§ 3.8.10 - L.R. 27 marzo 1998, n. 14.
Interventi per la riqualificazione di siti produttivi e per la rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 industria
Data:27/03/1998
Numero:14


Sommario
Art. 1 . (Finalità).
Art. 2.  (Ambito di applicazione).
Art. 3.  (Fondo per aree industriali ed aree ecologicamente attrezzate).
Art. 4.  (Rivitalizzazione e riqualificazione dei centri urbani).
Art. 5.  (Riconoscimento dei Consorzi).
Art. 6.  (Disposizioni attuative).
Art. 7.  (Concessione del contributo e spese ammissibili)
Art. 8.  (Norma transitoria).
Art. 9.  (Norme finanziarie).


§ 3.8.10 - L.R. 27 marzo 1998, n. 14.

Interventi per la riqualificazione di siti produttivi e per la rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane.

(B.U. 15 aprile 1998, n. 6).

 

     Art. 1. (Finalità). [1]

     1. La presente legge è diretta a favorire l’insediamento di attività produttive, lo sviluppo di nuova imprenditorialità ed il miglioramento e recupero ambientale di aree ed immobili produttivi degradati e dismessi.

     2. La presente legge è diretta altresì a favorire la rivitalizzazione e riqualificazione dei centri urbani.

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione). [2]

     1. La presente legge opera nelle zone del territorio regionale in cui gli interventi diretti alle finalità di cui all’articolo 1 non sono assistiti da misure agevolative previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (DOCUP) Obiettivo 2.

 

          Art. 3. (Fondo per aree industriali ed aree ecologicamente attrezzate). [3]

     1. La Regione costituisce presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (FI.L.S.E. S.p.A.), un Fondo destinato alla realizzazione di aree industriali ed aree ecologicamente attrezzate, così come definite dall’articolo 10 della legge regionale 24 marzo 1999 n. 9 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale").

     2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare, tramite la concessione di contributi in conto capitale, Enti locali o Società miste a maggioranza pubblica per iniziative ricomprese nel Piano di Interventi di cui all’articolo 10, comma 4, della legge regionale 9/1999 e che siano dirette:

     a) al recupero di siti produttivi parzialmente o totalmente dismessi;

     b) all’approntamento di aree produttive parzialmente o totalmente libere;

     c) al miglioramento ambientale e al superamento del rischio ambientale di aree produttive;

     d) alla creazione di aree ecologicamente attrezzate o alla trasformazione di aree produttive insediate in aree ecologicamente attrezzate.

     3. La Giunta regionale approva i criteri di priorità e le modalità per la concessione dei contributi, per la gestione del Fondo nonchè per il trasferimento delle risorse finanziarie a FI.L.S.E. S.p.A.

     4. I rapporti tra la Regione e FI.L.S.E. S.p.A. sono disciplinati mediante la stipulazione di apposita convenzione, contenente, tra l’altro, le modalità di rendicontazione annuale e di monitoraggio degli interventi, nonché l’indicazione dei corrispettivi da attribuire a FI.L.S.E. S.p.A. per le attività previste dalla presente legge.

 

          Art. 4. (Rivitalizzazione e riqualificazione dei centri urbani). [4]

     (Omissis)

 

     Art. 5. (Riconoscimento dei Consorzi). [5]

     (Omissis)

 

     Art. 6. (Disposizioni attuative). [6]

     (Omissis)

 

     Art. 7. (Concessione del contributo e spese ammissibili) [7]

     (Omissis)

 

     Art. 8. (Norma transitoria).

     1. Per l'anno 1998 la FI.L.S.E. S.p.A. presenta il progetto-programma di cui all'articolo 2 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9. (Norme finanziarie).

     (Omissis).


[1] L’originario art. 1 è così sostituito dagli attuali artt. 1 e 2 per effetto dell’art. 1 della L.R. 2 gennaio 2003, n. 2.

[2] L’originario art. 1 è così sostituito dagli attuali artt. 1 e 2 per effetto dell’art. 1 della L.R. 2 gennaio 2003, n. 2.

[3] Gli originari artt. 2 e 3 sono così sostituiti dall’attuale art. 3 per effetto dell’art. 2 della L.R. 2 gennaio 2003, n. 2.

[4] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 11 marzo 2008, n. 3. Gli originari artt. 4, 5, 6 e 7 sono stati sostituiti dagli attuali artt. 4, 5 e 6 per effetto dell’art. 3 della L.R. 2 gennaio 2003, n. 2.

[5] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 11 marzo 2008, n. 3. Gli originari artt. 4, 5, 6 e 7 sono stati sostituiti dagli attuali artt. 4, 5 e 6 per effetto dell’art. 3 della L.R. 2 gennaio 2003, n. 2.

[6] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 11 marzo 2008, n. 3. Gli originari artt. 4, 5, 6 e 7 sono stati sostituiti dagli attuali artt. 4, 5 e 6 per effetto dell’art. 3 della L.R. 2 gennaio 2003, n. 2.

[7] Gli originari artt. 4, 5, 6 e 7 sono stati sostituiti dagli attuali artt. 4, 5 e 6 per effetto dell’art. 3 della L.R. 2 gennaio 2003, n. 2.