§ 5.6.3 – L.R. 14 luglio 1983, n. 49.
Organizzazione del servizio dipartimentale di salute mentale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.6 salute mentale
Data:14/07/1983
Numero:49


Sommario
Art. 1.  (Servizio dipartimentale di salute mentale).
Art. 2.  (Attività del servizio dipartimentale di salute mentale).
Art. 3.  (Commissione regionale unica per la salute mentale).
Art. 4.  (Adempimenti preliminari per l'elaborazione del progetto degli interventi).
Art. 5.  (Progetto degli interventi).
Art. 6.  (Convenzioni con le università).
Art. 7.  (Responsabile del servizio dipartimentale di salute mentale- coordinamento).
Art. 8.  (Funzioni del servizio dipartimentale di salute mentale).
Art. 9.  (Attività ambulatoriale).
Art. 10.  (Servizio di pronto intervento).
Art. 11.  (Servizi di diagnosi e cura - ricoveri volontari e trattamenti sanitari obbligatori).
Art. 12.  (Strutture private convenzionate).
Art. 13.  (Ricoveri volontari per lungodegenti strutture di assistenza sociale e sanitaria).
Art. 14.  (Superamento degli ospedali psichiatrici).
Art. 15.  (Regolamenti).
Art. 16.  (Personale).
Art. 17.  (Formazione e aggiornamento del personale).
Art. 18.  (Inserimento nel lavoro).
Art. 19.  (Finanziamenti).


§ 5.6.3 – L.R. 14 luglio 1983, n. 49.

Organizzazione del servizio dipartimentale di salute mentale.

(B.U. 10 agosto 1983, n. 22).

TITOLO I

NORME GENERALI E PROGRAMMAZIONE DEI

SERVIZI DIPARTIMENTALI DI SALUTE MENTALE

 

Art. 1. (Servizio dipartimentale di salute mentale).

     Il servizio di salute mentale di cui alla lettera d) dell'articolo 17 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, inteso come insieme dei servizi e presidi che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative in materia di salute mentale, è organizzato su base dipartimentale ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 [1].

 

     Art. 2. (Attività del servizio dipartimentale di salute mentale).

     Il servizio dipartimentale di salute mentale garantisce la continuità e l'omogeneità dei trattamenti preventivi, curativi e riabilitativi.

     A tal fine esso assicura:

     a) attività ambulatoriali e domiciliari articolate a livello distrettuale ed erogate dodici ore al giorno, nei giorni feriali; le sedi di distretto saranno istituite tenendo conto delle strutture già esistenti ed in particolare delle sedi poliambulatoriali, secondo le indicazioni contenute nel progetto degli interventi di cui al successivo articolo 5;

     b) pronto intervento funzionante 24 ore su 24;

     c) servizio di diagnosi e cura per i ricoveri di pazienti acuti, sia volontari che in regime di trattamento sanitario obbligatorio, con un numero di posti-letto non superiore a uno per 10.000 abitanti, da istituire in aree specifiche di adeguate strutture ospedaliere individuate dalla Regione nel progetto degli interventi di cui al successivo articolo 5;

     d) comunità protette ubicate possibilmente nel territorio delle unità sanitarie locali ove insiste il servizio dipartimentale di salute mentale, finalizzate alla prima risocializzazione degli ex degenti ed al trattamento di pazienti usciti dalla fase acuta;

     e) strutture alloggiative, quali case famiglia e alberghi o pensioni convenzionati, in numero sufficiente a soddisfare le esigenze reali degli utenti;

     f) attività di prevenzione del disagio psichico, attraverso adeguati programmi di intervento nelle scuole e negli ambienti di lavoro;

     g) attività di aggiornamento e di formazione specifica del personale, in collegamento con le strutture universitarie;

     h) iniziative finalizzate al recupero degli ex degenti attraverso cooperative di lavoro artigianale, artistico ed agricolo.

 

     Art. 3. (Commissione regionale unica per la salute mentale). [2]

     [1. E' istituita presso l'Assessorato regionale salvaguardia e cura della salute, una commissione regionale unica per la salute mentale, di seguito denominata C.R.U.Sa.M..

     2. La C.R.U.Sa.M. è composta da:

     a) il dirigente del settore 60 dell'Assessorato salvaguardia e cura della salute con funzioni di presidente;

     b) il dirigente dell'ufficio 1 del settore 60 dell'Assessorato salvaguardia e cura della salute con funzioni di vice presidente;

     c) il responsabile della sezione 2 dell'ufficio 1 del settore 60 dell'Assessorato salvaguardia e cura della salute con funzioni di segretario;

     d) i direttori (o responsabili) dei dodici dipartimenti di salute mentale della Regione;

     e) due rappresentanti designati dall'ospedalità privata;

     f) cinque rappresentanti designati dalle associazioni di utenti e del volontariato operanti nel settore;

     g) tre rappresentanti degli istituti di psichiatria designati rispettivamente dall'università La Sapienza, dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e dall'Università di Tor Vergata;

     h) cinque esperti, designati dall'Assessore alla salvaguardia e cura della salute per l'area rispettivamente dei centri di salute mentale, delle strutture residenziali, delle strutture semiresidenziali, dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura degli ex ospedali psichiatrici (OO.PP.); almeno due di tali esperti sono psicologi dirigenti;

     i) un funzionario del settore 19 ed un esperto, designati dall'assessore competente in materia di politiche per la qualità della vita [3];

     l) uno psicologo docente designato dalla facoltà di psicologia dell'Università La Sapienza di Roma.

     3. Il presidente nomina un coordinatore della commissione e articola il lavoro della stessa costituendo dei gruppi di lavoro.

     4. La C.R.U.Sa.M. è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per la durata del Consiglio regionale.

     5. La C.R.U.Sa.M. svolge le seguenti funzioni:

     a) controlla e verifica l'attuazione e la realizzazione del processo di chiusura degli OO.PP. sia pubblici che privati;

     b) esercita, se necessario in collaborazione con il servizio ispettivo regionale, funzioni di verifica e controllo su tutte le strutture psichiatriche sia pubbliche che private esistenti sul territorio regionale, in merito al possesso e al mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali della struttura nonché alle attività svolte e ai livelli assistenziali qualitativi e quantitativi forniti dalle stesse;

     c) verifica le segnalazioni concernenti situazioni di particolare gravità effettuate da cittadini, utenti, familiari, associazioni varie operanti nel campo, richiedendo, se necessario, atti e/o relazioni scritte in merito alla disfunzionalità denunciata;

     d) collabora, fornendo consulenza, all'attività istituzionale, propria degli organi regionali, di programmazione, indirizzo e coordinamento nell'ambito specifico della tutela della salute mentale.

     6. La C.R.U.Sa.M. si riunisce di norma in forma plenaria ed in via ordinaria con cadenza mensile ed in via straordinaria ogni qualvolta il presidente o un terzo dei componenti ne richieda la convocazione. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.]

 

     Art. 4. (Adempimenti preliminari per l'elaborazione del progetto degli interventi).

     Le assemblee generali delle unità sanitarie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge trasmettono all'Assessorato regionale alla sanità:

     a) una dettagliata proposta per la istituzione del servizio dipartimentale di salute mentale a norma della presente legge;

     b) una proposta per la localizzazione e l'attivazione delle strutture e dei presidi del servizio dipartimentale di salute mentale previa ricognizione delle strutture esistenti effettivamente disponibili;

     c) una ricognizione degli operatori, con l'indicazione per ciascuno della qualifica rivestita, in servizio presso le strutture pubbliche e private convenzionate che svolgono attività nel settore della salute mentale;

     d) una relazione sul numero degli utenti e sugli interventi richiesti e soddisfatti durante l'anno 1982;

     e) una ricognizione della spesa sostenuta nel 1982, per le attività connesse alla tutela della salute mentale ed una relazione documentata sulla medesima con indicazione nominativa dei compensi relativi a retribuzioni, eventuali consulenze, convenzioni e prestazioni varie erogate a seguito di incarico specifico.

 

     Art. 5. (Progetto degli interventi).

     La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni e proposte fornite dalle assemblee generali delle unità sanitarie locali ai sensi del precedente articolo 4, predispone, sentita la Commissione consiliare competente per la sanità, un progetto dettagliato di interventi per l'istituzione dei servizi dipartimentali di salute mentale, da realizzare nell'arco di un biennio, in corrispondenza degli esercizi finanziari 1983, 1984 e 1985. Il progetto è sottoposto alle assemblee generali delle unità sanitarie locali ed approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

     Il progetto deve contenere:

     a) la individuazione dettagliata dei poli ospedalieri e la mappa dei posti-letto attualmente in convenzione corredata da un piano che preveda la riorganizzazione delle strutture per acuti, secondo i requisiti di legge, l'organizzazione di strutture per trattamenti protratti che non necessitano di degenza ospedaliera e la utilizzazione di strutture private convenzionate di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 931 del 24 febbraio 1981, che non svolgano esclusivamente attività psichiatrica ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     b) la localizzazione dei presidi e delle strutture necessari ad assicurare le attività di cui al precedente articolo 2 in ogni unità sanitaria locale, fermo restando quanto previsto all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     c) la riorganizzazione interna degli ospedali psichiatrici finalizzata al graduale superamento degli stessi e la riorganizzazione di strutture per lungodegenti e cronici in conformità alle norme contenute nel titolo II della presente legge;

     d) la utilizzazione del personale già in servizio presso le unità sanitarie locali e presso i presidi ospedalieri pubblici e convenzionati, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito regionale, e con gli ordini professionali dei medici nonché indicazioni precise per la determinazione delle piante organiche dei servizi dipartimentali di salute mentale, in conformità a quanto previsto al titolo II della presente legge;

     e) la previsione della spesa basata sull'uso programmato delle risorse e dei risparmi conseguibili in relazione a quanto previsto alla precedente lettera a).

 

     Art. 6. (Convenzioni con le università).

     La Regione, ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, stipula convenzioni con le università per consentire alle cliniche universitarie psichiatriche e di neuro-psichiatria infantile ed agli istituti universitari di psicologia, l'espletamento dei compiti di ricerca, di didattica e di assistenza, anche in strutture non universitarie.

     Per le finalità di cui al precedente comma, le unità sanitarie locali, competenti per territorio, possono stipulare convenzioni specifiche con le università, nel rispetto dei relativi compiti istituzionali e secondo i criteri di collaborazione sanciti dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 [4].

     Le predette convenzioni dovranno essere conformi a quanto stabilito dai decreti del Ministero della pubblica istruzione del 9 novembre 1982, concernenti rispettivamente: «Determinazione dei requisiti di idoneità per l'utilizzazione delle strutture delle unità sanitarie locali da parte delle facoltà di medicina ai fini della ricerca e dell'insegnamento» e «Approvazione degli schemi-tipo di convenzione tra Regione e università e tra università e unità sanitarie locali».

     Le convenzioni tra le singole unità sanitarie locali e le università sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente per la sanità.

     Gli studenti delle facoltà di medicina e degli istituti universitari di psicologia e di pedagogia e gli iscritti alle scuole di specializzazione in psichiatria e neuro-psichiatria infantile possono frequentare le strutture convenzionate a norma del presente articolo e, previa autorizzazione da parte dei responsabili del servizio dipartimentale di salute mentale e delle autorità universitarie competenti, le strutture degli altri servizi.

     D'intesa con le università, il Consiglio regionale disciplina e coordina, con appositi atti deliberativi, il diritto alla frequenza dei servizi dipartimentali di salute mentale da parte degli studenti delle scuole di servizio sociale, delle scuole di formazione per educatori e degli allievi delle scuole per infermieri professionali.

 

     Art. 7. (Responsabile del servizio dipartimentale di salute mentale- coordinamento).

     Il responsabile del servizio dipartimentale di salute mentale è uno psichiatra o un neuropsichiatra od un neuro-psichiatra infantile con qualifica di primario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 [5], nominato dall'ufficio di direzione della unità sanitaria locale, secondo quanto indicato dalla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Per il coordinamento tecnico delle attività il responsabile di cui al comma precedente è coadiuvato da un gruppo interdisciplinare di operatori in rappresentanza delle varie strutture del servizio dipartimentale di salute mentale.

     Le unità sanitarie locali garantiscono la partecipazione, per il tempo necessario, degli operatori di cui al comma precedente alle attività di coordinamento tecnico.

     L'attività di coordinamento di cui al presente articolo non comporta la corresponsione di indennità.

TITOLO II

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEI

SERVIZI DIPARTIMENTALI DI SALUTE MENTALE

 

     Art. 8. (Funzioni del servizio dipartimentale di salute mentale).

     Il servizio dipartimentale di salute mentale svolge le seguenti funzioni:

     1) Attività di prevenzione:

     a) interventi per l'individuazione precoce delle situazioni di effettivo o potenziale disagio psichico, da attuarsi nella realtà scolastica, lavorativa e sociale in collaborazione con il servizio materno infantile, con la scuola ed i suoi organi collegiali, con il servizio per l'igiene, la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli altri servizi socio-sanitari del territorio;

     b) interventi di promozione e sensibilizzazione sui problemi dell'igiene mentale dei cittadini, da attuarsi mediante programmi di educazione sanitaria integrati e concordati con gli altri servizi delle unità sanitarie locali, in particolare con il consultorio familiare;

     c) promozione di ricerche e collaborazione ai piani di ricerca finalizzati avviati dalla Regione e dagli istituti di ricerca.

     2) Attività di diagnosi e cura:

     a) interventi diagnostici e terapeutici a livello ambulatoriale, domiciliare e presso centri terapeutici;

     b) pronto intervento psichiatrico;

     c) trattamenti sanitari volontari e obbligatori secondo quanto stabilito dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     d) attività di filtro e controllo dei ricoveri nelle strutture convenzionate di cui all'articolo 5 della presente legge;

     3) Attività di riabilitazione:

     a) valutazione della reale disponibilità della famiglia a riaccogliere il malato dimesso;

     b) attività rigorosamente coordinata di deospedalizzazione, riabilitazione e reinserimento di degenti ancora ricoverati negli ospedali psichiatrici pubblici e negli istituti privati, secondo i principi fissati dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in conformità alle direttive impartite dalla Regione a norma del precedente articolo 5;

     c) assistenza sociale, sanitaria e riabilitativa di pazienti psichiatrici lungodegenti e cronici in strutture di ricovero;

     d) attività di riabilitazione e reinserimento sociale del disagiato psichico attraverso centri sociali, centri diurni, comunità protette e terapeutiche, adeguate sedi di formazione professionale e di tirocinio di lavoro, nonché attraverso convenzioni con imprese artigiane e con enti pubblici, finalizzate ad assicurare agli ex degenti attività lavorative retribuite;

     e) interventi socio-assistenziali volti ad assicurare un'adeguata assistenza e l'alloggio presso case famiglia, case albergo e centri di ospitalità protratta per i disagiati psichici incapaci o impossibilitati a provvedere autonomamente ai propri bisogni. Le attività di cui al precedente comma sono svolte, di norma, ai seguenti livelli:

     1) a livello distrettuale:

     a) interventi ambulatoriali;

     b) interventi domiciliari;

     2) a livello di unità sanitarie locali;

     a) programmazione e controllo degli interventi sanitari, riabilitativi e di occupazione;

     b) servizio di diagnosi e cura ospedaliero;

     c) centri diurni con funzioni terapeutiche e riabilitative;

     d) pronto intervento psichiatrico;

     e) erogazione di provvidenze economiche;

     f) servizi di assistenza sociale e sanitaria per lungodegenti e cronici;

     g) case famiglia o centri di ospitalità protratta;

     h) comunità protette;

     i) comunità terapeutiche per trattamenti protratti che non necessitano di degenza ospedaliera.

     Il progetto degli interventi di cui al precedente articolo 5 dovrà prevedere le situazioni in cui le attività indicate al punto 2) del precedente comma saranno organizzate a livello interzonale purché ricorrano condizioni di comprovata necessità.

     I posti ospitalità da riservare alle iniziative di cui alle lettere f), g), h) ed i) del punto n. 2 del secondo comma del presente articolo saranno definiti sulla base dei risultati delle ricognizioni effettuate dalle unità sanitarie locali ai sensi del precedente articolo 4.

 

     Art. 9. (Attività ambulatoriale).

     I presidi ambulatoriali devono assicurare interventi di tipo medico- farmacologico e di tipo psicoterapeutico e socio-assistenziale.

     La organizzazione degli interventi ambulatoriali deve avvenire in stretta collaborazione con le famiglie, ove possibile, nonché con il servizio materno-infantile e dell'età evolutiva e per la procreazione cosciente e responsabile ed in particolare con i consultori familiari e le unità territoriali di riabilitazione. Nell'organizzare tali interventi devono essere garantiti servizi adeguati alle esigenze dei bambini e degli adolescenti.

     Il presidio ambulatoriale assicura un'attività continuativa dalle ore 8 alle ore 20 in tutti i giorni feriali mediante unità operative pluridisciplinari.

     Le indicazioni per gli organici da assegnare ad ogni presidio presso le unità sanitarie locali saranno contenute, nel progetto degli interventi di cui al precedente articolo 5.

     Nei piani delle unità sanitarie locali potranno essere previsti presidi aggiuntivi in relazione a specifiche esigenze del territorio connesse all'esistenza nel territorio stesso di ospedali, fabbriche, scuole ed altri insediamenti collettivi.

 

     Art. 10. (Servizio di pronto intervento).

     Il servizio di pronto intervento funziona 24 ore su 24, risponde a richieste di intervento urgente nel luogo in cui esso si è reso necessario, fornisce una risposta adeguata alle crisi, contribuisce ad evitare il ricorso all'ospedalizzazione e la cronicizzazione del disturbo.

     Il servizio di pronto intervento opera in coordinamento con il servizio di pronto intervento di cui alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 101.

     Nel servizio di pronto intervento è utilizzato, a rotazione, il personale assegnato al servizio dipartimentale di salute mentale.

     Il servizio di cui al presente articolo attua:

     a) gli interventi domiciliari immediati assicurando per il tempo necessario la presenza degli operatori presso il paziente;

     b) l'avvio all'ambulatorio dei pazienti;

     c) il ricovero volontario presso l'ospedale generale e le altre strutture a ciò abilitate a norma del successivo articolo 11;

     d) il ricovero in regime di trattamento sanitario obbligatorio.

     Nel progetto degli interventi di cui al precedente articolo 5 saranno contenute indicazioni per la determinazione del numero delle unità operative pluridisciplinari e dei mezzi di trasporto di cui dovrà essere dotato il servizio previsto dal presente articolo.

 

     Art. 11. (Servizi di diagnosi e cura - ricoveri volontari e trattamenti sanitari obbligatori).

     I ricoveri in regime di trattamento sanitario obbligatorio sono effettuati, ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in aree specifiche presso i servizi di diagnosi e cura individuati dalla Regione, anche a livello interzonale, nel progetto degli interventi di cui al precedente articolo 5 presso le unità sanitarie locali nell'ambito degli ospedali pubblici, di quelli dipendenti da enti ed istituti ecclesiastici civilmente riconosciuti e delle cliniche universitarie.

     I ricoveri volontari sono effettuati oltre che nelle strutture di cui al precedente comma anche nelle strutture private convenzionale di cui alla lettera a) del secondo comma del precedente articolo 5.

     In via eccezionale, in mancanza delle strutture indicate al precedente primo comma, rispetto a specifiche esigenze territoriali, il progetto degli interventi di cui all'articolo 5 della presente legge può individuare le strutture private polispecialistiche convenzionate nelle quali sono consentiti ricoveri per trattamenti sanitari obbligatori, nel rispetto dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nei limiti fissati dalla Regione nel progetto stesso.

     I trattamenti sanitari obbligatori sono disposti dal sindaco a norma degli articoli 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     I ricoveri volontari sono subordinati al parere motivato del servizio dipartimentale di salute mentale.

     Il servizio dipartimentale di salute mentale esercita la vigilanza sui ricoveri volontari e su quelli in regime di trattamento sanitario obbligatorio, con particolare riguardo ai ricoveri di cui al precedente terzo comma, nonché sugli interventi curativi nell'ambito dello specifico progetto terapeutico.

     Gli operatori del servizio dipartimentale di salute mentale garantiscono l'assistenza nel servizio di diagnosi e cura nonché la necessaria consulenza psichiatrica a tutti i reparti ospedalieri.

     La Regione, sulla base delle indicazioni delle unità sanitarie locali, predispone, nell'ambito del progetto degli interventi di cui al precedente articolo 5, la mappa dei posti disponibili ed utilizzabili per le finalità del presente articolo.

     I servizi ospedalieri di diagnosi e cura non potranno comunque avere un numero di posti-letto superiore a quindici.

     Presso i presidi di cui al primo comma del presente articolo, devono essere organizzati spazi idonei per la vita dei ricoverati, quali corsie, soggiorni, spazi esterni, sale per colloqui, e deve essere utilizzato personale particolarmente qualificato.

     I trattamenti sanitari obbligatori sono effettuati in stretto collegamento con i servizi sociali del territorio e con l'ambiente familiare e sociale del ricoverato.

     I trattamenti sanitari obbligatori devono essere limitati al tempo strettamente necessario e sostituiti con progetti terapeutici da attuare con la collaborazione volontaria del ricoverato e, ove possibile, con la partecipazione dei familiari.

     Al momento della dimissione, il servizio deve accertare che il paziente abbia una sistemazione autonoma ovvero una sistemazione presso la famiglia, se consenziente, o presso altre strutture curative o residenziali protette.

 

     Art. 12. (Strutture private convenzionate).

     L'utilizzazione delle strutture private convenzionale è effettuata con le modalità e nei termini previsti nel progetto degli interventi di cui al precedente articolo 5.

     Fino all'approvazione del predetto progetto restano ferme le disposizioni impartite in materia dalla Regione.

 

     Art. 13. (Ricoveri volontari per lungodegenti strutture di assistenza sociale e sanitaria).

     Per i malati di mente che necessitano di un trattamento socio- sanitario prolungato la Regione definisce, nell'ambito del progetto degli interventi di cui al precedente articolo 5, delle strutture di assistenza sociale e sanitaria sia di ricovero che di tipo alternativo, quali comunità terapeutiche, comunità protette, case famiglia e centri diurni nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il divieto di effettuare nelle strutture predette trattamenti sanitari obbligatori.

 

     Art. 14. (Superamento degli ospedali psichiatrici).

     Il superamento degli ospedali psichiatrici, di cui all'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dovrà avvenire attraverso:

     1) la permanenza dell'attuale blocco dei ricoveri ed il superamento della specificità psichiatrica dell'istituzione;

     2) la riorganizzazione interna attraverso la costituzione di aree omogenee di patologia e di ospitalità residenziale, con possibilità di assistenza specifica, destinate all'assistenza di situazioni psichiatriche gravi cronicizzate, di gravi invalidità o forme patologiche anche nei confronti dell'utenza del territorio;

     3) la riorganizzazione degli ospedali psichiatrici in presidi generali per l'assistenza sociale e sanitaria e per la riabilitazione della lungodegenza psichiatrica e non prevalentemente psichiatrica. Tali presidi dovranno integrarsi e coordinarsi anche nel servizio dipartimentale di salute mentale, al fine di garantire la continuità terapeutica per i malati psichiatrici.

     A tal fine la Regione:

     1) provvede all'aggiornamento immediato dei dati concernenti le strutture psichiatriche esistenti nel territorio regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 23 dicembre 1980, n. 7107;

     2) provvede ad identificare, nel progetto degli interventi di cui al precedente articolo 5, due distinti livelli assistenziali che portino alla costituzione delle seguenti aree di intervento:

     a) un'area socio-sanitaria per situazioni psichiatriche gravi cronicizzate con prevalenti caratteristiche di riabilitazione destinata a:

     - pazienti con prevalenti disturbi psichiatrici ed istituzionali, per i quali non è obiettivamente prevedibile, in breve tempo, la dimissione dall'ospedale, nel rispetto dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ricercando soluzioni terapeutiche alternative, con un programma di progressivo inserimento sociale;

     - i ricoveri istituzionalizzati per una patologia di grave "handicap" psico-motorio.

     Il personale che opera nella predetta area è costituito da: infermieri professionali, fisioterapisti, assistenti sociali, psicologi, medici internisti, geriatri, fisiatri, psichiatri. Nell'area stessa potranno essere organizzate attività ambulatoriali di rialibitazione motoria per i cittadini del territorio;

     b) un'area socio-assistenziale destinata a:

     - degenti con prevalenti necessità di carattere sociale che, avendo già recuperato un discreto livello di autonomia e di socializzazione, sono in attesa di fruire di possibilità alloggiative e lavorative esterne;

     - anziani autosufficienti, senza prevalenti problemi psichiatrici ed istituzionali, che non necessitano di una assistenza sanitaria permanente.

     Tale area sarà utilizzata anche da anziani senza precedenti di ospedalizzazione psichiatrica.

     La predetta area sarà gestita dalla circoscrizione in cui si trova la struttura, in stretto collegamento con le unità sanitarie locali bacino di utenza della struttura stessa, secondo modalità definite dalla Regione in sede del progetto degli interventi di cui al precedente articolo 5;

     3) provvede ad impartire alle unità sanitarie locali direttive per la distribuzione degli ospiti e del personale sanitario e tecnico dell'ospedale psichiatrico tra i servizi dipartimentali di salute mentale, favorendo la formulazione di programmi concreti, con l'indicazione dei mezzi e dei tempi di realizzazione dei progetti di dimissione e la riconversione ed assegnazione del personale ai presidi esterni territoriali;

     4) fissa i criteri di assegnazione del personale alle unità sanitarie locali a norma del successivo articolo 16;

     5) eroga alle unità sanitarie locali finanziamenti finalizzati alla deospedalizzazione in proporzione al numero dei relativi degenti da reinserire nel territorio;

     6) (Omissis);

     7) stabilisce, entro e non oltre il 30 giugno 1985, con deliberazione del Consiglio regionale, la definitiva destinazione delle strutture di cui al presente articolo sulla base di una valutazione dei risultati conseguiti attraverso le trasformazioni previste nei precedenti commi [6].

     Le norme previste dal presente articolo si applicano anche agli istituti privati che svolgono attività psichiatrica secondo le norme previste dal regio decreto 16 agosto 1909, n. 615 [7] (ospedale psichiatrico «Santa Maria Immacolata della Casa Divina Provvidenza» sito in Guidonia; «San Giovanni di Dio» sito in Genzano; «Villa degli Ulivi» sito in Sant'Elia Fiumerapido; istituto «Santa Maria» sito in Castrocielo; «San Francesco di Alatri» sito in Alatri; istituto «San Pio X» sito in Viterbo).

     Il personale degli istituti di cui al precedente comma sarà destinato alle strutture del servizio sanitario nazionale secondo quanto disposto dalla legislazione vigente.

 

     Art. 15. (Regolamenti).

     Il Consiglio regionale, contestualmente all'approvazione del progetto degli interventi di cui al precedente articolo 5, emana, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito regionale, con gli ordini professionali dei medici nonché con le forze sociali e con i rappresentanti delle associazioni delle famiglie degli utenti, i regolamenti per il funzionamento dei servizi dipartimentali di salute mentale, per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture alternative ai ricoveri quali i centri sociali, i centri diurni, le comunità alloggio, le comunità protette [8].

 

     Art. 16. (Personale).

     L'organizzazione del personale deve prevedere la costituzione di unità operative pluridisciplinari, composte da psichiatri, da psicologi, da assistenti sociali, da infermieri e da terapisti della riabilitazione.

     L'organico complessivo del servizio dipartimentale di salute mentale è fissato in relazione alle unità necessarie per assicurare il funzionamento del servizio stesso e sarà determinato secondo i parametri fissati nel progetto degli interventi di cui al precedente articolo 5. In casi particolari, in presenza di specifiche esigenze, potranno essere previste ulteriori unità di personale o altre figure professionali nell'ambito di quelle previste dalla normativa vigente ed in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 [9], anche con riguardo alle qualifiche funzionali di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 dello stesso decreto.

     Per il funzionamento dei servizi dipartimentali di salute mentale verrà utilizzato il seguente personale:

     a) unità già operanti nei presidi e nei servizi per la salute mentale, creati in attuazione della legge 13 maggio 1978, n. 180 [10], e della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     b) unità di nuova assunzione, ai sensi della legge 26 gennaio 1982, n. 12 [11];

     c) unità già inserite negli organici degli enti disciolti o di enti che abbiano cessato le loro funzioni relative alla tutela della salute mentale e che non abbiano ancora provveduto integralmente al trasferimento del relativo personale alle strutture del servizio sanitario nazionale;

     d) unità già addette ad ospedali ed istituti psichiatrici pubblici e privati, che in relazione al progressivo esaurimento delle funzioni di questi ultimi, si siano rese o si rendano successivamente disponibili per una mobilità verso gli altri presidi e servizi dipartimentali di salute mentale; a tal fine la Regione, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito regionale, fissa i criteri per la distribuzione del predetto personale sul territorio.

     Il personale addetto al servizio dipartimentale di salute mentale è distribuito nei presidi e servizi, con provvedimento dell'ufficio di direzione delle unità sanitarie locali, su proposta dei responsabili del servizio stesso, sentite le organizzazioni sindacali.

     Il personale del servizio dipartimentale di salute mentale opera preferibilmente con rapporto di lavoro a tempo pieno.

 

     Art. 17. (Formazione e aggiornamento del personale).

     Il diritto all'aggiornamento ed alla formazione del personale dei dipartimenti di salute mentale viene garantito dalle unità sanitarie locali per un totale di 150 ore annue destinate a:

     a) seminari interni ed esterni, partecipazione a convegni ed attività di ricerca, scambi con operatori di altri servizi;

     b) frequenza di attività di "training" psicoterapeutico svolta presso le sedi dei servizi dipartimentali di salute mentale all'uopo opportunamente attrezzate, utilizzando per la didattica il personale dei servizi stessi, idoneo allo svolgimento di tali attività e, mediante convenzione, personale universitario e degli istituti di ricerca.

     Le attività di formazione ed aggiornamento professionale di cui al comma precedente sono intese ad assicurare una migliore qualificazione del personale dei servizi dipartimentali di salute mentale.

     La Regione promuove l'aggiornamento permanente del personale dei servizi di salute mentale attraverso la continua verifica e rielaborazione dei metodi e delle tecniche adottati, nonché l'analisi epidemiologica dell'attività dei servizi stessi.

     La Regione promuove, altresì, l'aggiornamento degli altri operatori dei servizi sociali e sanitari sui problemi, sui metodi terapeutici e sulla organizzazione dei servizi dipartimentali di salute mentale.

 

     Art. 18. (Inserimento nel lavoro).

     In attuazione di quanto stabilito dalla lettera d) del punto n. 3 del primo comma del precedente articolo 8, la Regione eroga un contributo annuo alle imprese artigiane, alle cooperative ed alle aziende che, nelle condizioni previste dalle leggi vigenti per l'avviamento al lavoro, assumono in qualità di lavoratore dipendente con un contratto di lavoro a tempo indeterminato un soggetto dimesso dagli ospedali psichiatrici o un paziente dimesso dai servizi di diagnosi e cura per i quali il responsabile del servizio dipartimentale di salute mentale certifichi la difficoltà di inserimento.

     Le modalità ed i criteri per la richiesta e l'erogazione dei contributi di cui al precedente comma nonché le modalità per la realizzazione di iniziative di recupero da attuarsi, in via sperimentale ed in numero definito, attraverso le cooperative di lavoro di cui alla lettera h) del secondo comma del precedente articolo 2, sono stabilite in sede di progetto degli interventi previsti dall'articolo 5 della presente legge.

 

     Art. 19. (Finanziamenti).

     In attesa che il progetto degli interventi cui al precedente articolo 5, precisi, insieme ai programmi, anche le somme necessarie per realizzarli, per l'anno 1983 e per ciascuno dei due anni successivi, sulla quota assegnata alla Regione Lazio sul fondo sanitario nazionale saranno vincolate le somme di L. 1.500 milioni per la ristrutturazione delle aree ex manicomiali e di L. 1.000 milioni per il personale.

     A partire dall'esercizio finanziario 1984 è istituito nel bilancio regionale per far fronte all'onere finanziario derivante dall'applicazione del precedente articolo 18, un apposito capitolo denominato: «Contributi alle imprese artigiane, alle cooperative ed alle aziende per l'inserimento sul lavoro di dimessi dai servizi di diagnosi e cura e dagli ospedali psichiatrici» il cui stanziamento è stabilito annualmente con la legge di bilancio.


[1] G.U. 28 dicembre 1978, n. 360 (S.O.), «Istituzione del servizio sanitario nazionale».

[2] Articolo modificato dall'art. unico della L.R. 11 maggio 1984, n. 18, sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 1998, n. 39 e abrogato dall’art. 5 della L.R. 3 luglio 2006, n. 6.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 39 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.

[4] Comma così modificato dall'art. unico della L.R. 11 maggio 1984, n. 18.

[5] G.U. 15 febbraio 1980, n. 45 (S.O.), «Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali».

[6] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 1998, n. 39.

[7] G.U. 16 settembre 1909, n. 217, «Regolamento sui manicomi e sugli alienati».

[8] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 1998, n. 39.

[9] G.U. 15 febbraio 1980, n. 45 (S.O.), «Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali».

[10] G.U. 16 maggio 1978, n. 133, chi «Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori».

[11] G.U. 27 gennaio 1981, n. 25, converte in legge, con modificazioni, il D.L. 26 novembre 1981, n. 678 (G.U. 28 novembre 1981, n. 328), «Blocco degli organici delle unità sanitarie locali».