§ 5.8.51 – L.R. 29 aprile 2004, n. 6.
Disposizioni in favore dei piccoli comuni del Lazio per le emergenze socio-assistenziali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.8 assistenza sociale
Data:29/04/2004
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Definizione di piccoli comuni).
Art. 3.  (Concessione dei contributi).
Art. 4.  (Disposizioni finanziarie).


§ 5.8.51 – L.R. 29 aprile 2004, n. 6.

Disposizioni in favore dei piccoli comuni del Lazio per le emergenze socio-assistenziali.

(B.U. 20 maggio 2004, n. 14).

 

     Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione interviene in favore dei piccoli comuni del Lazio, attraverso la concessione di appositi contributi, al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali dei servizi sociali in occasione del verificarsi di emergenze di carattere socio-assistenziale per le quali le risorse proprie comunali e quelle trasferite dalla Regione in via ordinaria siano insufficienti.

 

          Art. 2. (Definizione di piccoli comuni).

     1. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione non superiore ai duemila abitanti.

 

          Art. 3. (Concessione dei contributi).

     1. La tipologia delle emergenze socio assistenziali, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 1 nonché le modalità di rendicontazione dell’utilizzo degli stessi, sono definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e salute, tenuto conto delle previsioni del bilancio regionale, nel rispetto delle seguenti disposizioni [1]:

     a) le emergenze devono attenere esclusivamente a servizi o interventi rientranti nei livelli essenziali concernenti le prestazioni socio-assistenziali in ambito comunale;

     b) i contributi non possono essere concessi per interventi previsti nei piani di zona di cui all’articolo 51 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 e successive modifiche;

     c) nel caso in cui, a seguito dell’emergenza, si renda necessario un intervento destinato a proseguire per più anni, il contributo può essere concesso soltanto in relazione all’anno in cui si è verificata l’emergenza; per gli anni successivi l’intervento deve essere inserito nei piani di zona di cui all’articolo 51 della l.r. 38/1996 e successive modifiche.

     2. La deliberazione di cui al comma 1 è adottata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2 bis. In sede di esame della rendicontazione, la Regione verifica la rispondenza della spesa sostenuta dai comuni rispetto alla destinazione prevista, disponendo, ove necessario, apposite visite ispettive i cui esiti sono pubblicati sul sito web della Regione [2].

     2 ter. La verifica delle rendicontazioni avviene entro e non oltre quattro mesi dalla data di presentazione delle stesse [3].

 

          Art. 4. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito nell’ambito dell’UPB H41, un apposito capitolo denominato “Contributi a favore dei piccoli comuni per le emergenze socio-assistenziali” con lo stanziamento, di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

     2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dell’UPB T21 per l’importo di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2004., 2005 e 2006.


[1] Alinea così sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[2] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.