§ 2.5.22 - L.R. 6 agosto 1996, n. 35.
Interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.5 cultura
Data:06/08/1996
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Bando di concorso).
Art. 3.  (Modalità del concorso).
Art. 4.  (Commissione giudicatrice).
Art. 5.  (Finanziamento dei viaggi di studio).
Art. 6.  (Norma finanziaria).


§ 2.5.22 - L.R. 6 agosto 1996, n. 35. [1]

Interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea.

(B.U. 28 agosto 1996, n. 17).

 

Art. 1. (Finalità).

1. Nell'ambito del processo di integrazione europea ed al fine di favorire nei giovani la formazione di una coscienza comunitaria, la Regione bandisce il concorso "Diventiamo cittadini europei: trenta giovani al Parlamento europeo" per l'assegnazione di viaggi studio presso il Parlamento stesso.

 

     Art. 2. (Bando di concorso).

1. Il concorso di cui all'articolo 1 è bandito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con cadenza almeno annuale.

2. Al fine di cui al comma 1, l'Ufficio di Presidenza stabilisce le modalità operative di espletamento del concorso.

3. [Abrogato].

4. Al concorso possono partecipare gli studenti che frequentano gli ultimi tre anni delle scuole secondarie di secondo grado, statali e non statali, della Regione; l'Ufficio di Presidenza provvede alla trasmissione del bando alla Direzione scolastica regionale e agli istituti scolastici interessati.

4 bis. Qualora alcuno dei primi trenta classificati dovesse rinunciare al premio di cui all’articolo 1, comma 1, cioè al viaggio di studio presso il Parlamento Europeo potrà partecipare, mediante scorrimento della graduatoria, il primo studente classificatosi successivamente al trentesimo posto a seguito di espressa accettazione da parte di quest’ultimo, dovendosi diversamente procedere all’ulteriore scorrimento della graduatoria.

4 ter. Al viaggio partecipano, in qualità di accompagnatori, una rappresentanza di docenti di riferimento degli studenti vincitori in numero non superiore a cinque e i dipendenti dell’Assemblea Legislativa, in numero non superiore a tre. Al viaggio partecipa altresì una delegazione di Consiglieri in rappresentanza dell’Ente; nel caso in cui uno o più Consiglieri assumano funzioni di accompagnatore, gli oneri correlati alla partecipazione rientrano nelle spese di organizzazione del viaggio stesso.

 

     Art. 3. (Modalità del concorso).

1. Entro il termine stabilito dal bando, gli istituti scolastici interessati inviano gli elaborati alla Presidenza del Consiglio regionale.

 

     Art. 4. (Commissione giudicatrice).

1. Al fine della valutazione delle prove l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con proprio provvedimento nomina la Commissione giudicatrice.

2. La Commissione è così composta:

a) dal Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria o da un Consigliere designato dall’Ufficio di Presidenza, con funzioni di presidente;

b) dal segretario della Federazione Ligure AICCRE, o suo delegato;

c) da un rappresentante della Direzione scolastica regionale della Liguria.

3. La Commissione si riunisce validamente e delibera con la presenza di tutti i componenti.

 

     Art. 5. (Finanziamento dei viaggi di studio).

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria provvede al finanziamento dei viaggi di studio nei limiti delle disponibilità dei fondi assegnati al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria.

 

     Art. 6. (Norma finanziaria).

     (Omissis).


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 19 settembre 2019, n. 22.