§ 5.1.14 - R.R. 28 agosto 1976, n. 2.
Approvazione del regolamento per la stipula delle convenzioni previste dall'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria ed ospedaliera
Data:28/08/1976
Numero:2


Sommario
Art. 1.      La Regione, in applicazione e nei limiti dell'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 376
Art. 2.      Le convenzioni di cui al presente regolamento sono stipulate, in conformità agli schemi di cui al successivo art. 3 dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla sanità, [...]
Art. 3.      Sono approvati e fanno parte integrante del presente regolamento gli allegati schemi di convenzione tra la Regione e le Cliniche universitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere [...]
Art. 4.      Nelle singole convenzioni il numero dei posti-letto ubicati in camere che non comportano alcun onere aggiuntivo a carico dell'assistito non potrà essere inferiore all'85 per cento del numero [...]
Art. 5.      In attesa dell'emanazione del piano sociale e sanitario regionale, per la stipula delle convenzioni con le case di cura private si dovrà tener conto dei seguenti criteri
Art. 6.      L'attribuzione delle case di cura private alle fasce funzionali di cui al decreto del Ministero della sanità 30 giugno 1975 viene effettuata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la [...]
Art. 7.      Possono essere stipulate convenzioni con le case di cura iscritte alla fascia D) purché le medesime si impegnino a dotarsi, entro dodici mesi dalla data di stipulazione della convenzione, dei [...]
Art. 8.      Le diarie da corrispondere alle case di cura iscritte alla fascia C) sono quelle determinate presso il Ministero della sanità previa trattativa nazionale fra le Regioni e le associazioni [...]
Art. 9.      La diaria da corrispondere alle case di cura iscritte alla fascia A) verrà determinata caso per caso tenendo conto dei seguenti criteri in relazione alle singole componenti di spesa
Art. 10.      Nella determinazione delle diarie da corrispondere alle case di cura iscritte alla fascia B), verranno utilizzati gli stessi parametri e criteri seguiti nella trattativa nazionale per le case di [...]
Art. 11.      Le diarie da corrispondere alle case di cura iscritte alla fascia D) sono determinate riducendo proporzionalmente la corrispondente diaria fissata per le case di cura collocate nella fascia C) [...]
Art. 12.      La diaria per il familiare accompagnatore nel caso di ricovero di minori di mesi dodici, è determinata mediante trattativa tra la Regione e le associazioni regionali delle case di cura depurando [...]
Art. 13.      Le tariffe per le prestazioni integrative non sanitarie applicate dalle case di cura debbono essere approvate preventivamente dalla Regione ed indicate in un elenco allegato alla convenzione
Art. 14.      Le prestazioni integrative di carattere non sanitario e le particolari condizioni di comfort ambientale e di trattamento alberghiero nonché la diaria per il familiare accompagnatore nel caso di [...]
Art. 15.      Le trattative di cui agli artt. 8, 12, 13 e 14 del presente regolamento sono condotte da parte della Regione dall'Assessore alla sanità coadiuvato da tre membri della Commissione consiliare [...]
Art. 16.      Entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, l'amministrazione degli istituti di cura convenzionati convoca una Assemblea dei delegati d'ambiente del personale medico e non medico aperta ai [...]


§ 5.1.14 - R.R. 28 agosto 1976, n. 2.

Approvazione del regolamento per la stipula delle convenzioni previste dall'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

(B.U. 13 settembre 1976, n. 25, S.O.).

 

Art. 1.

     La Regione, in applicazione e nei limiti dell'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 376 [1] e della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 15 [2] e successive modificazioni ed integrazioni, stipula le convenzioni con le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera, gli istituti ed enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817 [3] e le case di cura private, secondo i criteri e le modalità previsti da presente regolamento.

     La Regione può, altresì stipulare con le case di cura private convenzioni che prevedano la trasformazione in centri di assistenza e riabilitazione.

     La Regione può, altresì, stipulare convenzioni con le case di cura private psichiatriche, o che richiedono la trasformazione in centri di assistenza e risocializzazione.

 

     Art. 2.

     Le convenzioni di cui al presente regolamento sono stipulate, in conformità agli schemi di cui al successivo art. 3 dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla sanità, previo parere favorevole della Commissione consiliare permanente per la sanità.

     Le convenzioni di cui al primo comma sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 3.

     Sono approvati e fanno parte integrante del presente regolamento gli allegati schemi di convenzione tra la Regione e le Cliniche universitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli Istituti ed Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera, gli Istituti ed Enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817 e le Case di cura private.

     E' approvato e fa parte integrante del presente regolamento l'allegato schema di convenzione tra la Regione Lazio e le case di cura private o dipendenti da istituti o enti di cui alle leggi 12 febbraio 1968, n. 132 (art. 1 penultimo comma) [4] e 26 novembre 1973, n. 817, che richiedono la trasformazione di centri di assistenza e riabilitazione.

     E' approvato e fa parte integrante del presente regolamento l'allegato schema di convenzione tra la Regione Lazio e le case di cura private o dipendenti da istituti o enti di cui alle leggi 12 febbraio 1968, n. 132 (art. 1, penultimo comma) 2 e 26 novembre 1973, n. 817, che esercitino attività di ricovero per pazienti psichiatrici o che richiedano la trasformazione in centri di assistenza o risocializzazione.

 

     Art. 4.

     Nelle singole convenzioni il numero dei posti-letto ubicati in camere che non comportano alcun onere aggiuntivo a carico dell'assistito non potrà essere inferiore all'85 per cento del numero complessivo dei posti-letto convenzionati per ciascuna specialità.

     In via eccezionale potranno essere stipulate convenzioni in deroga a quanto previsto nel comma precedente qualora la casa di cura, in relazione alle proprie strutture non sia in alcun modo in grado di assicurare la sopraindicata percentuale di posti-letto che non comportano alcun onere a carico dell'assistito e la Regione si trovi nella comprovata necessità di stipulare la convenzione stessa.

     Le camere che comportano oneri aggiuntivi a carico dell'assistito devono essere specificamente individuate nella convenzione.

 

     Art. 5.

     In attesa dell'emanazione del piano sociale e sanitario regionale, per la stipula delle convenzioni con le case di cura private si dovrà tener conto dei seguenti criteri:

     1) necessità di integrare i posti-letto disponibili presso gli ospedali pubblici fino al completamento del fabbisogno accertato in ciascun comprensorio di cui alla legge 12 gennaio 1976, n. 2;

     2) esigenza di riequilibrare la dislocazione territoriale dei presidi pubblici da realizzarsi mediante il convenzionamento con le case di cura private ubicate in comprensori nei quali non esistano ospedali pubblici o siano insufficienti i posti-letto in essi disponibili;

     3) necessità di sopperire all'insufficienza di posti-letto in ospedali pubblici nelle singole specialità;

     4) decongestionamento degli ospedali dei grandi centri abitati privilegiando in particolare le convenzioni con le case di cura per lungo- degenti in attesa che vengano realizzati servizi alternativi extra- ospedalieri. A tal fine potrà essere promossa la riconversione in posti- letto per lungo-degenti, dei posti-letto disponibili nelle case di cura private, eccedenti il fabbisogno per acuti.

     Il fabbisogno di posti-letto previsto per ciascun comprensorio potrà essere superato qualora esista l'impossibilità, nei comprensori limitrofi, di raggiungere, anche con il convenzionamento con le case di cura private, il necessario fabbisogno di posti-letto ed in caso di servizi che debbano essere assicurati a livello intercomprensoriale.

 

     Art. 6.

     L'attribuzione delle case di cura private alle fasce funzionali di cui al decreto del Ministero della sanità 30 giugno 1975 viene effettuata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente per la sanità, su proposta della apposita Commissione - prevista dall'art. 2 dello schema di convenzione fra le regioni e le case di cura private, approvato con decreto del Ministero della sanità in data 30 giugno 1975 nominata con deliberazione della Giunta regionale.

     La Commissione prevista dall'art. 2 dello schema di convenzione fra le regioni e le case di cura private formula le proprie proposte sulla base di sopralluoghi ispettivi intesi a verificare la rispondenza delle singole case di cura ai requisiti previsti dal decreto sopracitato.

 

     Art. 7.

     Possono essere stipulate convenzioni con le case di cura iscritte alla fascia D) purché le medesime si impegnino a dotarsi, entro dodici mesi dalla data di stipulazione della convenzione, dei requisiti richiesti almeno per l'attribuzione alla fascia C) ovvero a riconvertirsi in presidi sanitari di diverso tipo.

     Qualora le case di cura, nel termine suddetto, non abbiano ottemperato all'impegno assunto, non avranno titolo al rinnovo della convenzione.

 

     Art. 8.

     Le diarie da corrispondere alle case di cura iscritte alla fascia C) sono quelle determinate presso il Ministero della sanità previa trattativa nazionale fra le Regioni e le associazioni nazionali delle case di cura private.

     Per le case di cura collocate nelle fasce A), B) e D) le diarie vengono determinate mediante trattativa fra la Regione e le associazioni regionali delle case di cura.

     Nella determinazione delle diarie dovrà essere tenuto conto dei criteri indicati nei seguenti articoli.

 

     Art. 9.

     La diaria da corrispondere alle case di cura iscritte alla fascia A) verrà determinata caso per caso tenendo conto dei seguenti criteri in relazione alle singole componenti di spesa:

     a) spese di personale sulla base dell'organico previsto dall'allegato n. 1 al decreto del Ministero della sanità in data 30 giugno 1975. Potrà essere riconosciuto un organico superiore nel caso di servizi ad altissima specializzazione;

     b) vitto, utenze, fitti, imposte, tasse e oneri fiscali, secondo i criteri seguiti nella trattativa nazionale per la determinazione della diaria relativa alle case di cura iscritte alla fascia C);

     c) medicinali, presidi, rinnovo, ammortamento e spese di gestione delle attrezzature, sulla base di un'analisi dei costi in relazione alla specificità dei servizi erogati.

     La determinazione della diaria di cui al presente articolo dovrà tener conto di un tasso di occupazione medio, comunque non inferiore al cinquanta per cento da valutarsi secondo la effettiva e documentata attività della casa di cura ed in relazione al tipo di prestazioni erogate.

 

     Art. 10.

     Nella determinazione delle diarie da corrispondere alle case di cura iscritte alla fascia B), verranno utilizzati gli stessi parametri e criteri seguiti nella trattativa nazionale per le case di cura collocate nella fascia C), ad eccezione delle spese relative al personale che dovranno essere commisurate all'organico previsto dall'allegato n. 1 del decreto del Ministero, della sanità in data 30 giugno 1975 e di quelle relative al funzionamento dei servizi di diagnosi e cura fissati dal decreto ministeriale predetto per la fascia B) che saranno determinate sulla base di un'analisi media dei costi.

     Per quanto riguarda le case di cura che dispongono di almeno uno dei seguenti servizi: diagnostica isotopica - terapia radiante (roentgenterapia e plesioterapia ovvero alte energie) - attrezzatura per la terapia intensiva medica con monitoraggio - emodialisi - terapia intensiva neonatale, la relativa diaria verrà fissata caso per caso sulla base di una analisi dei costi relativi al rinnovo, ammortamento e gestione delle attrezzature, fermi restando, per le altre componenti di spesa, i criteri indicati al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 11.

     Le diarie da corrispondere alle case di cura iscritte alla fascia D) sono determinate riducendo proporzionalmente la corrispondente diaria fissata per le case di cura collocate nella fascia C) in relazione ai minori requisiti e servizi dei quali le case di cura stesse sono in possesso.

     Tale riduzione viene effettuata sulla base delle risultanze dei sopralluoghi effettuati dalla Commissione di cui al secondo comma dell'art. 6.

 

     Art. 12.

     La diaria per il familiare accompagnatore nel caso di ricovero di minori di mesi dodici, è determinata mediante trattativa tra la Regione e le associazioni regionali delle case di cura depurando la retta corrisposta alla casa di cura di tutte le spese che si riferiscono alle prestazioni sanitarie.

 

     Art. 13.

     Le tariffe per le prestazioni integrative non sanitarie applicate dalle case di cura debbono essere approvate preventivamente dalla Regione ed indicate in un elenco allegato alla convenzione.

     Eventuali variazioni al tariffario debbono essere ugualmente preventivamente approvate dalla Regione.

     Le tariffe per particolari condizioni di comfort ambientale sono commisurate in misura percentuale della diaria giornaliera da stabilirsi mediante trattative tra la Regione e le associazioni regionali delle case di cura in occasione della determinazione annuale della diaria di degenza.

     Le prestazioni di cui ai commi precedenti debbono essere espressamente richieste dall'assistito.

 

     Art. 14.

     Le prestazioni integrative di carattere non sanitario e le particolari condizioni di comfort ambientale e di trattamento alberghiero nonché la diaria per il familiare accompagnatore nel caso di ricovero di minore di mesi dodici sono stabilite per gli ospedali classificati d'intesa tra la Regione e gli istituti ed Enti di cui alle leggi 12 febbraio 1968, n. 132 e 26 novembre 1973, n. 817, sulla base dei criteri indicati per le case di cura private di cui al presente regolamento.

 

     Art. 15.

     Le trattative di cui agli artt. 8, 12, 13 e 14 del presente regolamento sono condotte da parte della Regione dall'Assessore alla sanità coadiuvato da tre membri della Commissione consiliare permanente per la sanità designati dalla Commissione stessa.

 

     Art. 16.

     Entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, l'amministrazione degli istituti di cura convenzionati convoca una Assemblea dei delegati d'ambiente del personale medico e non medico aperta ai rappresentanti della Regione e del Consorzio socio-sanitario o della circoscrizione competente per territorio.

     Nel corso dell'Assemblea i rappresentanti dell'amministrazione riferiscono sull'attività svolta nel corso dell'anno, sul bilancio e sullo stato delle strutture sanitarie, formulano e mettono in discussione proposte relative alle attività da svolgere nell'anno successivo ed eventuali adeguamenti o modificazioni delle strutture nel quadro della programmazione socio-sanitaria e consortile o circoscrizionale.


[1] Così integrato e modificato dai R.R. 10/10/1977, n. 2 e 8 giugno 1978, n. 2.

[2] G.U. 29/8/1974, n. 225.

[3] G.U. 28/12/1973, n. 332 «Estensione agli ospedali religiosi acattolici del trattamento e inquadramento previsto dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132».

[4] G.U. 12/3/1968, n. 68, concerne gli «Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera».