§ 2.1.97 - L.R. 5 settembre 1996, n. 38.
Modifiche alla Legge Regionale 6 Settembre 1984, n. 46 "Tutela sanitaria delle attività sportive" come modificata dalla Legge Regionale 8 maggio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:05/09/1996
Numero:38


Sommario
Art. 9.  (Norme finali).
Art. 10.  (Abrogazione di norme).
Art. 11.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 2.1.97 - L.R. 5 settembre 1996, n. 38.

Modifiche alla Legge Regionale 6 Settembre 1984, n. 46 "Tutela sanitaria delle attività sportive" come modificata dalla Legge Regionale 8 maggio 1985, n. 38.

(B.U. 25 settembre 1996, n. 19).

 

     Artt. 1. - 8. [1]

 

Art. 9. (Norme finali).

     1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale:

     a) provvede all'istituzione dell'osservatorio epidemiologico regionale delle patologie che precludono l'esercizio dell'attività sportiva agonistica o che da questo ne conseguono;

     b) determina i requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 46/1984 come modificata dalla presente legge;

     c) determina le tariffe per il rilascio della certificazione dell'idoneità all'attività sportiva agonistica;

     d) determina le modalità di rilascio, tenuta e conservazione del libretto sanitario sportivo;

     e) nomina i componenti e definisce le modalità di funzionamento del Comitato di controllo per la medicina dello sport.

 

     Art. 10. (Abrogazione di norme).

     1. Gli articoli 12 e 15 della legge regionale 46/1984 sono abrogati.

 

     Art. 11. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Modificano ed integrano la L.R. 6 settembre 1984, n. 46.