§ 4.8.8 - L.R. 26 aprile 1995, n. 35.
Esercizio delle funzioni già svolte dai soppressi servizi provinciali del Genio Civile.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.8 difesa del suolo
Data:26/04/1995
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Funzioni della Regione).
Art. 2.  (Convenzioni con le Province).
Art. 3.  (Trasferimento alle Province delle funzioni di cui al Titolo III della legge 2 febbraio 1974, n. 64).
Art. 4.  (Modifica alla tabella "A" di cui all'articolo 25 della legge regionale 9/1993 e successive modificazioni ed integrazioni).
Art. 5.  (Delega al Comune di Imperia delle funzioni in materia di porti).
Art. 6.  (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni trasferite e delegate).
Art. 7.  (Norma finanziaria).
Art. 8.  (Entrata in vigore).


§ 4.8.8 - L.R. 26 aprile 1995, n. 35.

Esercizio delle funzioni già svolte dai soppressi servizi provinciali del Genio Civile.

(B.U. 17 maggio 1995, n. 11).

 

Art. 1. (Funzioni della Regione).

     1. La Regione esercita le funzioni già svolte dai soppressi Servizi Provinciali del Genio Civile e residuate a seguito della legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modificazioni ed integrazioni anche avvalendosi delle strutture tecniche provinciali.

     2. Le funzioni di cui al comma 1 in particolare concernono:

     a) attività di concorso tecnico in relazione ad accertamenti mediante sopralluoghi e valutazioni tecnico-amministrative o contabili connesse all'approvazione ed all'esecuzione di progetti di interesse locale, finanziati anche in parte dalla Regione, relativi all'edilizia pubblica, ad opere stradali e di miglioramento fondiario, ad opere igieniche ed acquedottistiche, di bonifica o ad altre opere od interventi di interesse pubblico, realizzati anche in attuazione di programmi comunitari o di leggi di settore;

     b) accertamenti tecnici, mediante sopralluoghi, concernenti la situazione idrogeologica e boschiva ai fini di cui all'articolo 10 del regolamento regionale 7 settembre 1993, n. 3 (regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale. Articolo 34 legge regionale 16 aprile 1984, n. 22) e successive modificazioni e integrazioni;

     c) attività di consulenza agli enti locali di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 giugno 1989, n. 15 (abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative) e successive modificazioni ed integrazioni;

     d) altri accertamenti di tipo tecnico che richiedano prestazioni di prevalente interesse locale.

 

     Art. 2. (Convenzioni con le Province).

     1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione stipula con le Province apposite convenzioni, che dispongono in ordine agli oneri da rimborsare in rapporto all'attività effettuata con proprio personale nonché alle spese sostenute, tenuto conto del personale e dei beni trasferiti ai sensi degli articoli 4 e 6.

 

     Art. 3. (Trasferimento alle Province delle funzioni di cui al Titolo III della legge 2 febbraio 1974, n. 64).

     1. Sono trasferite alle Province le funzioni relative all'espressione dei pareri di cui all'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) nonché le funzioni di cui al Titolo III della medesima legge relativamente agli abitati da consolidare.

 

     Art. 4. (Modifica alla tabella "A" di cui all'articolo 25 della legge regionale 9/1993 e successive modificazioni ed integrazioni).

     1. Ai fini dell'esercizio da parte delle Province delle funzioni relative alla difesa del suolo nonchè delle funzioni previste dalla presente legge, la Tabella "A" di cui all'art. 25 della L.R. 9/1993 e successive modificazioni ed integrazioni è cosi modificata:

     (Omissis) [1]

 

     Art. 5. (Delega al Comune di Imperia delle funzioni in materia di porti).

     1. Sono delegate al Comune di Imperia le funzioni relative ai porti di Oneglia e Porto Maurizio e gli spazi portuali fra questi interclusi, con particolare riferimento alla predisposizione delle perizie tecniche inerenti alla progettazione di nuove opere, alla manutenzione ordinaria e straordinaria di quelle esistenti, nonché alla ordinaria amministrazione delle opere presenti negli spazi acquei e terrestri e dei mezzi di sollevamento.

     2. Per l'attuazione dei compiti previsti al comma 1, sono trasferiti al Comune di Imperia i dipendenti regionali di cui alla tabella seguente:

 

 

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  LIVELLI     D1   VIII   VII    VI     V     IV    III   TOT.

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              1     1      -     -      1     -      1     4

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     3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è trasferita al Comune di Imperia la proprietà dei mezzi di sollevamento facenti parte del patrimonio disponibile della Regione esistenti nel porto di Oneglia, con relativa assunzione di tutti gli oneri di gestione. Sono trasferiti a titolo di comodato gratuito i locali e le attrezzature in uso per l'esercizio delle funzioni delegate.

 

     Art. 6. (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni trasferite e delegate).

     1. La Regione provvede al completamento del trasferimento del personale, sulla base di quanto disposto dalla presente legge, secondo le modalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 novembre 1987, n. 32 (disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali). I dipendenti trasferiti conservano la posizione giuridica ed economica, ivi compresa l'anzianità già maturata, acquisita all'atto del trasferimento e nei confronti di tali dipendenti trova applicazione, ai fini del trattamento di previdenza, la legge regionale 28 maggio 1980, n. 26 (omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale) e successive modificazioni ed integrazioni. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge ai dipendenti da trasferire è assicurato il trattamento accessorio in godimento al 31 dicembre 1994.

     2. In relazione a quanto disposto dalla presente legge è completata la successione delle Province alla Regione nei diritti sui beni patrimoniali utilizzati alla data del 31 dicembre 1993 per lo svolgimento delle funzioni già svolte dai soppressi servizi provinciali del Genio Civile, ai sensi dell'articolo 25, comma 5 della legge regionale 9/1993, fatte salve l'eventuale individuazione di spazi equivalenti e la definizione dei rapporti con le Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 14 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 (trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici), ancora pendenti. Al trasferimento si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale. La consegna avviene mediante apposito verbale sottoscritto dalle parti.

     3. Le opere portuali di cui all'articolo 5, già approvate dalla Regione all'entrata in vigore della presente legge, sono condotte a termine con oneri finanziari a carico della Regione e con la collaborazione tecnica del Comune di Imperia.

     4. La definizione di procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegno a carico del bilancio regionale prima dell'entrata in vigore della presente legge rimane di competenza della Regione.

     5. Restano compensati gli oneri sostenuti per le spese di funzionamento dagli Enti interessati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

     6. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati ed hanno carattere definitivo.

     7. L'ente delegato determina nel suo ambito quali organi devono esercitare le funzioni delegate e ne dà comunicazione alla Regione.

     8. In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione dei singoli atti, la Giunta regionale, previo invito a provvedere entro un congruo termine, si sostituisce all'ente delegato nell'emanazione degli atti stessi.

     9. In caso di persistente inattività dell'ente delegato o di ripetuto esercizio del potere sostitutivo la Giunta regionale dispone, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, la revoca delle deleghe.

 

     Art. 7. (Norma finanziaria).

     (Omissis)

 

     Art. 8. (Entrata in vigore).

     (Omissis)

 

 


[1] Modifica la Tabella A di cui all'art. 25 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 9.