§ 4.4.87 - L.R. 12 settembre 1994, n. 45.
Istituzione della riserva naturale parziale Selva del Lamone.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:12/09/1994
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Istituzione.
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Perimetrazione.
Art. 4.  Gestione.
Art. 5.  Comitato tecnico-scientifico.
Art. 6.  Regolamento di attuazione.
Art. 7.  Direttive e contenuti per il regolamento di attuazione.
Art. 8.  Piano di assestamento forestale.
Art. 9.  Norme particolari.
Art. 10.  Divieti.
Art. 11.  Norme transitorie e particolari.
Art. 12.  Sanzioni.
Art. 13.  Finanziamenti.
Art. 14.  Norme finali.


§ 4.4.87 - L.R. 12 settembre 1994, n. 45.

Istituzione della riserva naturale parziale Selva del Lamone.

(B.U. 20 settembre 1994, n. 26 - S.O. n. 8).

 

Art. 1. Istituzione.

     1. In attesa dell'approvazione della normativa regionale in materia di aree protette in attuazione delle disposizioni contenute nel titolo III della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e tenuto conto della conferenza con la provincia di Viterbo ed il comune di Farnese svoltasi il 26 ottobre 1993, ai sensi degli articoli 6 e 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, è istituita la riserva naturale parziale di interesse regionale «Selva del Lamone» compresa nel sistema dei parchi e delle riserve naturali di cui all'articolo 1 della legge medesima.

 

     Art. 2. Finalità.

     1. La riserva naturale parziale «Selva del Lamone» è destinata:

     a) al corretto uso ed alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse naturali;

     b) a tutelare il paesaggio ed i valori floristici vegetazionali, geolitologici, paleontologici e faunistici dell'area;

     c) alla riqualificazione ambientale della zona, attraverso la reintroduzione di quelle specie arbustive ed arboree una volta caratterizzanti l'intera selva e la promozione delle attività sociali e culturali e produttive del territorio, tra le quali l'agricoltura e l'allevamento, l'artigianato, l'agriturismo, la pescicoltura e la gamberocoltura;

     d) alla promozione e sviluppo della conoscenza e della fruizione didattico-ricreativa del patrimonio naturale esistente;

     e) ad incentivare la ricerca scientifica nelle discipline ambientali;

     f) a garantire lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle comunità locali interessate;

     g) al recupero ed alla valorizzazione dei beni culturali presenti nel proprio territorio ed in particolare delle preesistenze archeologiche.

 

     Art. 3. Perimetrazione.

     1. La riserva naturale parziale «Selva del Lamone» è delimitata dai confini riportati con apposita perimetrazione nella cartografia a scala 1:25.000 che è parte integrante della presente legge.

     2. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore, di cui all'articolo 4, provvede all'apposizione di idonei cartelli perimetrali (e lungo le strade di avvicinamento alla riserva) recanti la scritta «Regione Lazio - Sistema dei parchi e delle riserve naturali - Riserva naturale della Selva del Lamone» ed un simbolo proprio e caratteristico della riserva stessa.

     3. Entro lo stesso termine, l'ente gestore definirà i confini particolari dell'area riferita all'insediamento protostorico della Nova, delle zone delle sorgenti della Botte e Faggeta, della Polveriera e Cascata di Salabrone e Vallerosa e di altre zone da poter inserire nella riserva naturale stessa.

 

     Art. 4. Gestione.

     1. In attesa dell'istituzione del Parco regionale del fiume Fiora, la gestione della riserva naturale parziale «Selva del Lamone» è affidata al comune di Farnese.

     2. Al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni ed il servizio affidato, la Regione stipula con il comune di Farnese apposita convenzione che stabilisca i fini, la durata, le forme di consultazione dei due contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

     3. Il comune di Farnese provvede alla gestione della Riserva a mezzo di azienda speciale, istituita ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Nel consiglio di amministrazione dell'azienda devono essere rappresentate le competenze in materia di gestione e di tutela dei beni culturali ed ambientali. Il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale è formato da cinque componenti di cui due eletti con votazione separata, dalla minoranza.

     4. In attesa dell'istituzione dell'azienda speciale di cui al comma 3, il comune definisce e disciplina con apposito statuto gli uffici e l'organico della riserva naturale calcolato in ragione del direttore e degli addetti tecnici ed amministrativi per un massimo di sei unità. Il personale necessario alla vigilanza verrà nominato guardia particolare giurata ai sensi e secondo le procedure previste dall'articolo 138 del testo unico di pubblica sicurezza e dall'articolo 221 del Codice di procedura penale.

     5. Il personale verrà assunto mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Fino all'espletamento dei concorsi, l'ente gestore può avvalersi di personale assunto con contratti a tempo determinato o mediante convenzioni con cooperative operanti legalmente nel settore.

     6. In caso di inadempienza o irregolarità di gestione da parte dell'ente gestore, la Regione nomina, entro novanta giorni dalla rilevazione dell'inadempienza, un commissario ad acta per svolgere i compiti ad esso affidati.

 

     Art. 5. Comitato tecnico-scientifico.

     1. Per la gestione della riserva naturale parziale «Selva del Lamone», il comune si avvarrà della consulenza di un comitato tecnico-scientifico [*] che dovrà essere nominato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, il comitato tecnico-scientifico sarà integrato da:

     a) un esperto in materia di parchi e riserva naturali designato dal Presidente della Giunta regionale;

     b) un esperto in materia di turismo sociale scelto tra una terna di nomi proposti dall'ente provinciale per il turismo di Viterbo;

     c) un agronomo designato dalla facoltà di agraria dell'università della Tuscia;

     d) un rappresentante designato dalle associazioni per la difesa dell'ambiente operanti nell'ambito della provincia di Viterbo.

     3. Il comitato tecnico-scientifico è presieduto dal sindaco del comune di Farnese o suo delegato.

     4. Il direttore della riserva cura la segreteria del comitato stesso.

 

     Art. 6. Regolamento di attuazione.

     1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore, in collaborazione con l'assessorato regionale all'ambiente, predispone il regolamento di attuazione della riserva, secondo quanto disposto dall'articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, in conformità ai principi di cui all'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 e tenuto conto del comma 6 dell'articolo 22 della stessa legge.

     2. Il regolamento, corredato da un piano generale di assetto territoriale, dovrà essere elaborato in collaborazione con il comitato tecnico-scientifico e seguirà l'iter amministrativo previsto per gli atti di interesse pubblico di cui si farà carico il comune di Farnese.

     3. Entro novanta giorni dalla data di trasmissione da parte del comune, il regolamento di attuazione è approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere delle competenti commissioni consiliari permanenti.

 

     Art. 7. Direttive e contenuti per il regolamento di attuazione.

     1. Il regolamento e il piano dell'area, oltre a quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, e tenendo conto della particolarità dell'ambiente e della finalità della riserva naturale parziale della «Selva del Lamone» deve indicare:

     a) le aree da destinare a riserva orientata, in cui attuare i programmi di ripristino a tutela delle caratteristiche degli ecosistemi preesistenti;

     b) le aree da destinare alla fruizione pubblica per fini turistici, didattici, educativi, nonché i percorsi attrezzati segnalati e descritti, rappresentativi dei diversi ambienti della riserva, denominati «sentieri natura»;

     c) le aree in cui esercitare le attività silvicolturali od effettuare rimboschimenti ed interventi di sistemazione idraulico-forestale non in contrasto con le finalità della riserva stessa e secondo il piano di assestamento forestale di cui all'articolo 8.

     2. Il regolamento dovrà prevedere l'organizzazione di appropriate misure e servizi per promuovere la fruizione della riserva alle persone disabili.

     3. Relativamente ai «sentieri natura» realizzati nelle aree di riserva integrale ed orientata di cui al comma 1, lettera b), il regolamento di attuazione dovrà stabilire i giorni della settimana, non inferiori a due e non superiori a cinque, in cui permettere l'accesso al pubblico.

     4. Il comune potrà, per particolari motivi sentito l'assessorato regionale all'ambiente, disporre la chiusura temporanea al pubblico delle aree suddette.

     5. Il comune potrà, altresì stabilire che il pubblico acceda alle aree attrezzate della riserva naturale parziale dietro pagamento, fatta eccezione per i cittadini residenti di una somma il cui ammontare dovrà essere stabilito di concerto con l'assessorato regionale all'ambiente, al fine di concorrere al finanziamento per la gestione della riserva stessa.

     6. Dovranno comunque essere previste particolari esenzioni e facilitazioni per le visite a scopo didattico di ricerca scientifica e per le visite organizzate da associazioni riconosciute per la promozione culturale dei lavoratori.

     7. Il comune dovrà farsi carico della preparazione e del successivo impiego di guide addestrate ad accompagnare diversi gruppi di visitatori, anche di lingua straniera.

     8. Sarà inoltre prevista la possibilità di organizzare itinerari turistici tra la riserva naturale parziale ed altre realtà viciniori turistico-culturali.

 

     Art. 8. Piano di assestamento forestale.

     1. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore predispone un piano di assestamento forestale per le zone in cui esercitare le attività silvicolturali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7.

     2. Il piano di assestamento dovrà rispondere a criteri silvicolturali che tengano conto delle caratteristiche naturali e delle finalità della riserva naturale parziale della «Selva del Lamone».

     3. Il piano dovrà, fra l'altro, indicare le modalità e gli interventi atti all'efficace tutela del patrimonio forestale dal pericolo degli incendi boschivi.

     4. In particolare, nell'utilizzazione del patrimonio forestale, dovranno essere, tra l'altro, assicurati l'assortimento delle specie vegetali, il rispetto delle specie secondarie e delle specie arbustive, il rispetto degli esemplari vetusti e caratteristici per aspetto e dimensioni, un'omogenea copertura arborea.

     5. Il piano potrà, inoltre, prevedere la possibilità di un progetto di conversione onde passare, col tempo, dall'attuale conduzione a ceduo a quella cosiddetta ad alto fusto che meglio si presta ad una funzione ricreativa e migliora qualitativamente la produzione legnosa.

     6. Il piano dovrà, infine, disciplinare l'attività di pascolamento all'interno delle aree boscate, stabilendo il carico massimo di bestiame per ettaro di superficie ed i periodi di pascolamento.

 

     Art. 9. Norme particolari.

     1. Nel territorio della riserva naturale parziale «Selva del Lamone» è consentito:

     a) (Omissis) [1];

     b) reintrodurre specie animali selvatiche autoctone, a scopo sperimentale, secondo un piano organico redatto dall'ente gestore, sentito il comitato tecnico-scientifico e l'assessorato regionale all'ambiente; ferme restando le disposizioni statali e regionali in materia;

     c) effettuare la raccolta e l'utilizzazione delle specie vegetali spontanee con le modalità che verranno indicate dal regolamento di attuazione e ferme restando le disposizioni statali e regionali in materia;

     d) esercitare le attività silvicolturali secondo le modalità previste nei precedenti articoli;

     e) svolgere attività di turismo sociale;

     f) effettuare interventi di rimboschimento con specie autoctone.

 

     Art. 10. Divieti.

     1. Nel territorio della riserva naturale parziale «Selva del Lamone», sono vietati:

     a) la caccia e l'uccellagione;

     b) l'abbandono dei rifiuti di ogni genere;

     c) l'abbandono dei cani ed altri animali;

     d) l'apposizione di cartelli pubblicitari e lo svolgimento di attività pubblicitaria non connesse all'attività della riserva naturale stessa;

     e) i cambiamenti di colture e i movimenti di terreno non esplicitamente autorizzati dall'ente gestore, secondo le modalità che verranno stabilite, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico;

     f) l'apertura di cave e comunque l'esercizio delle attività estrattive;

     g) la circolazione e la sosta dei mezzi motorizzati al di fuori del sistema di viabilità previsto dal regolamento di attuazione, fatta eccezione per i mezzi di servizio della riserva, per i mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento di compiti di istituto e per i mezzi necessari allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali muniti di apposita autorizzazione rilasciata a titolo gratuito dall'ente gestore;

     h) l'apertura di nuove strade o piste di penetrazione;

     i) i campeggi, i bivacchi e l'accensione di fuochi che sono invece, ammessi nelle aree destinate a tali scopi. E' fatta eccezione per i fuochi connessi ad attività produttive, quali quelle agricole e forestali e nel rispetto delle vigenti norme in materia;

     l) l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia e di urbanizzazione fatta eccezione delle opere di interesse pubblico e/o per la sicurezza pubblica, riguardanti impianti di adduzione idrica, igienico-sanitari e delle opere di comprovata necessità per le attività agricole, che siano compatibili con la tutela ambientale e paesistica, purché fornite del preventivo nulla-osta dell'ente gestore della riserva e, in mancanza del piano dell'area, del parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di aree protette e di VIA (Valutazione impatto ambientale).

     2. Gli eventuali diritti reali e gli usi civici della collettività di Farnese sono esercitati o liquidati ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

 

     Art. 11. Norme transitorie e particolari.

     1. L'utilizzazione dei boschi cedui di proprietà privata è subordinata al rilascio di apposite autorizzazioni da parte dell'ente gestore.

     2. Parte dei fondi destinati alla gestione della riserva naturale parziale «Selva del Lamone» sarà utilizzata per gli indennizzi dei mancati o dei ritardati o dei diminuiti redditi derivanti dalle norme sulla utilizzazione del patrimonio boschivo ed agricolo della riserva stessa, prima e dopo l'entrata in vigore del piano di assestamento forestale, nonché per gli indennizzi dei danni causati da animali selvatici, non corrispondenti con altra normativa nazionale e regionale.

     3. L'ente gestore indicherà annualmente nel bilancio di previsione le somme necessarie agli indennizzi facendo riferimento a:

     a) piano di assestamento forestale;

     b) disposizioni contenute nel regolamento di attuazione;

     c) stime effettuate in base a sopralluoghi compiuti dall'assessorato regionale all'ambiente e dall'ente gestore.

     4. All'erogazione degli indennizzi potrà provvedere la Giunta regionale secondo la procedura adottata per la legge regionale 2 settembre 1974, n. 43, attingendo ai fondi previsti nel capitolo di bilancio regionale n. 52418.

 

     Art. 12. Sanzioni.

     1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli, dei divieti, od all'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione della riserva naturale parziale «Selva del Lamone», si applicano le norme previste dall'articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

     2. La sanzione minima amministrativa applicabile è stabilita nella misura di lire 200.000 (duecentomila), quella massima in lire 2.000.000 (duemilioni); la sanzione è raddoppiata in caso di recidività.

     3. Le violazioni sono accertate, oltre che dal personale dipendente della riserva naturale parziale «Selva del Lamone», anche dagli organi di polizia urbana e rurale, dal Corpo forestale dello Stato, dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonchè dagli organi competenti per la salvaguardia dei beni archeologici ed ambientali.

     4. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge si applicano le norme contenute nella legge regionale 15 marzo 1978, n. 6.

 

     Art. 13. Finanziamenti.

     1. Per la realizzazione della riserva naturale parziale della «Selva del Lamone» è autorizzata, a partire dall'esercizio 1994, una spesa dell'importo di L. 300 milioni, che viene iscritta al capitolo di nuova istituzione nel bilancio 1994, n. 52202 denominato: «Contributo straordinario per l'istituzione della riserva naturale parziale della Grande Selva del Lamone».

     2. Alla copertura finanziaria dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di corrispondente importo dal capitolo n. 52205 del medesimo bilancio 1994 che presenta la necessaria disponibilità.

     3. Alla copertura finanziaria degli oneri relativi agli anni successivi si provvederà annualmente con le rispettive leggi di bilancio.

     4. Le spese di investimento saranno determinate sulla base dei progetti presentati dall'ente gestore entro il 30 giugno di ogni anno e troveranno copertura negli stanziamenti annuali di bilancio del capitolo 52207.

     5. L'erogazione dei finanziamenti annuali avverrà sulla base di una relazione annuale, predisposta dall'ente gestore, contenente il rendiconto delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale unitamente ai progetti di cui al comma 4.

 

     Art. 14. Norme finali.

     1. L'ente gestore è autorizzato con la presente legge a stipulare convenzioni, previo parere, sentito l assessorato regionale all'ambiente, con enti pubblici, con organismi di ricerca con organismi a base associativa, per la gestione dei servizi turistici e dei servizi generali necessari ed utili alla conduzione ordinaria e straordinaria della riserva naturale.

 

 

 


[*] Vedi l'articolo 2 della L.R. 22 maggio 1995, n. 29.

[1] La Corte Costituzionale, con sentenza 6-13 febbraio 1995, n. 35, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera a), primo comma, art. 9 della presente legge.