§ 4.7.42 - L.R. 3 gennaio 2002, n. 1.
Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 tutela dall'inquinamento
Data:03/01/2002
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13).
Art. 2.  (Modifica all’articolo 8).
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 10).
Art. 4.  (Modifiche all’articolo 11).
Art. 5.  (Modifica all’articolo 12).
Art. 6.  (Modifica all'articolo 16).
Art. 7.  (Proroga della durata delle concessioni demaniali marittime).
Art. 8.  (Norma transitoria).
Art. 9.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 4.7.42 - L.R. 3 gennaio 2002, n. 1.

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e proroga della durata delle concessioni demaniali marittime.

(B.U. 9 gennaio 2002, n. 1).

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13).

     1. Alla legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 ad oggetto “Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti” sono apportate le modifiche contenute negli articoli seguenti.

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 8).

     1. All’articolo 8, comma 1, dopo la lettera a) della l.r. 13/1999 è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 10).

     1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 13/1999 sono soppresse le parole “sulla base di propri regolamenti”.

     2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 13/1999 sono soppresse le parole “e dei piani di spiaggia”.

 

     Art. 4. (Modifiche all’articolo 11).

     1. Il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 13/1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 13/1999 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     3. Il comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 13/1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. (Modifica all’articolo 12).

     1. Sono abrogati i commi 2 e 5 dell’articolo 12 della l.r. 13/1999.

     2. Il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 13/1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 13/1999 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     4. Al comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 13/1999 dopo le parole "destinate ad uso turistico-ricreativo" le parole "le aree" sono sostituite dalle parole:

     (Omissis).

 

     Art. 6. (Modifica all'articolo 16).

     1. Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 13/1999 è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 7. (Proroga della durata delle concessioni demaniali marittime).

     1. La durata delle concessioni demaniali marittime rilasciate per un periodo superiore ad un anno ed in scadenza al 31 dicembre 2001, indipendentemente dalla natura, dalla destinazione d’uso o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, è prorogata automaticamente di due anni; in tale periodo la facoltà di revoca è circoscritta alle ipotesi di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice della Navigazione.

     2. La durata delle concessioni demaniali marittime rilasciate per un periodo pari od inferiore ad un anno e in scadenza al 31 dicembre 2001, indipendentemente dalla natura, dalla destinazione d’uso o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, è prorogata automaticamente di un anno su richiesta del concessionario.

     3. La proroga di cui ai commi 1 e 2 non opera nei confronti delle concessioni demaniali marittime in atto od in scadenza al 31 dicembre 2001 relative ad aree del demanio marittimo interessate da procedimenti approvativi di interventi pubblici o di interesse pubblico, già avviati, in corso di definizione o conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, comportanti un utilizzo incompatibile con il permanere di dette concessioni demaniali. In tali casi i Comuni devono rilasciare, nelle more della conclusione dei procedimenti di cui al comma 1 ovvero del rilascio dei conseguenti titoli demaniali, su specifica istanza degli interessati da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, concessioni di durata inferiore ai termini previsti nei commi 1 e 2.

     4. La proroga di cui ai commi 1 e 2 non opera altresì nei confronti delle concessioni demaniali marittime in atto od in scadenza al 31 dicembre 2001 relativamente alle quali risultino avviati e non ancora conclusi procedimenti di decadenza ai sensi dell'articolo 47 del Codice della Navigazione o di revoca ai sensi dell'articolo 42 del Codice della Navigazione.

     5. Alla scadenza del termine di proroga di cui al comma 1, le concessioni di cui all’articolo 01, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, come inserito con legge di conversione 4 dicembre 1993 n. 494, sono rinnovate automaticamente sino al 31 dicembre 2015 indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività. Alla scadenza di questo termine si procederà in conformità alle disposizioni nazionali vigenti [1].

 

     Art. 8. (Norma transitoria).

     1. Dall’entrata in vigore della presente legge la Regione procede al trasferimento ai Comuni delle pratiche relative alle funzioni loro conferite in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi della l.r. 13/1999 e successive modificazioni.

     2. Per la definizione dei procedimenti amministrativi in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale trovano applicazione i termini di cui alla Tabella B allegata al Decreto Ministeriale 30 marzo 1994 n. 765, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 50 dell’1 marzo 1995, recante “Elenco dei provvedimenti di competenza degli Uffici Marittimi periferici dei Trasporti e della Navigazione”, fatte salve successive diverse determinazioni degli Enti competenti.

 

     Art. 9. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 67. Vedi anche la norma di prima applicazione di cui all'art. 2 della stessa L.R. 67/2009.