§ 1.1.75 - L.R. 7 luglio 2010, n. 9.
Modifiche a norme relative all’attribuzione di funzioni del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:07/07/2010
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 35 (Interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea) e successive modificazioni e integrazioni)
Art. 2.  (Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (Testo unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana) e [...]
Art. 3.  (Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della memoria del martirio e dell'esodo dei Giuliani e Dalmati) e successive [...]
Art. 4.  (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni)
Art. 5.  (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 61 (Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario della spedizione dei Mille e dell’Unità d’Italia)
Art. 6.  (Dichiarazione di urgenza)


§ 1.1.75 - L.R. 7 luglio 2010, n. 9.

Modifiche a norme relative all’attribuzione di funzioni del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria

(B.U. 7 luglio 2010, n. 11)

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 35 (Interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea) e successive modificazioni e integrazioni)

     1. (Omissis) [1].

     2. (Omissis) [2].

     3. (Omissis) [3].

 

     Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (Testo unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana) e successive modificazioni e integrazioni)

     1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (Testo unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana) e successive modifiche e integrazioni, le parole: “con la Fondazione del Consiglio regionale di cui all’articolo 5, comma 2” sono abrogate.

     2. Il comma 2 bis dell’articolo 3 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.

     3. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.

     4. Al comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: “e della Fondazione” sono abrogate.

     5. (Omissis) [4].

     6. (Omissis) [5].

     7. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: ”anche in collaborazione con la Fondazione del Consiglio regionale” sono abrogate.

     8. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: “di concerto con la Fondazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa che ne cura l’istruttoria” sono abrogate.

 

     Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della memoria del martirio e dell'esodo dei Giuliani e Dalmati) e successive modificazioni e integrazioni)

     1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della memoria del martirio e dell'esodo dei Giuliani e Dalmati) e successive modifiche e integrazioni, le parole: “anche avvalendosi della collaborazione della Fondazione del Consiglio regionale, di cui all’articolo 4 comma 1” sono abrogate.

     2. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 29/2004 e successive modifiche e integrazioni è abrogata.

     3. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 29/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: “l’Ufficio di Presidenza stabilisce altresì gli indirizzi ai quali la Fondazione del Consiglio regionale dovrà attenersi nell’espletamento delle modalità operative del concorso” sono abrogate.

     4. (Omissis) [6].

     5. Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 29/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: “ e della Fondazione” sono abrogate.

     6. Al comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 29/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: “con la collaborazione della Fondazione del Consiglio regionale” sono abrogate.

     7. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 29/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: “e può decidere di avvalersi, secondo le modalità disciplinate dai protocolli di intesa, della collaborazione della Fondazione del Consiglio regionale Assemblea legislativa costituita ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto e dell’articolo 19 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni” sono abrogate.

 

     Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni)

     1. Il comma 1 bis dell’articolo 19 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.

 

     Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 61 (Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario della spedizione dei Mille e dell’Unità d’Italia)

     1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 61 (Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario della spedizione dei Mille e dell’Unità d’Italia), le parole: “e con la Fondazione del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria” sono abrogate.

 

     Art. 6. (Dichiarazione di urgenza)

     (Omissis)


[1] Sostituisce il comma 2 dell’art. 2 della L.R. 6 agosto 1996, n. 35.

[2] Modifica il comma 1 dell’art. 3 della L.R. 6 agosto 1996, n. 35.

[3] Sostituisce il comma 2 dell’art. 4 della L.R. 6 agosto 1996, n. 35.

[4] Modifica il comma 1 dell’art. 6 della L.R. 16 aprile 2004, n. 9.

[5] Sostituisce il comma 2 dell’art. 7 della L.R. 16 aprile 2004, n. 9.

[6] Modifica il comma 3 ter dell’art. 3 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 29.