§ 5.12.7 - L.R. 11 maggio 1984, n. 19.
Norme di procedura per l'estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e norme in materia di patrimonio e personale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.12 ipab ed enti disciolti (patronati)
Data:11/05/1984
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione della legge). Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi sede ed operanti nel territorio regionale che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 70, [...]
Art. 2.  (Potere di iniziativa, pareri obbligatori e soggetti legittimati). L'estinzione può essere proposta:
Art. 3.  (Adempimenti formali dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza). L'organo di amministrazione dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, mediante l'atto deliberativo con il [...]
Art. 4.  (Dichiarazione di estinzione). L'estinzione è dichiarata con deliberazione adottata dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare permanente competente.
Art. 5.  (Pubblicità del provvedimento di estinzione ed adempimenti successivi). Il provvedimento di estinzione, divenuto esecutivo a termini di legge, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione [...]
Art. 6.  (Personale). Il personale di ruolo o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato presso l'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza è assegnato con il provvedimento di estinzione [...]
Art. 7.  (Inquadramento del personale nei ruoli organici comunali). Quando enti destinatari del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza estinte sono i comuni, oltre a quanto [...]
Art. 8.  (Beni e personale per funzioni proprie del servizio sanitario nazionale). Il trasferimento dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza estinte ai sensi della [...]
Art. 9.  (Vincoli di destinazione del patrimonio delle istituzioni estinte). Il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle istituzioni estinte ai sensi della presente legge ed in base ad essa attribuito in [...]
Art. 10.  (Vincoli in materia di patrimonio e di personale). Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica è fatto divieto agli organi amministrativi delle istituzioni pubbliche [...]
Art. 11.  (Disposizione transitoria). Le norme contenute nella presente legge si applicano nelle more dell'entrata in vigore di leggi nazionali in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e [...]


§ 5.12.7 - L.R. 11 maggio 1984, n. 19. [1]

Norme di procedura per l'estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e norme in materia di patrimonio e personale.

(B.U. 12 giugno 1984, n. 16, S.O. n. 3).

 

Art. 1. (Ambito di applicazione della legge). Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi sede ed operanti nel territorio regionale che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 70, primo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e cioè quelle per le quali sia venuto a mancare il fine o che per il fine loro più non corrispondano ad un interesse della pubblica assistenza e beneficenza o che siano diventate superflue perché siasi al fine medesimo in altro modo pienamente e stabilmente provveduto, sono soggette a trasformazione secondo le norme e le procedure previste dalla richiamata legge n. 6972 del 1890.

     Le stesse istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, quando gli interventi di trasformazione di cui al comma precedente non siano esperibili per impedimenti oggettivi o perché non rispondenti all'interesse dell'assistenza sociale pubblica, possono essere dichiarate estinte secondo le procedure e le modalità fissate con la presente legge.

     Gli istituti di cui ai commi precedenti possono essere altresì applicati, con le stesse procedure, nei confronti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che non siano più in grado di perseguire gli scopi statutari perché in oggettive situazioni di non contingente mancanza di mezzi economici e finanziari.

 

     Art. 2. (Potere di iniziativa, pareri obbligatori e soggetti legittimati). L'estinzione può essere proposta:

     a) dall'organo di amministrazione dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza;

     b) dal consiglio del comune nel cui territorio trovasi la sede legale dell'istituzione.

     L'estinzione può essere altresì promossa d'ufficio dalla Giunta regionale.

     Sulla proposta formulata da uno dei soggetti di cui al primo comma è acquisito il parere dell'altro soggetto.

     Ai fini dell'estinzione promossa d'ufficio è comunque acquisito il parere dell'organo di amministrazione della istituzione interessata nonché del consiglio del comune ove questa ha sede legale.

     Viene altresì acquisito il parere degli enti destinatari dei beni e del personale dell'istituzione per la quale è avviato il procedimento di estinzione.

     I pareri di cui ai commi precedenti devono pervenire alla Giunta regionale entro novanta giorni dalla richiesta formale. Trascorso tale termine le amministrazioni che non hanno adottato alcuna deliberazione sono considerate assenzienti.

 

     Art. 3. (Adempimenti formali dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza). L'organo di amministrazione dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, mediante l'atto deliberativo con il quale promuove l'estinzione e comunque entro il termine di cui al precedente articolo 2, sesto comma, provvede altresì alla:

     a) rilevazione, secondo le modalità stabilite dagli articoli 3 e 4 del regolamento di contabilità approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, della consistenza patrimoniale desunta dagli inventari presso l'ente, da iscrizioni catastali od ipotecarie o da trascrizione sui registri immobiliari; all'elencazione e catalogazione, nonché all'identificazione dei beni patrimoniali appartenenti alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza raggruppate, anche essi descritti, catalogati e distinti secondo la pertinenza a ciascuna istituzione;

     b) ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, eventualmente distinti secondo la pertinenza alle singole istituzioni raggruppate;

     c) ricognizione del personale dipendente, di ruolo e non di ruolo, in servizio alla data dell'atto deliberativo di proposta di estinzione, mediante la formazione di un elenco nominativo dal quale risultino per ciascun dipendente, oltre ai dati anagrafici, la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza ed il termine, se previsto, la qualifica ed il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico, previdenziale ed assistenziale in atto.

     In caso di inadempienza anche parziale dell'organo amministrativo dell'istituzione, alle rilevazioni e ricognizioni di cui al primo comma ed agli adempimenti di cui al successivo articolo 5, provvede il sindaco del comune ove l'istituzione ha sede legale od un suo delegato, entro sessanta giorni dalla richiesta della Regione.

 

     Art. 4. (Dichiarazione di estinzione). L'estinzione è dichiarata con deliberazione adottata dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare permanente competente.

     Con lo stesso provvedimento di estinzione la Giunta regionale individua l'ente pubblico, di norma il comune, al quale sono trasferiti il personale e la proprietà dei beni. L'ente subentra nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo, inerenti i beni e loro pertinenze, oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti.

     Nel caso in cui i beni dell'istituzione estinta siano destinati a più enti, fra i medesimi vengono ripartiti pro-quota, in ragione del valore dei beni ricevuti, gli oneri passivi gravanti sul patrimonio dell'istituzione.

     Nell'ipotesi considerata al comma precedente il personale viene trasferito con preferenza all'ente cui sono assegnate le strutture presso le quali ciascun dipendente di norma presta servizio.

 

     Art. 5. (Pubblicità del provvedimento di estinzione ed adempimenti successivi). Il provvedimento di estinzione, divenuto esecutivo a termini di legge, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ed ha effetti dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione.

     Entro trenta giorni dal termine di cui al comma precedente, il legale rappresentante dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza effettua la consegna dei beni da attribuire agli enti destinatari mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento, in contraddittorio, dei legali rappresentanti dei predetti enti.

     I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore degli enti competenti, da eseguirsi a cura e spesa degli stessi nei termini di legge.

 

     Art. 6. (Personale). Il personale di ruolo o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato presso l'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza è assegnato con il provvedimento di estinzione agli enti ai quali sono attribuiti i beni dell'istituzione a norma degli articoli 3 e 4 della presente legge.

     Gli enti subentrano altresì negli eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato e negli eventuali rapporti di prestazione d'opera in corso alla data del trasferimento del personale di cui al comma precedente.

     Al personale di cui al primo comma continuano ad applicarsi provvisoriamente, fino all'inquadramento nei ruoli organici del personale degli enti di rispettiva destinazione, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico vigenti nell'istituzione di provenienza alla data del trasferimento.

 

     Art. 7. (Inquadramento del personale nei ruoli organici comunali). Quando enti destinatari del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza estinte sono i comuni, oltre a quanto disposto dal precedente articolo 6, si applica la disciplina che segue.

     Dalla data di assegnazione il personale sarà iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza, alla C.P.D.E.L. (Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali) ed all'I.N.A.D.E.L. (Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali).

     Entro novanta giorni dalla data di assegnazione i comuni provvedono all'inquadramento nei propri ruoli organici del personale indicato al primo comma del presente articolo con i criteri e le modalità previsti dalla disciplina nazionale del rapporto di lavoro del personale degli enti locali, sulla base della posizione giuridica acquisita nell'istituzione di provenienza alla data di estinzione e con effetti dalla stessa data.

     I comuni assicurano di norma una collocazione del personale inquadrato corrispondente ai profili e qualifiche professionali esistenti nell'organizzazione funzionale degli uffici o servizi di destinazione.

     Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti commi del presente articolo, i comuni possono dar luogo all'ampliamento delle piante organiche tenendo conto anche di quanto disposto dall'articolo 4, sesto comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito con modificazioni nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, dandone comunicazione con il parere previsto dal precedente articolo 2, quinto comma.

 

     Art. 8. (Beni e personale per funzioni proprie del servizio sanitario nazionale). Il trasferimento dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza estinte ai sensi della presente legge, per le attività che rientrano tra le funzioni del servizio sanitario nazionale, è comunque disciplinato dalle leggi vigenti in materia di servizi sanitari.

     L'individuazione dei beni e del personale destinato a funzioni o servizi di carattere sanitario è eseguita dalla Giunta regionale con il provvedimento di estinzione. Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale stabilisce le modalità di trasferimento del personale di cui al primo comma.

     Le unità sanitarie locali di destinazione applicano al suddetto personale le norme contrattuali e gli accordi degli enti di provenienza ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

 

     Art. 9. (Vincoli di destinazione del patrimonio delle istituzioni estinte). Il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle istituzioni estinte ai sensi della presente legge ed in base ad essa attribuito in proprietà, nonché il corrispettivo delle loro alienazioni e trasformazioni, rimangono specificatamente vincolati ai servizi sociali.

     I proventi netti derivanti dall'amministrazione dei beni acquisiti a seguito dell'estinzione debbono essere portati ad incremento dei fondi di bilancio iscritti per lo svolgimento di attività assistenziali degli enti destinatari.

     Il comune utilizza i beni ad esso attribuiti tenendo conto degli indirizzi programmatici determinati dalla Regione in materia di servizi sociali, secondo i vincoli e le destinazioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 10. (Vincoli in materia di patrimonio e di personale). Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica è fatto divieto agli organi amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi sede nel territorio regionale:

     a) di procedere alla alienazione o trasformazione di beni immobili o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione di contratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente;

     b) di procedere all'ampliamento di piante organiche ovvero all'assunzione di personale per posti vacanti in organico od a tempo indeterminato, nel caso che tali assunzioni comportino un aumento complessivo del numero dei dipendenti in servizio alla data di pubblicazione della presente legge.

     In deroga ai divieti di cui al precedente comma, la Giunta regionale, sentiti i comuni interessati, può autorizzare di volta in volta gli atti strettamente necessari alla realizzazione di programmi di pubblico interesse.

     L'autorizzazione non è necessaria per la sostituzione temporanea prevista dall'articolo 11 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

 

     Art. 11. (Disposizione transitoria). Le norme contenute nella presente legge si applicano nelle more dell'entrata in vigore di leggi nazionali in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 2.