gli elaborati progettuali erronei, incompleti ed incongrui.

 

     Art. 4. (Compiti dell’Osservatorio)

     1. L’Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

     a) gestione del sistema informatico per:

     1) la pubblicazione dei programmi triennali e degli elenchi annuali dei lavori e dei contratti pubblici e delle notizie utili in ordine alle risultanze delle gare ed alle dinamiche dei prezzi;

     2) la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara secondo le vigenti disposizioni;

     3) la raccolta ed elaborazione in modo sistematico delle informazioni e dei dati statistici relativi all’intero ciclo degli appalti con particolare riferimento a quelli concernenti i programmi triennali, i bandi, gli avvisi di gara, le aggiudicazioni, le imprese partecipanti, appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie, l’impiego della mano d’opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti da quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni nonché il livello di realizzazione degli elenchi annuali;

     4) la condivisione e lo scambio di documentazione tecnica fra amministrazioni aggiudicatrici;

     b) definizione e diffusione di linee guida, documentazione tecnica, schemi di bandi di gara, di capitolati d’appalto, di contratti ed ogni altra tipologia d’atti e modelli operativi orientati alla qualità secondo le norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e volti alla semplificazione e standardizzazione delle procedure per l’affidamento e la gestione degli appalti;

     c) assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici in relazione alla predisposizione dei documenti di gara e degli allegati tecnici anche in relazione alla congruità dei costi, nonché risposta ai quesiti inerenti gli stessi;

     d) promozione dell’utilizzo di tecniche di finanziamento innovative ed assistenza, su richiesta delle amministrazioni interessate, nell’applicazione della normativa sulla finanza di progetto, tramite l’Unità tecnica di cui all’articolo 10;

     e) aggiornamento e divulgazione dell’elenco regionale dei prezzi dei lavori pubblici per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi dei prezzi delle amministrazioni aggiudicatrici, definiti dalla Regione anche tramite intese ovvero convenzioni con Unioncamere;

     f) individuazione dei costi standardizzati regionali per tipologie di lavoro, servizi e forniture;

     g) promozione d’iniziative per la diffusione della conoscenza in materia di appalti;

     h) ogni altro compito assegnato ai sensi della presente legge.

     2. L’Osservatorio opera con collegamenti informatici, nel rispetto di standard che consentano lo scambio delle informazioni con gli altri Osservatori regionali ed i soggetti istituzionali nazionali e comunitari che debbano accedere od utilizzare i dati raccolti, garantendo l’accesso generalizzato ai dati raccolti ed alle relative elaborazioni anche con riferimento al sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui alla legge 17 maggio 1999 n. 144 (misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).

     3. Per lo svolgimento dei suoi compiti l’Osservatorio può avvalersi di soggetti esterni pubblici e privati, anche a seguito di accordi con enti, associazioni e organizzazioni sindacali di categoria.

 

     Art. 5. (Mantenimento dei livelli occupazionali)

     1. La Regione promuove azioni per la sottoscrizione di accordi fra imprese e organizzazioni sindacali per il mantenimento dei livelli occupazionali, nel caso in cui, a seguito dell’espletamento di gare effettuate dalla Regione medesima o da enti del settore regionale allargato, siano assegnati lavori, forniture e servizi ad imprese che subentrano ad altre, già aggiudicatarie degli stessi.

     2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati all’assorbimento dei lavoratori impiegati al momento della emanazione del bando di gara nell’impresa non più aggiudicataria di lavori, forniture e servizi nonché al mantenimento per essi di quanto previsto dal livello nazionale e aziendale dei contratti collettivi di lavoro sotto il profilo economico e normativo.

 

     Art. 6. (Congruità delle offerte)

     1. Le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a verificare la congruità delle offerte nelle procedure di appalto rispetto al costo del lavoro, alle norme in materia previdenziale e assistenziale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

     2. Nel caso in cui gli appalti riguardino servizi a tutela e garanzia dei cittadini devono essere garantiti i livelli essenziali delle prestazioni attraverso una copertura dei costi ad esse relativi.

 

     Art. 7. (Rapporti con le Autorità ed organismi nazionali)

     1. La Regione collabora tramite l’Osservatorio di cui all’articolo 3 con autorità ed organismi nazionali operanti nel settore degli appalti pubblici di lavori, forniture, servizi e concessioni, sulla base del principio di reciprocità nello scambio delle informazioni.

 

     Art. 8. (Obbligo di trasmissione dei dati)

     1. I soggetti di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, inviano alla Regione le informazioni ed i dati di cui al presente articolo riguardanti, in particolare, le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, realizzazione e collaudo di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi pubblici, utilizzando prioritariamente gli strumenti telematici.

     2. Fermi restando gli adempimenti connessi alle disposizioni normative comunitarie e nazionali vigenti in materia, la Giunta regionale determina con apposito provvedimento le eventuali ulteriori informazioni oggetto di trasmissione e le relative modalità, sulla base delle specifiche tecniche definite dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome.

     3. I dati relativi agli appalti devono pervenire tempestivamente e comunque entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell’evento.

     4. L’erogazione a qualsiasi titolo di finanziamenti regionali per opere pubbliche è subordinata all’ottemperanza agli obblighi di trasmissione di cui al presente articolo.

 

     Art. 9. (Forme di pubblicità)

     1. Fatte salve le forme di pubblicità dei contratti pubblici previste dalla normativa statale e comunitaria vigenti, gli avvisi ed i bandi di gara per l’affidamento degli appalti e delle concessioni di cui alla presente legge devono essere pubblicati, a cura delle Amministrazioni aggiudicatrici, nell’apposito sito informatico istituito dalla Regione.

     2. La pubblicazione nel sito informatico della Regione deve avvenire non oltre cinque giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio del Comune ove si esegue l’appalto.

     3. Sono, altresì, pubblicati secondo le modalità di cui al comma 1:

     a) i programmi triennali di lavori pubblici;

     b) gli esiti delle procedure di appalto;

     c) gli avvisi relativi alla presenza nei programmi triennali di interventi realizzabili tramite la finanza di progetto;

     d) gli affidamenti attinenti all’architettura, all’ingegneria ed ai collaudi.

 

TITOLO III

ULTERIORI STRUMENTI E ATTIVITÀ PER LA QUALIFICAZIONE DEGLI APPALTI

 

CAPO I

PROMOZIONE DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

 

     Art. 10. (Unità tecnica regionale)

     1. Al fine di promuovere e sostenere la collaborazione fra settore pubblico e privato per la realizzazione, la gestione ed il finanziamento di opere pubbliche e opere di interesse pubblico, è istituita l’Unità tecnica regionale, che opera presso la competente struttura regionale.

     2. L’Unità tecnica regionale, su richiesta delle amministrazioni interessate, svolge un ruolo di informazione e di supporto, fornisce assistenza nell'applicazione della normativa vigente in materia di realizzazione di opere pubbliche e di opere di interesse pubblico tramite il ricorso a capitali privati, ovvero di investimenti promossi in partenariato pubblico-privato.

     3. Tale Unità potrà, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, avvalersi della cooperazione di soggetti pubblici operanti sul territorio regionale, muniti delle necessarie qualificazioni.

 

     Art. 11. (Fondo per lo Sviluppo)

     1. Al fine di sostenere lo sviluppo degli investimenti pubblici con l’utilizzo di tecniche di finanziamento di opere di interesse pubblico con ricorso a capitali privati, è istituito a favore delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, operanti sul territorio regionale, il Fondo per lo Sviluppo della finanza di progetto e delle altre forme di partenariato pubblico-privato.

     2. Il Fondo è finalizzato alla concessione di contributi alle seguenti voci di spesa, che costituiscono elementi di costo relativi all’opera da realizzare:

     a) anticipazione delle spese per la redazione di piani economico-finanziari, per l’asseverazione bancaria dei piani stessi e per l’istruttoria sui finanziamenti da concedere da parte di istituti di credito convenzionati;

     b) contributi in conto interessi a favore delle Amministrazioni aggiudicatrici qualora il ricorso a capitali privati non copra interamente il costo dell’investimento;

     c) spese tecniche sostenute dall’amministrazione per la redazione di studi di fattibilità tecnico-economica e di assistenza per ricerche di mercato;

     d) spese per assistenza legale ai fini della predisposizione di bandi di gara, schemi di contratto, capitolati di oneri ed ogni altro elemento utile per la creazione di società miste e di ogni altro tipo di veicolo societario.

     3. Gli studi di fattibilità tecnico-economica devono essere redatti in conformità alle linee guida regionali vigenti.

     4. La Giunta regionale stabilisce le modalità di accesso e di gestione del Fondo, ivi compreso il rientro nel bilancio regionale dei contributi concessi ai sensi del comma 2, lettere a) e b).

     5. I contributi di cui al comma 2 non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, statali o regionali concesse per la stessa finalità. I contributi sono concessi nei limiti di regime di aiuto “de minimis” di cui al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea.

     6. I contributi di cui al comma 2, lettera b) sono concessi in forma attualizzata, nei limiti dello stanziamento di bilancio.

 

CAPO II

MISURE PER L’EFFICIENZA DELLA SPESA

 

     Art. 12. (Cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici)

     1. La Regione favorisce forme di aggregazione e cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2 per l’esercizio delle funzioni in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.

     2. Le forme di aggregazione e cooperazione si ispirano a principi di efficienza, efficacia ed economicità nonché di razionalizzazione della spesa pubblica.

     3. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare accordi volti a regolare ogni elemento utile alla programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e/o collaudo degli appalti, ivi compresa l’istituzione di centrali di committenza.

     4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare alle Aziende Regionali Territoriali per l’Edilizia o ad altri soggetti pubblici l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante.

     5. La Giunta regionale può prevedere, nelle procedure di finanziamento di lavori, forniture e servizi pubblici, criteri prioritari relativi alla costituzione di uffici competenti tra enti locali, nelle forme associative o consortili previste dalla legge.

 

     Art. 13. (Promozione e verifica della qualità della progettazione)

     1. Per i contratti relativi a lavori la Regione, nel rispetto della normativa vigente, adotta linee guida al fine di promuovere:

     a) la qualità della progettazione;

     b) la conformità con la normativa vigente prescritta per lo specifico oggetto dell’appalto, in relazione al livello progettuale;

     c) la compatibilità con le esigenze e/o prestazioni determinate dallo studio di fattibilità o dal documento preliminare della progettazione o dagli elaborati progettuali già approvati;

     d) la completezza, la chiarezza e la coerenza dei documenti costituenti il progetto ai fini dell’avvio delle procedure di appalto, con particolare riferimento alla congruità dei prezzi, alla corretta determinazione quantitativa delle opere ed alla quantificazione degli oneri per la sicurezza.

 

     Art. 14. (Disposizioni per la semplificazione delle procedure)

     1. La Regione, tramite l’Osservatorio di cui all’articolo 3, promuove e favorisce l’uso degli strumenti telematici nelle procedure riguardanti l’esplorazione del mercato, la prequalificazione degli offerenti e l’esecuzione degli appalti.

     2. La Regione, tramite il sistema informatico dell’Osservatorio di cui all’articolo 3, promuove e favorisce l’uso di apposita modulistica nelle procedure di appalto e di concessione, anche al fine di migliorare i processi organizzativi e garantire la massima trasparenza ed uniformità procedurale.

     3. La modulistica di cui al comma 2 contiene in particolare, in relazione alla fase di evidenza pubblica, l’indicazione di tutti i requisiti, stati, fatti e qualità che gli interessati devono dichiarare di possedere per partecipare al procedimento.

     4. La Regione, tramite l’Osservatorio di cui all’articolo 3, predispone uno schema tipo di regolamento di cui possono avvalersi le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2 per il riparto, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo ed i loro collaboratori, delle somme accantonate nel quadro economico dell’intervento a titolo di incentivi per la progettazione di opere pubbliche.

 

     Art. 15. (Sistemi di qualità e attestazione dell’attività amministrativa)

     1. La Regione promuove tramite l’Osservatorio di cui all’articolo 3, l’adozione dei sistemi qualità, come definiti dalla normativa vigente, nell’attività amministrativa delle amministrazioni aggiudicatrici, attraverso forme di incentivazione anche economiche, ed emana disposizioni contenenti indirizzi e direttive finalizzate alla loro più ampia, rapida ed efficace applicazione.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI CANTIERI EDILI

 

     Art. 16. (Verifica delle presenze in cantiere)

     1. Al fine di contenere i fenomeni di evasione degli obblighi in materia di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale e di applicazione della normativa contrattuale, la Regione definisce, d’intesa con le parti sociali, modalità univoche per la verifica, da parte dei soggetti preposti alla vigilanza della presenza in cantiere del solo personale autorizzato e per l’identificazione del personale stesso.

 

     Art. 17. (Responsabilità del direttore dei lavori)

     1. Il direttore dei lavori è tenuto a vigilare, durante l’esecuzione dei lavori, sulla presenza in cantiere delle sole imprese e del personale autorizzato di cui all’articolo 16 nonché a denunciare eventuali irregolarità al committente, agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, alla Cassa edile, nonché al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per quanto concerne gli appalti di lavori pubblici.

 

     Art. 18. (Oneri per la sicurezza)

     1. La quota dei corrispettivi di lavori e opere affidate in subappalto o in cottimo, relativa agli oneri per la sicurezza, non è assoggettabile ad alcun ribasso rispetto al prezzo risultante dall’aggiudicazione ed è riportata in modo analitico nei contratti di subappalto o cottimo, estrapolando i relativi importi analitici contenuti nei Piani di sicurezza e coordinamento di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 (attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili) e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, l’appaltatore, il subappaltatore o il subaffidatario che partecipano all’esecuzione dei lavori devono dimostrare di:

     a) avere fornito ai propri dipendenti la formazione in materia di sicurezza sul lavoro mediante idonea certificazione;

     b) avere nominato il responsabile aziendale per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro;

     c) avere adempiuto agli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria.

 

     Art. 19. (Programma straordinario di vigilanza e informazione. Progetto obiettivo)

     1. La Regione sostiene, tramite l’Osservatorio di cui all’articolo 3, azioni straordinarie di vigilanza e informazione in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori. A tal fine la Giunta regionale predispone un apposito progetto obiettivo di valenza biennale, finalizzato a:

     a) formare e destinare unità specializzate, anche già appartenenti a competenti organismi di controllo, per il supporto alle attività di controllo connesse con la realizzazione di opere e di lavori di competenza e/o finanziate in tutto o in parte dalla Regione;

     b) promuovere l’attività di formazione ed informazione in materia di sicurezza sul lavoro rivolta in modo particolare ai datori di lavoro, ai lavoratori ed ai committenti di lavori;

     c) promuovere la realizzazione di iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione finalizzate alla più ampia diffusione della conoscenza delle problematiche inerenti la sicurezza dei cantieri e la regolarità del mercato del lavoro;

     d) promuovere la cultura della responsabilità sociale delle imprese e l’adozione di codici etici da parte delle imprese.

     2. Le attività di cui al comma 1 possono essere attuate anche attraverso la stipula di intese con i soggetti istituzionalmente preposti a tali attività e, in particolare, con le scuole edili ed gli enti paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, igiene ed ambiente di lavoro previsti dalla contrattazione collettiva del settore delle costruzioni.

 

CAPO IV

INTRODUZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI NELL’ACQUISTO DI FORNITURE E SERVIZI

 

     Art. 20. (Piano d’azione per gli acquisti verdi)

     1. Ferma restando l’immediata operatività delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e tutela del territorio 8 maggio 2003 n. 203 (norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo) e relative circolari esplicative, i soggetti pubblici e i concessionari dei pubblici servizi, con l’eccezione dei Comuni con popolazione residente inferiore a 2000 abitanti, approvano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Piano d’azione di durata triennale finalizzato alla definizione di un programma operativo per l’introduzione di criteri ambientali nelle procedure di acquisto di forniture e servizi.

     2. Nella definizione del Piano di cui al comma 1, le stazioni appaltanti tengono conto degli obiettivi della politica comunitaria del “green public procurement” (acquisti verdi della Pubblica Amministrazione) quale sistema di orientamento dei consumi pubblici verso beni e servizi ambientalmente preferibili che comportino, altresì, un vantaggio economico per l’Amministrazione Pubblica tenendo conto dei costi sostenuti lungo l’intero ciclo di utilizzo del prodotto o del servizio.

     3. Il Piano determina l’obiettivo di riconversione al termine del triennio delle proprie forniture, oltre ad individuare e selezionare i settori di intervento e il relativo ordine di priorità, definire gli obiettivi specifici da conseguire in ciascun settore o categoria merceologica al termine del triennio.

 

     Art. 21. (Introduzione dei criteri ambientali nei contratti pubblici)

     1. Nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia di appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono, nei bandi di gara e nei capitolati d’oneri per appalti pubblici di opere, forniture e servizi, specifiche prescrizioni per l’integrazione degli aspetti ambientali nelle procedure di gara, tenuto conto delle priorità, degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel Piano d’azione di cui all’articolo 20.

     2. Qualora la natura dell’appalto di opere lo richieda, le amministrazioni aggiudicatici possono richiedere, tra i requisiti necessari a comprovare la capacità tecnica dei concorrenti, le specifiche esigenze dell’impresa concorrente in campo ambientale e/o l’indicazione delle misure di gestione ambientale che l’operatore applicherà durante la realizzazione dell’appalto.

     3. Nei casi di cui al comma 2, le amministrazioni fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate su pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee e internazionali relative alla certificazione (EN ISO 14001). Le amministrazioni sono tenute a riconoscere e accettare i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o ogni altro tipo di prova prodotta dai concorrenti idonea a dimostrare che le misure applicate assicurano analoghi livelli di protezione ambientale.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE

 

     Art. 22. (Norma finanziaria)

     (Omissis)

 

     Art. 23. (Norme finali e transitorie)

     1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, continuano a trovare applicazione le disposizioni statali e comunitarie in materia.

     2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento per disciplinare:

     a) le modalità di funzionamento dell’Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 3;

     b) lo schema di regolamento di cui all’articolo 14 comma 4.

     3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di accesso e di gestione del Fondo per lo Sviluppo di cui all’articolo 11.

     4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida di cui all’articolo 13.

     5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il progetto obiettivo di valenza biennale di cui all’articolo 19.

 

     Art. 24. (Abrogazione di norme)

     1. È abrogata la legge regionale 22 luglio 1993, n. 34 (istituzione dell’Albo regionale dei collaudatori e disposizioni sui collaudi).