§ 6.2.64 - L.R. 10 maggio 2001, n. 11.
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 norme finanziarie
Data:10/05/2001
Numero:11


Sommario
Art. 1.      1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2001 è approvato in lire 40 mila 150 miliardi 349 milioni 397 mila 577 in termini di competenza ed in lire 46 mila 436 [...]
Art. 2.      1. Il totale generale delle spese della Regione per l'anno finanziario 2001 è approvato in lire 40 mila 150 miliardi 349 milioni 397 mila 577 in termini di competenza ed in lire 46 mila 436 [...]
Art. 3.  (Bilancio pluriennale).
Art. 4.      1. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa
Art. 5.      1. L'Amministrazione regionale, ai sensi degli articoli 16 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e 35 della legge 23 [...]
Art. 6.      1. Sono confermate le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1994, n. 17 e quelle contenute nell'articolo 17 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25 e [...]
Art. 7.      1. Per il pagamento dei titoli di spesa emessi e non estinti entro l'anno finanziario 2000 a carico degli esercizi 1998 e precedenti, ovvero per i quali le strutture amministrative abbiano [...]
Art. 8.      1. Le somme iscritte in conto residui afferenti gli esercizi finanziari 1999 e 2000 iscritte in termini presuntivi nello stato di previsione della spesa di bilancio 2001, per le quali non sia [...]
Art. 9.      1. E' autorizzato per gli enti, le aziende e gli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione l'esercizio provvisorio
Art. 10.  (Ripartizione del fondo per il piano socio-assistenziale).
Art. 11.  (Fondo regionale per spese di investimento in materia socio- assistenziale).
Art. 12.  (Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 "Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio" e successive modifiche).
Art. 13.  (Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 "Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio" e successive modifiche).
Art. 14.      1. Agli eventuali maggiori oneri connessi al concorso finanziario della Regione per la partecipazione alla spesa per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) di cui alla legge regionale 1° [...]
Art. 15.      1. L'autorizzazione contenuta nell'articolo 120 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1999" è incrementata dell'ulteriore [...]
Art. 16.  (Modifiche alla legge regionale 22 maggio 1997, n. 12 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997" e successive modifiche).
Art. 17.      1. La Regione  partecipa alla realizzazione del progetto "Explora il museo dei bambini di Roma" con un finanziamento di lire 400 milioni
Art. 18.      1. Il capitolo di spesa numero 21205 del bilancio di previsione della Regione  assume la nuova denominazione "Spese per studi, indagini, progettazione ed esecuzione, ripristino ed adeguamento [...]
Art. 19.      1. I soggetti che, sussistendo i requisiti previsti dalle norme di riferimento, hanno presentato, entro i termini previsti dalla legge per i singoli esercizi, richieste di finanziamento o [...]
Art. 20.      1. Per le finalità di cui all'articolo 52 della L.R. 12/1997 lo stanziamento annuo del capitolo numero 31310 è incrementato di lire 800 milioni per consentire l'acquisizione di nuovi mutui da [...]
Art. 21.      1. Per il completamento delle opere di consolidamento dell'abitato del comune di Grotte di Castro, il limite di spesa previsto dalla legge regionale 21 novembre 1988, n. 76 "Interventi urgenti [...]
Art. 22.      1. I capitoli numeri 28915, 28950, 28951, 28952, 28953, 28954, 28955, 28956, 28957, 28958, 28959, 28960, 28961, 28962, 28963, 28964, 28965, 28966 e 28967 sono inseriti nell'elenco numero 2 [...]
Art. 23.  (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2001 n. 2 "Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000).
Art. 24.      1. Una somma pari a lire 850 milioni dello stanziamento del capitolo numero 12107 è riservata alle spese del personale
Art. 25.  (Anticipazione alle province per funzioni delegate).
Art. 26.  (Modifiche alle tariffe delle tasse sulle concessioni regionali Abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi - articolo 17 legge 16 dicembre 1985, n. 752 "Normativa quadro in materia di [...]
Art. 27.      1. Il comitato tecnico di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25, è integrato con il direttore del dipartimento economia e finanza, che lo presiede, o da un [...]
Art. 28.  [6]
Art. 29.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 6.2.64 - L.R. 10 maggio 2001, n. 11.

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001.

(B.U. 19 maggio 2001 n. 14 - S.O. n. 9).

 

Art. 1.

     1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2001 è approvato in lire 40 mila 150 miliardi 349 milioni 397 mila 577 in termini di competenza ed in lire 46 mila 436 miliardi 900 milioni 928 mila 445 in termini di cassa.

     2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti, per l'anno finanziario 2001, sulla base dello stato di previsione dell'entrata allegato alla presente legge (tabella "A").

 

     Art. 2.

     1. Il totale generale delle spese della Regione per l'anno finanziario 2001 è approvato in lire 40 mila 150 miliardi 349 milioni 397 mila 577 in termini di competenza ed in lire 46 mila 436 miliardi 900 milioni 928 mila 445 in termini di cassa.

     2. E' autorizzato, secondo le leggi in vigore, l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione, per l'anno finanziario 2001, in conformità ai dati di competenza e di cassa di cui all'allegato stato di previsione riportato nella tabella "B". Riguardo alla gestione dei flussi di cassa si opera in conformità alle norme concernenti il patto di stabilità interno di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misura di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e successive modifiche. L'erogazione delle spese comprese nel settore "partite di giro" è consentita nei limiti e subordinatamente all'avvenuto accertamento della disponibilità dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli.

     3. Gli stanziamenti attribuiti alla competenza dei capitoli iscritti alla tabella "B" sono comprensivi delle somme destinate alla copertura di impegni programmatici, assunti nel precedente esercizio finanziario, conseguenti ad obbligazioni giuridicamente perfette scadenti entro il termine del presente esercizio.

     4. L'utilizzazione della somma iscritta al capitolo numero 52150 dello stato di previsione della spesa è subordinata al formale accertamento della relativa entrata nel corrispondente capitolo.

     5. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001.

 

          Art. 3. (Bilancio pluriennale).

     1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli anni 2001/2003.

 

     Art. 4.

     1. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa:

     a) l'elenco n. 1 concernente i capitoli, afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi con decreto del Presidente della Giunta regionale integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da A a C in conformità alla denominazione dei capitoli numeri 16310, 16313, 16316, 16319;

     b) l'elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento;

     c) l'elenco n. 3 concernente le garanzie prestate dalla Regione, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15;

     d) l'elenco n. 4 concernente i fondi globali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi;

     e) l'elenco n. 5 concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione viene autorizzata per l'anno 2001 a contrarre mutui per nuovi interventi finalizzati agli investimenti per l'importo di lire 1.824 miliardi 161 milioni 910 mila 164. In applicazione della facoltà prevista all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 3 giugno 1992, n. 37, è altresì autorizzata l'assunzione dei mutui indicati nell'elenco 5/bis concernente interventi per investimenti contenuti nei corrispondenti elenchi degli anni precedenti, per l'ammontare di lire 424 miliardi 502 milioni 704 mila 020.

     2. I mutui di cui al comma 1, per il complessivo ammontare di lire 2.248 miliardi 664 milioni 614 mila 184, sono contratti ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile del 9 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di ammortamento di 35 anni e minima di 10 anni.

     3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa di bilancio, per tutta la durata dell'ammortamento stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti; tale onere è iscritto ai capitoli numeri 15417 e 15427 della spesa a partire dall'esercizio finanziario 2001.

     4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui o prestiti di cui al comma 1 con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

     5. E' altresì iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale il capitolo numero 04130 con lo stanziamento di lire 806 miliardi 223 milioni 586 mila 103 finalizzato al formale riequilibrio conseguente all'iscrizione del presunto saldo finanziario negativo connesso alla gestione dei pregressi esercizi. L'autorizzazione alla eventuale contrazione di tale mutuo può essere disposta con successivo provvedimento legislativo regionale, a seguito dell'accertamento dell'effettiva consistenza del predetto saldo.

 

     Art. 5.

     1. L'Amministrazione regionale, ai sensi degli articoli 16 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari in alternativa totale o parziale ai mutui di cui all'articolo 4, comma 1.

     2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, determinando le condizioni e le modalità dell'operazione, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario.

     3. Il rimborso del prestito obbligazionario viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze, comprensive degli oneri a copertura del rischio di cambio. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito.

     4. In relazione alla garanzia di cui al comma 3, la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio di prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo, a tal fine, ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio di prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio di prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

     5. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative all'ottenimento di uno o più rating.

     6. Sono confermate per l'anno 2001 tutte le disposizioni concernenti le operazioni finanziarie finalizzate alla copertura dei disavanzi sanitari.

     7. E' confermato il disposto di cui all'articolo 5 comma 6 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 e successive modifiche.

 

     Art. 6.

     1. Sono confermate le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1994, n. 17 e quelle contenute nell'articolo 17 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25 e successive modifiche per quanto concerne la gestione dei capitoli di spesa del bilancio del Consiglio, corrispondente ai capitoli dal numero 11101 al numero 11114, mediante le aperture di credito da parte dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

     2. E' consentita l'emissione di ordini di accreditamento in favore dell'ufficio autonomo di collegamento con l'Unione Europea con sede a Bruxelles, nonché di funzionari di categoria D dell'area E - servizio I del dipartimento interventi socio-sanitari educativi per la qualità della vita, dell'ufficio affari generali e gestione risorse - servizi 1, 2 e 3 del dipartimento ambiente e protezione civile e dell'ufficio ausiliario affari finanziari e contratti del dipartimento mobilità e trasporti. E' altresì consentita l'emissione di ordini di accreditamento in favore del dirigente e dei funzionari di categoria D in servizio presso l'ufficio ausiliario provveditorato e gestione risorse per i capitoli gestiti dal dipartimento affari strategici istituzionali e della presidenza.

 

     Art. 7.

     1. Per il pagamento dei titoli di spesa emessi e non estinti entro l'anno finanziario 2000 a carico degli esercizi 1998 e precedenti, ovvero per i quali le strutture amministrative abbiano ordinato l'emissione entro lo stesso termine, è consentita l'immediata riemissione dei titoli stessi a carico dell'esercizio finanziario 2001. Agli adempimenti contabili occorrenti per l'erogazione di tali ultime spese provvede direttamente l'area ragioneria dell'assessorato competente in materia di bilancio.

     2. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati direttamente dalla segreteria amministrativa del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell'ufficio di presidenza.

 

     Art. 8.

     1. Le somme iscritte in conto residui afferenti gli esercizi finanziari 1999 e 2000 iscritte in termini presuntivi nello stato di previsione della spesa di bilancio 2001, per le quali non sia giunta in scadenza la relativa obbligazione entro il 31 dicembre 2000, ai sensi dell'articolo 27, comma secondo, della l.r. 15/1977, costituiscono economie di bilancio. Al formale accertamento delle partite contabili da conservare nel conto dei residui, in conformità alla predetta richiamata disposizione, si provvede in sede di adozione del provvedimento di cui    all'articolo 33, comma secondo, della l.r. 15/1977, di concerto con le strutture competenti per materia.

     2. Per l'anno 2001 è sospesa l'applicazione delle disposizioni legislative regionali che dispongono deroghe alla norma di cui all'articolo 30, comma terzo,  della l.r. 15/1977.

 

     Art. 9.

     1. E' autorizzato per gli enti, le aziende e gli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione l'esercizio provvisorio.

     2. Gli enti, le aziende e gli organismi per i quali il bilancio di previsione per l'anno 2001 è stato approvato dal competente organo e per il quale l'assessorato competente in materia di bilancio ha inoltrato le relative proposte di approvazione alla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 e successive modifiche, sono autorizzati a gestire il bilancio medesimo secondo le modalità previste dall'articolo 10, secondo comma, della l.r. 15/1977.

     3. Gli enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono autorizzati a gestire, in via provvisoria, nei limiti di un dodicesimo degli stanziamenti previsti nell'ultimo bilancio approvato.

 

     Art. 10. (Ripartizione del fondo per il piano socio-assistenziale).

     1. La Giunta regionale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel primo piano socio-assistenziale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 1° dicembre 1999, n. 591, determina, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la ripartizione del fondo di cui al capitolo numero 42115 concernente il finanziamento, a favore dei comuni, delle funzioni in materia di assistenza pubblica, con l'osservanza dei seguenti principi:

     a) una quota da distribuire ai comuni in proporzione alla popolazione ed al territorio;

     b) una quota riservata al finanziamento di specifici progetti di interesse regionale e/o di rilevante interesse sociale e ad iniziative regionali di sperimentazione, studi e ricerche;

     c) una quota riservata alla gestione associata dei servizi ed interventi di cui alla legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 e successive modifiche.

     2. I consorzi e le unioni di comuni, di cui rispettivamente agli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), costituiti per la gestione dei servizi socio-assistenziali, possono essere direttamente destinatari dei contributi inerenti il fondo di cui al comma 1, lettere b) e c), qualora ciò sia previsto dallo statuto o dall'atto costitutivo della forma associativa.

     3. Le comunità montane e le comunità isolane, di cui rispettivamente agli articoli 27 e 29 del D.Lgs. 267/2000, cui i singoli comuni abbiano conferito la delega per la gestione associata dei servizi socio- assistenziali, possono essere direttamente destinatarie dei contributi inerenti il fondo di cui al comma 1, lettere b) e c).

 

     Art. 11. (Fondo regionale per spese di investimento in materia socio- assistenziale).

     1. La Giunta regionale, fino all'approvazione del nuovo piano socio- assistenziale, determina, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la ripartizione, a favore dei comuni singoli o associati, del capitolo di spesa numero 42125 denominato "Fondo regionale per spese di investimento".

     2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati alla riconversione ed alla ristrutturazione di strutture di proprietà degli enti di cui al comma 1 o alla costruzione ed all'acquisto di nuove strutture da adibire a servizi socioassistenziali e possono essere integrativi di contributi specifici previsti da leggi statali e/o regionali.

     3. I contributi di cui al comma 1 sono destinati prioritariamente:

     a) ad interventi per strutture destinate a servizi intercomunali;

     b) ad interventi per la riconversione, la ristrutturazione o il completamento di immobili già esistenti.

 

     Art. 12. (Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 "Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio" e successive modifiche).

     1. [1].

     2. [2].

 

     Art. 13. (Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 "Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio" e successive modifiche). [3]

 

     Art. 14.

     1. Agli eventuali maggiori oneri connessi al concorso finanziario della Regione per la partecipazione alla spesa per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) di cui alla legge regionale 1° settembre 1993, n. 41 (Organizzazione, funzionamento e realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali), non coperti dallo stanziamento del capitolo numero 42172, si provvede attraverso l'utilizzazione delle risorse che residuano sul capitolo numero 42115 in conseguenza dell'applicazione delle norme sul contenimento e sul controllo della spesa di cui all'articolo 3 della legge finanziaria regionale per l'esercizio 2001.

 

     Art. 15.

     1. L'autorizzazione contenuta nell'articolo 120 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1999" è incrementata dell'ulteriore importo di lire 50 milioni.

     2. Lo stanziamento del capitolo numero 32150 è destinato alla realizzazione degli interventi autorizzati dall'articolo 120 della l.r. 7/1999 come modificato dal comma 1 del presente articolo.

     3. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2, un importo pari a lire 50 milioni è destinato alla copertura dei costi di acquisizione degli immobili da effettuarsi anche attraverso procedure di esproprio.

 

     Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 22 maggio 1997, n. 12 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997" e successive modifiche). [4]

 

     Art. 17.

     1. La Regione  partecipa alla realizzazione del progetto "Explora il museo dei bambini di Roma" con un finanziamento di lire 400 milioni.

     2. Il relativo stanziamento grava sul capitolo numero 44244 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001.

 

     Art. 18.

     1. Il capitolo di spesa numero 21205 del bilancio di previsione della Regione  assume la nuova denominazione "Spese per studi, indagini, progettazione ed esecuzione, ripristino ed adeguamento delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione".

     2. Con le disponibilità del capitolo di cui al comma 1 possono essere finanziate anche attività nelle aree di nuova operatività dei consorzi di bonifica.

 

     Art. 19.

     1. I soggetti che, sussistendo i requisiti previsti dalle norme di riferimento, hanno presentato, entro i termini previsti dalla legge per i singoli esercizi, richieste di finanziamento o contributi a carico delle leggi regionali 18 giugno 1980, n. 72 "Norme relative alla viabilità nella Regione Lazio, denominazione delle strade di uso pubblico e procedimenti per la loro classificazione, formazione die piani catastali e criteri di erogazione di contributi regionali", 26 giugno 1980, n. 88 "Norme in materia di opere e lavori pubblici", 16 febbraio 1981, n. 12 "Norme in materia di edilizia scolastica", 22 novembre 1982, n. 51 "Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprietà di enti pubblici nei centri storici", 4 dicembre 1989, n. 74 "Interventi per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, province, comuni, comunità montane e loro consorzi", 9 marzo 1990, n. 27 "Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto, interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica archeologica", a valere sugli esercizi finanziari 1999, 2000 e 2001 possono modificarle e/o integrarne la documentazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per renderle formalmente coerenti con le norme che le supportano.

     2. Le richieste regolarizzate a norma del comma 1 sono finanziabili a carico dei competenti capitoli di bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

 

     Art. 20.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 52 della L.R. 12/1997 lo stanziamento annuo del capitolo numero 31310 è incrementato di lire 800 milioni per consentire l'acquisizione di nuovi mutui da parte dell'autorità portuale di Civitavecchia.

 

     Art. 21.

     1. Per il completamento delle opere di consolidamento dell'abitato del comune di Grotte di Castro, il limite di spesa previsto dalla legge regionale 21 novembre 1988, n. 76 "Interventi urgenti per il consolidamento dell'abitato del comune di Grotte di Castro", in  lire 3 miliardi e successivamente incrementato fino a complessive lire 7 miliardi 200 milioni e ulteriormente incrementato di lire 500 milioni.

 

     Art. 22.

     1. I capitoli numeri 28915, 28950, 28951, 28952, 28953, 28954, 28955, 28956, 28957, 28958, 28959, 28960, 28961, 28962, 28963, 28964, 28965, 28966 e 28967 sono inseriti nell'elenco numero 2 "Capitoli di spesa a carico dei quali possono essere disposti pagamenti mediante ordini di accreditamento (articolo 30, quarto comma, legge regionale 12 aprile 1977, n. 15)", allegato al bilancio della Regione  per l'anno 2001.

 

     Art. 23. (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2001 n. 2 "Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000). [5]

 

     Art. 24.

     1. Una somma pari a lire 850 milioni dello stanziamento del capitolo numero 12107 è riservata alle spese del personale.

 

     Art. 25. (Anticipazione alle province per funzioni delegate).

     1. Al fine di consentire l'esercizio delle funzioni delegate in materia di diritto allo studio scolastico, nelle more del perfezionamento del piano annuale, in favore delle province, sulla base delle somme assegnate in applicazione del piano dell'anno precedente, viene autorizzata l'erogazione di una anticipazione pari al 40 per cento dell'importo iscritto al capitolo numero 44102 del bilancio di previsione.

 

     Art. 26. (Modifiche alle tariffe delle tasse sulle concessioni regionali Abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi - articolo 17 legge 16 dicembre 1985, n. 752 "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo").

     1. L'importo della tassa di rilascio e l'importo della tassa annuale di cui al numero d'ordine 27, titolo V delle tariffe delle tasse sulle concessioni regionali allegato alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modifiche è ridotto rispettivamente da lire 360 mila a lire 200 mila dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 27.

     1. Il comitato tecnico di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25, è integrato con il direttore del dipartimento economia e finanza, che lo presiede, o da un suo delegato.

 

     Art. 28. [6]

     1. La Regione promuove la conoscenza dell'opera del maestro Giovanni Sgambati, fondatore del conservatorio di Santa Cecilia, presso le scuole, le biblioteche e gli istituti musicali del Lazio, attraverso l'acquisto e la distribuzione di un cofanetto, composto da CD, edito da Cripolti - Roma, contenente l'opera omnia pianistica e cameristica dell'autore.

 

     Art. 29. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 

Allegati

(Omissis)

 

 


[1] Sostituisce la lettera h), comma 9, art. 8 della L.R. 28 giugno 1993, n. 29.

[2] Sostituisce il comma 3, art. 9 della L.R. 28 giugno 1993, n. 29.

[3] Inserisce l'art. 8 bis nella L.R. 28 giugno 1993, n. 29.

[4] Modifica il comma 3, art. 43 della L.R. 22 maggio 1997, n. 12.

[5] Modifica il comma 5, art. 6 della L.R. 12 gennaio 2001, n. 2.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 66 della L.R. 16 aprile 2002, n. 8.