§ 5.8.22 - L.R. 10 settembre 1993, n. 45.
Disposizioni per l'erogazione dei contributi regionali agli Istituti pubblici e privati di assistenza e beneficenza.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.8 assistenza sociale
Data:10/09/1993
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Interventi ammessi a contributo.
Art. 3.  Domande di contributo.
Art. 4.  Concessione del contributo.
Art. 5.  Rendiconto.
Art. 6.  Norma finanziaria.
Art. 7.  Norma transitoria.


§ 5.8.22 - L.R. 10 settembre 1993, n. 45. [1]

Disposizioni per l'erogazione dei contributi regionali agli Istituti pubblici e privati di assistenza e beneficenza.

(B.U. 20 settembre 1993, n. 26, S.O. n. 1).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione al fine di promuovere e favorire l'attività socio- assistenziale concede contributi annuali agli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) ed alle persone giuridiche private riconosciute con le modalità di cui alla legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73, con sede nel territorio della Regione che operino nelle materie indicate nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 2. Interventi ammessi a contributo.

     1. I contributi di cui all'articolo 1 possono essere concessi in ordine di priorità:

     a) per l'adeguamento delle strutture di servizio degli immobili dell'ente alle vigenti norme di sicurezza ed igienico-sanitarie;

     b) per lavori urgenti di ordinaria e straordinaria manutenzione;

     c) per lavori di ristrutturazione ed ampliamento degli immobili destinati all'assistenza;

     d) per il miglioramento e l'ampliamento dell'attività assistenziale;

     e) per il ripiano del disavanzo di amministrazione dovuto a spese di investimento.

     2. I contributi sono concessi, sulla base del preventivo presentato, nella misura non superiore all'80 per cento dell'ammontare delle spese ritenute ammissibili secondo l'ordine di priorità previsto al comma 1.

 

     Art. 3. Domande di contributo.

     1. Al fine della concessione del contributo le I.P.A.B. e gli enti privati interessati devono inoltrare apposita domanda al competente Assessorato regionale, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, corredata:

     a) dallo stato patrimoniale e finanziario dell'ente;

     b) da una relazione analitica, firmata dal legale rappresentante dell'ente, sulla natura degli interventi da realizzare con i relativi allegati tecnici contenente l'ammontare della spesa prevista, sottoscritti da un tecnico o perito;

     c) dallo statuto o atto costitutivo dell'ente;

     d) dalla documentazione per la richiesta della certificazione ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 nel caso si tratti di enti privati;

     e) dall'eventuale documentazione integrativa richiesta dalla struttura del competente Assessorato regionale.

 

     Art. 4. Concessione del contributo.

     1. Sulla base delle verifiche istruttorie effettuate dalla struttura del competente Assessorato regionale, la Giunta regionale, entro il 30 ottobre, sentita la competente commissione consiliare permanente, tenuto conto dell'ammontare degli interventi ritenuti ammissibili nel rispetto dell'ordine di priorità previsto all'articolo 2 determina le misure percentuali dei contributi da corrispondere agli enti richiedenti in modo da contenere l'importo complessivo di essi nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale e ne dispone l'erogazione.

 

     Art. 5. Rendiconto.

     1. Le I.P.A.B. e gli enti privati destinatari del contributo annuale debbono presentare, entro il trimestre successivo alla data di ultimazione dei lavori, un rendiconto dal quale risulti documentata la spesa sostenuta.

     2. La mancata presentazione del rendiconto nei termini prescritti, nonchè la irregolare destinazione totale o parziale delle somme erogate, comportano la revoca dell'intero finanziamento o di parte di esso.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni che viene stanziata sul capitolo n. 42116 denominato: «Contributo alle I.P.A.B. e ad altre persone giuridiche private riconosciute ai sensi della legge regionale n. 73 del 1983, per adeguamenti delle strutture degli immobili, manutenzioni, ristrutturazioni, ed altre spese di investimento».

     2. Alla copertura finanziaria si provvede, per l'anno 1993, con i fondi accantonati sul capitolo n. 49001, elenco n. 4, lettera f), del bilancio 1993.

 

     Art. 7. Norma transitoria.

     1. Il termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 3 non opera per l'anno 1993.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 2.