§ 5.13.27 - L.R. 12 settembre 1994, n. 39.
Individuazione delle strutture organizzative degli Istituti per il diritto allo studio universitario - II.Di.S.U. del Lazio e determinazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.13 assistenza scolastica
Data:12/09/1994
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Individuazione delle strutture organizzative costituenti l'ordinamento degli II.Di.S.U.
Art. 3.  Ruolo del personale degli II.Di.S.U.
Art. 4.  Utilizzazione del personale del ruolo II.Di.S.U.
Art. 5.  Competenza in ordine all'adozione di atti relativi al personale del ruolo II.Di.S.U.
Art. 6.  Direttore.
Art. 7.  Personale in possesso di particolari profili.
Art. 8.  Disposizioni transitorie relative al personale ruolo II.Di.S.U.
Art. 9.  Concorsi speciali interni.
Art. 10.  Attribuzione profili professionali.
Art. 11.  Assegnazione personale e modalità.
Art. 12.  Termini di attuazione della legge.
Art. 13.  Norma finanziaria.


§ 5.13.27 - L.R. 12 settembre 1994, n. 39.

Individuazione delle strutture organizzative degli Istituti per il diritto allo studio universitario - II.Di.S.U. del Lazio e determinazione dell'organico del ruolo del personale degli istituti [*].

(B.U. 20 settembre 1994, n. 26 - S.O. n. 8).

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. La presente legge determina l'ordinamento delle strutture, la consistenza dei ruoli organici ed i profili professionali del personale degli Istituti per il diritto allo studio universitario (II.Di.S.U.) istituiti nell'ambito della Regione Lazio.

     2. Ferma restando l'autonomia decisionale dei consigli di amministrazione degli istituti, le determinazioni dei medesimi in ordine alla diversa organizzazione dei servizi che abbiano effetto sulla consistenza degli organici devono essere, prima della loro formale adozione, comunicate alla Giunta regionale dopo contrattazione con le organizzazioni sindacali e devono contenere il piano di utilizzo del personale eventualmente in esubero ovvero le proposte per la provvista di quello carente.

 

     Art. 2. Individuazione delle strutture organizzative costituenti l'ordinamento degli II.Di.S.U.

     1. Le strutture organizzative degli Istituti per il diritto allo studio universitario sono articolate in analogia a quelle della Regione.

     2. I settori e gli uffici degli istituti di Roma «La Sapienza», Roma «Tor Vergata», «Cassino» e «Viterbo», sono, rispettivamente, individuate nelle allegate tabelle «A», «B». Gli uffici possono essere articolati in sezioni.

     3. La struttura organizzativa dell'Istituto per il diritto allo studio di Viterbo è costituita da un ufficio denominato «Ufficio di direzione», articolato in sezioni.

     4. Alla individuazione delle sezioni, provvedono, in presenza di particolari esigenze organizzative i rispettivi consigli di amministrazione.

 

     Art. 3. Ruolo del personale degli II.Di.S.U.

     1. La dotazione organica complessiva del ruolo del personale degli Istituti per il diritto allo studio universitario (II.Di.S.U.) è determinata nella allegata tabella «C».

     2. I profili professionali del personale del ruolo II.Di.S.U., ed i relativi contingenti, nonché i contenuti professionali di quelli che in modo specifico attengono al funzionamento degli istituti sono individuati nell'allegata tabella «D».

     3. La determinazione della consistenza organica di ciascun istituto è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i consigli di amministrazione degli istituti.

 

     Art. 4. Utilizzazione del personale del ruolo II.Di.S.U.

     1. Il personale del ruolo degli II.Di.S.U. può, sulla base dei criteri generali definiti sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative del personale regionale e previo parere favorevole, del rispettivo consiglio di amministrazione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, essere impiegato presso altre strutture regionali per assolvere attività rientranti nelle mansioni proprie della qualifica posseduta.

     2. Resta ferma, per quanto riguarda i comandi la disciplina prevista per il restante personale regionale.

     3. E' abrogato il terzo comma dell'articolo 18 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14 per quanto in contrasto con le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 5. Competenza in ordine all'adozione di atti relativi al personale del ruolo II.Di.S.U.

     1. Allo scopo di salvaguardare l'autonomia organizzativa e gestionale dei consigli di amministrazione. Spetta ai medesimi, fermo restando quanto previsto dalle leggi regionali in ordine alla contrattazione decentrata, l'adozione di provvedimenti in materia di:

     a) strutturazione flessibilità dell'orario di lavoro e sua articolazione in turni;

     b) adempimenti di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 36;

     c) disciplina delle prestazioni di lavoro straordinario per quanto riguarda la individuazione oggettiva delle esigenze, nonché le autorizzazioni alle deroghe;

     d) individuazione delle condizioni previste dalla legge regionale per l'attribuzione delle indennità connesse allo svolgimento di specifiche attività (rischio, reperibilità, indennità di cassa ed altro);

     e) disciplina e relativo finanziamento delle attività culturali ricreative e sociali a favore dei dipendenti che si svolgono nell'ambito delle strutture dell'ente;

     f) nomina dei dirigenti delle strutture e determinazione delle indennità ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 41;

     g) determinazione degli organici delle singole strutture, nell'ambito della dotazione complessiva dell'istituto.

     2. Alla mobilità del personale tra gli istituti provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, previo parere favorevole dei consigli di amministrazione degli istituti interessati al movimento.

     3. L'adozione degli atti relativi al personale che la legge regionale demanda al Presidente della Giunta o all'assessore al personale possono essere delegati al presidente del consiglio di amministrazione ovvero al direttore. Gli atti adottati in forza di delega sono soggetti al controllo previsto per gli atti dell'organo delegante.

 

     Art. 6. Direttore.

     1. Negli Istituti per il diritto allo studio universitario di Roma «La Sapienza» e «Tor Vergata» le funzioni di direttore sono svolte da un dirigente di seconda qualifica dirigenziale, nominato dal consiglio di amministrazione. L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato.

     2. Per gli altri istituti le funzioni di direttore sono svolte da un dirigente di prima qualifica funzionale nominato dal consiglio di amministrazione. L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato.

     3. Per gli istituti di Roma «Tor Vergata», Viterbo e Cassino, le funzioni di direttore sono altresì comprensive di quelle di direzione della struttura.

     4. Con deliberazione del consiglio di amministrazione viene individuato il dipendente, in possesso di qualifica immediatamente inferiore a quella prevista per l'affidamento dell'incarico di direttore, che lo sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimento. Ove l'assenza si protragga oltre i tre mesi si applicano, in quanto possibile, le disposizioni di cui all'articolo 43 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24.

 

     Art. 7. Personale in possesso di particolari profili.

     1. Il personale assunto successivamente alla data del 1° gennaio 1979 a seguito di pubblico concorso o comunque inquadrato quale «agente di ristorazione addetto ai servizi di mensa, di ristorazione collettiva operatore dei servizi di mensa, aiuto cuoco ed aiuto macellaio», è reinquadrato dalla data di assunzione nella posizione giuridica ed economica indicata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 nel profilo di «agente di ristorazione».

 

     Art. 8. Disposizioni transitorie relative al personale ruolo II.Di.S.U.

     1. Il personale di cui all'articolo 48 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, può, a domanda da presentarsi a pena di decadenza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere di essere reinquadrato nei livelli funzionali sotto riportati, previsti dalla legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, se, in base ai criteri di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 25 marzo 1988, n. 15, ed in relazione ai titoli posseduti dalla data prevista dalla medesima, risulti in possesso almeno del punteggio complessivo a fianco di ciascun livello indicato:

 

 

     2° livello                                           punti 10

     3° livello                                           punti 18

     4° livello                                           punti 30

     5° livello                                           punti 40

     6° livello                                           punti 50

     7° livello                                           punti 55

     8° livello                                           punti 78

 

 

     2. Il personale è reinquadrato secondo i criteri di cui al comma 1 sulla base della posizione giuridica ed economica rivestita al 31 gennaio 1981, con le seguenti limitazioni:

     1) i benefici derivanti dal presente articolo non possono comportare attribuzione di più di un passaggio di livello rispetto a quello attribuito ai sensi della tabella «A» allegata alla legge regionale 17 gennaio 1981, n. 5:

     a) per il personale al quale ai sensi della citata tabella «A» è stato attribuito un livello inferiore al quinto;

     b) per il personale già appartenente alla ex carriera esecutiva nonché a quello appartenente alla ex carriera di concetto che in sede di applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, è stato collocato, rispettivamente, nella quinta e settima qualifica funzionale;

     2) il personale già appartenente alla carriera operaia collocato al quarto livello funzionale ai sensi della legge regionale 15 gennaio 1981, n. 5, in sede di applicazione del terzo comma dell'articolo 25 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, non può essere collocato in qualifica funzionale superiore alla quinta;

     3) il restante personale non può comunque conseguire in applicazione del presente articolo più di due passaggi di livello.

     3. Il presente articolo non si applica al personale già proveniente dalla carriera operaia, al quale ai sensi della tabella «A» allegata alla legge regionale 17 gennaio 1981, n. 5, è stato attribuito il quinto livello ed uno dei seguenti profili professionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981: operatore tecnico, operatore di elaborazione dati, operatore socio-sanitario, operatore poligrafico, operatore di ufficio tecnico, operatore centralinista, operatore di ristorazione, operatore di ristorazione cuoco, operatore di ristorazione macellaio, operatore di ristorazione cassiere, capo cuoco e capo macellaio, manutentore, agente di ristorazione, bidello, portiere, agente dei servizi ausiliari, operatore dei servizi ausiliari, agente di ufficio tecnico, conducente, assistente di ufficio tecnico.

     4. Il comma 3 non si applica agli agenti di ufficio tecnico in possesso dei profili di geometra, disegnatore, o perito.

     5. L'inquadramento di cui ai precedenti commi decorre agli effetti giuridici dalla data del 1° febbraio 1981 ed agli effetti economici dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     6. Il personale di cui al comma 3 in possesso dei seguenti profili professionali è inquadrato, anche in soprannumero, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1983 ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella VI qualifica funzionale di cui alla legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6 con l'attribuzione del profilo professionale di cui alla tabella di seguito indicata:

 

 

Profilo posseduto                          Nuovo profilo

    ------                                     ------

 

capo cuoco e capo macellaio      addetto polifunzionale ai servizi

                                 ed alla ristorazione collettiva

 

operatore di ristorazione        addetto polifunzionale ai servizi

                                 ed alla ristorazione collettiva

 

operatore di ristorazione:       addetto polifunzionale ai servizi

cuoco, macellaio, cassiere       ed alla ristorazione collettiva

 

agente di ristorazione           addetto polifunzionale ai servizi

                                 ed alla ristorazione collettiva

 

operatore di ufficio tecnico     addetto polifunzionale ai servizi

                                 tecnico-operativi

 

agente di ufficio tecnico        addetto polifunzionale ai servizi

                                 tecnico-operativi

 

assistente di ufficio tecnico    addetto polifunzionale ai servizi

                                 tecnico-operativi

 

operatore dei servizi ausiliari  addetto polifunzionale ai servizi

                                 tecnico-operativi

 

centralinista                    addetto polifunzionale ai servizi

                                 tecnico-operativi

 

portiere                         addetto polifunzionale ai servizi

                                 di vigilanza portierato e

                                 custodia di complessi ricettivo-

                                 alberghieri e di ristorazione

                                 collettiva

 

manutentore                      addetto polifunzionale ai servizi

                                 tecnico-operativi

 

agente dei servizi ausiliari     addetto polifunzionale ai servizi

                                 tecnico-operativi

 

conducente                       addetto polifunzionale ai servizi

                                 tecnico-operativi

 

assistente ufficio tecnico       addetto polifunzionale ai servizi

                                 tecnico-operativi

 

 

     7. In sede di prima applicazione della presente legge, alla seconda qualifica dirigenziale si accede, nel limite di posti disponibili, con gli stessi criteri e modalità fissati dall'art. 25 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni [1].

     8. (Omissis) [2].

     9. Il precedente comma si applica anche, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, al personale dei ruoli degli uffici regionali in servizio presso l'istituto. L'inquadramento nella qualifica superiore comporta l'inserimento nei ruoli del personale degli II.Di.S.U.

 

     Art. 9. Concorsi speciali interni.

     1. Facendo riferimento all'organico previsto per i singoli profili professionali dall'allegata tabella «A» e sulla base delle esigenze dell'organizzazione del ruolo II.Di.S.U. i posti vacanti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dalla quinta all'ottava saranno coperti mediante concorsi interni per titoli ed esami riservati al personale dello stesso ruolo, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre a rivestire la qualifica immediatamente inferiore a quella per cui concorre sia in possesso di una anzianità minima di anni tre nella predetta posizione giuridica inferiore e del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno per quest'ultima, oppure oltre a rivestire la qualifica immediatamente inferiore sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica cui concorre. (Omissis) [2].

     2. Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al personale che abbia beneficiato dell'articolo 8 della presente legge. Non si applicano altresì al personale che abbia avuto modificata la propria posizione giuridica a seguito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138.

     3. I posti vacanti nella quarta qualifica verranno coperti ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge regionale 15 marzo 1990, n. 31. Il personale di seconda qualifica che, per carenza di disponibilità nella dotazione organica, non viene inquadrato nella quarta qualifica funzionale, è inquadrato nei posti vacanti di terza qualifica [3].

     4. I concorsi di cui al primo comma del presente articolo devono essere banditi entro trenta giorni dal termine ultimo previsto dalla lettera b) e lettera c) dell'articolo 12 della presente legge ed essere effettuati secondo i criteri di seguito indicati:

     A. punti a disposizione della commissione cento di cui cinquanta riservati ai titoli e cinquanta alle prove di esame:

     a) titoli di carriera massimo punti venticinque;

     b) titoli di studio, massimo punti quindici;

     c) titoli vari massimo punti dieci.

     A. 1. Concorsi speciali per l'ottava qualifica funzionale (funzionario):

     a) titolo di carriera: punti due per ogni anno di servizio nel livello di appartenenza; punti 1,50 per ogni anno di appartenenza ad un livello inferiore;

     b) titoli di studio: punti sei per la specializzazione; punti quindici per la seconda laurea;

     c) titoli vari: pubblicazioni corsi concorsi vinti idoneità a concorsi altri titoli da cui si evincono le capacità e le funzioni svolte.

     A. 2. Concorsi speciali per la settima qualifica funzionale (istruttore direttivo):

     a) titoli di carriera: punti due per ogni anno di servizio nel livello di appartenenza punti 1,50 per ogni anno di appartenenza ad un livello inferiore;

     b) titoli di studio: punti otto per corsi universitari; punti quindici per la laurea;

     c) titoli vari: pubblicazioni corsi concorsi vinti idoneità a concorsi altri titoli da cui si evincono le capacità e le funzioni svolte.

     A. 3. Concorsi per la sesta qualifica funzionale (istruttore):

     a) titoli di carriera: punti tre per ogni anno di servizio nel livello di appartenenza; punti due ogni anno di appartenenza ad un livello inferiore;

     b) titoli di studio: titolo di studio superiore punti otto; diploma di laurea punti quindici;

     c) titoli vari: pubblicazioni corsi concorsi vinti idoneità a concorsi altri titoli da cui si evincono le capacità e le funzioni svolte.

     A. 4. Prove di esame valide per tutti i concorsi:

     a) prova pratica relativa ad un argomento scelto dal candidato, punti venticinque;

     b) prova orale vertente su diritto amministrativo e regionale, punti venticinque.

 

     Art. 10. Attribuzione profili professionali.

     1. La Giunta regionale entro tre mesi dai provvedimenti di inquadramento effettuati ai sensi degli articoli 8 e 9, provvede, sentite le organizzazioni sindacali, alla attribuzione di un nuovo profilo professionale tra quelli compresi nella nuova qualifica funzionale sulla base della affinità con il profilo posseduto nella qualifica di provenienza o delle mansioni svolte nell'ultimo biennio a seguito dell'ordine di servizio.

     2. In mancanza il profilo viene attribuito secondo i seguenti criteri:

     1) il titolo di studio e/o professionale posseduto;

     2) mansioni di fatto espletate per un periodo di almeno due anni.

     3. Ove non sia possibile sulla base di criteri di cui al primo e secondo comma procedere all'attribuzione del nuovo profilo, la Giunta regionale dispone, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, l'effettuazione di appositi corsi di formazione e riqualificazione da effettuarsi entro sei mesi dal provvedimento di inquadramento. La frequenza ai corsi è obbligatoria.

 

     Art. 11. Assegnazione personale e modalità.

     1. La prima ripartizione del personale fra i vari istituti, nell'ambito dei posti degli organici determinati ai sensi del terzo comma del precedente articolo 3, è effettuata dall'assessore regionale al personale in base a criteri concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

     2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate entro trenta giorni dalla attuazione degli articoli 7, 8, 9 e 10. In attesa dei provvedimenti di cui al precedente comma, il personale rimane in servizio, anche in soprannumero, presso l'istituto dove risulta assegnato alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Ove, dopo l'effettuazione delle operazioni di cui al primo comma, residuassero posti vacanti, gli stessi possono essere coperti attraverso la mobilità del personale dei ruoli degli uffici e della formazione professionale che ne faccia richiesta, nel rispetto della qualifica e del profilo posseduto. La richiesta può essere respinta per motivate esigenze di servizio.

     4. Nella ipotesi che le istanze superino i posti disponibili l'assegnazione verrà effettuata sulla base di criteri concordati con le organizzazioni sindacali.

     5. Il movimento comporta il trasferimento nei ruoli di cui al precedente articolo 3 ed è disposto con provvedimento della Giunta regionale.

     6. Nel limite del contingente organico di ciascuna struttura la prima assegnazione del personale alle medesime viene effettuata dal consiglio di amministrazione sentiti il direttore e le organizzazioni sindacali. Il trasferimento da una struttura ad un'altra è effettuato dal presidente, sentito il direttore, nel rispetto delle norme che disciplinano la mobilità interna per i dipendenti della Regione.

     7. E' consentito tra i ruoli degli II.Di.S.U. e quelli degli uffici della Regione il trasferimento reciproco di dipendenti di corrispondente qualifica che ne facciano motivata istanza, previe intese con i consigli di amministrazione interessati. Dei singoli provvedimenti dovrà essere data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali.

     8. Per la mobilità dei dirigenti si applica, anche ai fini di cui all'articolo 6, l'articolo 41 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24.

     9. Per i profili professionali di quarta, quinta e sesta qualifica «addetto ai servizi di ristorazione collettiva» e di «addetto polifunzionale ai servizi ed alla ristorazione collettiva» non si procederà alla copertura dei posti che si renderanno vacanti.

     10. In sede di prima applicazione il personale degli istituti per il diritto allo studio universitario messo a disposizione della Regione o comandato presso altri enti regionali o provinciali da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito di espressa richiesta e previo formale nulla osta degli istituti presso cui l'interessato era assegnato, può con istanza da presentarsi entro trenta giorni dalla predetta data di entrata in vigore della legge chiedere l'inquadramento nei ruoli regionali di cui all'articolo 24 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6 nell'ambito dei posti vacanti nella qualifica rivestita. L'istanza può essere respinta con provvedimento motivato.

     11. Nel caso in cui le istanze di cui al comma precedente siano eccedenti rispetto ai posti disponibili vengono stabiliti, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale, criteri per la formulazione di una graduatoria.

 

     Art. 12. Termini di attuazione della legge.

     1. I provvedimenti di cui alla presente legge sono adottati entro i termini sottoindicati. Salva diversa disposizione i termini decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale può con proprio motivato provvedimento disporne la proroga, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative del personale regionale:

     a) provvedimenti di cui all'articolo 7: quarantacinque giorni;

     b) provvedimenti di cui all'articolo 8, primo comma: novanta giorni;

     c) provvedimenti di cui all'articolo 8, sesto comma: quarantacinque giorni;

     d) provvedimenti di cui all'articolo 8, ottavo comma: trenta giorni decorrenti dall'adozione dei provvedimenti di cui al primo comma del medesimo articolo 8;

     e) i concorsi speciali di cui al primo comma dell'articolo 9 devono essere portati a compimento entro novanta giorni dalla adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 8;

     f) provvedimenti di cui al terzo comma dell'articolo 9, trenta giorni decorrenti dalla data di approvazione dei provvedimenti di cui all'articolo 8. Gli inquadramenti di cui al comma medesimo decorrono, comunque dalla data del 1° dicembre 1990.

 

     Art. 13. Norma finanziaria.

     1. La spesa per l'attuazione della presente legge che per l'anno 1993 è prevista in lire 1 miliardo fa carico al capitolo di bilancio n. 14101 che presenta la necessaria disponibilità.

 

 

TABELLA A

     La struttura amministrativa dell'I.Di.S.U. dell'Università «La Sapienza» ed ISEF di Roma è articolata come segue:

Settore: Direzione operativa

Ufficio I - Affari generali;

Ufficio II - Provveditorato e patrimonio;

Ufficio III - Supporti tecnici.

Settore: Servizi

Ufficio I - Servizi e concorsi;

Ufficio II - Servizi collettivi;

Ufficio III - Attività culturali;

Ufficio IV - Orientamento.

Settore: Bilancio

Ufficio I - Bilancio;

Ufficio II - Centro elaborazione dati.

 

 

TABELLA B

     La struttura amministrativa dell'II.Di.S.U. dell'Università «Tor Vergata, Cassino e Viterbo» è articolata come segue:

A) Settore: Direzione operativa

Ufficio I - Amministrazione Contabilità;

Ufficio II - Attività culturali e servizi collettivi;

Ufficio III - Centro elaborazione dati.

 

 

 

TABELLA C

     Dotazione organica complessiva del ruolo del personale degli Istituti

per il diritto allo studio universitario

II   - Qualifica funzionale dirigenziale                    n.   7

I    - Qualifica funzionale dirigenziale                    n.  14

VIII - Qualifica funzionale                                 n.  27

VII  - Qualifica funzionale                                 n.  36

VI   - Qualifica funzionale                                 n. 200

V    - Qualifica funzionale                                 n.  88

IV   - Qualifica funzionale                                 n. 100

III  - Qualifica funzionale                                 n.  10

II   - Qualifica funzionale                                 n.  25

                                                                       ----

                                              Totale        n. 507

 

 

TABELLA D

     Individuazione nell'ambito delle qualifiche funzionali e delle aree

dei profili professionali e determinazione del relativo contingente.

 

                          1 - AREA AMMINISTRATIVA

 

IV Qualifica

     Coadiutore                                             n.  22

     Dattilografo                                           n.  15

                                                                       ----

                                                   Totale   n.  37

 

VI Qualifica

     Amministrativo                                         n.  85

                                                                       ----

                                                   Totale   n.  85

 

VII Qualifica

     Amministrativo                                         n.  23

                                                                       ----

                                                   Totale   n.  23

 

VIII Qualifica

     Amministrativo                                         n.  20

                                                                       ----

                                                   Totale   n.  20

 

                       2 - AREA LEGALE E LEGISLATIVA

 

                      3 - AREA ECONOMICA FINANZIARIA

 

VI Qualifica

     Istruttore contabile                                   n.  35

                                                                       ----

                                                   Totale   n.  35

 

VII Qualifica

     Esperto in economia e finanze                          n.   3

     Esperto in programmazione                              n.   2

                                                                       ----

                                                   Totale   n.   5

 

VIII Qualifica

     Esperto in economia e finanze                          n.   2

                                                                       ----

                                                   Totale   n.   2

 

                  4 - AREA CULTURA, TEMPO LIBERO E SPORT

 

VII Qualifica

     Bibliotecario                                          n.   1

                                                                       ----

                                                   Totale   n.   1

 

VIII Qualifica

     Bibliotecario                                          n.   1

                                                                       ----

                                                   Totale   n.   1

 

                       5 - AREA TECNICO-MANUTENTIVA

 

IV Qualifica

     Addetto ai servizi tecnici e manutenzione              n.  20

                                                                       ----

                                                   Totale   n.  20

 

VI Qualifica

     Geometra                                               n.   4

     Addetto polifunzionale ai servizi tecnico-operativi    n.   7

                                                                       ----

                                                   Totale   n.  11

 

                    6 - AREA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

                           7 - AREA INFORMATICA

 

IV Qualifica

     Addetto alle macchine ausiliarie                       n.   5

                                                                       ----

                                                   Totale   n.   5

 

V Qualifica

     Addetto alla registrazione dati                        n.  20

     Operatore sala macchine                                n.  15

     Addetto al personal computer                           n.  14

                                                                       ----

                                                   Totale   n.  49

 

IV Qualifica

     Programmatore                                          n.   3

     Consollista                                            n.   4

                                                                       ----

                                                   Totale   n.   7

 

VII Qualifica

     Programmatore esperto                                  n.   1

     Programmatore di sistema                               n.   1

                                                                       ----

                                                   Totale   n.   2

 

VIII Qualifica

     Analista di sistema                                    n.   1

                                                                       ----

                                                   Totale   n.   1

 

                  8 - AREA SOCIO-ASSISTENZIALE SANITARIA

 

                        9 - AREA SERVIZI AUSILIARI

 

II Qualifica

     Addetto ai servizi ausiliari e anticamera              n.  19

     Addetto alle attrezzature                              n.   6

                                                                       ----

                                                   Totale   n.  25

 

III Qualifica

     Operatore autista                                      n.   6

     Addetto ai servizi ausiliari convittuali e ricettivo

alberghiero                                                 n.   4

                                                                       ----

                                                   Totale   n.  10

 

IV Qualifica

     Centralinista                                          n.   8

     Addetto ai servizi di ristorazione collettiva          n.  10

     Addetto al magazzino                                   n.   7

     Addetto ad operazioni di tipografia                    n.   3

                                                                       ----

                                                   Totale   n.  28

 

V Qualifica

     Autista meccanico specializzato                        n.   5

     Addetto ai servizi tipografici                         n.   7

     Addetto agli impianti audiovisivi, di riproduzione,

di cineteca e di videoteca                                  n.  12

     Addetto ai servizi di ristorazione collettiva          n.  10

                                                                       ----

                                                   Totale   n.  34

 

VI Qualifica

     Dispensiere                                            n.   4

     Addetto polifunzionale ai servizi ed alla

ristorazione collettiva                                     n.  50

                                                                       ----

                                                   Totale   n.  54

 

                      10 - AREA VIGILANZA E CUSTODIA

 

IV Qualifica

     Addetto ai servizi di vigilanza, portierato

e custodia di complessi ricettivo alberghieri               n.  10

                                                                       ----

                                                   Totale   n.  10

 

V Qualifica

     Custode                                                n.   5

                                                                       ----

                                                   Totale   n.   5

 

VI Qualifica

     Addetto polifunzionale ai servizi di vigilanza

e custodia dei complessi ricettivo alberghieri e di

ristorazione collettiva                                     n.   8

                                                                       ----

                                                   Totale   n.   8

 

             11 - AREA SCOLASTICA EDUCATIVA E DELLA FORMAZIONE

 

VII Qualifica

     Direttore di mensa                                     n.   1

     Direttore di pensionato                                n.   1

                                                                       ----

                                                   Totale   n.   2

 

                    12 - AREA DEMOGRAFICA E STATISTICA

 

VIII Qualifica

     Statistico                                             n.   2

                                                                       ----

                                                   Totale   n.   2

 

                             13 - AREA TECNICA

 

VII Qualifica

     Ingegnere                                              n.   1

     Architetto                                             n.   2

                                                                       ----

                                                   Totale   n.   3

 

VIII Qualifica

     Ingegnere                                              n.   1

                                                                       ----

                                                   Totale   n.   1

 

Istruttore addetto polifunzionale ai servizi

ed alla ristorazione collettiva

     Con riferimento alle attività tecnico operative dei servizi a favore degli studenti nei quali siano stati introdotti impianti ad alta tecnologia compresi quelli di ristorazione collettiva di grandi dimensioni svolge con continuità mansioni integrate e con sistema di rotazione caratterizzate da approfondite conoscenze tecniche anche con riferimento a quelle di trasformazione preparazione e confezionamento distribuzione conservazione delle vivande, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sul trattamento degli alimenti segnalando eventuali difetti del prodotto del confezionamento e della conservazione.

     Collabora con altre figure professionali anche superiori per la definizione delle materie e dei quantitativi occorrenti alla individuazione dei fabbisogni in rapporto alle necessità del reparto nel quale e applicato.

     Cura l'efficienza funzionale, degli attrezzi e degli strumenti in dotazione.

     Può essergli attribuita la responsabilità di indirizzo di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale e la vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza ed igienico sanitarie.

     Può essere utilizzato, comunque oltre che alle lavorazioni proprie delle strutture presso cui è assegnato per sopperire ad esigenze dei servizi generali in favore degli studenti disponendo, anche l'appropriato impiego del personale, ove disponibile.

     Accesso: diploma di scuola secondaria di secondo grado, eventuali requisiti richiesti dal bando di concorso.

Istruttore dispensiere

     Nell'ambito delle strutture organizzative decentrate dei Centri convittuali alberghieri e del diritto allo studio universitario:

     1) cura l'acquisizione delle merci e delle derrate alimentari necessarie per il buon funzionamento delle mense, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore del centro o dal responsabile dei servizi di cucina;

     2) assicura l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e tecnico- professionali per la ottimale collocazione e conservazione dei prodotti;

     3) provvede opportunamente perché le derrate in magazzino siano conservate nelle specifiche condizioni prescritte per ciascuna categoria di alimenti o vivande, sia in rapporto alla loro qualità che alle caratteristiche del luogo di conservazione;

     4) provvede a tutti gli adempimenti amministrativi e contabili necessari per la corretta gestione del magazzino anche relativamente agli altri beni eventualmente acquisiti per il buon andamento complessivo della struttura cui è assegnato.

     Requisiti di accesso: diploma di alimentarista.

Collaboratore professionale addetto

ai servizi ristorazione collettiva

     Nell'ambito delle strutture di ristorazione del diritto allo studio universitario:

     1) cura la esecuzione dei lavori di trasformazione delle derrate alimentari secondo le tabelle dietetiche e la programmazione delle attività predisposte dal responsabile del servizio di cucina (capo cuoco);

     2) provvede alla esecuzione e organizzazione dei lavori di cucina;

     3) controlla costantemente la qualità e la resa delle varie derrate nonchè le grammature erogate e l'efficienza del servizio di distribuzione intervenendo opportunamente per le necessarie correzioni;

     4) collabora nella definizione del menù;

     5) assume la responsabilità della preparazione delle carni; provvede all'attività di scongelamento e di lavorazione delle carni secondo i tagli e le pesature previste dal menù;

     6) assicura l'uso provetto delle attrezzature da cucina di cui garantisce la perfetta efficienza provvedendo alla ordinaria attività di manutenzione nonché alla relativa pulizia:

     a) cuoco;

     b) macellaio.

     Requisiti di accesso: licenza della scuola dell'obbligo ed almeno due anni di specifiche esperienze di lavoro.

Collaboratore professionale: custode

     1) Svolge attività diurna e notturna secondo turni prestabiliti per la vigilanza e custodia di immobili, di beni ed impianti all'interno ed all'esterno degli uffici e dei locali di proprietà degli istituti.

     2) Svolge le attività di vigilanza utilizzando strumenti tecnici sussidiari di controllo anche a distanza.

     3) Richiede l'intervento immediato delle competenti strutture pubbliche in situazioni di emergenza.

     4) Provvede all'accettazione della corrispondenza ed allo smistamento della stessa.

     5) Comunica all'amministrazione eventuali anomalie.

     Requisiti di accesso: licenza della scuola dell'obbligo ed almeno due anni di specifiche esperienze di lavoro.

Esecutore addetto ai servizi di ristorazione collettiva

     Nell'ambito dei servizi di diritto allo studio universitario e dei centri convittuali alberghieri:

     1) svolge operazioni prevalentemente tecnico-manuali caratterizzate da perfetta conoscenza di tecniche specialistiche di trasformazione, confezionamento e distribuzione dei prodotti con aggiornamento costante delle relative tecnologie;

     2) assicura in particolare, l'organizzazione e la materiale esecuzione delle attività connesse alla preparazione dei pasti; accerta la qualità e la resa delle vane derrate assume la responsabilità della preparazione delle carni, la loro selezione e relativa lavorazione; provvede all'uso provetto delle attrezzature di cucina di cui assicura la pulizia e l'efficiente funzionamento:

     a) aiuto cuoco;

     b) aiuto macellaio.

     Requisiti di accesso: licenza della scuola dell'obbligo; qualificazione professionale.

Esecutore addetto ai servizi di vigilanza portierato

e custodia di complessi ricettivo alberghieri

     Nell'ambito dei servizi del diritto allo studio universitario e dei centri convittuali alberghieri:

     1) cura il ricevimento degli ospiti e la registrazione delle presenze nonché la regolazione dell'accesso del pubblico a tutti i servizi;

     2) cura la custodia ed il deposito di oggetti, valori, chiavi e registri;

     3) cura la rilevazione della necessità e la predisposizione di interventi di pulizia ordinaria e straordinaria nelle stanze e nei servizi, la tenuta del magazzino dei materiali di pulizia, biancheria e pronto soccorso e la relativa contabilità;

     4) cura l'azionamento e la verifica del funzionamento degli impianti di illuminazione e di sicurezza e la segnalazione dei guasti agli uffici competenti.

     Requisiti di accesso: licenza della scuola dell'obbligo.

Operatore addetto ai servizi ausiliari convittuali

e ricettivo alberghiero

     Nell'ambito dei servizi del diritto allo studio universitario e dei centri convittuali alberghieri:

     1) attende all'ordine ed alla pulizia delle camere e degli altri locali e servizi dei vari piani. Provvede al cambio periodico della biancheria e tovagliato, ne cura il prelievo e la riconsegna in guardaroba;

     2) provvede alla pulizia delle aule e degli uffici;

     3) attende al funzionamento del guardaroba, alle operazioni di prelievo, riconsegna, cura e conservazione della biancheria degli allievi;

     4) attende al funzionamento della lavanderia dello stenditoio e della stireria;

     5) attende ai servizi ausiliari di cucina, al riassetto e alla pulizia delle stoviglie e dei locali:

     a) guardarobiere;

     b) addetto a servizi di pulizia e custodia locali;

     c) addetto ai servizi di cucina.

     Requisiti di accesso: licenza della scuola dell'obbligo.

Istruttore addetto polifunzionale

ai servizi dell'area tecnico-operativa

     Con riferimento alle attività tecnico-operative è addetto alla conduzione di impianti tecnologici avanzati e macchinari che comportano alta specializzazione; sovraintende, coordinandole per quanto attiene alla parte tecnica alle operazioni effettuate da figure di qualifica inferiore, controlla lo stato degli impianti e dei macchinari predisponendo gli interventi necessari per assicurarne la massima funzionalità ed adeguato rendimento nonché per evitarne l'usura ed il deterioramento; è addetto a operazioni e assemblaggi di precisione che richiedono il rispetto di tolleranza, metodi e norme prestabilite con impiego molteplice di strumenti ed attrezzature.

     Effettua interventi di impiantistica che richiedono complesse specializzazioni attrezzistiche e professionali.

     Effettua controlli e verifiche sui lavori svolti anche in relazione alle norme antinfortunistiche secondo la normativa vigente.

     Requisiti di accesso: diploma di perito tecnico o equipollente.

Istruttore addetto polifunzionale ai servizi

di vigilanza portierato e custodia di complessi ricettivo

alberghieri e di ristorazione collettiva

     1) Fornisce agli studenti informazioni di base sui servizi erogati dall'istituto e sulle modalità di funzione degli stessi nonché su quelli erogati dall'ateneo.

     2) Collabora nelle attività relative alla regolazione dell'accesso del pubblico ed al conseguente comportamento del medesimo nei complessi edilizi o nei locali dell'amministrazione secondo i regolamenti e/o gli ordini di servizio appositamente emanati.

     3) Controlla che siano in perfetta efficienza gli impianti di sicurezza di allarme e quelli dei servizi generali, intervenendo personalmente in caso di carenze e trascuratezze ovvero di errori di manovra ovvero di necessità contingenti.

     4) Comunica eventuali incidenti, danni o situazioni non ordinarie e/o di pericolo a che previsto dalle istruzioni.

     5) Richiede l'intervento immediato delle competenti strutture pubbliche in situazioni di emergenza e/o derivanti dalla organizzazione del lavoro;

     6) Provvede all'accettazione della corrispondenza e/o dei materiali secondo le disposizioni in atto, assumendone, se previsto, la responsabilità della custodia e/o dello smistamento nonché degli eventuali controlli prescritti.

     7) Custodisce, con obbligo di reperibilità, e consegna a chi subentra nel turno di servizio ovvero al responsabile indicato dalle istruzioni, le chiavi dei locali, impianti e simili e la eventuale documentazione relativa all'immobile.

     8) Svolge le attività di vigilanza utilizzando strumenti tecnici sussidiari, di controllo anche a distanza, ed apparecchiature semplici ovvero complesse per la protezione, la tutela, la conservazione e la integrità dei beni.

     Requisiti di accesso: diploma di scuola secondaria di II grado; conoscenza della lingua inglese.

 

 


[*] Promulgata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 314 del 7-20 luglio 1994, (pubbl. nella G.U. n. 31 del 27 luglio 1994 - serie speciale 1ª - e sul B.U. n. 22 del 10 agosto 1994), con l'omissione delle parti dichiarate incostituzionali.

[1] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 gennaio 1996, n. 1.

[2] Per dichiarazione di incostituzionalità.

[2] Per dichiarazione di incostituzionalità.

[3] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 4 agosto 1999, n. 10.