§ 6.2.20 – L.R. 25 luglio 1994, n. 35.
Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1994, approvato con legge regionale n. 17 del 3 giugno 1994.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 norme finanziarie
Data:25/07/1994
Numero:35


Sommario
Art. 1.      1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1994, approvato con legge regionale n. 17 del 3 giugno 1994, sono apportate le [...]
Art. 2.      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 8 è aggiunto il seguente
Art. 3.      1. Il capitolo n. 24109 contenuto nella variazione apportata al bilancio della Regione Lazio per l'anno 1994 con l'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 1994, n. 7 assume la numerazione n. [...]
Art. 4.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 6.2.20 – L.R. 25 luglio 1994, n. 35.

Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1994, approvato con legge regionale n. 17 del 3 giugno 1994.

(B.U. 10 agosto 1994, n. 22).

 

Art. 1.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1994, approvato con legge regionale n. 17 del 3 giugno 1994, sono apportate le seguenti variazioni:

     capitolo n. 22130: Concorso finanziario regionale al fondo rischi consortili di garanzia collettiva fidi in favore dei consorzi o società consortili industriali operanti nel territorio della Regione Lazio (legge regionale n. 46 del 1993) + L. 700 milioni;

     capitolo n. 22131: Concorso finanziario regionale al fondo rischi consortili di garanzia collettiva fidi in favore dei consorzi o società consortili industriali operanti nel territorio della Regione Lazio (legge regionale n. 46 del 1993) - L. 700 milioni.

 

     Art. 2.

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 8 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. La spesa di L. 500 milioni autorizzata con la presente legge viene iscritta nello stato di previsione della spesa per l'anno 1994 al capitolo di nuova istituzione n. 22126 denominato: "Contributo straordinario in favore dei consorzi A.S.I. del Lazio, per il pagamento delle spese generali degli uffici e delle spese per il personale dipendente"».

 

     Art. 3.

     1. Il capitolo n. 24109 contenuto nella variazione apportata al bilancio della Regione Lazio per l'anno 1994 con l'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 1994, n. 7 assume la numerazione n. 24117 e la denominazione: «Contributi agli enti locali e sub-regionali per il finanziamento di progetti per interventi di manutenzione straordinaria del proprio patrimonio e delle opere o strutture destinate a servizi di rispettiva competenza nei quali impiegare lavoratori in cassa integrazione straordinaria». La stessa numerazione n. 24117 è attribuita al medesimo capitolo richiamato al comma 2 dell'articolo 4 della citata legge regionale n. 7 del 1994.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.