§ 2.1.60 - L.R. 4 agosto 1988, n. 39.
Organizzazione dei Servizi di Salute Mentale delle Unità Sanitarie Locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:04/08/1988
Numero:39


Sommario
Art. 6.  (Servizio di salute mentale).
Art. 6 bis.  (Locali dei centri di salute mentale).
Art. 7. 
Art. 8.  (Presidi sociali e sanitari per la tutela della salute mentale).
Art. 9.  (Strutture intermedie).
Art. 10. - 22. 


§ 2.1.60 - L.R. 4 agosto 1988, n. 39.

Organizzazione dei Servizi di Salute Mentale delle Unità Sanitarie Locali.

(B.U. 24 agosto 1988, n. 34).

 

     Artt. 1. - 5. [1]

 

Art. 6. (Servizio di salute mentale).

     1. Il Servizio di salute mentale svolge le funzioni preventive, curative e riabilitative per le patologie psichiatriche in collaborazione con il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura e con il complesso dei servizi sanitari e sociali esistenti nell'ambito territoriale della U.S.L..

     In particolare il Servizio provvede:

     a) all'assistenza specialistica in ogni fase della malattia; al trattamento terapeutico a medio e lungo termine di individui e gruppi a livello ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale e residenziale;

     b) all'organizzazione, direzione e gestione delle strutture intermedie di cui all'articolo 9 nonché per le UU.SS.LL. nn. 8 e 16 alla direzione dei Presidi socio-sanitari tenuto conto di quanto stabilito dal tredicesimo comma dell'articolo 8;

     c) alla consulenza psichiatrica per gli altri servizi sanitari dell'U.S.L. ivi compreso il Servizio ospedaliero nelle UU.SS.LL. in cui non sia previsto il servizio psichiatrico di diagnosi e cura;

     d) alla riabilitazione in collegamento con altri servizi e istituzioni degli Enti locali;

     e) al trattamento psichiatrico in favore di persone detenute secondo quanto previsto dall'articolo 14;

     f) alle attività di prevenzione, con interventi anche in materia di educazione sanitaria, negli ambienti di vita e di lavoro per la tutela della salute mentale, secondo i piani concordati a livello di singolo U.S.L.;

     g) all'attivazione di forme di collaborazione con il Servizio regionale della formazione professionale per l'inserimento lavorativo degli utenti del Servizio di salute mentale;

     h) alla predisposizione, alla raccolta e all'elaborazione di dati epidemiologici e statistici relativi agli utenti psichiatrici, alle attività svolte, nonché all'andamento generale delle patologie psichiatriche, in coordinamento con l'osservatorio epidemiologico regionale per il tramite della Commissione tecnica regionale di cui all'articolo 15;

     i) alla definizione delle modalità, d'intesa con il Servizio gestione, formazione e aggiornamento del personale, per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori del Servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 13;

     l) alle attività in materia di assistenza ai tossicodipendenti previste all'articolo 19 della legge regionale 12 marzo 1984, n. 14;

     m) alla formulazione di programmi di coinvolgimento dei familiari e degli utenti nelle attività del Servizio di salute mentale mediante il sostegno e la valorizzazione di gruppi di aiuto reciproco prevedendo anche finanziamenti finalizzati.

     2. In materia di assistenza psichiatrica ai minori, agli anziani ed agli handicappati il servizio garantisce la propria consulenza e collaborazione al Servizio materno infantile e dell'età evolutiva ed al Servizio tutela della salute degli anziani e handicappati con modalità operative finalizzate all'unitarietà ed alla continuità terapeutica degli interventi.

     3. Il Servizio deve essere dotato di una sede centrale con spazi ed aree adeguati alle effettive esigenze e deve usufruire a livello distrettuale e sovradistrettuale di spazi ambulatoriali e di mezzi di trasporto sufficienti in rapporto alla conformazione territoriale, alla concentrazione della popolazione e all'agibilità dei mezzi pubblici di trasporto.

     4. Il Servizio svolge la propria attività nell'arco diurno garantendo le proprie prestazioni, che includono gli interventi domiciliari di urgenza, per la durata di 12 ore giornaliere dal lunedì al venerdì e per la durata di 5 ore al sabato.

     L'organizzazione del lavoro, dei turni di presenza e la reperibilità degli operatori, nel rispetto della vigente normativa nazionale e degli accordi nazionali unici di lavoro, debbono essere articolate ed integrate in modo da garantire l'espletamento dell'attività del Servizio nell'intero arco di apertura.

     5. Il collegamento con gli aspetti sociali connessi alle attività del Servizio di salute mentale e delle strutture intermedie è attuato ai sensi delle norme vigenti in materia.

     6. Per la sua natura specifica di servizio specialistico, che discende dal decentramento di funzioni ospedaliere in attuazione degli articoli 34 e 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il personale medico del Servizio appartiene all'area funzionale medicina-disciplina psichiatrica. Lo stato giuridico e le funzioni del personale medico psichiatrico e di tutto il restante operante nel Servizio sono disciplinati dal d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 6 bis. (Locali dei centri di salute mentale). [2]

     1. I locali destinati ai centri di salute mentale dovranno essere strutturati in modo da soddisfare sia i requisiti di sicurezza per il personale sanitario che vi opera, sia un adeguato confort per i pazienti che tenga conto della loro particolare patologia. I suddetti locali devono, di conseguenza, essere dotati di una via di fuga per gli operatori sanitari e di un sistema di allarme per le emergenze.

 

     Art. 7. [3]

 

     Art. 8. (Presidi sociali e sanitari per la tutela della salute mentale).

     1. Gli ex ospedali psichiatrici di Cogoleto e di Genova-Quarto trasformati nell'ambito del processo di superamento degli ospedali psichiatrici, in Presidi sociali e sanitari non ospedalieri per la tutela della salute mentale, ai sensi della legge regionale 19 maggio 1983, n. 18; faranno rispettivamente parte del Servizio di salute mentale della U.S.L. n. 8 - Genova Ponente e n. 16 Genova Levante, ed esercitano le loro funzioni con riferimento rispettivamente agli ambiti territoriali delle UU.SS.LL. nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e nn. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

     2. I Presidi sociali e sanitari per la tutela della salute mentale forniscono le prestazioni curative e riabilitative più idonee alle esigenze dei soggetti di cui al quinto comma assicurando in particolare i rapporti con le famiglie e lo sviluppo delle relazioni interpersonali e comunitarie, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 26 aprile 198o, n. 27.

     3. Le prestazioni dei presidi debbono tendere alla riabilitazione e al reinserimento sociale attraverso iniziative terapeutiche che corrispondono ai bisogni individuali, con particolare riferimento:

     a) alla risocializzazione degli ospiti mediante l'inserimento in gruppi protetti o autonomi ed in attività occupazionali o lavorative;

     b) al trattamento terapeutico riabilitativo per situazioni psichiatriche gravi e cronicizzate, ricercando l'inserimento degli ospiti in gruppi terapeutici residenziali, con programmi di progressivo inserimento sociale;

     c) all'assistenza per grave invalidità o forma patologica mediante l'inserimento degli ospiti in strutture con adeguate possibilità di assistenza specifica;

     d) alla riabilitazione e al reinserimento sociale attraverso iniziative terapeutiche che corrispondano ai bisogni individuali con particolare attenzione agli aspetti internistici e geriatrici.

     4. Gli interventi sono prestati in stretto collegamento con il Servizio di salute mentale dell'U.S.L. di provenienza dell'ospite.

     5. I Presidi, in relazione al carattere transitorio ed ad esaurimento della relativa attività, e tenuto altresì conto che le prestazioni dagli stessi erogate sono intese a garantire una continuità terapeutica non altrimenti assicurabile ai soggetti che abbiano già usufruito di trattamento psichiatrico negli ospedali psichiatrici, erogano le prestazioni nei confronti delle persone che alla data d'entrata in vigore della presente legge usufruiscono di assistenza nelle strutture psichiatriche di Cogoleto e di Genova Quarto. Possono inoltre fruire delle prestazioni dei Presidi, purché non presentino problemi di malattia in fase acuta, coloro che ne facciano richiesta, e che risultino essere stati ricoverati almeno una volta in ospedali psichiatrici pubblici.

     6. I soggetti indicati al quinto comma sono ammessi ad usufruire delle prestazioni su proposta del responsabile del Servizio di salute mentale dell'U.S.L. di provenienza e su autorizzazione dei responsabili dei Presidi, d'intesa con i responsabili delle unità operative interessate, sentiti i responsabili dei Servizi di salute mentale dai quali i Presidi dipendono. L'ammissione è comunque subordinata alla disponibilità ricettiva delle strutture, che è individuata, alla data di entrata in vigore della presente legge, in 700 ospiti per il Presidio di Cogoleto e in 550 ospiti per il Presidio di Genova-Quarto. Il piano sanitario regionale contiene indicazioni per:

     a) una revisione periodica della ricettività dei presidi al fine di pervenire ad un esaurimento della relativi attività;

     b) il riutilizzo delle aree e delle strutture che si rendano disponibili in relazione al graduale esaurimento dell'attività dei Presidi o allo svincolo degli stessi per altra destinazione di natura non sanitaria.

     7. Nel primo programma triennale dei dipartimenti in cui sono comprese le UU.SS.LL. nn. 8 e 16, saranno contenuti i progetti tendenti al superamento dei Presidi socio sanitari secondo:

     a) programmi individualizzati di riabilitazione e dimissione degli ospiti;

     b) piani di riqualificazione e trasferimento del personale ai servizi territoriali.

     8. L'organizzazione dei Presidi è articolata nelle unità operative di cui all'articolo 12 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 45 e successive modificazioni.

     9. Salvo quanto previsto dal piano sanitario regionale, per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'organizzazione di ciascun Presidio deve prevedere una unità operativa per un numero di ospiti non superiore a 150 e non inferiore a 100.

     10. Le unità operative sono organizzate, di norma, a seconda della provenienza degli ospiti, salvo la necessità di diverse articolazioni in relazione a specifiche esigenze terapeutiche e assistenziali, ed al numero di ospiti. Inoltre almeno una di esse deve prevedere, in locali distinti:

     a) servizi adeguatamente attrezzati ed organizzati per ospiti che usufruiscono prevalentemente delle sole funzioni alberghiere e del sostegno terapeutico inteso a promuovere e a mantenere l'autonomia della convivenza;

     b) servizi per l'assistenza intensiva e la riabilitazione degli handicappati psichici gravi;

     c) servizi per l'assistenza intensiva e la convivenza degli ospiti anziani non autosufficienti.

     11. Le unità operative sono dirette da dipendenti iscritti nel ruolo sanitario, profilo professionale medico, del personale delle UU.SS.LL. in posizione funzionale di primario. L'organico dei Presidi è indicato nell'allegata tabella A.

     12. In ogni Presidio, nel rispetto della vigente normativa nazionale e degli accordi nazionali unici di lavoro, deve essere assicurata la guardia del personale medico anche nelle ore notturne e festive. Ai turni di guardia partecipano i medici dipendenti operanti nei Presidi e i medici dipendenti operanti nel dipartimento.

     13. Il responsabile di ciascun Presidio è nominato dal Comitato di gestione, su proposta dell'Ufficio di Direzione, fra i medici psichiatri nella posizione funzionale di primario. Qualora per il conferimento dell'incarico esistano più aventi titolo, lo stesso deve essere motivato con specifico riferimento ai maggiori titoli di esperienza e professionalità presentati dai dipendenti in relazione all'incarico da conferire. Il responsabile del Presidio assicura il coordinamento delle attività delle diverse unità operative del Presidio stesso; sovraintende sotto il profilo organizzativo alla gestione del Presidio vigilando sulle prestazioni dallo stesso erogate; dà esecuzione alle direttive e indirizzi generali emanati dal responsabile del Servizio di salute mentale e dall'Ufficio di Direzione.

     14. Lo stato giuridico e le funzioni del personale medico che rientra nell'area funzionale medicina - disciplina - psichiatria e di tutto il personale operante nei Presidi sono disciplinati dal d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modifiche e integrazioni.

     15. Il collegamento degli aspetti sociali connessi alle attività dei Presidi è attuato ai sensi delle norme vigenti in materia.

     16. Per l'espletamento delle proprie funzioni i Presidi utilizzano parte del patrimonio strutturale degli ex Ospedali psichiatrici di Cogoleto e di Genova-Quarto. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge le UU.SS.LL. n. 8 e n. 16 sottopongono alla Regione piani di utilizzazione di strutture e spazi degli ex ospedali psichiatrici. Il patrimonio eccedente potrà essere alienato o destinato ad altri usi con le procedure previste dalla legge regionale di attuazione dell'articolo 66, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     17. Ai sensi e nel rispetto del secondo comma dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le limitazioni indicate al quinto comma per l'ammissione nei presidi sociali e sanitari di cui alla presente legge sono riferite esclusivamente all'assetto organizzativo dei servizi sanitari per la tutela della salute mentale. I soggetti non ammessi ad usufruire delle prestazioni erogate dai presidi sono assistiti, in relazione alla tipologia ed alle fasi della malattia presentata, dai servizi psichiatrici di diagnosi e cura e dai servizi territoriali per la tutela della salute mentale esistenti nell'ambito delle UU.SS.LL..

 

     Art. 9. (Strutture intermedie).

     1. Le strutture intermedie sono comprese nel Servizio di salute mentale e costituiscono un insieme di risorse e strutture residenziali decentrate sul territorio al fine di garantire in maniera articolata e flessibile le esigenze terapeutiche, riabilitative ed assistenziali degli utenti psichiatrici.

     2. Sono strutture intermedie:

     a) la comunità terapeutica;

     b) il centro diurno;

     c) la comunità alloggio di utenza psichiatrica.

     3. La comunità terapeutica è una struttura residenziale destinata ad ospitare soggetti affetti da grave patologia psichica, per la quale si richiedono complessi interventi terapeutico-riabilitativi con conseguente necessità di assistenza continua non garantibile a livello domiciliare. L'attività svolta da tale struttura deve avere carattere continuativo nelle ore diurne e notturne ad essere assicurata dal personale indicato nell'allegata tabella A. Per ogni paziente inserito nella comunità terapeutica andrà formulato un progetto terapeutico-riabilitativo personalizzato che evidenzi gli obiettivi sanitari dell'inserimento ed il tempo necessario al loro raggiungimento.

     4. Il numero degli ospiti di una comunità terapeutica non deve superare le venti unità.

     5. Per ogni unità sanitaria locale è prevista l'istituzione di almeno una Comunità terapeutica.

     6. Nel termine di tre anni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, devono essere attivate comunità terapeutiche nelle UU.SS.LL. nn. 2, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 18 e 20. Ciascuna di tali comunità opera con riferimento anche alle UU.SS.LL. comprese nel medesimo dipartimento della U.S.L. in cui la comunità stessa risulta ubicata. Le modalità di collegamento operativo tra la comunità terapeutica e le altre strutture del Servizio di salute mentale delle UU.SS.LL. del relativo bacino di utenza, sono fissate dal Comitato di gestione dell'U.S.L. in cui la comunità risulta ubicata sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale e sentito il Comitato direttivo di dipartimento.

     7. Il Centro diurno è una struttura destinata ad ospitare soggetti che pur conservando una propria autonomia residenziale necessitarlo durante il giorno di interventi terapeutici riabilitativi e di socializzazione.

     8. Il Centro diurno assicura in particolare un'organizzazione delle giornate mirate da un lato all'animazione dei singoli o dei gruppi, dall'altro ad attività terapeutica più specifica consistente in terapie individuali o di gruppo, variamente articolate, in interventi di gruppo con le famiglie ed in attività occupazionali.

     9. L'attività del Centro diurno, che non può ospitare un numero di utenti superiore a quindici è garantita dal personale indicato nell'allegata tabella A.

     10. La Comunità alloggio di utenza psichiatrica è una struttura terapeutico-riabilitativa residenziale destinata ad ospitare i seguenti pazienti:

     a) soggetti con deficit psico-fisici che presentano non completa autonomia personale e relazionale;

     b) soggetti per i quali sia necessaria una presa in carico continuativa e residenziale in alternativa al ricovero ospedaliero. La Comunità alloggio di utenza psichiatrica è destinata altresì, nei casi ritenuti necessari, ad ospitare utenti psichiatrici nella fase immediatamente successiva al ricovero ospedaliero, al fine di realizzare gli interventi terapeutico-riabilitativi atti al reinserimento familiare e sociale del paziente. Per ogni paziente inserito nella Comunità alloggio di utenza psichiatrica andrà formulato un progetto terapeutico-riabilitativo personalizzato che evidenzi gli obiettivi sanitari dell'inserimento ed il tempo necessario al loro raggiungimento.

     11. La Comunità alloggio di utenza psichiatrica è costituita da un appartamento articolato in stanze da uno a due letti con spazi comuni di soggiorno e pranzo.

     12. I Centri diurni e le Comunità alloggio di utenza psichiatrica sono istituiti in ciascuna U.S.L. nel numero indicato dal piano sanitario regionale. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, devono comunque essere attivati in ogni U.S.L. almeno un Centro diurno ed una Comunità alloggio di utenza psichiatrica.

     13. L'attività della Comunità alloggio di utenza psichiatrica è garantita dal personale indicato nell'allegata tabella A.

     14. In relazione alle finalità della struttura, il numero degli ospiti della Comunità alloggio di utenza psichiatrica deve essere contenuto entro i limiti di quattro-otto pazienti.

     15. In considerazione della particolare natura degli interventi terapeutico-riabilitativi svolti nelle strutture intermedie può farsi ricorso, secondo le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, anche a tecnici specificatamente qualificati in particolari attività non sanitarie ma costituenti parte integrante del programma di trattamento terapeutico.

 

     Art. 10. - 22. [4]


[1] Articoli abrogati dall'art. 52 della L.R. 8 agosto 1994, n. 42.

[2] Articolo aggiunto dall’art. 1 della L.R. 7 agosto 2003, n. 22.

[3] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 8 agosto 1994, n. 42.

[4] Articoli abrogati dall'art. 52 della L.R. 8 agosto 1994, n. 42.