§ 3.1.51 - L.R. 28 gennaio 1998, n. 6.
Norme per la tutela e la regolamentazione dei soggiorni socio-educativi e didattici.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:28/01/1998
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Campo di applicazione).
Art. 3.  (Soggiorni in area attrezzata).
Art. 4.  (Autorizzazione allo svolgimento del soggiorno in area attrezzata).
Art. 5.  (Soggiorni in accampamento).
Art. 6.  (Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni in accampamento).
Art. 7.  (Soggiorni itineranti).
Art. 8.  (Soggiorni in accantonamento).
Art. 9.  (Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni in accantonamento).
Art. 10.  (Documentazione sanitaria per la partecipazione ai soggiorni).
Art. 11.  (Vigilanza).
Art. 12.  (Copertura assicurativa).
Art. 13.  (Sanzioni).
Art. 14.  (Contributi regionali per l'attivazione di aree e strutture).
Art. 15.  (Contributi regionali per la gestione e l'organizzazione dei soggiorni).
Art. 16.  (Presentazione delle domande di contributo).
Art. 17.  (Modalità di concessione dei contributi).
Art. 18.  (Determinazione dei contributi).
Art. 19.  (Vincolo di destinazione).
Art. 20.  (Norma finanziaria).
Art. 21.  (Modifica degli allegati).
Art. 22.  (Norma transitoria).


§ 3.1.51 - L.R. 28 gennaio 1998, n. 6. [1]

Norme per la tutela e la regolamentazione dei soggiorni socio-educativi e didattici.

(B.U. 18 febbraio 1998, n. 3).

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     1. La Regione riconosce e tutela le attività socio-educative e formative che Enti e Associazioni sociali, religiose, sportive, ambientaliste, culturali, educative, senza scopo di lucro, intendono realizzare, nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari e ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 (riordino e programmazione dei Servizi Sociali della Regione Liguria) e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 2. (Campo di applicazione).

     1. Gli Enti e le Associazioni di cui all'articolo 1 svolgono le proprie attività, anche mediante l'organizzazione di soggiorni a scopo sociale, educativo o didattico, della durata non inferiore a sei giorni, secondo le seguenti tipologie:

     a) soggiorno in area attrezzata;

     b) soggiorno in accampamento;

     c) soggiorno itinerante;

     d) soggiorno in accantonamento.

 

     Art. 3. (Soggiorni in area attrezzata).

     1. I soggiorni in area attrezzata sono quei complessi ricettivi all'aperto costituiti anche da strutture poggiate sul terreno o comunque rimovibili e organizzati per un periodo non superiore a venti giorni, rinnovabili.

     2. I soggiorni in area attrezzata prevedono l'allestimento di strutture atte ad accogliere un numero di persone rapportato alle capacità ricettive delle attrezzature igienico-sanitarie, disponibili a essere serviti da strade che consentano l'accesso a mezzi di servizio o di soccorso.

     3. Nei soggiorni di cui al comma 1 è consentito l'uso di strutture e di servizi fissi preesistenti, abitualmente destinati a usi diversi dal soggiorno.

     4. Le aree, le strutture e i servizi per i soggiorni in aree attrezzate sono soggetti alla normativa di cui all'articolo 22 bis della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento ai requisiti richiesti per i campeggi ad una stella.

 

     Art. 4. (Autorizzazione allo svolgimento del soggiorno in area attrezzata).

     1. Gli Enti e le Associazioni, di cui all'articolo 1, che intendono effettuare soggiorni in area attrezzata, devono presentare domanda di autorizzazione al Sindaco del Comune competente per territorio indicando:

     a) le generalità del responsabile che deve essere persona adulta designata dall'associazione organizzatrice;

     b) il periodo di permanenza e il numero previsto di persone presenti;

     c) l'assenso del proprietario dell'area.

     2. Il Sindaco rilascia l'autorizzazione entro quaranta giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi i quali, in caso di silenzio, la stessa si intende accolta. L'autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle disposizioni di cui alla Tabella A allegata alla l.r. 11/1982 e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 5. (Soggiorni in accampamento).

     1. Sono soggiorni in accampamento quelli che accolgono attività che utilizzano strutture prevalentemente mobili per periodi di durata non superiore a quindici giorni, per un massimo di cinque volte nella stessa località nell'arco dell'anno.

 

     Art. 6. (Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni in accampamento).

     1. Per lo svolgimento di soggiorni in accampamento gli Enti e le Associazioni di cui all'articolo 1 devono presentare richiesta di autorizzazione al Sindaco del Comune competente per territorio indicando:

     a) le generalità del responsabile che deve essere persona adulta designata dall'associazione organizzatrice;

     b) la zona prescelta per l'organizzazione del soggiorno che non deve essere coltivata o interdetta all'accesso da idonea segnaletica;

     c) il periodo di permanenza e il numero previsto di persone presenti;

     d) l'assenso del proprietario dell'area.

     2. Il Sindaco rilascia l'autorizzazione entro quaranta giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi i quali, in caso di silenzio, la stessa si intende accolta. L'autorizzazione viene rilasciata nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'allegato "A" alla presente legge.

 

     Art. 7. (Soggiorni itineranti).

     1. Sono soggiorni itineranti quelli che accolgono attività educative che prevedono spostamenti quotidiani e soste non superiori a quarantotto ore.

     2. Le associazioni giovanili che organizzano sul territorio regionale soggiorni itineranti devono rispettare le disposizioni previste dall'allegato "B" alla presente legge.

 

     Art. 8. (Soggiorni in accantonamento).

     1. Sono considerati soggiorni in accantonamento quelli che accolgono le attività, di cui all'articolo 1, che utilizzano strutture ricettive idonee a offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori. Tali strutture devono essere gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e senza scopo di lucro, da Enti ed Associazioni di cui all'articolo 1.

     2. Tali soggiorni sono di durata non superiore a venti giorni; ogni ulteriore proroga deve essere giustificata in ragione del programma educativo che si intende svolgere durante il soggiorno.

 

     Art. 9. (Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni in accantonamento).

     1. Per lo svolgimento di soggiorni in accantonamento gli Enti e le Associazioni di cui all'articolo 1 devono presentare richiesta di autorizzazione al Sindaco del Comune competente per territorio indicando:

     a) le generalità del responsabile che deve essere persona adulta designata dall'associazione organizzatrice;

     b) la struttura prescelta per l'organizzazione del soggiorno;

     c) il periodo di permanenza e il numero previsto di persone presenti;

     d) l'assenso del proprietario della struttura.

     2. Il Sindaco rilascia l'autorizzazione entro quaranta giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi i quali, in caso di silenzio, la stessa si intende accolta. L'autorizzazione viene rilasciata nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'allegato "C" alla presente legge.

 

     Art. 10. (Documentazione sanitaria per la partecipazione ai soggiorni).

     1. La partecipazione dei giovani di età inferiore ai diciotto anni, ai soggiorni previsti dall'articolo 2, è subordinata alla presentazione di una scheda sanitaria in cui sono indicati lo stato di salute del giovane e le vaccinazioni cui è stato sottoposto.

     2. Le schede devono essere certificate dal medico curante, in data non antecedente a novanta giorni, e conservate a cura del responsabile del soggiorno.

     3. Gli ospiti stranieri devono avere al seguito idonea documentazione probante le vaccinazioni effettuate nei paesi di origine e gli avvenuti adempimenti previsti dagli accordi internazionali in materia di sanità.

 

     Art. 11. (Vigilanza).

     1. Ferme restando le competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle dell'Autorità sanitaria, la vigilanza sull'osservanza della presente legge è esercitata dai Comuni e dagli altri organi competenti.

 

     Art. 12. (Copertura assicurativa).

     1. Per garantire la sicurezza dei partecipanti alle attività promosse di cui all'articolo 2 è fatto onere agli organizzatori di garantire adeguata copertura assicurativa e fornirne relativa documentazione.

 

     Art. 13. (Sanzioni).

     1. L'esercizio dei soggiorni non autorizzato, ai sensi dell'articolo 4, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.200.000 e la chiusura del soggiorno.

     2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 20.000 per ogni persona e per ogni giorno eccedente le quarantotto ore previste.

     3. In ogni caso, il Sindaco può procedere alla revoca

dell'autorizzazione di cui agli articoli 4, 6 e 9 qualora sia accertata la violazione delle prescrizioni minime fissate dalla Tabella A allegata alla l.r. 11/1982 e dagli allegati "A" e "C" alla presente legge e non sia ottemperato alla loro attuazione entro quarantotto ore dalla notifica, inoltrata, al responsabile del soggiorno.

 

     Art. 14. (Contributi regionali per l'attivazione di aree e strutture).

     1. Sono concessi contributi in conto capitale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a Comuni, Enti pubblici e privati proprietari che intendono destinare aree per i soggiorni attrezzati e/o in accantonamento, purché vengano rispettate le seguenti disposizioni:

     a) le aree devono essere di almeno 5000 mq di superficie utilizzabili per i soggiorni attrezzati;

     b) le opere per le quali si richiede il contributo devono essere relative, all'acquisto e all'installazione di:

     1) prese idriche;

     2) vasche per la raccolta e depurazione di liquami civili;

     3) piazzole protette per l'accensione di fuochi a fiamma libera;

     4) installazioni di rubinetterie per il lavaggio, di docce e di box per i WC;

     5) installazioni per cucine da campo e tavoli mensa;

     6) impianti mobili antincendio;

     7) installazioni per incontri e assemblee comuni;

     8) vie d'accesso;

     c) le migliorie per le quali si richiede il contributo in relazione a strutture fisse devono essere relative all'acquisto, installazione o ristrutturazione in via prioritaria di:

     1) strutture igienico-sanitarie (docce, WC, lavabi);

     2) impianto idrico;

     3) impianto elettrico;

     4) opere di ristrutturazione in muratura;

     5) infissi;

     d) le opere fisse devono essere state autorizzate dal Comune competente per territorio.

 

     Art. 15. (Contributi regionali per la gestione e l'organizzazione dei soggiorni).

     1. Sono concessi contributi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, da destinare alle attività socio-educative svolte nei soggiorni di cui all'articolo 2 da destinare ai soggiorni di vacanza per minori autosufficienti e per minori portatori di handicap secondo parametri che annualmente vengono definiti dalla Giunta regionale nel rispetto delle seguenti indicazioni:

     a) i soggiorni che devono effettuarsi tra il 15 giugno e il 15 settembre non devono essere di durata inferiore a sei giorni e devono essenzialmente adempiere ad una funzione socio-educativa e formativa;

     b) l'assegnazione dei contributi dovrà essere limitata alla differenza tra i costi di gestione e l'ammontare delle rette percepite; se la stessa è inferiore all'importo dei contributi spettanti sulla base delle quote capitarie indicate da apposita deliberazione annuale, l'assegnazione dei contributi dovrà essere limitata alla suddetta differenza.

 

     Art. 16. (Presentazione delle domande di contributo).

     1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 14, i soggetti interessati devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno, allegando la seguente documentazione [2]:

     a) planimetria dell'area e/o dell'immobile;

     b) relazione sulle opere che si intendono realizzare;

     c) copia della concessione o autorizzazione edilizia, qualora necessarie;

     d) preventivo della spesa [3].

     2. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 15, i soggetti interessati devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno, allegando la seguente documentazione relativa all'attività svolta:

     a) autorizzazioni di cui agli articoli 4, 6 e 9;

     b) elenco nominativo dei minori autosufficienti e dei minori portatori di handicap accolti in ciascun soggiorno, per ogni turno con indicazione delle relative presenze;

     c) ammontare delle rette riscosse;

     d) numero degli educatori, tenendo presente che di norma vi deve essere sempre un educatore ogni cinque portatori di handicap;

     e) certificazione attestante l'invalidità dei minori portatori di handicap ospitati;

     f) programma delle attività che si sono attuate nel corso del soggiorno facendo riferimento al progetto educativo che in esso si è inteso realizzare.

 

     Art. 17. (Modalità di concessione dei contributi).

     1. La Giunta regionale approva entro il 30 novembre di ogni anno il piano di riparto dei contributi di cui all'articolo 14 [4].

     2. Il contributo regionale di cui all'articolo 14 può essere concesso entro il limite del 60 per cento della spesa ammessa.

     3. I contributi sono, inoltre, ridotti o revocati qualora:

     a) si accerti, in sede di verifica della spesa, una diminuzione della spesa ammessa a contributo;

     b) le opere siano state realizzate in modo difforme alla documentazione prevista dall'articolo 16, comma 1, lettere b) e c);

     c) le opere non siano state completate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della liquidazione dell'acconto.

 

     Art. 18. (Determinazione dei contributi).

     1. La Giunta regionale determina annualmente gli importi capitari, di cui all'articolo 15, per minori autosufficienti e per minori portatori di handicap in modo differenziato.

     2. La Giunta regionale, esaminate le richieste pervenute ai sensi dell'articolo 16, comma 2 e considerati gli importi capitari precedentemente stabiliti con relativa deliberazione, assegna entro il 30 novembre di ciascun anno i contributi in relazione alla disponibilità finanziaria precedentemente stabilita, destinando i contributi stessi in modo proporzionale alle richieste nel caso in cui la somma delle stesse non possa essere soddisfatta pienamente.

 

     Art. 19. (Vincolo di destinazione).

     1. Le strutture e le aree che beneficiano del contributo di cui all'articolo 14 sono soggette al vincolo di destinazione d'uso per la durata di almeno cinque anni dalla data di assegnazione del contributo.

     2. La diversa destinazione d'uso non autorizzata dalla Regione comporta la restituzione della somma a suo tempo assegnata, con maggiorazione degli interessi legali.

 

     Art. 20. (Norma finanziaria).

     (Omissis)

 

     Art. 21. (Modifica degli allegati).

     1. La Giunta regionale sottopone al Consiglio regionale eventuali proposte di deliberazione per la modifica degli allegati alla presente legge.

 

     Art. 22. (Norma transitoria).

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, la data del "28 febbraio", di cui all'articolo 16, comma 1, deve leggersi "30 settembre" e quella del "30 aprile", di cui all'articolo 17, comma 1 deve leggersi "30 novembre".

     2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 10 novembre 1982 n. 86.

 

 

Allegato "A" (Articolo 6)

(Disposizioni per lo svolgimento dei soggiorni in accampamento)

     1) L'approvvigionamento idrico deve essere di almeno venti litri di acqua potabile per persona al giorno;

     2) non devono essere arrecati danni all'ambiente;

     3) le attrezzature per il soggiorno devono essere completamente rimosse ed asportate all'atto del suo abbandono;

     4) l'uso di fuochi deve essere consentito in apposite piazzole o manufatti fissi rimovibili;

     5) per la raccolta di rifiuti solidi devono essere utilizzati idonei recipienti depositati fuori dal campo, in zona non direttamente esposta ai raggi solari, da vuotarsi periodicamente, con l'impegno che, qualora l'asporto dei rifiuti non sia effettuato dal trasporto di Nettezza Urbana, l'organizzazione provveda al trasporto dei medesimi al più vicino luogo di raccolta autorizzato;

     6) lo smaltimento dei liquami deve avvenire mediante latrina da campo, collocata ad almeno 200 metri da eventuali sorgenti ad uso potabile o al di fuori delle eventuali aree di rispetto, costituita da fossa profonda almeno un metro, quotidianamente disinfettata, con calce idrata e completamente ricoperta con terra dello scavo al termine del suo utilizzo;

     7) la manipolazione e il confezionamento di alimenti devono essere, di norma, considerati analoghi all'autoconsumo familiare; gli alimenti deperibili vanno acquistati giornalmente.

 

 

Allegato "B" (Articolo 7)

(Disposizioni per lo svolgimento dei soggiorni itineranti)

     1) I gruppi devono essere accompagnati da almeno un adulto responsabile designato dall'associazione organizzatrice secondo le modalità da questa previste;

     2) per la sosta su aree espressamente individuate in uso esclusivo di proprietà privata, deve esserci il preventivo assenso del legittimo possessore;

     3) non devono essere arrecati danni all'ambiente;

     4) le attrezzature per il soggiorno devono essere installate e rimosse nell'arco delle quarantotto ore consecutive e non si deve far uso di fuochi in aree non attrezzate con apposite piazzole o manufatti ovvero a distanza inferiore a quella prevista dalla normativa di legge;

     5) comunicazione al Sindaco, competente per territorio, del periodo di transito e del numero previsto delle persone presenti.

 

 

Allegato "C" (Articolo 9)

(Disposizioni per lo svolgimento dei soggiorni in accantonamento)

     1) L'approvvigionamento idrico deve essere di almeno sessanta litri di acqua per persona al giorno, di cui almeno venti litri di acqua potabile. Nel caso in cui l'approvvigionamento idrico sia assicurato da sorgenti o pozzi, per l'uso alimentare deve essere richiesto il certificato di potabilità rilasciato dall'U.S.L. Il certificato richiesto ai fini della presente legge è rilasciato dall'U.S.L. a titolo gratuito;

     2) un lavabo-lavello dotato di un rubinetto e una doccia ogni dieci persone, un WC o turca ogni quindici persone;

     3) per la raccolta dei rifiuti solidi devono essere utilizzati idonei recipienti depositati fuori della struttura, in zona non direttamente esposta ai raggi solari, da vuotarsi una volta al giorno con l'impegno che, qualora l'asporto dei rifiuti non sia effettuato dal servizio di Nettezza Urbana, l'organizzazione provveda al trasporto;

     4) l'attivazione della cucina centralizzata del soggiorno deve essere subordinata all'autorizzazione sanitaria prevista per i chioschi temporanei. Nel caso non sia attuata detta cucina, la manipolazione e il confezionamento di alimenti devono, di norma, essere considerati analoghi all'autoconsumo familiare;

     5) attrezzatura di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'Autorità sanitaria competente;

     6) i locali comuni di soggiorno, distinti dalla cucina, devono avere un'ampiezza complessiva non inferiore a 20 mq per i primi dieci posti letto e 0,50 mq per ogni posto letto in più;

     7) la superficie minima di ogni locale adibito a camera da letto deve essere di 6 mq. E' consentito sovrapporre a ogni posto letto un altro letto ove sia garantita una cubatura minima di 6 mc per persona;

     8) l'arredamento minimo nelle camere da letto deve essere costituito da letto, sedia o sgabello, armadio e cestino rifiuti;

     9) l'installazione di idonei dispositivi e di mezzi anti-incendio deve rispettare le disposizioni vigenti;

     10) deve essere attivato un servizio di telefono a uso comune;

     11) l'eventuale impianto elettrico deve essere a norma CEE.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 56 della L.R. 9 aprile 2009, n. 6, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 54 della stessa L.R. 6/2009.

[2] Alinea così modificato dall'art. 13 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.

[3] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14.

[4] Comma già modificato dall'art. 17 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.