§ 5.1.10 - L.R. 4 febbraio 1975, n. 15. - Norme per l'erogazione
dell'assistenza ospedaliera.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria ed ospedaliera
Data:04/02/1975
Numero:15


Sommario
Art. 1.  A decorrere dalla data indicata nel decreto del Ministro per la sanità di cui al 4° comma dell'art. 12 del D.L. 3 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386
Art. 2.  A decorrere dalla data indicata nel precedente articolo, la Regione Lazio eroga senza limiti di durata, in forma diretta e con criteri di uniformità, a prescindere dall'iscrizione nei registri [...]
Art. 3.  Per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera in forma diretta, la Regione si avvale degli ospedali nonché, a seguito di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 10, delle cliniche ed [...]
Art. 4.  I ricoveri presso gli ospedali della Regione degli aventi diritto non sono soggetti ad alcuna autorizzazione preventiva.
Art. 5.  Sulla necessità ed urgenza del ricovero decide il medico di guardia il quale a tal fine deve avvalersi di tutti i mezzi necessari, nonché della documentazione sanitaria in possesso del richiedente.
Art. 6.  Gli enti ospedalieri assicurano l'uniformità delle cure mediche, chirurgiche e farmacologiche e quella degli accertamenti diagnostici e di ogni altro trattamento sanitario.
Art. 7.  Il ricovero degli infermi non aventi diritto alle prestazioni ospedaliere gratuite comporta il pagamento di una quota giornaliera di degenza omnicomprensiva.
Art. 8.  (Omissis)
Art. 9.  I soggetti aventi diritto all'assistenza ospedaliera gratuita a norma della presente legge possono ricoverarsi presso le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere [...]
Art. 10.  Per l'assolvimento dei compiti in materia di assistenza ospedaliera la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stipula apposite convenzioni con le cliniche universitarie, gli [...]
Art. 11.  Sino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria, la Regione eroga l'assistenza ospedaliera in forma indiretta nei confronti dei soggetti assistibili che ne abbiano diritto in base ai [...]
Art. 12.  Gli enti ospedalieri e gli istituti e case di cura convenzionate sono tenuti a compilare ed inviare all'Assessorato regionale alla sanità per ciascun ricoverato, una scheda nosologica individuale [...]
Art. 13.  E' fatto obbligo agli enti ospedalieri e agli istituti di ricovero e cura di cui all'art. 12 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 di comunicare al competente [...]
Art. 14.  L'Assessorato alla sanità può disporre i controlli necessari in ordine ai ricoveri effettuati presso gli istituti e case di cura convenzionati e non convenzionati a mezzo degli Ufficiali sanitari [...]
Art. 15.  La Regione Lazio, a decorrere dalla data di cui al primo comma dell'art. 2, nei limiti previsti dalle rispettive norme, eroga altresì l'assistenza ospedaliera agli invalidi civili e agli altri [...]
Art. 16.  La Regione assicura sempre a decorrere dalla data di cui al primo comma dell'art. 2 della presente legge, secondo i vigenti ordinamenti degli enti mutualistici, l'assistenza ospedaliera all'estero [...]
Art. 16 bis.  Fuori dei casi previsti dai precedenti articoli, la Regione concede a favore dei singoli assistiti, residenti nel territorio regionale, quote di rimborso sulle spese sostenute per ricoveri in [...]
Art. 17.  I soggetti residenti nel territorio della Regione Lazio non assistibili ai sensi del primo comma dell'art. 12 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 da parte [...]
Art. 18.  Ai fini dell'iscrizione nei ruoli di cui al precedente articolo, gli interessati devono presentare apposita domanda, diretta all'Assessorato regionale alla sanità.
Art. 19.  I lavoratori stagionali all'estero che rientrano nel territorio nazionale possono chiedere l'iscrizione con le modalità di cui al precedente articolo, 7° comma nei ruoli regionali per l'assistenza [...]
Art. 20.  La Giunta regionale determina ogni anno l'importo pro-capite di cui all'art. 18, quarto comma, tenuto conto della spesa media capitaria sostenuta dalla Regione per l'assistenza ospedaliera nell'anno [...]
Art. 21.  I ruoli regionali di cui alla presente legge devono essere compilati distintamente per i singoli Comuni di residenza.
Art. 22.  La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.1.10 - L.R. 4 febbraio 1975, n. 15. - Norme per l'erogazione

dell'assistenza ospedaliera.

(B.U. 10 febbraio 1975, n. 4, S.O. n. 1).

 

Art. 1. A decorrere dalla data indicata nel decreto del Ministro per la sanità di cui al 4° comma dell'art. 12 del D.L. 3 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 [1], la Regione Lazio eroga gratuitamente l'assistenza ospedaliera ai cittadini italiani, ad eccezione dei soggetti di cui all'art. 7, indipendentemente dalla forma morbosa, con le modalità previste dalla presente legge, riconoscendo la libera scelta dell'Istituto di cura.

     La Regione garantisce, inoltre, l'assistenza ospedaliera ai cittadini stranieri che ne abbiano titolo in base alle convenzioni ed agli accordi internazionali o che fruiscano di facilitazioni a carico di organismi assistenziali italiani.

     La Regione, nell'ambito dell'assistenza ospedaliera darà particolare impulso agli aspetti preventivi e riabilitativi dell'assistenza stessa, favorendo in particolare, ai fini del coordinamento degli interventi sanitari a livello locale, lo svolgimento delle attività ambulatoriali ed extramurarie degli ospedali.

 

     Art. 2. A decorrere dalla data indicata nel precedente articolo, la Regione Lazio eroga senza limiti di durata, in forma diretta e con criteri di uniformità, a prescindere dall'iscrizione nei registri anagrafici, l'assistenza ospedaliera a tutti i soggetti assistiti da Enti e Casse mutue di malattia anche aziendali, che erogano, a qualsiasi titolo, assistenza di malattia, indipendentemente dall'evento morboso che l'ha causata.

     L'assistenza ospedaliera in forma diretta viene altresì erogata agli iscritti negli appositi ruoli regionali di cui all'art. 13 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e ai non abbienti iscritti negli elenchi comunali degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita, prevista dall'art. 55 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 [3] [4].

 

     Art. 3. Per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera in forma diretta, la Regione si avvale degli ospedali nonché, a seguito di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 10, delle cliniche ed istituti universitari, degli istituti a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 [5], degli enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817 [6] e delle case di cura private, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132.

 

     Art. 4. I ricoveri presso gli ospedali della Regione degli aventi diritto non sono soggetti ad alcuna autorizzazione preventiva.

     Il titolo all'assistenza ospedaliera gratuita deve essere esibito all'Ente ospedaliero presso cui avviene il ricovero, il quale deve registrare gli estremi della documentazione prodotta dall'assistito.

     Sono titoli valevoli ai fini di cui al comma precedente i libretti o documentazione equivalente, rilasciati dagli Enti mutualistici, ivi comprese le Casse mutue aziendali, i certificati rilasciati dai Comuni attestanti l'iscrizione nell'elenco dei non abbienti nonché i certificati attestanti l'iscrizione negli elenchi di cui al successivo art. 17.

     In mancanza di tale documentazione l'assistito o un familiare possono sottoscrivere una dichiarazione attestante l'appartenenza ad una delle categorie degli aventi diritto. In caso di falsa dichiarazione si applicano le norme di cui all'art. 495 del codice penale.

     In ogni caso la mancata esibizione del titolo all'atto del ricovero non può costituire motivo di rifiuto del ricovero stesso.

 

     Art. 5. Sulla necessità ed urgenza del ricovero decide il medico di guardia il quale a tal fine deve avvalersi di tutti i mezzi necessari, nonché della documentazione sanitaria in possesso del richiedente.

     Il ricovero, ad eccezione dei casi di comprovata urgenza, può essere anche subordinato a particolari accertamenti diagnostici preliminari.

     L'ammissione degli infermi negli ospedali è fatta sotto la vigilanza dei direttore sanitario il quale decide sulle eventuali contestazioni in ordine al ricovero.

     Resta salvo quanto previsto dall'art. 14 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 [7] per quanto riguarda la mancata accettazione dell'infermo da parte dell'ospedale e per quanto altro non previsto dal presente articolo.

     Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Regione promuoverà la riorganizzazione su base dipartimentale dei servizi di accettazione e di pronto soccorso, in modo da assicurare condizioni di uniformità nel ricovero degli infermi.

     La degenza non deve prolungarsi oltre il tempo strettamente necessario per gli accertamenti diagnostici e le cure.

 

     Art. 6. Gli enti ospedalieri assicurano l'uniformità delle cure mediche, chirurgiche e farmacologiche e quella degli accertamenti diagnostici e di ogni altro trattamento sanitario.

     Sono abolite le forme supplementari di conforto ambientale in tutti gli ospedali della Regione.

     Le camere speciali attualmente esistenti sono utilizzate per il normale ricovero dell'infermo.

 

     Art. 7. Il ricovero degli infermi non aventi diritto alle prestazioni ospedaliere gratuite comporta il pagamento di una quota giornaliera di degenza omnicomprensiva.

     La tariffa di cui al presente articolo è determinata annualmente con deliberazione della Giunta regionale, per le diverse categorie di ospedali di cui all'art. 20 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, tenuto conto del costo medio determinato in via preventiva dagli enti ospedalieri per l'esercizio in corso.

     Per il 1975 detta tariffa viene fissata dai singoli ospedali nella misura della retta di degenza 1974, aumentata del 20%.

     L'ente ospedaliero addebiterà la quota di degenza di cui al 1° comma a carico dell'interessato.

     In caso di inadempienza, l'ente ospedaliero darà corso nei confronti dell'interessato alla procedura di rivalsa a norma di legge.

     La mancanza del diritto alle prestazioni ospedaliere gratuite non può in alcun caso comportare il rifiuto di prestazioni di urgenza.

 

     Art. 8. (Omissis) [9].

 

     Art. 9. I soggetti aventi diritto all'assistenza ospedaliera gratuita a norma della presente legge possono ricoverarsi presso le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 nonché presso quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, purché abbiano avuto il riconoscimento di cui all'art. 129 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 [1]0, convenzionati ai sensi del successivo art. 10, 1° comma.

     I ricoveri presso i predetti istituti non sono soggetti ad alcuna autorizzazione preventiva, trovando applicazione quanto previsto per i ricoveri presso gli enti ospedalieri nei precedenti articoli.

     Gli aventi diritto possono, altresì, ricoverarsi presso le case di cura private, convenzionate con la Regione ai sensi del successivo art. 10, 2° comma.

     I ricoveri nelle case di cura private sono soggetti a preventiva autorizzazione della Regione.

     L'autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficiale sanitario del Comune dove ha sede l'istituto di cura prescelto, dai medici provinciali o dagli altri medici a ciò incaricati dalla Regione.

     L'autorizzazione fissa anche il periodo del ricovero, che potrà essere prolungato con successiva autorizzazione regionale.

     Il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato ad accertamenti diagnostici particolari.

     Nel caso di ricovero di urgenza, in mancanza della prescritta autorizzazione, la casa di cura dovrà notificare, entro 3 giorni, l'avvenuto ricovero all'Ufficiale sanitario, indicando il periodo presumibile della degenza.

     Il ricovero presso gli istituti sopraindicati noti deve, in ogni caso, prolungarsi oltre il tempo strettamente necessario per gli accertamenti e le cure.

 

     Art. 10. Per l'assolvimento dei compiti in materia di assistenza ospedaliera la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stipula apposite convenzioni con le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonché quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817.

     La Giunta regionale può stipulare, inoltre fino all'adeguamento della rete ospedaliera del Lazio, convenzioni con le case di cura private, purché in po esso dei requisiti previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132.

     In attesa dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri degli schemi di convenzione di cui al 2° comma dell'art. 18 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 continuano ad avere efficacia le convenzioni in atto all'entrata in vigore del decreto legge predetto, intendendosi sostituita la Regione Lazio all'Ente mutualistico stipulante [1]2.

     Sempre nelle more dell'emanazione degli schemi di convenzione di cui al precedente comma, la Giunta regionale, in via eccezionale, può stipulare nuove convenzioni a titolo provvisorio con gli istituti e le case di cura di cui all'art. 18 del D.L. sopracitato.

     Per le case di cura private, la Giunta regionale deve accertare che le norme tecniche costruttive, i requisiti, le attrezzature ed i servizi di cui le medesime sono dotate siano conformi ai principi contenuti nelle norme vigenti per gli ospedali pubblici.

     La Giunta regionale deve accertare, inoltre, che le norme sull'ordinamento dei servizi e del personale garantiscano l'efficacia della funzione assistenziale e l'idoneità ad assolvere soddisfacentemente gli impegni della convenzione, con riferimento anche al rispetto del contratto nazionale collettivo di lavoro.

     Le convenzioni devono consentire l'accesso gratuito alle cure ospedaliere.

     In ogni caso l'ammontare delle spese derivanti dall'applicazione delle convenzioni stipulate con le case di cura private non può superare la spesa media sostenuta per le stesse prestazioni dagli enti ospedalieri del Lazio. Nulla è innovata per quanto riguarda la convenzione stipulata tra il Pio Istituto di S. Spirito e Ospedali Riuniti di Roma e l'Università di Roma ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 129 [1]3 e dell'art. 2 della legge 16 maggio 1974, n. 200 [1]4.

 

     Art. 11. Sino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria, la Regione eroga l'assistenza ospedaliera in forma indiretta nei confronti dei soggetti assistibili che ne abbiano diritto in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi Enti o Casse mutue malattia, residenti nel territorio della Regione Lazio, qualora gli stessi non si avvalgano dell'assistenza ospedaliera erogata in forma diretta dalla Regione.

     I ricoveri degli aventi diritto presso istituti di cura non convenzionati o in classi diverse da quelle convenzionate sono subordinati ad autorizzazione da parte della Regione.

     Per i ricoveri da effettuarsi presso istituti di cura non convenzionati ubicati nella Regione, l'autorizzazione viene rilasciata con le modalità di cui all'art. 9. In caso di ricovero d'urgenza l'istituto di cura ha l'obbligo di notificare all'Ufficiale sanitario l'avvenuto ricovero nel termine e con le modalità di cui all'articolo stesso.

     Per i ricoveri da effettuarsi presso istituti di cura ubicati fuori del territorio regionale, la autorizzazione viene rilasciata dal medico provinciale, ovvero, per sua delega, dall'Ufficiale sanitario del Comune di residenza, secondo le modalità di cui al precedente art. 9. In caso di ricoveri d'urgenza fuori del territorio regionale, l'avente diritto ha l'obbligo di notificare, entro 3 giorni, l'avvenuto ricovero al medico provinciale, trasmettendo apposita certificazione dell'istituto di cura, con l'indicazione della durata presumibile della degenza.

     I ricoveri di urgenza di cui al presente articolo possono essere riconosciuti solo quando l'urgenza stessa sia debitamente comprovata e giustificata in relazione al motivo del ricovero.

     La Giunta regionale determina, a norma dell'art. 12, terzo comma, del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 la quota di rimborso per gli aventi diritto all'assistenza ospedaliera che si ricoverino in istituti di cura non convenzionati o in classi diverse da quelle convenzionate, in una misura pari alla spesa media sostenuta dalla Regione per analoghe prestazioni, tenuto conto del tipo di malattia e della durata media della relativa degenza, nelle case di cura private convenzionate ubicate nella Regione stessa [1]5.

     Il rimborso della quota come sopra determinata agli aventi diritto viene effettuato dal funzionario delegato dietro presentazione, entro il 30° giorno dal dimissionamento, della documentazione di spesa nonché dalla cartella clinica o - per gli istituti di cura ubicati nella Regione - della scheda nosologica di cui al successivo articolo 12 [1]6.

 

     Art. 12. Gli enti ospedalieri e gli istituti e case di cura convenzionate sono tenuti a compilare ed inviare all'Assessorato regionale alla sanità per ciascun ricoverato, una scheda nosologica individuale secondo il modello che verrà predisposto dal medesimo Assessorato.

     (Omissis) [1]7.

     In ogni caso, gli enti ospedalieri e gli istituti di cui al primo comma dell'art. 10, nonché le case di cura private sono tenuti a fornire tutte le notizie ed i dati statistici relativi ai ricoveri che saranno richiesti da parte degli organi regionali.

     Le informazioni richieste dall'ISTAT limitatamente ai dati di ricovero., vengono forniti al predetto istituto direttamente dalla Regione.

 

     Art. 13. E' fatto obbligo agli enti ospedalieri e agli istituti di ricovero e cura di cui all'art. 12 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 di comunicare al competente ente gestore di assistenza malattia la data del ricovero, con la relativa diagnosi e, al termine della degenza, la data del dimissionamento del ricoverato avente diritto alla indennità economica di malattia.

 

     Art. 14. L'Assessorato alla sanità può disporre i controlli necessari in ordine ai ricoveri effettuati presso gli istituti e case di cura convenzionati e non convenzionati a mezzo degli Ufficiali sanitari dei medici provinciali e degli altri medici a ciò incaricati.

     In particolare per le case di cura private la Regione svolge controlli sanitari sulla necessità del ricovero sulla rispondenza delle prestazioni alle obiettive esigenze terapeutiche in relazione alla diagnosi del medico curante, nonché sulla durata del ricovero.

     Qualora il sanitario ispettore pervenga a valutazioni diverse da quelle del medico curante, redige, in contraddittorio, apposito verbale da sottoscrivere anche dal sanitario curante.

     Il verbale è redatto in duplice copia, di cui una è consegnata al sanitario curante e l'altra è rimessa al competente ufficio regionale.

     L'Assessore competente, per delega del Presidente della Giunta regionale, su conforme parere di un collegio di tre esperti della specialità, estratti a sorte tra i primari in servizio presso enti ospedalieri della Regione, decide entro 60 giorni, con provvedimento motivato, sull'esigenza del ricovero, nonché sulla rispondenza della prestazione sanitaria e della sua durata alle obiettive necessità del paziente. Tale provvedimento è definitivo.

     Ove la decisione non sia emessa nei termini di cui sopra, si intendono confermate le determinazioni del sanitario curante.

     La decisione dell'Assessore alla sanità definisce altresì la liquidazione parziale o totale degli oneri relativi al ricovero oggetto di contestazione alla casa di cura convenzionata ovvero al soggetto al quale è stata rilasciata impegnativa al rimborso ai sensi dell'art. 7.

 

     Art. 15. La Regione Lazio, a decorrere dalla data di cui al primo comma dell'art. 2, nei limiti previsti dalle rispettive norme, eroga altresì l'assistenza ospedaliera agli invalidi civili e agli altri soggetti di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 [1]8, agli affetti da malattie veneree, ai tubercolotici e agli altri soggetti che ne hanno titolo ai sensi delle norme vigenti con le medesime modalità previste per i soggetti di cui all'art. 1.

     Limitatamente all'anno 1975, la Giunta regionale determina, sulla base delle relative spese sostenute nell'anno precedente, la quota parte delle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, destinata alla assistenza ospedaliera degli hanseniani, degli affetti da tubercolosi e degli affetti da malattie veneree, che dovrà essere versata al fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

 

     Art. 16. La Regione assicura sempre a decorrere dalla data di cui al primo comma dell'art. 2 della presente legge, secondo i vigenti ordinamenti degli enti mutualistici, l'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti degli aventi diritto residenti nella Regione Lazio che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro [1]9.

     Sino all'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria restano ferme le norme di cui al R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918 [2]0, convertito nella legge 24 aprile 1938, n. 831 relative all'assistenza dei marittimi all'estero.

     Gli oneri sostenuti dalle Casse marittime per l'assistenza ospedaliera all'estero sono rimborsati dalla Regione.

 

     Art. 16 bis. Fuori dei casi previsti dai precedenti articoli, la Regione concede a favore dei singoli assistiti, residenti nel territorio regionale, quote di rimborso sulle spese sostenute per ricoveri in istituti di cura ad alta specializzazione situati fuori del territorio nazionale, qualora si tratti di far fronte a particolari esigenze terapeutiche che non potrebbero essere adeguatamente o tempestivamente soddisfatte in istituti di ricovero e cura situati nel territorio nazionale.

     Il rimborso viene effettuato dal funzionario delegato dietro richiesta dell'interessato, corredata di un documento atto a comprovare il titolo all'assistenza, di un certificato di residenza nonché di idonea documentazione sanitaria, previo parere favorevole di un Collegio medico, composto di un medico della Regione e di due primari ospedalieri o docenti universitari, esperti in relazione alla prestazione sanitaria oggetto dell'esame, scelti dal Presidente della Giunta regionale tra i nominativi indicati in un apposito elenco formato annualmente dalla Giunta regionale [2]1.

     Il Collegio medico può eseguire direttamente o far eseguire gli accertamenti diagnostici sul paziente che ritenga necessari ed opportuni valendosi degli enti ospedalieri della Regione.

     Ai membri del Collegio medico di cui sopra, estranei

all'Amministrazione regionale, spetta un gettone di presenza di lire quindicimila a seduta nonché il trattamento economico di missione se ed in quanto dovuto, nella misura stabilita dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 [2]2 per i docenti universitari e dagli accordi nazionali stipulati a norma dell'art. 40, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 [2]3 per i primari ospedalieri.

     L'ammontare del rimborso di cui al presente articolo è commisurato alle spese sostenute e documentate ed alle condizioni economiche dell'assistito. In ogni caso, la misura del rimborso non può essere inferiore alla quota di rimborso prevista dal penultimo comma dell'art. 11, né superiore ad una percentuale massima della spesa sostenuta e documentata, stabilita annualmente dalla Giunta regionale [2]4.

     Gli oneri relativi all'applicazione del presente articolo sono a carico del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera [2]5.

 

     Art. 17. I soggetti residenti nel territorio della Regione Lazio non assistibili ai sensi del primo comma dell'art. 12 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 da parte di enti o casse mutue di malattia anche aziendali o non aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita ai sensi dell'art. 55 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 possono ottenere, a domanda, l'assistenza ospedaliera mediante iscrizione negli appositi ruoli istituiti presso la Regione.

 

     Art. 18. Ai fini dell'iscrizione nei ruoli di cui al precedente articolo, gli interessati devono presentare apposita domanda, diretta all'Assessorato regionale alla sanità.

     La domanda d'iscrizione contenente nome e cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, dovrà essere sottoscritta dal richiedente e, in caso di minori o interdetti, dall'esercente la patria potestà.

     Alla domanda dovrà essere allegato certificato di residenza, rilasciato in data non anteriore a tre mesi.

     L'iscrizione è operante per un triennio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata presentata la domanda e per tale periodo comporta l'obbligo di versare l'importo annuo stabilito ai sensi dell'art. 20.

     L'iscrizione è tacitamente rinnovata di triennio in triennio, salvo disdetta a mezzo raccomandata da parte dell'iscritto, da effettuarsi almeno 3 mesi prima della scadenza del triennio.

     L'assistenza ospedaliera è erogata a decorrere dalla data in cui è stata presentata la domanda di iscrizione nei ruoli.

     I cittadini che perdono il diritto alla assistenza ospedaliera erogata dalla Regione, acquisito in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti e casse mutue di malattia anche aziendali o il diritto all'assistenza in qualità di non abbiente, possono iscriversi nei ruoli regionali. In tal caso l'iscrizione è operante dalla data di presentazione della domanda e l'importo annuo di cui all'art. 20 è ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi che precedono quello di iscrizione.

 

     Art. 19. I lavoratori stagionali all'estero che rientrano nel territorio nazionale possono chiedere l'iscrizione con le modalità di cui al precedente articolo, 7° comma nei ruoli regionali per l'assistenza ospedaliera.

     Nella domanda deve essere precisata la categoria di lavoro di appartenenza.

     Per tali lavoratori, l'importo da corrispondere è commisurato al periodo medio di permanenza nel territorio nazionale della categoria cui appartiene il beneficiario e l'iscrizione nei ruoli in questione è operante soltanto per tale periodo.

 

     Art. 20. La Giunta regionale determina ogni anno l'importo pro-capite di cui all'art. 18, quarto comma, tenuto conto della spesa media capitaria sostenuta dalla Regione per l'assistenza ospedaliera nell'anno precedente.

     Limitatamente all'anno 1975, tale importo sarà pari alla spesa media capitaria sostenuta dall'INAM per l'assistenza ospedaliera per l'anno 1974.

     L'importo stesso, in attesa che l'INAM comunichi la spesa di cui al precedente comma, viene fissato in via primaria e salvo conguaglio a L. 60.000.

 

     Art. 21. I ruoli regionali di cui alla presente legge devono essere compilati distintamente per i singoli Comuni di residenza.

     I ruoli, per ciascun iscritto, devono contenere: nome e cognome dell'iscritto, data e luogo di nascita, indirizzo, importo, singola quota capitaria ripartita in sei rate bimestrali, nonché il riepilogo generale.

     I predetti ruoli sono vistati dal Presidente della Giunta regionale e resi esecutivi dall'Intendente di Finanza.

     L'esazione delle quote di iscrizione nei ruoli regionali avviene con la procedura prevista per la riscossione delle imposte dirette ed è affidata, con apposita convenzione, alle esattorie competenti per territorio, le quali devono versare le relative entrate al bilancio dello Stato per essere assegnate al Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 14 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 [2]6.

 

     Art. 22. La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] G.U. 29/8/1974, n. 225, «Conversione in legge del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria».

[3] G.U. 9/8/1934, n. 186 (S.O.) concerne l'«Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie».

[4] Comma così modificato dalla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 16, art. 1.

[5] G.U. 12/3/1968, n. 68, «Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera».

[6] G.U. 28/12/1973, n, 332, «Estensione agli ospedali religiosi acattolici del trattamento e inquadramento previsto dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132».

[7] G.U. 23/4/1969, n. 104, «Ordinamento interno dei servizi ospedalieri».

[9] Articolo abrogato dalla legge regionale 19/12/1977, n. 48, art. 8.

[1]10 Pubblicato sulla G.U. 23/4/1969, n. 104 (S.O.), concerne lo «Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri».

[1]12 Comma così modificato dalla L.R. 4/2/1975, n. 16, art. 1.

[1]13 Pubblicato sulla G.U. 23/4/1969, n. 104 (S.O.), l'«Ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e cura».

[1]14 G.U. 30/5/1974, n. 140 «Disposizioni concernenti il personale non medico degli istituti clinici universitari».

[1]15 Articolo così sostituito dalla L.R. 3/6/1975, n. 40.

[1]16 Comma così sostituito dalla L.R. 3/7/1978, n. 26, art. 7.

[1]17 Comma soppresso dalla L.R. 3/6/1975, n. 40.

[1]18 G.U. 2/4/1971, n. 82, «Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili».

[1]19 Comma così modificato dalla L.R. 3/6/1975, n. 40.

[2]20 G.U. 27/11/1937, n. 275, «Assicurazione contro le malattie per la gente di mare».

[2]21 Comma così sostituito dalla L.R. 3/7/1978, n. 26, art. 8.

[2]22 G.U. 29/12/1973, n. 333 (S.O.), «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali».

[2]23 G.U. 12/3/1968, n. 68, gli «Enti ospedalieri ed assistenza ospedaliera».

[2]24 Comma così sostituito dalla L.R. 3/7/1978, n. 26. art. 9.

[2]25 Articolo aggiunto dalla L.R. 3/6/1975, n. 4O.

[2]26 G.U. 29/8/1974, n. 225, «Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 luglio 1974, o. 264, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria».