§ 1.7.35 - L.R. 8 agosto 1995, n. 40.
Disciplina della polizia locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.7 autonomie locali
Data:08/08/1995
Numero:40


Sommario
Art. 1.  (Funzioni di polizia locale).
Art. 2.  (Compiti degli addetti ai servizi di polizia locale).
Art. 3.  (Disposizioni generali).
Art. 4.  (Comando o distacco).
Art. 5.  (Collaborazioni tra Comuni e Comunità Montane).
Art. 6.  (Disciplina della collaborazione).
Art. 7.  (Gestione associata).
Art. 7 bis.  (Istituzione del corpo di polizia provinciale).
Art. 7 ter.  (Regolamento provinciale).
Art. 8.  (Organizzazione del Servizio).
Art. 9. 
Art. 10.  (Strutture di polizia municipale).
Art. 11.  (Organici e strutture organizzative della polizia municipale).
Art. 11 bis.  (Rappresentanza istituzionale).
Art. 12.  (Accesso e mobilità).
Art. 13.  (Tutela della salute).
Art. 14.  (Formazione professionale).
Art. 15.  (Programma Triennale).
Art. 16.  (Piani annuali).
Art. 17.  (Attuazione delle attività di aggiornamento di specializzazione).
Art. 18. 
Art. 19.  (Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale).
Art. 20.  (Compiti del Comitato).
Art. 21.  (Anagrafe regionale per i servizi di polizia municipale).
Art. 22.  (Relazione annuale).
Art. 23.  (Uniformi e distintivi, mezzi di trasporto).
Art. 24.  (Mezzi e strumenti operativi).
Art. 25.  (Competenze regionali).
Art. 26.  (Competenze provinciali).
Art. 27.  (Modalità di accesso ai contributi).
Art. 28.  (Controllo sostitutivo).
Art. 29.  (Norma finanziaria).
Art. 30.  (Termini per l'adeguamento).
Art. 31.  (Attribuzione dei fondi alle Province).
Art. 32.  (Abrogazione di norme).
Art. 33.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 1.7.35 - L.R. 8 agosto 1995, n. 40. [1]

Disciplina della polizia locale.

(B.U. 30 agosto 1995, n. 14).

 

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Art. 1. (Funzioni di polizia locale). [2]

     1. I Comuni, singoli od associati e le Comunità Montane, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, esercitarlo, secondo quanto disposto dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e dalla presente legge, nel rispettivo territorio e nelle materie di rispettiva competenza le funzioni di polizia locale che ad essi sono state attribuite o delegate dalle leggi statali e dalle leggi regionali.

     2. Le funzioni di polizia locale comportano lo svolgimento di compiti di vigilanza sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali, con particolare riguardo alle attività di polizia urbana e rurale, alla circolazione stradale, all'urbanistica e all'edilizia, alla tutela dei beni paesaggistici, naturalistici e ambientali, alla tutela dagli inquinamenti, al commercio, ai pubblici esercizi, alla vigilanza igienico-sanitaria.

     3. Restano ferme le funzioni di competenza delle Unità sanitarie locali, le cui attività di vigilanza ed ispettive sono disciplinate dalle specifiche normative statali e regionali.

 

     Art. 2. (Compiti degli addetti ai servizi di polizia locale). [3]

     1. Gli addetti ai servizi di polizia locale entro gli ambiti territoriali di appartenenza e nei limiti delle loro competenze:

     a) provvedono alle attività di vigilanza di cui all'articolo 1, con compiti di prevenzione e di repressione delle violazioni;

     b) prestano opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, di intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni. Per tali ipotesi la Giunta regionale, sentiti gli organi cui è attribuita la competenza in materia, impartisce specifiche direttive che devono essere attuate dai singoli Enti locali interessati;

     c) assolvono ai compiti di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti richiesti dalla autorità competenti;

     d) prestano servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'ente di appartenenza;

     e) collaborano, nei limiti e nelle forme di legge e nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato e della protezione civile. [4]

     2. I compiti della polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza sono disciplinati dall'articolo 5 della legge 65/1986.

     Gli addetti al servizio di polizia locale non possono essere adibiti a compiti diversi da quelli istituzionali salvo diverse disposizioni di legge [5].

     3. Restano fermi gli interventi demandati per specifica competenza ed attribuzione dalle leggi ad altre istituzioni.

 

CAPO II

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SUL TERRITORIO

 

     Art. 3. (Disposizioni generali). [6]

     1. Le attività di polizia locale si attuano di norma nell'ambito territoriale dell'Ente locale di appartenenza.

     2. Le attività di polizia locale, qualora si svolgano in ambiti territoriali più ampi, devono essere realizzate in attuazione di convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali).

     3. Le attività di polizia locale possono essere svolte tramite:

     a) comando o distacco degli addetti;

     b) collaborazione tra Enti locali in determinate situazioni o circostanze;

     c) gestione associata delle funzioni tra Enti locali.

     4. I Comuni appartenenti a Comunità Montane possono affidare alle stesse l'esercizio del servizio di polizia municipale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane).

 

     Art. 4. (Comando o distacco). [7]

     1. Il comando o distacco di addetti tra Enti locali può essere disposto per un periodo limitato di tempo previa intesa degli Enti locali medesimi, sempreché le esigenze che determinano il comando o il distacco ineriscano a funzioni di polizia locale.

     2. Durante il periodo di comando o di distacco, l'addetto mantiene il rapporto organico con l'ente di appartenenza ed il proprio stato giuridico ed economico mentre dipende funzionalmente dall'ente presso cui è comandato o distaccato.

     3. Il comando o distacco di addetti nell'ambito di diversi uffici dell'ente di appartenenza non può avvenire se non per lo svolgimento di mansioni istituzionali della polizia locale e subordinatamente al nulla- osta del responsabile del Servizio, anche sulla base di criteri elaborati dal Comitato tecnico consultivo regionale di cui all'articolo 19.

 

     Art. 5. (Collaborazioni tra Comuni e Comunità Montane).

     1. La collaborazione tra Comuni e Comunità Montane è volta ad agevolare in particolare:

     a) la gestione di servizi a carattere ricorrente, stagionale od anche occasionale che comportino l'esercizio di attività di polizia municipale. In tal caso sono stipulate intese tra i Comuni o tra i Comuni e le Comunità Montane limitrofe che, mediante convenzione, determinano strutture organizzative, mezzi ed attrezzature operative, modalità di impiego e rapporti finanziari;

     b) le operazioni di polizia municipale svolte su iniziative degli addetti, fuori del territorio di competenza, per necessità connesse alla flagranza dell'illecito commesso;

     c) l'impiego del personale sulla base di piani o previe intese con le amministrazioni interessate, fuori del territorio di competenza, in caso di soccorsi per calamità naturali;

     d) le missioni fuori del territorio per fini di collegamento e di rappresentanza inerenti i compiti istituzionali della polizia municipale.

 

     Art. 6. (Disciplina della collaborazione). [8]

     1. Nei casi disciplinati dagli articoli 4 e 5 si applicano, ove ne ricorrano le circostanze, le norme sulla mobilità del personale previste dalle vigenti disposizioni in materia di pubblico impiego.

     2. I comandi e i distacchi di cui all'articolo 4 e l'impiego del personale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) sono disposti previa comunicazione al Prefetto.

 

     Art. 7. (Gestione associata). [9]

     1. La gestione associata delle funzioni di polizia locale è diretta a favorire l'efficienza e l'economicità del servizio.

     2. La gestione associata è definita sulla base di convenzione tra gli enti interessati, nella quale sono determinati i rispettivi oneri finanziari, le modalità organizzative, la dipendenza giuridica e funzionale degli addetti. Inoltre detta convenzione deve prevedere:

     a) l'adozione di un regolamento per lo svolgimento del servizio ai sensi dell'articolo 7 della legge 65/1986;

     b) l'indicazione del responsabile amministrativo del servizio comune di polizia locale, con compiti di organizzazione e di coordinamento in tutto l'ambito territoriale, tenuto conto delle esigenze e delle richieste delle amministrazioni interessate;

     c) il mantenimento della dipendenza organica dall'ente di appartenenza di ciascun addetto e il conseguente stato giuridico di ognuno;

     d) la mobilità da un ente all'altro qualora ciò corrisponda ad esigenze di razionalizzazione, economicità e funzionalità del servizio;

     e) la disciplina, nel caso di Enti locali sprovvisti di addetti, delle specifiche modalità per lo svolgimento del servizio nel corrispondente territorio, fermo restando che in ciascun Ente locale dovrà essere assicurato l'espletamento del servizio per tutti i giorni dell'anno;

     f) l'indicazione del rappresentante istituzionale di cui all'articolo 9.

 

CAPO III

STRUTTURE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

 

     Art. 7 bis. (Istituzione del corpo di polizia provinciale). [10]

     1. Per l'esercizio delle attività di polizia locale le Province per le funzioni ed i compiti ad esse attribuiti possono istituire con apposito regolamento il corpo di polizia provinciale con la dotazione di personale, di mezzi e di strutture che assicuri lo svolgimento di tutte le attività di polizia in materia continuativa, efficiente ed efficace su tutto il territorio provinciale.

     2. Nella istituzione del corpo di polizia provinciale le Province tengono conto in modo particolare delle caratteristiche demografiche, morfologiche, urbanistiche e socio-economiche del territorio interessato.

 

     Art. 7 ter. (Regolamento provinciale). [11]

     1. La dotazione organica, le qualifiche funzionali, i profili professionali, lo stato giuridico e le funzioni del personale di polizia provinciale sono disciplinati dal regolamento di cui all'art. 7 bis entro i limiti fissati dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di lavoro nonchè del rispetto delle norme contenute nella presente legge.

     2. L'organigramma, le modalità di espletamento dei servizi di polizia provinciale, le uniformi e i distintivi, nonchè i mezzi tecnici posti a disposizione del corpo di polizia provinciale sono definiti nel regolamento di cui all'art. 7 bis.

     3. Il regolamento provinciale di cui all'articolo 7 bis deve essere inviato alla Regione e al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo.

 

     Art. 8. (Organizzazione del Servizio).

     1. Lo svolgimento delle attività di polizia municipale avviene attraverso l'apposito autonomo servizio di polizia.

     2. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane devono adottare il regolamento del servizio di polizia municipale di cui all'articolo 4 della legge 65/1986 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9. [12]

     (Omissis).

 

     Art. 10. (Strutture di polizia municipale).

     1. In ogni Comune od in ogni gestione associata di Comuni di cui all'articolo 7 e in ogni Comunità Montana di cui all'articolo 3, comma 4, deve essere presente almeno un dipendente addetto esclusivamente alle funzioni di polizia municipale, fermo restando che deve essere assicurata la funzione del servizio per tutti i giorni dell'anno.

     2. Allorché gli addetti siano almeno sette, può essere istituito il Corpo di polizia municipale, che deve costituire una struttura di massima dimensione dell'ente; qualora gli addetti siano in numero inferiore il servizio è svolto dal Nucleo di polizia municipale. L'ordinamento del personale del Corpo prevede un Comandante, un Vice Comandante o altra figura che sostituisca il Comandante in caso di assenza o impedimento.

     3. La pianta organica del Comune deve prevedere la massima articolazione possibile della struttura atta a garantire la migliore efficienza del servizio.

     4. Il Comandante del Corpo o del Nucleo di polizia municipale di cui all'articolo 7, comma 2, hanno la responsabilità dello svolgimento tecnico- operativo del servizio, impartiscono le direttive inerenti l'impiego degli addetti, sovraintendono l'organizzazione del servizio, l'addestramento, la disciplina, la formazione professionale nel rispetto della vigente legislazione in materia.

     5. Nel caso previsto dal comma 2 i Comuni singoli o associati e le Comunità Montane adottano il regolamento per la disciplina dello stato giuridico del personale e per l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 65/1986.

 

     Art. 11. (Organici e strutture organizzative della polizia municipale).

     1. La dotazione organica e l'organizzazione dei servizi sono determinate, previa informativa alle Organizzazioni sindacali e tenuto conto degli specifici criteri indicati nell'articolo 7, comma 2 della legge 65/1986, con particolare riferimento a indici o fattori socio-economici, di efficienza e funzionalità e delle eventuali indicazioni del Comitato tecnico consultivo regionale di cui all'articolo 19.

     2. L'organizzazione del Corpo, nelle grandi aree urbane, deve essere improntata al principio del decentramento territoriale ed al criterio di assicurare la funzionalità ed efficienza delle dotazioni organiche, per singole qualifiche funzionali.

     3. L'organizzazione e la dotazione organica dei servizi di polizia municipale nel territorio di ogni Comune sono determinati, previa informativa alle organizzazioni sindacali, sulla base di criteri che tengano conto della popolazione residente, temporanea e fluttuante, della dimensione morfologica e dei caratteri urbanistici del territorio, delle fasce orarie di necessità operativa del servizio, degli indici di violazione delle norme, nonché di ogni altro rilevante criterio di carattere istituzionale socio-economico, di efficienza e funzionalità. A tal fine, il rapporto numerico fra gli addetti e la popolazione non può essere inferiore ad un operatore per ogni settecento abitanti.

     4. Le strutture organizzative di polizia municipale e le qualifiche funzionali degli addetti sono regolate dalla disciplina vigente in materia di pubblico impiego e dagli accordi di lavoro ivi previsti.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI.

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE [13]

 

     Art. 11 bis. (Rappresentanza istituzionale). [14]

     1. Il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente della Comunità montana o l'Assessore da questi delegato sovraintende alle attività di polizia locale, impartisce gli indirizzi politico- amministrativi e vigila sullo svolgimento del servizio.

     2. Quando il servizio di polizia locale è svolto in forma associativa, nella convenzione di cui all'art. 7 sono indicati il rappresentante ed i casi in cui gli addetti al servizio di polizia locale appartenenti ai diversi Enti locali sono soggetti all'autorità dell'Ente locale nel cui territorio si trovano ad operare.

 

     Art. 12. (Accesso e mobilità).

     1. Per l'accesso ai profili professionali della polizia locale sono richiesti, oltre a quelli già previsti dalle vigenti norme, i seguenti ulteriori requisiti:

     a) il possesso della patente di guida di categoria A e di categoria B o della sola patente di guida categoria B se rilasciata anteriormente al 26 aprile 1988;

     b) normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo;

     c) percezione della voce sussurrata a 6 metri da ciascun orecchio [15].

     2. La mobilità del personale addetto ai servizi di polizia locale, tra gli Enti locali della Regione, è regolata dalla vigente disciplina in materia di pubblico impiego [16].

 

     Art. 13. (Tutela della salute).

     1. Gli Enti locali, attraverso i regolamenti di cui all'articolo 8 comma 2, provvedono ad adottare tutte le misure atte alla effettiva tutela della salute e dell'integrità fisica degli addetti al servizio di polizia municipale, in attuazione ed in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) [17].

     2. I regolamenti di cui al comma 1 devono prevedere, salvo in casi di eventi eccezionali o di calamità naturali, modalità di organizzazione del lavoro, dei servizi e degli orari idonee a limitare l'esposizione degli addetti ad agenti inquinanti, atmosferici ed acustici, al fine di evitare effetti dannosi per la salute degli stessi.

 

CAPO IV BIS

SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE [18]

 

     Art. 14. (Formazione professionale). [19]

     1. Le attività di formazione ed aggiornamento professionale in materia di polizia locale vengono svolte ai sensi della legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro).

 

     Art. 15. (Programma Triennale). [20]

     1. Nell'ambito del Programma Triennale delle politiche attive del lavoro, la Regione definisce standard formativi, tipologie, durata e costi dei corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per la polizia locale.

     2. La Provincia, sentiti i Comuni singoli o associati per lo svolgimento del servizio di polizia locale, le Comunità Montane e le Organizzazioni sindacali, concorre con le sue analisi di valutazione, alla determinazione del Programma Triennale e dei suoi aggiornamenti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 52/1993.

 

     Art. 16. (Piani annuali). [21]

     1. Nell'ambito del Piano annuale di formazione professionale previsto all'articolo 18 della legge regionale 52/1993, la Provincia, sentiti i Comuni singoli o associati per lo svolgimento del servizio, le Comunità Montane e previa informativa alle Organizzazioni sindacali, individua corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione per gli operatori della polizia locale, anche neo-assunti.

 

     Art. 17. (Attuazione delle attività di aggiornamento di specializzazione). [22]

     1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e) della legge regionale 52/1993 la Provincia attua attività di aggiornamento e specializzazione rivolta anche agli operatori di polizia locale, nel perseguimento dell'obiettivo della formazione continua, tramite i propri centri professionali e gli enti di cui all'articolo 37, comma 1, della legge regionale 52/1993.

 

CAPO V

APPLICAZIONE AD ALTRI ENTI LOCALI [23]

 

     Art. 18. [24]

     (Omissis).

 

CAPO VI

COMITATO TECNICO CONSULTIVO REGIONALE

 

     Art. 19. (Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale).

     1. E' istituito il Comitato Tecnico Consultivo della polizia municipale composto da:

     a) il Presidente della Giunta regionale o Assessore delegato che lo presiede;

     b) un dirigente regionale esperto in materie giuridiche designato dalla Giunta regionale;

     c) quattro esperti tra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali degli addetti alla polizia municipale maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

     d) un esperto designato dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (A.N.C.I.);

     e) un esperto designato dall'Unione Province Italiane (U.P.I.);

     f) un esperto designato dall'Unione Nazionale Comunità e Centri Montani (U.N.C.E.M.);

     g) un esperto designato dall'Associazione Nazionale Comandanti e Ufficiali di Polizia Municipale (A.N.C.U.P.M.);

     h) un esperto designato dall'Associazione Nazionale Vigili Urbani (A.N.V.U.);

     i) due esperti in materia di polizia municipale designati dalla Giunta regionale tra gli appartenenti ai Corpi di polizia municipale della Regione.

     2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. Le designazioni degli esperti di cui al comma 1 devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale costituisce il Comitato qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei Componenti, salva l'integrazione con il pervenire delle successive designazioni.

     3. Il Comitato si riunisce almeno quattro volte all'anno.

     4. Ai componenti del Comitato spetta il rimborso spese di cui alla legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa) e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. Un dipendente del Servizio competente, di livello non inferiore al VI, svolge funzioni di segreteria del Comitato.

 

     Art. 20. (Compiti del Comitato).

     1. Il Comitato Tecnico di cui all'articolo 19 ha funzioni di studio, informazione e consulenza tecnico-giuridica in materia di polizia locale, ed in particolare ha il compito di effettuare studi e ricerche ed eventualmente di formulare proposte alla Giunta regionale atte a favorire una migliore organizzazione dei servizi di polizia locale [25].

     2. Il Comitato Tecnico esprime parere obbligatorio in merito:

     a) alle proposte di riparto dei fondi fra le Province per la formazione del Piano di incentivi per la gestione associata del servizio di polizia locale;

     b) agli standard formativi, tipologie e durata dei corsi di aggiornamento e riqualificazione del personale della polizia municipale individuati nel Programma triennale delle Politiche Attive del Lavoro;

     c) alle proposte in ordine alle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, delle denominazioni del personale addetto ai servizi di polizia locale;

     d) alle caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi ed ai servizi di polizia locale;

     e) alle proposte volte ad uniformare la modulistica, le procedure e le tessere di riconoscimento [26].

     3. Ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 2, lettera b), il Comitato è integrato dall'Assessore incaricato del Servizio Politiche Attive del Lavoro, o suo delegato.

     4. Qualora il Comitato formuli le proposte di cui al comma 1, l'Assessore competente comunica le determinazioni assunte al riguardo, al fine della definitiva valutazione da parte della Giunta regionale.

 

CAPO VII

ANAGRAFE, UNIFORMI, DISTINTIVI E MEZZI

 

     Art. 21. (Anagrafe regionale per i servizi di polizia municipale). [27]

     1. E' istituita l'anagrafe regionale per i servizi di polizia locale.

     2. E' compito dell'anagrafe, anche ai fini di un'efficace programmazione degli interventi regionali, raccogliere ed elaborare dati, numerici e qualitativi, relativi sia alle dotazioni organiche che all'organizzazione dei servizi di polizia locale. Ai predetti dati possono accedere gli enti locali interessati e le Organizzazioni sindacali o professionali di categoria.

     3. Per i compiti di cui al comma 2 ed anche ai fini di collegamento e supporto ai lavori del Comitato Tecnico regionale può provvedere personale dei Corpi di polizia locale, previa intesa tra la Regione e le Amministrazioni interessate, nel rispetto della vigente normativa in materia di pubblico impiego.

 

     Art. 22. (Relazione annuale).

     1. La Giunta regionale entro il 31 marzo trasmette al Consiglio regionale una relazione illustrativa concernente l'attuazione della presente legge nel corso dell'anno precedente.

 

     Art. 23. (Uniformi e distintivi, mezzi di trasporto). [28]

     1. Gli addetti di polizia locale svolgono di norma il loro servizio in uniforme. Il regolamento degli enti può prevedere i casi in cui il servizio in abito civile è necessario, indicando l'organo competente al rilascio della relativa autorizzazione.

     2. La divisa degli appartenenti alla polizia locale è realizzata in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione.

     3. Le uniformi degli addetti ai Corpi o ai Nuclei di polizia locale sono costituite dal modello e nei colori descritti nell'allegato A.

     4. I distintivi da porre sulle uniformi degli agenti di polizia locale recano lo stemma, se adottato, e la denominazione dell'ente di appartenenza, nonché il numero personale di matricola.

     5. I segni dei distintivi delle uniformi e del grado sono descritti nell'allegato B.

     6. I mezzi di trasporto in dotazione agli addetti della polizia locale hanno colore, contrassegni ed accessori secondo la descrizione di cui all'allegato C.

     7. Eventuali modifiche agli allegati A, B e C, possono essere apportate con deliberazione della Giunta regionale previo parere del Comitato Tecnico di cui all'articolo 19.

 

     Art. 24. (Mezzi e strumenti operativi).

     1. I servizi di polizia municipale sono dotati di norma di mezzi e strumenti operativi di tre tipi:

     a) mezzi per lo spostamento del personale;

     b) mezzi ed attrezzature per specifici impieghi;

     c) mezzi e strumenti fissi o mobili per le comunicazioni a distanza.

     2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato tecnico consultivo regionale predisporrà gli allegati relativi ai mezzi di cui alle lettere a, b, c del comma 1, da sottoporsi all'approvazione della Giunta regionale.

 

CAPO VIII

INCENTIVI FINANZIARI

 

     Art. 25. (Competenze regionali).

     1. La Regione tramite le Province eroga contributi per il potenziamento dei mezzi e delle attrezzature dei Comuni associati per l'esercizio della polizia municipale o delle Comunità Montane.

     2. Entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta regionale, previo parere del Comitato Tecnico Consultivo della polizia municipale, ripartisce fra le Province liguri i fondi da erogare ai Comuni associati ed alle Comunità Montane tenuto conto della situazione geomorfologica del territorio, della popolazione residente e fluttuante e delle gestioni associate esistenti nella Provincia.

 

     Art. 26. (Competenze provinciali).

     1. La Giunta provinciale entro il 30 settembre di ogni anno propone al Consiglio il Piano di riparto dei contributi, tenendo conto della situazione economico-finanziaria dei richiedenti, della rete viaria, del rapporto fra popolazione residente e fluttuante e delle priorità in ordine alle attrezzature che si intendono acquisire.

     2. Gli enti che godono del contributo devono presentare apposito rendiconto delle spese sostenute alla Provincia.

     3. La concessione del contributo può essere revocata dalla Provincia qualora non sia rispettata la destinazione originale o quando l'ente non fornisca il rendiconto.

 

     Art. 27. (Modalità di accesso ai contributi).

     1. I Comuni associati e le Comunità Montane, che intendono fruire dei contributi devono presentare istanza alla Provincia competente entro il 30 giugno di ogni anno, corredata dalle deliberazioni comunali o del Consiglio Generale della Comunità Montana in cui devono essere precisate:

     a) le attrezzature che si intendono acquistare;

     b) l'uso cui saranno adibite;

     c) il preventivo di spesa ed il relativo costo.

 

     Art. 28. (Controllo sostitutivo).

     1. Qualora la Provincia non provveda all'adozione del Piano di cui all'articolo 26, comma 1 entro il 30 novembre di ogni anno la Giunta regionale nomina un Commissario per l'adozione dello stesso.

 

     Art. 29. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 30. (Termini per l'adeguamento).

     1. I Comuni singoli o associati, o le Comunità Montane e gli altri enti locali di cui all'articolo 18, provvedono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad adeguare i regolamenti vigenti ai criteri indicati dalle presenti norme.

     2. L'adeguamento delle uniformi, dei distintivi e dei mezzi di trasporto ai modelli deliberati dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, deve avvenire in sede di rinnovo della dotazione e comunque entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Decorsi inutilmente i termini sopra indicati, il Comitato Regionale di Controllo nomina un Commissario, che provvede all'emanazione degli atti relativi.

     4. I Comuni e le Comunità Montane inadempienti non potranno accedere ai finanziamenti previsti dal Capo VIII.

     5. Gli allegati A, B e C alla legge regionale 8 marzo 1990, n. 12 (disciplina della polizia municipale) rimangono in vigore fino alla completa attuazione del comma 2.

 

     Art. 31. (Attribuzione dei fondi alle Province).

     1. In sede di prima applicazione la Regione provvede al riparto dei contributi di cui all'articolo 25 tra le Province entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Le Province erogano i contributi ai Comuni associati e alle Comunità Montane richiedenti entro i successivi quattro mesi.

 

     Art. 32. (Abrogazione di norme).

     1. La legge regionale 8 marzo 1990, n. 12 è abrogata.

 

     Art. 33. (Dichiarazione d'urgenza).

     (Omissis).

 

 

     Allegato A. [29]

     (Omissis).

 

 

     Allegato B [30].

     (Omissis).

 

 

     Allegato C.

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 32 della L.R. 1 agosto 2008, n. 31, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 28 della stessa L.R. 31/2008.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 aprile 2000, n. 35.

[3] Rubrica così modificata dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2000, n. 35.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2000, n. 35.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2000, n. 35.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 2000, n. 35.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 6 aprile 2000, n. 35.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 6 aprile 2000, n. 35.

[9] Articolo così modificato dall'art. 7 della L.R. 6 aprile 2000, n. 35.

[10] Articolo aggiunto dall'art. 8 della L.R. 6 aprile 2000, n. 35.

[11] Articolo aggiunto dall'art. 8 della L.R. 6 aprile 2000, n. 35.

[12] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 6 aprile 2000, n. 35.

[13] Capo inserito dall'art. 10 della L.R. 6 aprile 2000, n. 35.

[14] Articolo aggiunto dall'art. 11 della L.R. 6 aprile 2000, n. 35.

[15] Comma sostituito dall'art. 12 della L.R. 6 aprile 2000, n. 35.

[16] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 6 aprile 2000, n. 35.

[17] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 6 aprile 2000, n. 35.

[18] Capo così sostituito dagli artt. 14 e 15 della L.R. 6 aprile 2000, n. 35.

[19] Articolo così modificato dall'art. 16 della L.R. 6 aprile 2000, n. 35.

[20] Articolo così modificato dall'art. 17 della L.R. 6 aprile 2000, n. 35.

[21] Articolo così modificato dall'art. 18 della L.R. 6 aprile 2000, n. 35.

[22] Articolo così modificato dall'art. 19 della L.R. 6 aprile 2000, n. 35.

[23] Capo abrogato dall'art. 20 della L.R. 6 aprile 2000, n. 35.

[24] Capo abrogato dall'art. 20 della L.R. 6 aprile 2000, n. 35.

[25] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 6 aprile 2000, n. 35.

[26] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 6 aprile 2000, n. 35.

[27] Articolo così modificato dall'art. 22 della L.R. 6 aprile 2000, n. 35.

[28] Articolo così modificato dall'art. 23 della L.R. 6 aprile 2000, n. 35.

[29] Allegato modificato dalla D.G.R. 4 luglio 2003, n. 756.

[30] Allegato modificato dalla D.G.R. 25 ottobre 2002, n. 1210 e dalla D.G.R. 4 luglio 2003, n. 756.