§ 5.14.104 - R.R. 17 dicembre 2007, n. 16.
Regolamento regionale di attuazione ed integrazione dell’articolo 60 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.14 informazione e cultura
Data:17/12/2007
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Oggetto ed ambito di applicazione)
Art. 2.  (Indirizzi per il rilascio dell’autorizzazione)
Art. 3.  (Criteri per il rilascio dell’autorizzazione)
Art. 4.  (Tipologia degli interventi)
Art. 5.  (Tipologia dei cinema)
Art. 6.  (Requisiti tecnici minimi)
Art. 7.  (Caratteristiche e distanze)
Art. 8.  (Deroghe e semplificazione amministrativa)
Art. 9.  (Procedimento di rilascio dell’autorizzazione)
Art. 10.  (Contenuto della domanda ed allegati)
Art. 11.  (Trasferimento di gestione o di titolarità)
Art. 12.  (Revoca dell’autorizzazione)
Art. 13.  (Disposizioni transitorie)


§ 5.14.104 - R.R. 17 dicembre 2007, n. 16.

Regolamento regionale di attuazione ed integrazione dell’articolo 60 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006 – art. 11 l.r. 20 novembre 2001, n. 25) e successive modifiche, relativo all’autorizzazione all’esercizio cinematografico.

(B.U. 20 dicembre 2007, n. 35)

 

Art. 1. (Oggetto ed ambito di applicazione)

1. In attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all’articolo 60 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Autorizzazione all’esercizio cinematografico), il presente regolamento definisce gli indirizzi, i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni finalizzate alla realizzazione, alla trasformazione e all’adattamento di immobili da destinare a cinema, nonché all’ampliamento e al frazionamento di cinema già in attività, esclusivamente nel caso in cui la capienza complessiva sia o divenga:

a) superiore a seicento posti o a cinque sale, relativamente ai comuni con popolazione fino a centocinquantamila abitanti;

b) superiore a mille e trecento posti o a otto sale, relativamente ai comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti.

 

     Art. 2. (Indirizzi per il rilascio dell’autorizzazione)

1. L’autorizzazione di cui all’articolo 1, di seguito denominata autorizzazione, è rilasciata in coerenza con i seguenti indirizzi, determinati in linea con gli indicatori di cui all’articolo 60, comma 5, della l.r. 4/2006:

a) favorire lo sviluppo dell’esercizio cinematografico e l’offerta culturale in relazione alle esigenze degli utenti, con particolare riguardo all’integrazione delle sale nel contesto delle aree urbane al fine di migliorarne la vivibilità;

b) salvaguardare i centri storici favorendo la presenza adeguata di esercizi cinematografici;

c) salvaguardare e riqualificare il sistema nelle zone montane, nei comuni minori e nelle aree particolarmente svantaggiate;

d) assicurare il principio della libera concorrenza, nel rispetto di un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di cinema di cui all’articolo 5.

 

     Art. 3. (Criteri per il rilascio dell’autorizzazione)

1. L’autorizzazione è rilasciata sulla base dei seguenti criteri:

a) la tipologia degli interventi di cui all’articolo 4;

b) la tipologia di cinema di cui all’articolo 5 per i quali si richiede l’autorizzazione;

c) il numero dei posti complessivi compresa la ripartizione dei medesimi fra le varie sale;

d) i requisiti tecnici minimi di cui all’articolo 6;

e) le caratteristiche e le distanze di cui all’articolo 7.

 

     Art. 4. (Tipologia degli interventi)

1. Sono soggetti all’autorizzazione i seguenti interventi sugli immobili destinati o da destinare a cinema:

a) realizzazione, intesa come costruzione di nuovi immobili da destinare a cinema, con conseguente zonizzazione planimetrica dell’area interessata, o come demolizione di immobile e conseguente ricostruzione;

b) trasformazione, intesa come modifica strutturale di immobili o ambienti, al fine di renderli idonei per lo svolgimento di spettacoli cinematografici;

c) adattamento, inteso come adeguamento funzionale di immobili o ambienti da adibire all’esercizio di attività cinematografica;

d) ampliamento, inteso come aumento del numero di sale o di posti, anche attraverso l‘aumento di superficie;

e) frazionamento, inteso come adeguamento del cinema con l'aumento del numero di sale senza aumento della superficie.

 

     Art. 5. (Tipologia dei cinema)

1. Sono soggetti all’autorizzazione i seguenti cinema:

a) cinema monosala, inteso come spazio al chiuso dotato di una sala;

b) cinema multisala, inteso come insieme di due o più sale, fino ad un numero di dieci, con un numero complessivo di posti non superiore a milleottocento, adibite a programmazioni multiple, accorpate in uno stesso immobile e tra loro comunicanti;

c) cinema multiplex, inteso come insieme di più sale, in numero superiore a dieci e con un numero di posti superiore a milleottocento;

d) cinema arena, inteso come cinema all’aperto, funzionante esclusivamente nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 31 agosto, allestito su un area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche.

 

     Art. 6. (Requisiti tecnici minimi)

1. Per il rilascio dell’autorizzazione sono richiesti i seguenti requisiti tecnici minimi:

a) impianto di proiezione automatico o semiautomatico e di riproduzione sonora digitale;

b) aria condizionata o impianto di termoventilazione;

c) cassa automatica;

d) poltrone di larghezza non inferiore a 55 cm., con braccioli e con distanza fra file non inferiore a 1 m., intesa come distanza tra lo schienale di una fila di posti ed il corrispondente schienale della fila successiva;

e) adeguato numero di posti, in relazione alla dimensione della sala, riservato a persone diversamente abili, come previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) e successive modifiche.

 

     Art. 7. (Caratteristiche e distanze)

1. L’autorizzazione è rilasciata per i cinema di cui all’articolo 5 che presentino le seguenti caratteristiche:

a) da seicentouno a milleottocento posti e fino ad un numero di dieci sale, nei comuni fino a centocinquantamila abitanti;

b) da milletrecentouno a milleottocento posti e fino ad un numero dieci sale, nei comuni sopra centocinquantamila abitanti,

2. I cinema di cui al comma 1 devono essere ubicati ad una distanza in linea d’aria:

a) non inferiore a 2 chilometri dal più vicino cinema fino a mille posti e attivo almeno duecentosettanta giorni all’anno;

b) non inferiore a 8 chilometri dal più vicino cinema attivo fino a milleottocento posti e fino ad un numero di 10 sale;

c) non inferiore a 12 chilometri dal più vicino cinema attivo con oltre milleottocento posti ovvero con un numero di sale superiore a dieci.

3. Le distanze di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 divengono, rispettivamente, di 3 chilometri, 10 chilometri e 16 chilometri per le autorizzazioni rilasciate per i cinema con un numero di posti superiore a milleottocento o con più di dieci sale.

4. Per il calcolo delle distanze di cui al comma 2 si tiene conto delle dichiarazioni di certificazione di cui all’articolo 10, comma 2, lettera d), rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche.

 

     Art. 8. (Deroghe e semplificazione amministrativa)

1. Non sono soggetti all’autorizzazione gli interventi di cui all’articolo 4 riguardanti i cinema esistenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), limitatamente ai lavori di ampliamento e di frazionamento relativi all’aumento del numero dei posti e delle sale, purché non comportino un incremento del numero dei posti in misura superiore al 20 per cento e sussistano i requisiti tecnici minimi di cui all’articolo 6. L’incremento predetto non può essere effettuato per più di una volta.

2. Non è soggetta, altresì, all’autorizzazione:

a) la realizzazione di un’arena da parte di un soggetto esercente l’attività cinematografica in aree adiacenti, purché l’esercizio dell’attività cinematografica all’aperto rispetti le seguenti modalità:

1) avvenga in concomitanza con il periodo di chiusura del cinema;

2) il numero di posti non superi il numero di posti del cinema;

3) siano rispettate le condizioni di sicurezza e le ulteriori condizioni previste dalla normativa di settore;

b) la realizzazione di un’arena che è già stata oggetto di autorizzazione comunale nei tre anni precedenti solo nel caso in cui l’attività sia svolta nel medesimo luogo e con un numero di posti non superiore a quello autorizzato negli anni precedenti.

3. Gli esercenti le attività cinematografiche che effettuano gli interventi ai sensi del presente articolo sono tenuti a darne comunicazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente e per conoscenza alla direzione regionale competente in materia di cultura e spettacolo.

 

     Art. 9. (Procedimento di rilascio dell’autorizzazione)

1. L’autorizzazione è rilasciata dalla direzione regionale competente in materia di cultura e spettacolo per i cinema di cui all’articolo 5 che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 6 e 7.

2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione gli interessati presentano la domanda al SUAP istituito presso il comune territorialmente competente, il quale provvede all’espletamento della fase istruttoria, ivi compresa la richiesta di integrazione della documentazione e la verifica dell’autocertificazione previste dall’articolo 10.

3. Il SUAP, definita l’istruttoria, trasmette gli esiti della stessa, unitamente alla documentazione, alla direzione regionale competente in materia di cultura e spettacolo, che provvede al rilascio o al diniego dell’autorizzazione con provvedimento motivato.

 

     Art. 10. (Contenuto della domanda ed allegati)

1. Nella domanda di cui all’articolo 9 devono essere indicati:

a) nome, cognome, luogo, data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale del richiedente ovvero,nel caso di società, la denominazione sociale, la sede legale, la partita IVA, il numero e la data di iscrizione al registro delle imprese;

b) tipologia degli interventi di cui all’articolo 4 e l’ubicazione dell’immobile, nonché del cinema di cui all’articolo 5 oggetto dell’autorizzazione;

c) numero dei posti complessivi del cinema, ivi compresa la ripartizione del numero complessivo fra le varie sale;

d) denominazione del cinema;

e) certificazione antimafia da parte dei soggetti obbligati ai sensi della normativa vigente, o in alternativa la

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

f) certificazione attestante la disponibilità dell’area e dell’immobile oggetto dell’intervento.

2. Alla domanda sono, altresì, allegati i seguenti documenti sottoscritti da un tecnico abilitato:

a) planimetria generale in scala 1:500 con l’indicazione dell’area destinata o da destinare al cinema, delle aree adiacenti, dell’altimetria e della destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza di 100 metri dal perimetro dell’edificio progettato, nonché delle aree limitrofe fino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative sezioni stradali;

b) planimetrie in scala 1:100 con l’indicazione di eventuali diversi piani dell’edificio, della destinazione d’uso dei singoli locali, del numero e della disposizione dei posti, delle uscite di sicurezza e dei percorsi di esodo;

c) autocertificazione relativa al possesso dei requisiti tecnici minimi di cui all’articolo 6;

d) autocertificazione relativa alla distanza in linea d’aria fra il cinema oggetto dell’intervento e i cinema più prossimi attivi per almeno duecentosettanta giorni l’anno.

 

     Art. 11. (Trasferimento di gestione o di titolarità)

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi cinematografici per atto tra vivi o a causa di morte, nonché la cessazione dell’attività, sono comunicate al SUAP, territorialmente competente e alla direzione regionale competente in materia di cultura e spettacolo.

 

     Art. 12. (Revoca dell’autorizzazione)

1. L’autorizzazione è revocata in caso di:

a) mancato avvio dell’attività cinematografica entro diciotto mesi dal rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga fino a un massimo di ulteriori diciotto mesi per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato;

b) sospensione dell’attività cinematografica per un periodo superiore a un anno; tale termine è elevato ad anni due nel caso in cui la sospensione sia conseguenza di procedura di sfratto o scadenza del contratto di locazione.

 

     Art. 13. (Disposizioni transitorie)

1. Nella fase di prima attuazione, gli interventi riguardanti le tipologie di cinema di cui all’articolo 5, che hanno fino a milleottocento posti e non oltre otto sale, ubicati nelle aree Quarticciolo e Cinecittà del Comune di Roma, come previsti nel programma urbanistico comunale, il cui iter amministrativo sia stato già avviato con deliberazione della Giunta comunale alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sono soggetti al criterio delle distanze di cui all’articolo 7.

2. I cinema di cui all’articolo 5, inattivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed individuati dai piani regolatori generali dei comuni, qualora procedano all’inizio dei lavori entro dodici mesi dalla suddetta data, non sono soggetti all’autorizzazione per gli interventi di cui all’articolo 4, lettere b), c), d) ed e).

3. Gli esercenti le attività cinematografiche che effettuano gli interventi ai sensi del comma 2 sono tenuti a darne comunicazione al SUAP territorialmente competente e alla direzione regionale competente in materia di cultura e spettacolo.