§ 5.11.5 - L.R. 22 settembre 1982, n. 44. - Disciplina delle attività di
prevenzione e riabilitazione degli alcoolisti e tossicodipendenti svolte dagli enti ausiliari di cui all'articolo 94 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.11 tossicodipendenze
Data:22/09/1982
Numero:44


Sommario
Art. 1.  (Finalità). La Regione, con la presente legge, disciplina l'attività di prevenzione è riabilitazione degli stati di alcoolismo e tossicodipendenza svolta da associazioni, enti ed istituzioni [...]
Art. 2.  (Enti ausiliari). Ai fini della presente legge, la Regione Lazio può riconoscere come enti ausiliari, ai sensi dell'articolo 94 della legge 22 dicembre 1975, n. 685
Art. 3.  (Gli interventi). Gli enti ausiliari di cui al precedente articolo 2, nell'ambito delle attività di prevenzione e riabilitazione a favore dei soggetti alcoolisti e tossicodipendenti, attuano in [...]
Art. 4.  (Albo regionale degli enti ausiliari). Gli enti pubblici e privati, le associazioni, le cooperative di cui al precedente articolo 2, che intendono ottenere il riconoscimento per l'esercizio delle [...]
Art. 5.  (Requisiti degli enti ausiliari). Ai fini dell'iscrizione all'albo regionale di cui al precedente articolo 4, gli enti ausiliari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Art. 6.  (Convenzioni). L'esercizio delle attività di prevenzione e di riabilitazione di soggetti alcoolisti e tossicodipendenti di cui alla presente legge è regolato da apposite convenzioni da stipularsi [...]
Art. 7.  (Inserimento sul lavoro). Le imprese artigiane, le cooperative e le aziende che, nelle condizioni previste dal rispetto delle leggi vigenti, assumono in qualità di apprendista o di lavoratore [...]
Art. 8.  (Soggiorni in strutture non sanitarie per il periodo della disintossicazione). Nei casi in cui ciò sia ritenuto utile nell'ambito dei servizi responsabili, l'unità sanitaria locale può utilizzare il [...]
Art. 9.  (Volontariato). La Regione autorizza le unità sanitarie locali al riconoscimento ed al finanziamento delle spese relative
Art. 10.  (Programmazione regionale). Fino all'entrata in vigore del piano socio-sanitario regionale, gli interventi oggetto della presente legge sono programmati attraverso un piano triennale regionale per [...]
Art. 11.  (Attività programmatoria delle unità sanitarie locali). Le unità sanitarie locali, in conformità al piano socio-sanitario regionale e, fino all'entrata in vigore dello stesso, al piano regionale [...]
Art. 12.  (Erogazione contributi). La Regione Lazio eroga contributi alle unità sanitarie locali per l'attuazione degli interventi nel campo sociale e sanitario, relativi alla prevenzione, alla cura ed alla [...]
Art. 13.  (Norma finanziaria). Le spese per l'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo 12, graveranno sul capitolo n. 14125 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario [...]
Art. 14.  (Norma transitoria). In attesa del piano sanitario regionale, e comunque non oltre il 30 giugno 1984, le convenzioni con gli enti ausiliari, di cui all'articolo 4 della presente legge, saranno [...]


§ 5.11.5 - L.R. 22 settembre 1982, n. 44. - Disciplina delle attività di

prevenzione e riabilitazione degli alcoolisti e tossicodipendenti svolte dagli enti ausiliari di cui all'articolo 94 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

(B.U. 9 ottobre 1982, n. 28).

 

Art. 1. (Finalità). La Regione, con la presente legge, disciplina l'attività di prevenzione è riabilitazione degli stati di alcoolismo e tossicodipendenza svolta da associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, che le unità sanitarie locali del Lazio intendono utilizzare, come enti ausiliari, ad integrazione degli interventi direttamente attuati dalle strutture del servizio sanitario nazionale.

 

     Art. 2. (Enti ausiliari). Ai fini della presente legge, la Regione Lazio può riconoscere come enti ausiliari, ai sensi dell'articolo 94 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 [1] e dell'articolo 6 della legge regionale 11 settembre 1976, n. 46, le seguenti strutture pubbliche e private:

     a) enti pubblici e privati che abbiano come loro finalità l'assistenza sociale e sanitaria, nonché la prevenzione ed il recupero di ogni stato di emarginazione e disadattamento;

     b) associazioni di volontariato costituite al fine di concorrere al conseguimento dei compiti del servizio sanitario nazionale in ordine all'alcoolismo ed alla tossicodipendenza;

     c) cooperative di servizi costituite con la specifica finalità dell'assistenza sociale e della riabilitazione di ogni categoria di emarginati.

     Gli enti, le associazioni e le cooperative di cui al precedente comma, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4, devono espressamente risultare costituite senza scopo di lucro.

 

     Art. 3. (Gli interventi). Gli enti ausiliari di cui al precedente articolo 2, nell'ambito delle attività di prevenzione e riabilitazione a favore dei soggetti alcoolisti e tossicodipendenti, attuano in particolare i seguenti interventi:

     1) interventi finalizzati al sostegno psicologico del soggetto e dei suoi familiari per l'attuazione dei piani terapeutici

individualizzati;

     2) iniziative volte a facilitare il reinserimento nella famiglia, nella scuola e nella realtà sociale, nonché l'inserimento degli ex tossicodipendenti e degli ex alcoolisti nel mondo del lavoro;

     3) soggiorno nelle comunità terapeutiche residenziali;

     4) accoglienza in comunità terapeutiche diurne ed aperte;

     5) soggiorni, destinati alla disintossicazione, in luoghi e strutture non sanitarie;

     6) le iniziative di volontariato, autonome e collegate ai servizi pubblici e privati riconosciuti ai sensi della presente legge;

     7) interventi di prevenzione primaria sul territorio, in collaborazione con le famiglie e le forze sociali, nella scuola in collaborazione con i distretti scolastici e gli altri organi collegiali della scuola medesima;

     8) interventi particolari di prevenzione nelle zone più esposte al rischio.

 

     Art. 4. (Albo regionale degli enti ausiliari). Gli enti pubblici e privati, le associazioni, le cooperative di cui al precedente articolo 2, che intendono ottenere il riconoscimento per l'esercizio delle attività di prevenzione e riabilitazione di cui alla presente legge, devono inoltrare, tramite l'unità sanitaria locale nel cui territorio hanno sede, all'Assessorato regionale alla sanità la domanda di iscrizione all'albo regionale degli enti ausiliari, istituito presso la Regione Lazio.

     La domanda dovrà indicare il possesso, oltre che del requisito di cui all'ultimo comma del presente articolo 2, anche di quelli di cui al successivo articolo 5, ed essere corredata:

     a) da un programma dettagliato degli interventi che si intendono attuare, con la specificazione dei metodi adottati;

     b) dal piano finanziario annuale;

     c) dall'elenco degli operatori impegnati nella struttura con la specificazione delle qualifiche professionali e dei compiti cui sono preposti;

     d) dall'indicazione del legale rappresentante e dei responsabili dei settori di intervento;

     e) dal parere favorevole dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

     L'iscrizione all'albo degli enti ausiliari viene deliberata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il parere dalla Commissione consiliare permanente alla sanità e del comitato di cui all'articolo 4 della legge regionale 11 settembre 1976, n. 46.

     L'albo regionale, istituito con il presente articolo, è tenuto dalla segreteria del suddetto comitato regionale.

 

     Art. 5. (Requisiti degli enti ausiliari). Ai fini dell'iscrizione all'albo regionale di cui al precedente articolo 4, gli enti ausiliari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

     1) costituzione a norma delle leggi vigenti a seconda della natura giuridica di ciascun ente;

     2) finalità istituzionali, risultanti dalla legge o dall'atto costitutivo, corrispondenti a quelle indicate nell'articolo 2 della presente legge;

     3) locali, attrezzature e dotazione di personale adeguati allo svolgimento delle attività istituzionali;

     4) sede legale nella Regione Lazio.

 

     Art. 6. (Convenzioni). L'esercizio delle attività di prevenzione e di riabilitazione di soggetti alcoolisti e tossicodipendenti di cui alla presente legge è regolato da apposite convenzioni da stipularsi tra l'unità sanitaria locale e l'ente ausiliario iscritto all'albo regionale.

     La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predisporrà, sentito il comitato regionale per la prevenzione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze e la competente Commissione consiliare permanente, uno schema-tipo di convenzione, sulla base dello schema adottato dal Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 94 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

     Lo schema di convenzione, oltre alla disciplina dei reciproci diritti e doveri in particolare di carattere economico-finanziario, dovrà contenere gli elementi atti a garantire il conseguimento delle finalità della presente legge, nonché prevedere la risoluzione in caso di inadempimento e la cancellazione dall'albo per la perdita dei requisiti richiesti.

     Lo schema di convenzione dovrà agevolare l'utilizzazione fra gli operatori degli enti ausiliari anche di ex alcoolisti ed ex tossicodipendenti, che abbiano ultimato il loro programma terapeutico o riabilitativo e che dimostrino particolari attitudini allo svolgimento di attività di prevenzione e riabilitazione.

 

     Art. 7. (Inserimento sul lavoro). Le imprese artigiane, le cooperative e le aziende che, nelle condizioni previste dal rispetto delle leggi vigenti, assumono in qualità di apprendista o di lavoratore dipendente con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, un ex tossicodipendente od un ex alcoolista che ha portato a termine con successo da almeno tre mesi un progetto di riabilitazione presso uno dei presidi socio-sanitari delle unità sanitarie locali o presso uno dei servizi indicati nell'elenco di cui all'articolo 3, per i primi due anni ricevono un contributo annuo di L. 3 milioni dal bilancio regionale.

     Le comunità terapeutiche ed i servizi di cui all'articolo 2, lettere b) e c), possono utilizzare, sotto la loro responsabilità, nell'ambito delle attività convenzionate, personale costituito da ex tossicodipendenti o da ex alcoolisti che abbiano ultimato il loro programma terapeutico e/o riabilitativo e che dimostrino particolari attitudini in tal senso.

 

     Art. 8. (Soggiorni in strutture non sanitarie per il periodo della disintossicazione). Nei casi in cui ciò sia ritenuto utile nell'ambito dei servizi responsabili, l'unità sanitaria locale può utilizzare il soggiorno presso una struttura pubblica o privata, lontana dai luoghi in cui egli abitualmente vive, limitato al periodo necessario per il superamento della condizione di astinenza fisica, per il tossicodipendente che si trova in disagiate condizioni economiche. L'autorizzazione dell'unità sanitaria locale comporta:

     a) il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il tossicodipendente;

     b) il riconoscimento delle spese di missione per l'operatore che lo accompagna o nel caso in cui non vi siano operatori disponibili, il rimborso delle spese di viaggio per l'operatore volontario. Qualora venga ritenuta necessaria la presenza di un familiare al posto di un accompagnatore di cui ai commi precedenti, il rimborso spese per il viaggio ed il soggiorno, che non deve superare il periodo di giorni quindici, vengono autorizzati espressamente dall'unità sanitaria locale di competenza;

     c) nel caso in cui superi quindici giorni il soggiorno di cui si tratta, deve avere una preventiva autorizzazione dall'Assessorato regionale alla sanità.

     Il provvedimento di cui al presente articolo non può essere preso più di una volta a favore dello stesso paziente e deve comunque essere inserito all'interno di un progetto che prevede l'inserimento volontario del tossicodipendente nelle attività di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 2.

 

     Art. 9. (Volontariato). La Regione autorizza le unità sanitarie locali al riconoscimento ed al finanziamento delle spese relative

all'organizzazione ed alle attività delle associazioni di volontariato costituite nei modi e nelle forme previste dalle leggi vigenti che intendono collaborare alle attività dei servizi socio-sanitari pubblici e convenzionati nel campo specifico della prevenzione, delle terapie, della riabilitazione dall'alcoolismo e dalle tossicodipendenze. La frequenza di volontari presso i singoli servizi è ammessa invece, a titolo personale, sulla base di una richiesta dei responsabili del servizio medesimo e di un provvedimento dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

     Il finanziamento delle attività di volontariato, sotto qualsiasi forma, non può riguardare in alcun caso le prestazioni professionali presentate dagli operatori volontari. Esso può prevedere, tuttavia, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento di compiti connessi ad un progetto terapeutico definito dal servizio, previa autorizzazione del responsabile del servizio.

     L'utilizzazione di volontari da parte dei servizi convenzionati è subordinata all'indicazione nominativa dei medesimi nell'atto di convenzione.

 

     Art. 10. (Programmazione regionale). Fino all'entrata in vigore del piano socio-sanitario regionale, gli interventi oggetto della presente legge sono programmati attraverso un piano triennale regionale per la prevenzione, cura e riabilitazione degli alcoolisti e tossicodipendenti.

     Il piano, dovrà prevedere in particolare:

     a) gli indirizzi generali per gli interventi di prevenzione e cura e riabilitazione da parte dei servizi di accertamento e trattamento degli stati di alcoolismo e tossicodipendenza delle unità sanitarie locali;

     b) l'indicazione dei presidi sanitari e sociali da utilizzare per gli interventi terapeutici e riabilitativi;

     c) la previsione della spesa occorrente per il finanziamento triennale dei piani stessi.

 

     Art. 11. (Attività programmatoria delle unità sanitarie locali). Le unità sanitarie locali, in conformità al piano socio-sanitario regionale e, fino all'entrata in vigore dello stesso, al piano regionale triennale di cui al precedente articolo 10, adottano piani territoriali e programmi annuali in materia di alcoolismo e tossicodipendenze, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93.

     I predetti piani e programmi annuali dovranno specificare:

     a) gli interventi di accertamento e terapeutici;

     b) le attività di prevenzione e riabilitazione condotte direttamente, anche attraverso l'organizzazione e gestione di comunità terapeutiche;

     c) le eventuali attività di prevenzione e riabilitazione svolte in regime di convenzione con gli enti ausiliari;

     d) la spesa prevista.

     Entro il 31 marzo di ogni anno le unità sanitarie locali trasmettono all'Assessorato regionale sanità i piani ed i programmi di cui al precedente comma.

 

     Art. 12. (Erogazione contributi). La Regione Lazio eroga contributi alle unità sanitarie locali per l'attuazione degli interventi nel campo sociale e sanitario, relativi alla prevenzione, alla cura ed alla riabilitazione dei soggetti alcoolisti e tossicodipendenti, oggetto dei piani annuali di cui al precedente articolo 11, con particolare riguardo alle attività di cui alle lettere b) e d) dello stesso articolo.

     La Giunta regionale nei limiti delle risorse finanziarie previste dal piano regionale triennale, sentita la Commissione consiliare permanente alla sanità ed il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, provvede, con propria deliberazione, agli impegni di spesa ed alla individuazione dei soggetti beneficiari.

     Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, è abrogato l'ultimo comma dell'articolo 9 della legge regionale 11 settembre 1976, n. 46.

 

     Art. 13. (Norma finanziaria). Le spese per l'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo 12, graveranno sul capitolo n. 14125 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1982 alimentato dai fondi statali assegnati ai sensi dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

     Ad integrazione dei fondi predetti viene istituito sul bilancio regionale il capitolo n. 14126 con la seguente denominazione «Integrazione regionale per interventi nel campo della prevenzione e riabilitazione degli stati di alcoolismo e tossicodipendenza» con uno stanziamento in termini di competenza e di cassa per l'anno 1982 di L. 1.580 milioni.

     Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvederà con prelevamento di pari importo dal capitolo numero 14100 «Interventi aggiuntivi nel campo dell'assistenza pubblica» del bilancio del medesimo esercizio.

     Per gli anni successivi si provvederà con la legge di bilancio alla quantificazione della copertura finanziaria a carico della Regione Lazio.

 

     Art. 14. (Norma transitoria). In attesa del piano sanitario regionale, e comunque non oltre il 30 giugno 1984, le convenzioni con gli enti ausiliari, di cui all'articolo 4 della presente legge, saranno stipulate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente per la sanità, su proposta del comitato regionale per la prevenzione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze [2].

 

 


[1] G.U. 30/12/1975, n. 342, «Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza».

[2] Articolo così modificato dalla L.R. 7/5/1984, n. 16.