§ 5.12.9 - L.R. 25 novembre 1989, n. 69.
Ripianamento passività delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza estinte ai sensi della legge regionale 11 maggio 1984, n. 19.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.12 ipab ed enti disciolti (patronati)
Data:25/11/1989
Numero:69


Sommario
Art. 1.  La Giunta regionale, con propria deliberazione, Provvede al ripianamento delle Passività delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza estinte ai sensi della legge regionale 11 maggio [...]
Art. 2.  I comuni interessati predispongono ed approvano, con atto deliberativo del Consiglio, una relazione debitamente documentata comprovante le passività accertate al momento dello scioglimento delle [...]
Art. 3.  La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, provvede all'erogazione dei contributi richiesti.
Art. 4.  I comuni provvedono successivamente a rendicontare l'avvenuto ripianamento delle passività.
Art. 5.  Per l'anno 1989 il ripianamento delle passività di cui al precedente articolo 1 è finalizzato nel modo seguente:
Art. 6.  (Norma finanziaria). 1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, per l'esercizio 1989, è prevista la spesa di L. 800 milioni che viene iscritta sul capitolo n. 14205 di nuova [...]


§ 5.12.9 - L.R. 25 novembre 1989, n. 69. [1]

Ripianamento passività delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza estinte ai sensi della legge regionale 11 maggio 1984, n. 19.

(B.U. 9 dicembre 1989, n. 34).

 

Art. 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, Provvede al ripianamento delle Passività delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza estinte ai sensi della legge regionale 11 maggio 1984, n. 19, mediante erogazione di contributi ai comuni, cui sono state trasferite le competenze previste nella legge suddetta.

 

     Art. 2. I comuni interessati predispongono ed approvano, con atto deliberativo del Consiglio, una relazione debitamente documentata comprovante le passività accertate al momento dello scioglimento delle I.P.A.B. (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e la inviano alla Giunta regionale del Lazio unitamente alla richiesta di erogazione dei contributi.

 

     Art. 3. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, provvede all'erogazione dei contributi richiesti.

 

     Art. 4. I comuni provvedono successivamente a rendicontare l'avvenuto ripianamento delle passività.

 

     Art. 5. Per l'anno 1989 il ripianamento delle passività di cui al precedente articolo 1 è finalizzato nel modo seguente:

     a) «Villa Santina» di Civitavecchia, L. 300 milioni;

     b) Istituti riuniti di ricovero di Rieti, L. 200 milioni;

     c) Istituto «S. Giovanni di Dio» di Zoriano nel Cimino, L. 300 milioni.

 

     Art. 6. (Norma finanziaria). 1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, per l'esercizio 1989, è prevista la spesa di L. 800 milioni che viene iscritta sul capitolo n. 14205 di nuova istituzione così denominato: «Ripianamento passività delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza estinte ai sensi della legge regionale 11 maggio 1984, n. 19».

     2. Alla copertura della spesa di cui al precedente comma, si provvede a norma del quarto comma, articolo 20, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 29851, elenco 4, lettera c), del bilancio assestato della Regione Lazio per l'anno 1988, legge regionale 11 gennaio 1989, n. 3.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 2.