§ 4.4.41 - L.R. 10 novembre 1988, n. 66.
Istituzione del Parco regionale dell'Appia Antica.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:10/11/1988
Numero:66


Sommario
Art. 1.  1. E' istituito il «Parco regionale suburbano dell'Appia Antica.
Art. 2.  1. Il comprensorio del «Parco regionale dell'Appia Antica» dovrà essere realizzato e gestito in funzione delle seguenti finalità:
Art. 3.  1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge dovrà entrare in funzione l'azienda consorziale a cui è affidata la realizzazione e la gestione del «Parco regionale dell'Appia [...]
Art. 4.  1. Per la realizzazione e la gestione del «Parco regionale dell'Appia Antica» è concesso all'azienda consorziale un contributo straordinario di lire 10.000 milioni da erogarsi in dieci annualità di [...]
Art. 5.  1. Per la realizzazione e la gestione del «Parco regionale dell'Appia Antica» è costituita tra il comune di Roma, la Regione Lazio, la provincia di Roma, il comune di Marino ed il comune di [...]
Art. 6.  1. Ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 46 del 28 novembre 1977 l'azienda consorziale di cui al precedente articolo 5 predispone il piano di assetto entro dodici mesi dalla [...]
Art. 7.  1. Sono membri del consiglio di amministrazione dell'azienda consorziale.
Art. 8.  1. Per la gestione del «Parco regionale dell'Appia Antica», l'azienda consorziale si avvale di un comitato tecnico scientifico
Art. 9.  1. Il presidente dell'azienda consorziale è nominato dal Consiglio regionale tra persone di chiara fama scientifica e di provata esperienza nei settori di cui all'articolo 2 della presente legge.
Art. 10.  1. Entro sei mesi dal suo insediamento il consiglio di amministrazione dell'azienda consorziale proporrà al Consiglio regionale, per l'approvazione entro i successivi tre mesi:
Art. 11.  1. Lo statuto dell'azienda consorziale, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 6, della presente legge, definisce:
Art. 12.  1. Il programma di spesa definisce:
Art. 13.  1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune di Roma può mettere a disposizione dell'azienda per la gestione, i beni già acquisiti a tale data e fornire i dati [...]
Art. 14.  1. Entro un anno dall'entrata in funzione dell'azienda consorziale il consiglio di amministrazione provvederà, su proposta formulata dal comitato tecnico scientifico, ad emanare il regolamento d'uso [...]
Art. 15.  1. Il regolamento d'uso di cui al precedente articolo 14 dovrà essere formulato in conformità alle finalità di cui al precedente articolo 2 e dovrà, tra l'altro, indicare:
Art. 16.  1. Entro i confini del comprensorio del parco è vietato:
Art. 17.  1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti, od alla inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge, nel piano di sviluppo del parco e nel [...]
Art. 18.  1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune di Roma, d'intesa con l'azienda consorziale, provvederà a:
Art. 19.  1. Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 1.000 milioni da imputare sul capitolo di bilancio, di nuova istituzione, n. 21505 [...]


§ 4.4.41 - L.R. 10 novembre 1988, n. 66. [1]

Istituzione del Parco regionale dell'Appia Antica.

(B.U. 21 novembre 1988, n. 32, S.O. n. 4).

 

Titolo I

ISTITUZIONE

 

Art. 1. 1. E' istituito il «Parco regionale suburbano dell'Appia Antica.

     2. Ne fanno parte le aree comprese nella planimetria allegata nei territori dei comuni di Roma, Marino e Ciampino.

 

Titolo II

FINALITA' DI REALIZZAZIONE E DI GESTIONE

DEL COMPRENSORIO DEL PARCO DELL'APPIA ANTICA

 

     Art. 2. 1. Il comprensorio del «Parco regionale dell'Appia Antica» dovrà essere realizzato e gestito in funzione delle seguenti finalità:

     a) tutelare i monumenti ed i complessi archeologici, artistici e storici in esso esistenti e diffonderne la conoscenza;

     b) preservare e ricostituire  l'ambiente naturale e valorizzare le risorse idrogeologiche, botaniche e faunistiche a scopi culturali, didattici e scientifici;

     c) apprestare e gestire attrezzature sociali volte a fini culturali e ricreativi compatibili con i caratteri del parco.

 

     Art. 3. 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge dovrà entrare in funzione l'azienda consorziale a cui è affidata la realizzazione e la gestione del «Parco regionale dell'Appia Antica» secondo le norme della presente legge.

 

     Art. 4. 1. Per la realizzazione e la gestione del «Parco regionale dell'Appia Antica» è concesso all'azienda consorziale un contributo straordinario di lire 10.000 milioni da erogarsi in dieci annualità di uguale importo, a partire dall'esercizio finanziario 1988.

     2. Ad essa potranno affluire, oltre ai contributi degli enti componenti l'azienda consorziale, anche i finanziamenti previsti da leggi vigenti e future per la conservazione e ristrutturazione di beni archeologici, storici e artistici e di complessi di valore paesistico o naturalistico compresi nel perimetro del parco.

 

Titolo III

COSTITUZIONE DELL'AZIENDA CONSORZIALE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL «PARCO REGIONALE DELL'APPIA ANTICA»

 

     Art. 5. 1. Per la realizzazione e la gestione del «Parco regionale dell'Appia Antica» è costituita tra il comune di Roma, la Regione Lazio, la provincia di Roma, il comune di Marino ed il comune di Ciampino, un'azienda consorziale con gestione autonoma ai sensi dell'articolo 54 (rectius: 53) dello Statuto della Regione Lazio e secondo le prescrizioni della presente legge.

 

     Art. 6. 1. Ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 46 del 28 novembre 1977 l'azienda consorziale di cui al precedente articolo 5 predispone il piano di assetto entro dodici mesi dalla costituzione.

     2. Predispone, altresì, il regolamento di attuazione entro i tempi previsti dall'articolo 9 della legge regionale n. 46 del 28 novembre 1977.

 

     Art. 7. 1. Sono membri del consiglio di amministrazione dell'azienda consorziale.

     a) tre rappresentanti del Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza della minoranza;

     b) due rappresentanti dei comune di Roma;

     c) un rappresentante per ognuna delle circoscrizioni (I - IX - X - XI- XII) nominati dal consiglio comunale di Roma su designazione delle circoscrizioni stesse;

     d) due rappresentanti della provincia di Roma e due ciascuno del comune di Marino e di quello di Ciampino;

     e) due rappresentanti del Ministero dei beni culturali e ambientali in rappresentanza rispettivamente della soprintendenza ai monumenti di Roma e del Lazio e della soprintendenza archeologica del Lazio;

     f) un rappresentante del Ministero dell'ambiente.

     2. Il consiglio di amministrazione dell'azienda consorziale entrerà in funzione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I suoi membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

     3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni effettuate dai rispettivi organi competenti.

     4. Le nomine di cui ai precedenti commi debbono avere luogo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. Il comitato è validamente costituito quando risulta composto dalla metà più uno dei componenti previsti.

     6. In caso di inadempienza la Regione nomina un commissario ad acta entro sessanta giorni dalla rilevazione della inadempienza.

 

     Art. 8. 1. Per la gestione del «Parco regionale dell'Appia Antica», l'azienda consorziale si avvale di un comitato tecnico scientifico [2] con funzioni consultive, che dovrà essere nominato con deliberazione del Consiglio regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Il comitato tecnico scientifico sarà composto da:

     a) un architetto esperto in urbanistica e beni culturali;

     b) un esperto in turismo sociale;

     c) un operatore in materie giuridiche, esperto nei settori di cui all'articolo 2 della presente legge;

     d) un esperto in discipline ambientali e gestione delle riserve naturali designati dal C.N.R. - Centro nazionale delle ricerche;

     e) un botanico, un geologo, uno zoologo, designati dall'università degli studi «La Sapienza» di Roma;

     f) un esperto in problemi di silvicoltura e ecologia forestale designato dalla direzione generale delle foreste del Ministero dell'agricoltura;

     g) cinque rappresentanti designati rispettivamente dalle associazioni Italia nostra, Lega ambiente, WWf (world wildlife found), LIPU (lega italiana protezione degli uccelli) e Amici della terra.

     3. Il comitato tecnico scientifico si riunisce di norma almeno due volte l'anno, ogni volta che se ne ravvisi la necessità, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

     4. Il comitato tecnico scientifico è tenuto ad esprimere il proprio parere consultivo, entro trenta giorni dalla richiesta, sugli strumenti di attuazione del parco, sui programmi di sviluppo, sulle attività di ricerca scientifica, di didattica ambientale, di turismo sociale e privato e su altri argomenti ad esso sottoposti dal consiglio di amministrazione.

     5. Le sedute del comitato sono da ritenersi valide quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti.

 

     Art. 9. 1. Il presidente dell'azienda consorziale è nominato dal Consiglio regionale tra persone di chiara fama scientifica e di provata esperienza nei settori di cui all'articolo 2 della presente legge.

     2. Il presidente dell'azienda presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato tecnico scientifico.

 

     Art. 10. 1. Entro sei mesi dal suo insediamento il consiglio di amministrazione dell'azienda consorziale proporrà al Consiglio regionale, per l'approvazione entro i successivi tre mesi:

     a) lo statuto dell'azienda consorziale;

     b) il programma di spesa relativo ai primi investimenti del contributo annuo;

     c) i programmi di sviluppo dell'attività dell'azienda, su base triennale.

     2. I programmi triennali di sviluppo dovranno essere formulati in conformità alle finalità del precedente articolo 2 e dovranno, fra l'altro, indicare:

     a) gli edifici destinati a demolizione, perché incompatibili con le finalità del parco;

     b) la localizzazione e le caratteristiche degli impianti di interesse collettivo da realizzare.

 

     Art. 11. 1. Lo statuto dell'azienda consorziale, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 6, della presente legge, definisce:

     a) organi amministrativi dell'azienda; modalità di scelta dei loro componenti e durata in carica; funzioni, poteri e responsabilità nei confronti del consiglio di amministrazione;

     b) organico tecnico e del personale esecutivo dell'azienda e relativi compiti;

     c) modalità di partecipazione alla gestione del parco di altri enti pubblici, con previsione della partecipazione al consiglio di amministrazione dell'azienda di un rappresentante di ciascun comune, il cui territorio rientri nell'eventuale ampliamento del comprensorio del parco;

     d) rapporti almeno semestrali del consiglio di amministrazione con i rappresentanti dei comitati di quartiere e delle scuole di ogni ordine dei quartieri interessati e di associazioni culturali e sportive, al fine anche di illustrare i programmi attuativi unitamente ai bilanci preventivi e consuntivi annui;

     e) procedure per la formazione dei programmi attuativi biennali;

     f) formazione del bilancio annuo;

     g) determinazione, sulla base del bilancio preventivo annuale, dei contributi obbligatori degli enti locali che partecipano al consiglio di amministrazione dell'azienda consorziale e eventuali forme di autofinanziamento.

 

     Art. 12. 1. Il programma di spesa definisce:

     a) i comparti da espropriare in via prioritaria;

     b) le somme da destinare alle spese generali d'impianto dell'azienda in misura non superiore al 10 per cento della possibilità finanziaria dell'anno in cui l'azienda entra in funzione;

     c) le somme da destinare a prime opere di attrezzatura del parco superiore al 15 per cento di detta disponibilità finanziaria;

     d) le somme da destinare al personale dell'azienda in misura non superiore al 10 per cento di detta disponibilità finanziaria.

 

     Art. 13. 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune di Roma può mettere a disposizione dell'azienda per la gestione, i beni già acquisiti a tale data e fornire i dati relativi alle espropriazioni già avvenute, del programma di spesa e dei programmi biennali, per le espropriazioni ancora da attuare.

 

     Art. 14. 1. Entro un anno dall'entrata in funzione dell'azienda consorziale il consiglio di amministrazione provvederà, su proposta formulata dal comitato tecnico scientifico, ad emanare il regolamento d'uso dei beni e delle attrezzature del parco ed il regolamento del personale.

 

     Art. 15. 1. Il regolamento d'uso di cui al precedente articolo 14 dovrà essere formulato in conformità alle finalità di cui al precedente articolo 2 e dovrà, tra l'altro, indicare:

     a) la rete stradale del parco, regolando la viabilità in modo da assicurare la fruibilità pubblica delle attrezzature sociali e ricreative e dei beni culturali esistenti nel parco, nel rispetto dell'ambiente naturale e dei valore storico-artistici;

     b) gli spazi ed i monumenti visitabili dal pubblico solo con particolare autorizzazione del competente organo dell'azienda;

     c) i criteri da rispettare nelle trasformazioni, demolizioni e utilizzazioni degli edifici da adibirsi a servizio del parco.

     2. Il regolamento dovrà, altresì, contenere direttive di carattere generale concernenti l'uso delle attrezzature sociali, culturali e ricreative del parco, nonché lo svolgimento, mediante concessioni, di attività compatibili con le finalità del parco.

 

Titolo IV

VINCOLISTICA

 

     Art. 16. 1. Entro i confini del comprensorio del parco è vietato:

     a) fino all'approvazione del piano d'assetto, di cui all'articolo 6, eseguire opere edilizie con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria nei limiti della lettera a) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e di manutenzione straordinaria limitati alla sola tutela dell'integrità statica ed architettonica degli edifici (coperture, strutture ed elementi decorativi degradati) e che non comportino modifiche di destinazione d'uso e che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, previo parere dell'azienda consorziale e di altri enti ed uffici competenti. E', altresì, vietato eseguire manufatti di qualsiasi genere, opere di recinzione ed aprire nuove strade, salvo il collegamento viario e ferroviario eventualmente da realizzare tra le zone direzionali del comune di Roma e l'interramento del Grande Raccordo Anulare [3];

     b) aprire e coltivare cave e miniere;

     c) esercitare la caccia e la pesca, catturare o molestare gli animali, introdursi con armi e attrezzature di qualsiasi genere per la caccia e per la pesca;

     d) raccogliere o danneggiare specie vegetali ed eseguire tagli di piante, salvo per le zone mantenute a destinazione agricola ed entro i limiti di tale destinazione;

     e) accendere fuochi all'aperto, salvo autorizzazione;

     f) abbandonare sul terreno o nelle acque oggetti o rifiuti di qualsiasi genere;

     g) svolgere qualsiasi attività pubblicitaria non immediatamente afferente ad attività consentite ed entro i limiti autorizzati;

     h) svolgere gare sportive al di fuori delle località appositamente destinate o concesse.

 

     Art. 17. 1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti, od alla inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge, nel piano di sviluppo del parco e nel suo regolamento di attuazione, si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

     2. La sanzione amministrativa minima è stabilita in L. 200.000, la massima in lire 2 milioni. La sanzione è raddoppiata in caso di recidività.

     3. La sanzione amministrativa per la violazione delle norme di cui al precedente articolo 16, lettera a) e lettera b) della presente legge è stabilita nella misura minima di lire 3 milioni e massima di lire 20 milioni.

     4. Le violazioni sono accertate, oltre che dagli agenti giurati dall'ente gestore, anche dagli organi di polizia urbana, dal corpo forestale dello Stato, dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

     5. Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella legge regionale 15 marzo 1978, n. 6 e le norme della vigente legislazione statale e regionale.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 18. 1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune di Roma, d'intesa con l'azienda consorziale, provvederà a:

     a) regolare, mediante convenzione con l'ENEL - Ente nazionale elettricità, la soppressione o l'interramento graduale delle linee elettriche che attraversano il comprensorio del parco;

     b) a regolare, mediante singole convenzioni, l'uso dei beni dello Stato e di altri enti pubblici esistenti nel comprensorio del parco aventi finalità particolari;

     c) a regolare la rete viaria generale e di adduzione al parco coordinandola con la rete interna stabilita dall'azienda, anche mediante convenzione con l'A.N.A.S. - Azienda nazionale autonoma strade.

     1 bis. Fino all'approvazione del piano di assetto, è consentita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa istruttoria e parere dell'azienda consorziale, la realizzazione di opere di pubblico interesse idonee a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale del comprensorio del parco, con particolare riguardo agli impianti di adduzione idrica, alla illuminazione pubblica, alle reti di telecomunicazione, alle opere igienico sanitarie, alla soppressione ed interramento di linee elettriche, purché la struttura della Regione, competente in materia di aree protette, abbia verificato la compatibilità ambientale nonché l'urgenza e la necessità delle opere stesse [4].

 

     Art. 19. 1. Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 1.000 milioni da imputare sul capitolo di bilancio, di nuova istituzione, n. 21505 così denominato: «Contributo straordinario all' azienda consorziale del Parco regionale dell'Appia Antica».

     2. Alla copertura finanziaria relativa al finanziamento del precedente comma si provvede con prelievo di pari importo dal fondo globale accantonato al capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera r) del bilancio 1988.

     3. Per gli esercizi 1989 e 1990 la copertura finanziaria è garantita dal bilancio pluriennale 1988/1990.

 

 


[1] Il perimetro del parco istituito dalla presente legge, già modificato dall'art. 42 della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29 e dall'art. 1 della L.R. 31 maggio 2002, n. 14, è stato ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 30 marzo 2009, n. 6.

[2] Vedi l'articolo 2 della L.R. 22 maggio 1995, n. 29.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 6 settembre 1994, n. 37.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 6 settembre 1994, n. 37.