§ 4.4.70 - Legge Regionale 7 giugno 1990, n. 70. - Istituzione della
riserva naturale parziale delle «Montagne della Duchessa» nel territorio del comune di Borgorose.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:07/06/1990
Numero:70


Sommario
Art. 1.  Istituzione.
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Classificazione.
Art. 4.  Perimetrazione.
Art. 5.  Gestione.
Art. 6.  Convenzioni.
Art. 7.  Comitato tecnico-scientifico.
Art. 8.  Zonizzazione della riserva naturale.
Art. 9.  Strumenti di attuazione.
Art. 10.  Piano di assestamento forestale.
Art. 11.  Piano di tutela ed utilizzo dei prati-pascolo.
Art. 12.  Norme di salvaguardia.
Art. 13.  Norme particolari.
Art. 14.  Sanzioni.
Art. 15.  Norme finanziarie.


§ 4.4.70 - Legge Regionale 7 giugno 1990, n. 70. - Istituzione della

riserva naturale parziale delle «Montagne della Duchessa» nel territorio del comune di Borgorose.

(B.U. 30 giugno 1990, n. 18, S.O.)

 

Art. 1. Istituzione.

     1. Ai sensi degli articoli 6 e 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, è istituita la riserva naturale delle «Montagne della Duchessa», inclusa nel sistema dei parchi regionali e riserve naturali di cui all'articolo 1 della legge medesima.

 

     Art. 2. Finalità.

     1. La riserva naturale delle «Montagne della Duchessa» è istituita al fine di:

     a) tutelare e ripristinare gli ecosistemi naturali in tutte le componenti, biotiche ed abiotiche;

     b) promuovere ed organizzare il duraturo utilizzo delle risorse naturali;

     c) promuovere lo sviluppo sociale, economico e culturale della comunità locale interessata;

     d) promuovere la ricerca scientifica applicata per la tutela e gestione delle risorse naturali;

     e) promuovere e regolamentare le attività di fruizione compatibili con le finalità di conservazione e salvaguardia dell'ambiente naturale.

 

     Art. 3. Classificazione.

     1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, la riserva naturale «Montagne della Duchessa» è classificata «riserva naturale parziale».

 

     Art. 4. Perimetrazione.

     1. La riserva naturale delle «Montagne della Duchessa» è delimitata dai confini riportati con apposito simbolo grafico nella cartografia in scala 1:25.000, allegato A, e descritti nell'allegato B che sono parte integrante della presente legge.

     2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ente gestore di cui al successivo articolo 5 o, in caso di inadempienza, la Giunta regionale dispone la installazione di cartelli perimetrali recanti la scritta: «Regione Lazio - Sistema dei parchi e delle riserve naturali - Comune di Borgorose - Riserva naturale delle Montagne della Duchessa» ed un simbolo proprio e caratteristico della riserva stessa.

 

     Art. 5. Gestione.

     1. La gestione della riserva naturale delle «Montagne della Duchessa» è affidata al comune di Borgorose.

     2. In particolare all'ente gestore sono affidate le attività turistico-didattiche e produttive; tali attività si svolgeranno nel rispetto delle norme di programmazione e pianificazione territoriale contenute nel successivo articolo 8.

     3. L'ente gestore dovrà prevedere idonee forme di partecipazione delle amministrazioni separate dei beni di uso civico di Corvaro, S. Stefano e di S. Anatolia alla definizione delle direttive di gestione per i territori della riserva naturale ricadenti nelle aree di loro rispettiva competenza.

     4. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ente gestore dovrà istituire un apposito ufficio preposto alla gestione tecnica ed amministrativa della riserva naturale.

     5. Il personale dell'ufficio sarà composto da un direttore, da un segretario amministrativo e dal personale razionale e tecnico, in ragione di un perito agrario e di dodici operatori tecnici (guardiaparco) e di tre operai qualificati.

     6. Il suddetto personale verrà nominato, su richiesta dell'ente gestore «guardia particolare giurata», ai sensi e secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

     7. Il personale dell'ufficio tecnico della riserva naturale verrà assunto mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

     8. In attesa dell'espletamento dei concorsi di cui al precedente settimo comma l'ente gestore è autorizzato a stipulare, nei limiti massimi stabiliti dal presente articolo, appositi contratti a termine nei limiti consentiti dalla legge 22 dicembre 1984, n. 887 ed in conformità con le direttive emanate dalla Giunta regionale.

     9. Il trattamento economico del personale utilizzato con apposito contratto a tempo determinato non potrà comunque superare il trattamento economico iniziale dei corrispondenti livelli funzionali del personale dipendente degli enti locali.

     10. Fino all'assunzione del personale di cui al precedente quinto comma, l'ente gestore, per lo svolgimento delle mansioni riguardanti il primo avviamento ed il funzionamento della riserva naturale potrà avvalersi di proprio personale qualificato nel settore ambientale, di personale degli uffici regionali competenti, distaccato con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

     11. In caso di inadempienza alle norme previste dalla presente legge, la Regione nomina un commissario ad acta entro sessanta giorni dalla rilevazione dell'inadempienza.

 

     Art. 6. Convenzioni.

     1. Con la presente legge, l'ente gestore è autorizzato a stipulare convenzioni, sentito il parere del competente ufficio regionale, con enti pubblici, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, con associazioni riconosciute operanti a livello regionale o locale nel settore ambientale, storico-archeologico e culturale, per la gestione dei servizi generali, comprese le attività progettuali e di ricerca, necessari al funzionamento ordinario e straordinario della riserva naturale.

 

     Art. 7. Comitato tecnico-scientifico.

     1. L'ente gestore della riserva naturale delle «Montagne della Duchessa» si avvarrà della consulenza di un comitato tecnico-scientifico [*] che dovrà essere nominato, con deliberazione del consiglio comunale entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Tale comitato, oltre a quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, sarà integrato da:

     a) un esperto in materia di gestione di parchi e riserve naturali nominato dalla Giunta regionale;

     b) un esperto in zootecnia montana, nominato dal consiglio nazionale delle ricerche;

     c) due agronomi o forestali nominati dalle amministrazioni separate dei beni di uso civico di Corvaro, S. Stefano e di S. Anatolia.

     3. Il comitato tecnico-scientifico è presieduto dal presidente dell'ente gestore mentre la segreteria del comitato è curata dal direttore della riserva naturale.

     4. Il comitato tecnico-scientifico che si riunisce almeno quattro volte l'anno nonché ogni qualvolta l'ente gestore ne ritenga necessaria la convocazione, esprime i propri pareri sugli strumenti e sui programmi di attuazione della riserva naturale, sulle attività consentite al suo interno, sugli altri argomenti ad esso sottoposti dall'ente gestore entro trenta giorni dalla richiesta.

     5. La convocazione del comitato tecnico-scientifico può essere richiesta dai presidenti delle locali amministrazioni separate dei beni di uso civico.

     6. Le sedute del comitato tecnico-scientifico sono da ritenersi valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti.

 

     Art. 8. Zonizzazione della riserva naturale.

     1. Il territorio della riserva naturale delle «Montagne della Duchessa» è diviso nelle zone riportate con appositi simboli grafici nella cartografia in scala 1:10.000 che costituisce l'allegato C alla presente legge, i relativi perimetri sono descritti nell'allegato D alla presente legge.

     2. Le zone indicate sono:

     1) zona «A» di riserva integrale: in tale zona sono esclusi interventi di qualsiasi tipo; le norme di fruizione, limitatamente al settore della ricerca scientifica, sono contenute negli strumenti di attuazione di cui al successivo articolo 9;

     2) zona «B» di riserva orientata: in tale zona sono consentiti i soli interventi destinati alla tutela, recupero o ripristino degli ecosistemi naturali originari, nonché il transito per la conduzione delle attività tradizionali di allevamento compatibili con l'ambiente. Sono vietati interventi edilizi di qualsiasi tipo, fatta eccezione per quelli specificamente indicati nel successivo articolo 13. Le norme di fruizione della zona «B», limitatamente alle attività di ricerca, studio o didattica sono contenute negli strumenti di attuazione di cui al successivo articolo 9;

     3) zona «C» di riserva parziale: in tale zona sono consentiti i soli interventi destinati alla tutela, ripristino e razionale gestione degli ecosistemi naturali presenti, nonché lo svolgimento delle attività tradizionali di allevamento compatibili con l'ambiente. Sono vietati interventi edilizi di qualsiasi tipo, fatta eccezione per quelli specificamente indicati nel successivo articolo 13 e per quelli di restauro conservativo di strutture preesistenti. Sono consentiti gli interventi di recupero dell'eventuale patrimonio storico-archeologico presente, limitatamente al restauro conservativo delle strutture esistenti e la manutenzione con tecniche naturali delle piste, mulattiere e sentieri di uso solo primario secondo quanto indicato negli strumenti attuativi di cui al successivo articolo 9 e purché ciò non comporti modifiche al tracciato ed alle sezioni tipo delle infrastrutture suddette. Le norme di fruizione della zona «C» limitatamente alle attività di ricerca, studio o didattica ed alle attività tradizionali di allevamento compatibili con l'ambiente sono contenute negli strumenti di attuazione di cui al successivo articolo 9;

     4) zona «D» di fruizione turistica, agro-forestale e di servizi: in tale zona sono consentiti interventi di restauro edilizio e recupero del patrimonio storico-edilizio preesistente, da destinare a servizi della riserva naturale, nonché ad uso agricolo e di allevamento; in tale zona possono essere realizzate nuove strutture edilizie conformi agli strumenti urbanistici vigenti, aventi un indice territoriale comunque non superiore a 0,001 mc/mq su lotto minimo indivisibile di 50.000 mq ed una destinazione d'uso esclusivamente turistica od agrozootecnica; sono fatte salve le normative e le competenze regionali e statali in materia che comportino prescrizioni più restrittive; l'ente gestore rilascerà apposite autorizzazioni sentito il parere del comitato tecnico-scientifico ed avendo ricevuto parere favorevole dalla Giunta regionale. I manufatti da realizzare, dovranno comunque attenersi a tipologie caratteristiche della locale edilizia rurale e non dovranno risultare in contrasto con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ambientali del territorio. La zona «D» è destinata allo studio, alla didattica e fruizione turistica qualificata attraverso strutture ed itinerari appositamente predisposti, ed alle attività produttive tradizionali, agro-forestali e di allevamento, per le quali l'ente gestore predispone piani di valorizzazione, in accordo con le finalità istitutive della riserva naturale e le fruizioni della medesima zona, al fine di sviluppare forme di selvicoltura naturalistica, di agricoltura biologica e la valorizzazione delle produzioni naturali spontanee. E' consentita la manutenzione con tecniche naturali delle piste, mulattiere e sentieri d'uso primario e secondario, nel rispetto delle caratteristiche ambientali e funzionali delle stesse, in relazione alle esigenze di migliore assetto del territorio secondo quanto stabilito dagli strumenti attuativi di cui al successivo articolo 9, comunque nel rispetto dei tracciati e delle sezioni tipo esistenti; per le sole piste e mulattiere di uso primario potrà essere consentita una ampiezza massima di tre metri più un metro per eventuali cunette e spiazzi di servizio.

     3. La presente suddivisione in zone potrà essere oggetto di migliore definizione in fase di predisposizione e di approvazione degli strumenti attuativi, sulla base delle indicazioni che emergeranno dagli studi propedeutici alla redazione degli strumenti stessi ed al fine di ottenere la migliore utilizzazione del territorio secondo le finalità istitutive della riserva naturale.

 

     Art. 9. Strumenti di attuazione.

     1. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore predispone un piano di tutela ed utilizzazione del territorio della riserva naturale «Montagne della Duchessa», con il relativo programma di attuazione.

     2. Contestualmente alla redazione del piano di tutela ed utilizzazione, l'ente gestore predispone il regolamento di attuazione della riserva naturale «Montagne della Duchessa» secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

     3. Il piano di tutela ed utilizzazione del territorio ed il relativo programma di attuazione, nonché il regolamento di attuazione, vengono affissi per trenta giorni, a cura del presidente dell'ente gestore nell'albo del comune di Borgorose.

     4. Nei trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione possono essere presentate da chiunque osservazioni al piano.

     5. Entro i successivi sessanta giorni, l'ente gestore formula, sulle osservazioni presentate, le proprie controdeduzioni ed adotta gli strumenti suddetti.

     6. Il piano di tutela ed utilizzazione ed il relativo programma di attuazione vengono approvati con legge regionale. Il regolamento di attuazione viene approvato dalla Giunta regionale sentito il parere delle competenti commissioni consiliari.

     7. Il piano di tutela ed utilizzazione del territorio ed il regolamento di attuazione debbono contenere le indicazioni necessarie per assicurare la tutela ed il ripristino degli ecosistemi naturali e per organizzare il razionale utilizzo delle risorse naturali.

     8. In particolare, il piano di tutela ed utilizzazione deve contenere le indicazioni relative a:

     a) le zone di riserva integrale, rappresentate da biocenosi inserite in complessi maggiori o da complessi unitari superstiti e le modalità per la loro tutela;

     b) le zone di riserva orientata, i relativi programmi di ripristino e tutela delle caratteristiche degli ecosistemi originari e gli interventi e fruizioni in esse attuabili;

     c) le zone di riserva parziale, i relativi programmi di tutela, ripristino e razionale gestione degli ecosistemi naturali presenti e gli interventi e fruizioni in esse attuabili;

     d) le eventuali zone di riserva genetica, di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 novembre 1977 n. 46 e le modalità di loro tutela e gestione;

     e) gli eventuali monumenti naturali, di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 e le modalità di loro tutela e valorizzazione;

     f) le eventuali zone di interesse paesaggistico e le relative norme di tutela da attuare ai sensi delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431;

     g) le aree in cui promuovere programmi naturalistici di ricerca, studio e ricostituzione degli ecosistemi originari, i relativi piani di svolgimento;

     h) un programma specifico di tutela ecologica e studio del bacino del lago della Duchessa, i relativi interventi e le fruizioni in esso compatibili;

     i) un programma specifico di studio, sperimentazione e gestione, ed i relativi interventi, nel rispetto delle finalità della presente legge, per i terreni già di proprietà dell'istituto sperimentale per la zootecnia di Roma;

     l) le zone in cui promuovere la fruizione scientifica, didattica e turistica, i programmi e gli interventi da realizzare per consentire il loro ottimale svolgimento, le eventuali strutture specifiche, i percorsi attrezzati segnalati e descritti, rappresentativi dei diversi ambienti della riserva, denominati sentieri «natura»;

     m) le zone in cui attuare i programmi di tutela, ripristino ed utilizzazione dei boschi di proprietà pubblica e privata all'interno della riserva, secondo quanto stabilito dall'apposito piano di assestamento forestale di cui al successivo articolo 10;

     n) le zone in cui attuare i programmi di tutela, miglioramento ecologico ed utilizzazione dei prati-pascolo di proprietà pubblica e privata all'interno della riserva, secondo quanto stabilito dall'apposito piano di tutela ed utilizzo di cui al successivo articolo 11;

     o) le zone in cui attuare e promuovere le produzioni agricole, al fine di sviluppare forme di agricoltura biologica compatibili con le finalità della riserva, i relativi programmi ed interventi;

     p) il sistema della viabilità motorizzata, pedonale ed eventualmente equestre e sciistica all'interno della riserva, i relativi interventi di manutenzione o ripristino secondo criteri ecologici;

     q) le aree nelle quali saranno effettuati interventi diretti da parte dell'ente gestore, la loro natura e modalità di attuazione;

     r) le zone ed i programmi da realizzare per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-archeologico, culturale ed edilizio relativamente al territorio della riserva naturale ed agli ambiti comunali in rapporti di continuità funzionale con essa;

     s) i territori non compresi nella perimetrazione di cui al precedente articolo 2 che possiedono caratteristiche ambientali omogenee o siano in rapporti di continuità funzionale ed ecologica con il territorio della riserva stessa e le relative proposte di ottimale gestione.

     9. Il regolamento di attuazione, oltre a quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 e tenendo conto delle finalità della riserva naturale delle «Montagne della Duchessa», disciplinerà lo svolgimento di tutte le attività consentite all'interno della riserva ed in particolare indicherà:

     a) le norme di accesso nelle aree di riserva orientata ed eventualmente genetica ed integrale, fermo restando che l'ente gestore potrà riservarsi la facoltà, sentito il parere del comitato tecnico- scientifico e del competente ufficio regionale di limitare od interdire temporaneamente l'accesso a tali zone per motivi connessi alle esigenze di tutela del patrimonio naturale;

     b) le norme che regolano la fruizione pubblica, didattica e turistica del territorio e delle strutture della riserva naturale; l'ente gestore potrà anche stabilire che il pubblico acceda a determinate aree o servizi della riserva naturale dietro pagamento di una somma il cui ammontare dovrà essere stabilito di concerto con l'ufficio regionale competente in materia di parchi e riserve naturali;

     c) le eventuali norme per la tutela e la razionale fruizione del bacino del lago della Duchessa;

     d) le norme che disciplinano la ricerca scientifica;

     e) le norme che disciplinano la raccolta di minerali e fossili, di reperti paleontologici, paletnologici, vegetali ed animali in genere;

     f) le norme che disciplinano le riprese cine-fonofotografiche;

     g) le norme che disciplinano l'apposizione di insegne informative e pubblicitarie;

     h) le norme relative a criteri e modalità degli indennizzi ed eventuali incentivi destinati alla tutela, ricostituzione ed utilizzo del patrimonio forestale di proprietà pubblica e privata, fatti salvi i diritti dell'uso civico di legnatico della popolazione residente secondo quanto stabilito dal piano di assestamento di cui al successivo articolo 10;

     i) le modalità per l'assistenza tecnica ai privati per il miglioramento ecologico dei boschi di loro proprietà, nonché le norme per l'incentivazione degli interventi di miglioramento secondo i criteri indicati dall'ente gestore;

     l) le norme e le modalità per la raccolta dei funghi ipogei ed epigei e dei prodotti spontanei del bosco;

     m) le norme relative a criteri e modalità degli indennizzi ed eventuali incentivi destinati alla tutela, miglioramento ecologico e razionale utilizzo del patrimonio di prati-pascolo di proprietà pubblica e privata all'interno della riserva naturale fatti salvi i diritti d'uso civico di pascolo della popolazione residente, secondo quanto stabilito dall'apposito piano di tutela ed utilizzo di cui al successivo articolo 11;

     n) le norme ed eventuali incentivi per lo sviluppo delle forme di agricoltura compatabili con l'ambiente e le finalità della riserva naturale;

     o) le norme che regolano il transito dei mezzi motorizzati e meccanici all'interno della riserva naturale, fatto salvo il diritto di transito ai mezzi di servizio e soccorso, a quelli della pubblica autorità per lo svolgimento dei compiti di istituto e, su autorizzazione dell'ente gestore, a quelli necessari per lo svolgimento delle attività agrozootecniche e forestali;

     p) le norme gli incentivi per la realizzazione dei programmi di recupero e valorizzazione del patrimonio storico-archeologico, culturale ed edilizio nel territorio della riserva naturale ed eventualmente negli ambiti comunali in rapporto di continuità funzionale con essa.

     10. Il regolamento di attuazione dovrà essere adeguato alle indicazioni fornite dal piano di assestamento forestale di cui al successivo articolo 10 e dal piano di tutela ed utilizzo dei prati-pascolo di cui al successivo articolo 11.

     11. Entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione degli strumenti di attuazione della riserva naturale delle «Montagne della Duchessa», l'ente locale interessato dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico alle indicazioni e prescrizioni contenute negli strumenti attuativi della riserva naturale per il relativo territorio.

     12. Le concessioni od autorizzazioni relative a manufatti, opere od attività ricadenti nel territorio della riserva naturale saranno rilasciate dall'ente locale competente previo nulla-osta dell'ente gestore che dovrà esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine, senza che sia intervenuto un parere in merito da parte dell'ente gestore, il nulla-osta dovrà intendersi rilasciato.

     13. Al fine di concorrere alla migliore attuazione delle finalità istitutive della presente legge, l'ente locale competente, in fase di adeguamento dei propri strumenti urbanistici, provvederà ad inserire previsioni e normative, ovvero ad adeguare quelle vigenti, ai criteri ed ai contenuti degli strumenti attuativi della riserva naturale anche per le porzioni di territorio di sua pertinenza non incluse nella perimetrazione di cui al precedente articolo 2 ma indicate negli strumenti attuativi per la loro continuità funzionale e correlazionale ecologico-territoriale con il territorio della riserva naturale delle «Montagne della Duchessa».

     14. Qualora entro il termine di cui al precedente primo comma l'ente gestore non abbia predisposto gli strumenti di attuazione previsti dalla presente legge, la Giunta regionale in via sostitutiva, e secondo le modalità stabilite ai precedenti commi predispone la proposta degli strumenti di attuazione della riserva naturale «Montagne della Duchessa» e la presenta al Consiglio regionale per l'approvazione come previsto dal presente articolo.

 

     Art. 10. Piano di assestamento forestale.

     1. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ente gestore predispone un piano di assestamento forestale per i boschi ricadenti all'interno della riserva naturale, improntato a criteri ecologici e di selvicoltura naturalistica.

     2. Fatte salve le esigenze dell'uso civico di legnatico da parte della popolazione residente, nel piano di assestamento forestale si dovranno individuare le aree destinate a tale scopo.

     3. Il piano di assestamento forestale dovrà prevedere la tutela ed il ripristino delle biocenosi originarie, nella loro completezza e con riguardo agli aspetti della componente faunistica, nonché la razionale utilizzazione del patrimonio boschivo pubblico e privato.

     4. Il piano di assestamento dovrà indicare a tale scopo:

     a) le zone, le misure e gli interventi necessari per la tutela ed il ripristino della composizione floristica e della struttura naturale del patrimonio forestale, per la salvaguardia della vegetazione arbustiva e degli esemplari vetusti, nonché per la salvaguardia delle formazioni di particolare interesse fito-sociologico;

     b) le zone da destinare all'esercizio dell'uso civico di legnatico per la popolazione residente e le modalità di sua attuazione;

     c) le eventuali zone in cui incentivare le attività selvicolturali produttive compatibili con i programmi di salvaguardia ambientale e le relative modalità di intervento;

     d) le modalità e gli interventi atti alla efficace tutela del patrimonio forestale dal pericolo degli incendi boschivi.

     5. Nell'ambito del bilancio di gestione della riserva naturale saranno previste le risorse finanziarie destinate all'indennizzo delle eventuali diminuzioni di reddito documentate per i proprietari di boschi pubblici e privati, derivanti dalle prescrizioni riportate nel piano stesso.

     6. I criteri e le modalità di indennizzo saranno stabilite dall'ente gestore di concerto con le amministrazioni separate dei beni di uso civico di Corvaro, S. Stefano, S. Anatolia e con gli uffici regionali competenti.

     7. Il piano di assestamento forestale sarà inviato alla Giunta regionale per l'approvazione, sentito il parere dei competenti uffici regionali. L'ente gestore, sulla base del piano di assestamento forestale indicherà annualmente nel bilancio di previsione le somme necessarie agli indennizzi che verranno erogati dall'ente gestore secondo le procedure previste dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 43. Nello stesso bilancio di previsione saranno indicate le somme necessarie all'eventuale acquisizione di aree boschive.

 

     Art. 11. Piano di tutela ed utilizzo dei prati-pascolo.

     1. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ente gestore predispone un piano di tutela ed utilizzo dei prati-pascolo ricadenti all'interno della riserva naturale, improntato a criteri ecologici e di razionale zootecnia montana.

     2. Fatte salve le esigenze dell'uso civico di pascolo da parte della popolazione residente, nel piano di tutela ed utilizzo dei prati-pascolo dovranno essere indicati i criteri e gli eventuali interventi necessari per la salvaguardia ed il ripristino delle loro caratteristiche naturali e prossimo-naturali, con riguardo alla completezza delle specifiche biocenosi, nonché alla razionale fruizione zootecnica degli stessi.

     3. Il piano di tutela ed utilizzo dei prati-pascolo dovrà indicare a tale scopo:

     a) le zone, le misure e gli interventi necessari per la tutela ed il ripristino della composizione floristica naturale e prossimo-naturale del patrimonio dei prati-pascolo, nonché per la salvaguardia delle associazioni di particolare interesse fito-sociologico;

     b) la suddivisione in zone ecologicamente omogenee del territorio destinato all'esercizio dell'uso civico di pascolo da parte della popolazione residente e le modalità di sua razionale fruizione zootecnica mediante la previsione, per le singole zone individuate, del carico ottimale e massimo tollerabile di bestiame domestico pascolante, distinto per qualità delle specie e relativi periodi;

     c) le eventuali zone in cui incentivare le attività zootecniche compatibili con le finalità della riserva naturale e le modalità di intervento.

     4. Nell'ambito del bilancio di gestione della riserva naturale saranno previste le risorse finanziarie destinate all'indennizzo delle eventuali diminuzioni di reddito documentate per i proprietari di prati-pascolo pubblici e privati, derivanti dalle prescrizioni riportate nel piano stesso. I criteri e le modalità di indennizzo saranno stabiliti dall'ente gestore di concerto con le amministrazioni separate dei fini di uso civico di Corvaro, S. Stefano e di S. Anatolia e con gli uffici regionali competenti.

     5. Il piano di tutela ed utilizzo dei prati-pascolo sarà inviato alla Giunta regionale per l'approvazione sentito il parere dei competenti uffici regionali. L'ente gestore sulla base del piano di tutela ed utilizzo dei prati-pascolo indicherà annualmente nel bilancio di previsione le eventuali somme necessarie agli indennizzi da erogare.

     6. Nello stesso bilancio di previsione saranno indicate le somme necessarie alla eventuale acquisizione di aree di prato-pascolo.

 

     Art. 12. Norme di salvaguardia.

     1. Fino alla data di entrata in vigore del piano di tutela ed utilizzazione, del programma e del regolamento di attuazione di cui al precedente articolo 9 nel territorio della riserva naturale delle «Montagne della Duchessa» sono comunque vietati:

     a) la caccia e l'uccellagione, con qualunque mezzo esercitate; eventuali catture di animali, in modo incruento ed ai soli fini di ricerca scientifica o per esigenze legate alla conduzione della riserva naturale da parte di enti ed istituti di ricerca pubblici o legalmente riconosciuti, potranno essere autorizzate dall'ente gestore previo parere del comitato tecnico-scientifico e dei competenti uffici regionali;

     b) ogni alterazione delle caratteristiche e delle bellezze naturali;

     c) la circolazione e la sosta dei mezzi motorizzati e meccanici al di fuori della viabilità ordinaria, che deve intendersi quale viabilità primaria che non presenti tracciati di penetrazione verso le quote più elevate del territorio; è fatta eccezione al presente divieto per i mezzi di servizio della riserva naturale, per i mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti di istituto, per i mezzi necessari alle attività agricole zootecniche e forestali, per i quali verrà rilasciato dall'ente gestore un apposito contrassegno di autorizzazione. Potrà inoltre essere autorizzato l'accesso con i tempi e le modalità previste dall'ente gestore a mezzi di organismi privati operanti nel settore della tutela ambientale;

     d) l'apertura di nuove strade o piste di penetrazione nonché ogni trasformazione di quelle esistenti, per le quali sono comunque consentiti interventi di manutenzione secondo criteri ecologici previa autorizzazione dell'ente gestore sentito il comitato tecnico-scientifico;

     e) l'apposizione di cartelli pubblicitari, ad eccezione di quelli della riserva stessa; quelli eventualmente preesistenti saranno rimossi;

     f) il campeggio, il bivacco, l'accensione di fuochi al di fuori delle aree destinate a tale scopo dall'ente gestore;

     g) le attività sportive, a carattere agonistico o dilettantistico, che risultino in contrasto con la tutela dell'ambiente;

     h) la produzione di rumori, suoni e luci perturbativi dello stato naturale dei luoghi ed incidenti sulla fauna selvatica;

     i) l'abbandono di rifiuti e residui di qualsiasi tipo;

     l) l'abbandono di cani e gatti, l'introduzione di specie animali; per le attività di reintroduzione di specie della fauna selvatica occorrerà disporre di una autorizzazione rilasciata dall'ente gestore previo parere del comitato tecnico-scientifico;

     m) la raccolta di specie vegetali spontanee, ad eccezione di quanto previsto nel regolamento di attuazione della riserva naturale; nelle more della approvazione del regolamento suddetto potrà essere autorizzata la raccolta dall'ente gestore, sentito il parere del comitato tecnico- scientifico che prescrive la quantità e le modalità di raccolta consentite;

     n) qualsiasi movimento di terreno non esplicitamente autorizzato dall'ente gestore, fatti salvi gli interventi di ripristino ambientale o delle attività programmate e coordinate con l'ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali;

     o) l'alterazione delle caratteristiche naturali di sorgenti, corsi e bacini d'acqua, anche se temporanei, fatte salve le esigenze di tutela e recupero ambientale; qualsiasi intervento dovrà comunque essere autorizzato dall'ente gestore previo parere del comitato tecnico-scientifico;

     p) la raccolta di minerali, fossili, reperti paleontologici e paletnologici, di reperti vegetali ed animali in genere, eventuali autorizzazioni potranno essere rilasciate per i soli fini di studio dall'ente gestore ad istituti pubblici di ricerca o legalmente riconosciuti.

 

     Art. 13. Norme particolari.

     1. Per gli indennizzi dei mancati redditi derivanti ai proprietari pubblici e privati di boschi e prati-pascolo dalle norme sulla utilizzazione del patrimonio boschivo e dei prati-pascolo ricadenti nel territorio della riserva naturale delle «Montagne della Duchessa», in attesa della approvazione degli strumenti di attuazione di cui al precedente articolo 9 e dei piani di cui ai precedenti articoli 10 e 11, sarà utilizzata parte dei fondi destinati alla gestione della riserva stessa.

     2. Nelle more della adozione degli strumenti di attuazione di cui al precedente articolo 9 e dei piani di cui ai precedenti articoli 10 e 11, alla erogazione degli indennizzi provvederà la Giunta regionale, per il settore forestale secondo le procedure previste dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 43 e relativamente ai prati-pascolo sentiti gli uffici regionali competenti, utilizzando parte dei fondi stanziati con la presente legge.

     3. Per il rimborso dei danni provocati al patrimonio zootecnico all'interno della riserva naturale dalle specie selvatiche di particolare valore naturalistico, da canidi selvatici o rinselvatichiti, l'ente gestore provvederà utilizzando parte dei fondi stanziati, per la gestione ordinaria della riserva stessa, previo accertamento dei danni da parte delle competenti autorità regionali congiuntamente al personale di vigilanza e tecnico della riserva naturale, secondo le procedure previste dalla legge regionale 28 settembre 1982, n. 48.

     4. Per il rimborso dei danni arrecati alle attività agricole all'interno della riserva naturale dalla fauna selvatica in essa tutelata e stabilmente presente, l'ente gestore potrà utilizzare parte dei fondi di gestione ordinaria, previo accertamento dei danni da parte del personale di vigilanza e tecnico della riserva naturale o di eventuale perito appositamente incaricato dall'ente gestore.

     5. L'ente gestore potrà procedere, secondo quanto previsto nell'articolo 13 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, sulla base degli strumenti attuativi di cui al precedente articolo 9 e per necessità di particolare tutela o comunque connesse con le finalità istitutive della riserva stessa, alla acquisizione di aree ed immobili secondo le procedure vigenti in materia e sentito il parere delle competenti strutture regionali.

     6. In attesa della approvazione degli strumenti attuativi di cui al precedente articolo 9 e dei piani di cui ai precedenti articoli 10 e 11, nel territorio della riserva naturale delle «Montagne della Duchessa» è consentita la realizzazione delle seguenti opere, nelle modalità precisate, in attuazione degli eventuali programmi predisposti dagli enti locali e già approvati dalla Regione, od in fase di attuazione, ovvero in progettazione o di interesse per il loro valore sociale, fatte salve le norme di approvazione da parte degli enti locali competenti e della Regione:

     a) realizzazione di due rifugi montani a supporto delle attività di allevamento e per eventuale parziale supporto alle attività di ricerca e turismo didattico, nonché per le esigenze di soccorso alpino, in località Fossa Conca - Fonte la Vena (località sita alle quote superiori della Fossa Conca) in prossimità di preesistenti stazzi; i suddetti manufatti dovranno risultare in armonia con le caratteristiche paesaggistiche e naturalistico- ambientali del luogo, rispettando una tipologia a pianta monolocale ed a volumi semplici (piano unico) con rivestimento esterno in pietra viva, provvedendo a fornire comunque un totale di otto posti letto riservati agli allevatori locali, un eventuale locale per la conservazione e prima trasformazione dei prodotti caseari ed una eventuale dotazione di energia elettrica mediante generatore ad alimentazione eolico-solare o comunque di tipo acusticamente schermato;

     b) ripristino ed adeguamento per le esigenze zootecniche e per servizio della struttura artificiale di raccolta delle acque meteoriche e naturali sita nella suddetta località Fossa Conca - Fonte la Vena; tali interventi dovranno risultare in armonia con le caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ambientali del luogo;

     c) elettrificazione della frazione Cartore mediante cavi interrati lungo il tracciato della carrareccia che collega la suddetta frazione al km 16.800 circa della strada statale n. 578; eventuali indispensabili palificazioni connesse a questo o ad altro servizio essenziale, dovranno essere realizzate solo lungo il tracciato della suddetta carrareccia con l'impiego di materiale ligneo e comunque secondo criteri tali da non pregiudicare l'aspetto paesaggistico e la tutela della fauna selvatica nel territorio attraversato;

     d) eventuali interventi di manutenzione e restauro, nel rispetto dei tracciati e delle sezioni tipo originarie e secondo criteri ecologici, mediante l'impiego di procedure e materiali idonei, lungo il tracciato della carrareccia che collega le località Valle Amara, Piletta, Fossa Conca fino alle prossimità di Fonte la Vena e lungo il tracciato della carrareccia che collega le località Cartore, Valle della Cesa, Praticchio del Tordo fino a Le Caparnie;

     e) eventuale adeguamento del rifugio montano identificato con il n. 5 sito in località Le Caparnie, per una sua destinazione a supporto delle attività di ricerca e turismo didattico nonché per le esigenze di soccorso alpino; tale adeguamento dovrà comunque rispettare le volumetrie originarie del manufatto e dovrà procedere al miglior inserimento paesaggistico dell'opera mediante rivestimento esterno in pietra viva ed altri accorgimenti idonei; la eventuale dotazione di energia elettrica dovrà essere realizzata mediante generatore ad alimentazione eolico-solare o comunque di tipo acusticamente schermato;

     f) eventuale allestimento di una struttura artificiale per la raccolta delle acque stagionali disperdentisi, da destinare agli usi zootecnico e di servizio, nella località comunemente denominata «Fontanone», sita in prossimità della confluenza della Valle dell'Asino nella Valle Amara, sulla sinistra orografica di quest'ultima; la realizzazione dell'opera è in ogni caso subordinata alla tutela delle caratteristiche e peculiarità idrogeologiche del territorio della riserva naturale e dovrà risultare in armonia con le caratteristiche paesaggistiche e naturalistico ambientali del luogo.

 

     Art. 14. Sanzioni.

     1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti o alla inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione della riserva naturale delle «Montagne della Duchessa», si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

     2. La sanzione amministrativa minima è stabilita in L. 200.000, quella massima in L. 2.000.000. In caso di recidività le sanzioni vengono raddoppiate.

     3. La sanzione amministrativa per le violazioni delle norme urbanistiche contenute nella presente legge è stabilita nella misura minima di L. 3.000.000 ed in quella massima di L. 20.000.000.

     4. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge, si applicano le norme statali e regionali vigenti.

 

     Art. 15. Norme finanziarie.

     1. All'onere, quantificato per l'anno 1990 in L. 10 milioni, necessario per le spese di funzionamento dell'istituenda riserva naturale si fa fronte con i fondi già esistenti sul capitolo n. 2105O del bilancio 1990, che presenta la necessaria disponibilità.

     2. All'onere per le spese di investimento, previste per l'anno 1990 in L. 300 milioni, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di bilancio n. 21501, che viene integrato mediante riduzione di analoga somma dal fondo globale di cui al capitolo n. 29832, elenco n. 4, lettera e).

     3. Alla erogazione dei contributi annuali ordinari la Regione provvederà con successive leggi di bilancio utilizzando gli appositi capitoli relativi ai parchi ed alle riserve naturali regionali, sulla base della relazione annuale predisposta dall'ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno, che deve contenere, tra l'altro, i rendiconti delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie, la descrizione delle attività svolte nella gestione annuale, ivi compresi i progetti di attuazione o stralci di essi.

     4. Possono essere concessi all'ente gestore finanziamenti concernenti singoli progetti di interesse locale o regionale da realizzare nell'ambito della riserva naturale, o contributi da parte di enti pubblici o privati per la realizzazione di iniziative utili alle finalità istitutive ed al funzionamento della riserva naturale stessa.

 

 


[*] Vedi l'articolo 2 della L.R. 22 maggio 1995, n. 29.