§ 6.2.82 - L.R. 26 luglio 2007, n. 12.
Legge di variazione di bilancio in materia di spesa sanitaria


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 norme finanziarie
Data:26/07/2007
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Norma in materia di equilibrio dei conti sanitari)
Art. 2.  (Programmazione di misure correttive in materia di volumi di attività degli erogatori)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 6.2.82 - L.R. 26 luglio 2007, n. 12.

Legge di variazione di bilancio in materia di spesa sanitaria

(B.U. 10 agosto 2007, n. 22)

 

Art. 1. (Norma in materia di equilibrio dei conti sanitari)

     1. Sulla base del conto consolidato elaborato dall’assessorato alla sanità sui dati di bilancio 2006 delle aziende sanitarie, il disavanzo sanitario netto per l’esercizio 2006 è rideterminato, rispetto alla quantificazione di 473 milioni di euro di cui all’articolo 4 della legge regionale 1° marzo 2007, n. 2 (Legge di variazione al bilancio 2007 connessa all’attuazione del piano di rientro di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2007, n. 66), in 598 milioni di euro.

     2. Ai fini della copertura della somma conseguente la rideterminazione di cui al comma 1, pari a 125 milioni di euro, sono introdotte le variazioni allo stato di previsione di spesa per l’esercizio finanziario 2007, contenute nella tabella allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. (Programmazione di misure correttive in materia di volumi di attività degli erogatori)

     1. Fermo restando l’obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2007, n. 436 (Finanziamento e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere e di assistenza specialistica ambulatoriale dei soggetti erogatori pubblici e privati per l’anno 2007. Attuazione del Piano di rientro di cui all’accordo sottoscritto ai sensi dell’art. 1, comma 180 l. 311/2004: obiettivi specifici 1.2 - 1.3 - 2.2) e l’invalicabilità delle stesse, al fine di garantire il rispetto dell’equilibrio economico complessivo previsto dal piano di rientro, la Giunta regionale adotta, previo parere delle commissioni consiliari competenti in materia di sanità e di bilancio come previsto dall’articolo 132 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, se necessario, per tutti gli erogatori pubblici e privati, ulteriori provvedimenti tesi alla ridefinizione delle vigenti soglie di ammissibilità dei ricoveri per acuti, secondo la metodologia tecnico-scientifica di controllo esterni definita “APPRO”, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 14 novembre 2003, n. 1178 e 14 luglio 2006, n. 427. Con i suddetti provvedimenti è consentito, altresì, modificare la quota di prestazioni sanitarie sottoposte a controllo analitico, fino ad un massimo del 20 per cento della produzione per ciascun soggetto erogatore ed introdurre nuovi accorpamenti di prestazioni ambulatoriali (APA), nonché pacchetti assistenziali complessi (PAC).

     2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, entro il 30 settembre 2007 l’assessore alla sanità presenta al Consiglio regionale una relazione sull’andamento della spesa e sugli eventuali correttivi da adottare.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO 1

Variazioni allo stato di previsione di spesa sanitaria per l’esercizio finanziario 2007

(Omissis)