§ 4.5.135 - L.R. 6 luglio 2007, n. 9.
Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:06/07/2007
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 17 della l.r. 58/1993 e successive modifiche)
Art. 2.  (Disposizioni transitorie)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 4.5.135 - L.R. 6 luglio 2007, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) e successive modifiche.

(B.U. 10 luglio 2007, n. 19)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 17 della l.r. 58/1993 e successive modifiche)

     1. Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 58/1993 è sostituito dal seguente:

“2. Il possesso dei requisiti di idoneità fisica è soddisfatto se l’interessato non sia consumatore abituale di droghe, non faccia abuso di alcool, non risulti affetto da malattia contagiosa, da malattia mentale, da infermità o da qualsiasi malformazione o patologia tali da impedire il regolare esercizio dell’attività di conducente ovvero pregiudicare la sicurezza degli utenti. Il possesso dei citati requisiti di idoneità fisica deve essere provato mediante apposita certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.”.

     2. Il comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 58/1993, come modificato dalla l.r. 7/2005, è sostituito dal seguente:

“3. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati: a) abbiano riportato per uno o più reati, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, una o più condanne definitive a pena detentiva in misura complessivamente superiore ai due anni per reati non colposi; b) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio nonché per quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di dipendenza);

c) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui) e successive modifiche;

d) risultino sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modificazioni;

e) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per i reati di cui agli articoli 581, 582, 609 bis, quater, quinquies, ed octies del codice penale.”.

     3. Il comma 4 dell’articolo 17 della l.r. 58/1993 è sostituito dal seguente:

“4. Per i casi indicati al comma 3, lettere a), c) ed e), il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione. Per gli altri casi indicati al comma 3 il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione o una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa ovvero non siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di conclusione della pena o delle misure di prevenzione.”.

     4. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 17 della l.r. 58/1993 è inserito il seguente:

“5 ter. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 18, commi 2 e 3, della legge regionale 7 agosto 1999, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, almeno ogni tre anni, verificano, anche in collaborazione con i comuni e previa stipulazione di apposita convenzione, la permanenza dei requisiti previsti dal comma 1 per l’iscrizione al ruolo.”.

 

     Art. 2. (Disposizioni transitorie)

     1. In sede di prima applicazione della presente legge:

     a) le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato provvedono alla verifica della permanenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, ai sensi dell’articolo 17, comma 5 ter, della l.r. 58/1993, aggiunto dalla presente legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa;

     b) le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 3, lettera b) della l.r. 58/1993, limitatamente ai reati concernenti gli stupefacenti e le sostanze psicotrope di cui al d.p.r. 309/1990, e lettera e), introdotte dall’articolo 5 della presente legge, si applicano nei confronti dei soggetti che si iscrivono al ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Relativamente ai soggetti già iscritti al suddetto ruolo, le citate disposizioni si applicano in caso di reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.