Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria |
Data: | 20/01/1997 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 28. (Modifica dell'allegato "A" della legge regionale 20/1993). |
Art. 29. (Inserimento di articolo nella legge regionale 10/1995). |
Art. 30. (Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 21/1988). |
Art. 31. (Presidi sociali e sanitari per la tutela della salute mentale di cui all'articolo 8 della legge regionale 39/1988). |
Art. 32. (Coordinamento di norme regionali). |
Art. 33. (Disposizioni finali). |
Art. 34. (Disposizioni transitorie sul personale). |
Art. 35. (Disposizione transitoria sulla realizzazione del sistema informativo). |
Art. 36. (Consiglio dei Sanitari dell'Azienda ospedaliera di S. Martino). |
Art. 37. (Norma finanziaria). |
§ 2.1.98 - L.R. 20 gennaio 1997, n. 2.
Modifiche ed integrazioni alle norme di organizzazione e funzionamento delle Unità Sanitarie Locali.
(B.U. 29 gennaio 1997, n. 2).
CAPO I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 1994 N. 42
Artt. 1. - 27. [1]
CAPO II
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 10 MAGGIO 1993 N. 20, 8
FEBBRAIO 1995 N. 10 E 6 GENNAIO 1988 N. 21
Art. 28. (Modifica dell'allegato "A" della
Art. 29. (Inserimento di articolo nella
Art. 30. (Modifica dell'articolo 15 della
1. Il comma 4 dell'articolo 15 della
CAPO III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 31. (Presidi sociali e sanitari per la tutela della salute mentale di cui all'articolo 8 della
1. I Presidi sociali e sanitari non ospedalieri per la tutela della salute mentale di cui all'articolo 8 della
2. Le persone diverse da quelle di cui al comma 1 che necessitano di trattamenti psichiatrici sono assistite ed usufruiscono delle prestazioni rese dalle restanti strutture e unità operative delle Aziende sanitarie preposte alla tutela della salute mentale.
Art. 32. (Coordinamento di norme regionali).
1. La
Art. 33. (Disposizioni finali).
1. La Giunta regionale adotta lo schema tipo di cui all'articolo 6 bis comma 5 della
2. La Giunta regionale adotta le direttive vincolanti per la determinazione dei principi generali concernenti le unità operative tecnico-professionali di cui all'articolo 16 comma 3 della
3. I Direttori generali delle Aziende sanitarie adottano il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 31 della
4. La Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui agli articoli 34 bis comma 4 e 34 quater comma 3, come inseriti dall'articolo 23 della presente legge, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 39 della
6. La tabella "A", allegata alla
Art. 34. (Disposizioni transitorie sul personale).
1. In considerazione delle situazioni che potranno verificarsi a seguito dell'adozione dei provvedimenti di razionalizzazione e ristrutturazione della rete ospedaliera in conformità ai contenuti del
Art. 35. (Disposizione transitoria sulla realizzazione del sistema informativo).
1. In fase di prima applicazione la realizzazione tecnica dell'assetto organizzativo del sistema informativo informatizzato di cui all'articolo 39 della
Art. 36. (Consiglio dei Sanitari dell'Azienda ospedaliera di S. Martino).
1. Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede alla modifica del
2. Il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera "Ospedale S. Martino di Genova" provvede, nei successivi trenta giorni, agli adempimenti conseguenti.
Art. 37. (Norma finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 34 ter della
[1] Modificano ed integrano la
[2] Modifica l'allegato A della
[3] Aggiunge l'art. 17 bis alla