§ 4.4.27 - L.R. 19 settembre 1983, n. 66. - Istituzione della riserva
naturale di Monte Rufeno.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:19/09/1983
Numero:66


Sommario
Art. 1.  (Istituzione). Ai sensi degli articoli 6 e 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, è istituita la riserva naturale «Monte Rufeno», compresa nel sistema di parchi regionali e riserve [...]
Art. 2.  (Finalità). La riserva naturale «Monte Rufeno» è istituita al fine di:
Art. 3.  (Classificazione). La riserva naturale «Monte Rufeno», istituita per le finalità di cui al precedente articolo 2, è classificata «riserva naturale parziale» ai sensi dell'articolo 4 della legge [...]
Art. 4.  (Perimetrazione). La riserva naturale «Monte Rufeno», delimitata dai confini riportati nella cartografia in scala 1:25.000 che costituisce parte integrante della presente legge (omissis) comprende i [...]
Art. 5.  (Gestione). La gestione della riserva naturale «Monte Rufeno» è affidata al comune di Acquapendente.
Art. 6.  (Comitato scientifico). Per la gestione della riserva naturale «Monte Rufeno», l'ente gestore si avvarrà della consulenza di un comitato tecnico-scientifico
Art. 7.  (Regolamento di attuazione). Entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore predispone il regolamento di attuazione della riserva secondo quanto previsto [...]
Art. 8.  (Direttive di utilizzazione). Il regolamento di attuazione oltre a quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, e tenendo conto delle finalità della riserva [...]
Art. 9.  (Piano di assestamento forestale). Entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore predispone un piano di assestamento forestale per le zone in cui [...]
Art. 10.  (Norme particolari). Nel territorio della riserva naturale «Monte Rufeno» è consentito:
Art. 11.  (Divieti). Nel territorio della riserva naturale «Monte Rufeno» sono vietati:
Art. 12.  (Sanzioni). Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli, dei divieti, od all'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione [...]
Art. 13.  (Finanziamento). Per la realizzazione della riserva naturale «Monte Rufeno» è autorizzata per l'anno finanziario 1983 la spesa di L. 300 milioni.
Art. 14.  (Norme finali). L'ente gestore è autorizzato, con la presente legge, a stipulare convenzioni, previo parere sentito l'ufficio regionale per i parchi, con enti pubblici, con organismi di ricerca, con [...]


§ 4.4.27 - L.R. 19 settembre 1983, n. 66. - Istituzione della riserva

naturale di Monte Rufeno.

(B.U. 10 ottobre 1983, n. 28).

 

Art. 1. (Istituzione). Ai sensi degli articoli 6 e 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, è istituita la riserva naturale «Monte Rufeno», compresa nel sistema di parchi regionali e riserve naturali di cui all'articolo 1 della legge medesima.

 

     Art. 2. (Finalità). La riserva naturale «Monte Rufeno» è istituita al fine di:

     a) ripristinare e tutelare l'ecosistema forestale in tutte le sue componenti, biotiche ed abiotiche;

     b) gestire parte del territorio e del patrimonio boschivo secondo criteri di silvicoltura naturalistica;

     c) promuovere il turismo sociale attraverso il restauro e la gestione pubblica del patrimonio edilizio esistente all'interno della riserva;

     d) promuovere, organizzare e valorizzare le attività produttive non in contrasto con le finalità di conservazione dell'ambiente naturale.

 

     Art. 3. (Classificazione). La riserva naturale «Monte Rufeno», istituita per le finalità di cui al precedente articolo 2, è classificata «riserva naturale parziale» ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

 

     Art. 4. (Perimetrazione). La riserva naturale «Monte Rufeno», delimitata dai confini riportati nella cartografia in scala 1:25.000 che costituisce parte integrante della presente legge (omissis) comprende i terreni del demanio regionale proveniente dai beni dell'azienda di Stato per le foreste demaniali.

     Sono parte integrante della riserva gli edifici rurali di proprietà demaniale compresi nel perimetro delle riserva stessa.

     Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore provvede all'apposizione lungo il perimetro delle riserva naturale e lungo le strade di accesso, di idonei cartelli segnaletici recanti la scritta «Regione Lazio - sistema dei parchi e delle riserve naturali - riserva naturale Monte Rufeno» ed un simbolo o marchio proprio e caratteristico della riserva stessa, concordati con i competenti organi regionali.

 

     Art. 5. (Gestione). La gestione della riserva naturale «Monte Rufeno» è affidata al comune di Acquapendente.

     L'ente gestore dovrà coordinare gli interventi all'interno della riserva naturale con i piani di sviluppo della I comunità montana «Alta Tuscia laziale».

     All'ente gestore sono altresì affidati gli interventi di sistemazione idraulico-forestale, l'utilizzazione economica del patrimonio boschivo della riserva nelle zone all'uopo destinate e secondo i principi di silvicoltura naturalistica e le direttive di utilizzazione di cui ai successivi articoli.

     All'ente gestore è altresì affidata la conduzione delle attività di turismo sociale, delle attività produttive e la gestione degli edifici rurali di proprietà del demanio regionale compresi nel perimetro della riserva, secondo le direttive di utilizzazione di cui ai successivi articoli.

     Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge l'ente gestore istituisce l'ufficio tecnico preposto alla gestione della riserva stessa, composto dal direttore e dal personale tecnico ed amministrativo necessario, in ragione di un massimo complessivo di otto addetti.

     Il personale verrà assunto mediante pubblico concorso i cui termini dovranno essere stabiliti di concerto con l'ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali.

     Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma precedente, per lo svolgimento delle mansioni riguardanti il primo avvio ed il funzionamento della riserva naturale, l'ente gestore potrà avvalersi di proprio personale, nonché del personale degli uffici regionali distaccato con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

     In caso di inadempienza delle norme stabilite nella presente legge, la gestione della riserva naturale «Monte Rufeno» e del suo patrimonio forestale ed edilizio tornerà ad essere curata dalla Regione Lazio.

 

     Art. 6. (Comitato scientifico). Per la gestione della riserva naturale «Monte Rufeno», l'ente gestore si avvarrà della consulenza di un comitato tecnico-scientifico [*] nominato con deliberazione del consiglio comunale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     A causa delle peculiari caratteristiche e finalità della riserva naturale «Monte Rufeno», oltre a quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, il comitato tecnico-scientifico sarà integrato da:

     a) un esperto di ecologia forestale scelto tra una terna di nomi proposti dalla università di Viterbo;

     b) un esperto in materia di turismo sociale scelto tra una terna di nomi proposti dall'ente provinciale per il turismo di Viterbo;

     c) un agronomo scelto dal comune;

     d) un esperto nella gestione delle aree protette designato dalla Giunta regionale.

     Presidente del comitato sarà il sindaco di Acquapendente.

     La segreteria del comitato sarà curata dal direttore della riserva naturale.

 

     Art. 7. (Regolamento di attuazione). Entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore predispone il regolamento di attuazione della riserva secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

 

     Art. 8. (Direttive di utilizzazione). Il regolamento di attuazione oltre a quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, e tenendo conto delle finalità della riserva naturale «Monte Rufeno», deve indicare:

     a) le zone da destinare a riserva integrale, per biocenosi inserite in complessi maggiori o per complessi unitari superstiti;

     b) le zone da destinare a riserva orientata, in cui attuare i programmi di ripristino e tutela delle caratteristiche degli ecosistemi preesistenti;

     c) gli eventuali monumenti naturali di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46;

     d) le zone da destinare alla fruizione pubblica per fini turistici, didattici, educativi, nonché i percorsi attrezzati segnalati e descritti, rappresentativi dei diversi ambienti della riserva, denominati sentieri natura;

     e) le zone in cui esercitare le attività silvicolturali od effettuare rimboschimenti ed interventi di sistemazione idraulico-forestale non in contrasto con le finalità della riserva stessa e secondo il piano di assestamento forestale di cui al successivo articolo 9;

     f) la destinazione d'uso e l'utilizzazione degli edifici rurali di proprietà del demanio regionale, per le finalità di turismo sociale, di produzione agricola, zootecnica, vivaistica sperimentali.

     La superficie delle zone destinate a riserva integrale ed orientata di cui alle lettere a) e b) del comma precedente non dovranno essere inferiori, rispettivamente, al 10 per cento ed al 40 per cento della superficie totale della riserva naturale.

     Relativamente ai sentieri natura realizzati nelle zone di riserva integrale ed orientata di cui ai commi precedenti, il regolamento di attuazione dovrà stabilire i giorni della settimana, non inferiori a due e non superiori a cinque, in cui permettere l'accesso del pubblico.

     L'ente gestore potrà, per particolari motivi e sentito l'ufficio regionale per i parchi, disporre la chiusura temporanea al pubblico delle aree suddette.

     L'ente gestore potrà altresì stabilire che il pubblico acceda alle aree attrezzate della riserva naturale dietro pagamento di una somma il cui ammontare dovrà essere stabilito di concerto con l'ufficio regionale per i parchi, al fine di concorrere al finanziamento per la gestione della riserva stessa.

     Dovranno comunque essere previste particolari esenzioni o facilitazioni per le visite a scopo didattico, di ricerca scientifica e per le visite organizzate da associazioni riconosciute per la promozione culturale dei lavoratori.

 

     Art. 9. (Piano di assestamento forestale). Entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore predispone un piano di assestamento forestale per le zone in cui esercitare le attività silvicolturali di cui alla lettera e) del primo comma del precedente articolo 8.

     Il piano di assestamento dovrà rispondere a criteri silvicolturali che tengano conto delle caratteristiche naturali e delle finalità della riserva naturale «Monte Rufeno».

     In particolare, nell'utilizzazione del patrimonio forestale, dovranno essere, tra l'altro, assicurati l'assortimento delle specie vegetali, il rispetto delle specie secondarie e delle specie arbustive, il rispetto degli esemplari vetusti o caratteristici per aspetto e dimensioni, una omogenea copertura arborea.

     Il piano di assestamento forestale verrà approvato dalla Giunta regionale, sentiti i competenti uffici.

 

     Art. 10. (Norme particolari). Nel territorio della riserva naturale «Monte Rufeno» è consentito:

     a) catturare specie animali selvatiche solo a scopo di ricerca scientifica e sulla base di un piano organico, funzionale alle finalità della riserva, preventivamente approvato dall'ente gestore sentito l'ufficio regionale per i parchi ed il comitato tecnico-scientifico di cui al precedente articolo 6;

     b) reintrodurre specie animali selvatiche autoctone, a scopo sperimentale, secondo un piano organico redatto dall'ente gestore sentito il comitato tecnico-scientifico e l'ufficio regionale per i parchi;

     c) effettuare la raccolta e l'utilizzazione delle specie vegetali spontanee con le modalità che verranno indicate dal regolamento di attuazione e ferme restando le disposizioni statali e regionali in materia;

     d) esercitare le attività silvicolturali secondo le modalità previste nei precedenti articoli;

     e) accendere fuochi, parcheggiare, campeggiare all'interno delle aree a tale scopo destinate dal regolamento di attuazione e secondo le modalità previste dallo stesso regolamento;

     f) svolgere attività di turismo sociale utilizzando i fabbricati a tale scopo destinati;

     g) esercitare attività agricole che escludano l'uso di fitofarmaci e pesticidi;

     h) esercitare attività vivaistiche e zootecniche sperimentali, promuovere e sperimentare tecniche di lotta biologica antiparassitaria;

     i) effettuare interventi di rimboschimento con specie autoctone;

     l) effettuare interventi di recupero e restauro conservativo dei fabbricati di proprietà demaniale, nonché interventi di adeguamento alle esigenze di utilizzazione previste nel regolamento di attuazione. In caso di comprovata necessità di adeguamento alle norme igienico-sanitarie, è consentito eseguire ampliamenti del corpo di fabbrica per una cubatura non eccedente, comunque, il 10 per cento della cubatura originale.

 

     Art. 11. (Divieti). Nel territorio della riserva naturale «Monte Rufeno» sono vietati:

     a) la caccia, l'uccellagione, la pesca;

     b) l'abbandono di rifiuti di ogni genere;

     c) l'abbandono di cani ed altri animali;

     d) lo svolgimento di attività pubblicitaria;

     e) i cambiamenti di coltura ed i movimenti di terreno non esplicitamente autorizzati dall'ente gestore ed al solo fine di eventuali lavori di ripristino ambientale, secondo le modalità che verranno stabilite sentito il parere del comitato tecnico-scientifico;

     f) l'apertura di cave e comunque l'esercizio delle attività estrattive;

     g) la circolazione e la sosta di mezzi motorizzati al di fuori della viabilità ordinaria esistente, fatta eccezione per i mezzi di servizio della riserva, per i mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento di compiti di istituto e per i mezzi necessari allo svolgimento delle attività agricole e silvicolturali muniti di apposita autorizzazione rilasciata a titolo gratuito dall'ente gestore;

     h) l'apertura di nuove strade o piste di penetrazione;

     i) l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia e di urbanizzazione, ad eccezione dei lavori necessari al restauro ed alla ristrutturazione dei fabbricati di proprietà del demanio regionale per adibirli agli scopi previsti nei precedenti articoli, nonché per le opere classificate di pubblica utilità di interesse statale per le quali si applica quanto disposto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 [1].

 

     Art. 12. (Sanzioni). Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli, dei divieti, od all'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione della riserva naturale «Monte Rufeno», si applicano le norme previste dall'articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

     La sanzione amministrativa minima applicabile è stabilita nella misura di lire centomila.

     All'accertamento delle violazioni concorrono, oltre al personale della riserva naturale «Monte Rufeno», gli agenti di polizia urbana e rurale, il corpo forestale dello Stato, ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

     Per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge si applicano le norme contenute nella legge regionale 15 marzo 1978, n. 6.

 

     Art. 13. (Finanziamento). Per la realizzazione della riserva naturale «Monte Rufeno» è autorizzata per l'anno finanziario 1983 la spesa di L. 300 milioni.

     Detta somma sarà iscritta in termini di competenza nel capitolo n. 21002 denominato: «Contributi per la gestione della riserva naturale "Monte Rufeno"» che viene istituito nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1983.

     Alla relativa copertura finanziaria, si provvede mediante riduzione in termini di competenza di L. 300 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo n. 25842 (fondo globale) del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1983.

     Allo stanziamento dei fondi per gli anni successivi si procederà con relative leggi di bilancio.

     L'erogazione dei finanziamenti annuali avverrà sulla base di una relazione annuale predisposta dall'ente gestore e contenente il rendiconto delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie, nonché i programmi e le previsioni di spesa, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

 

     Art. 14. (Norme finali). L'ente gestore è autorizzato, con la presente legge, a stipulare convenzioni, previo parere sentito l'ufficio regionale per i parchi, con enti pubblici, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, per la gestione dei servizi turistici e dei servizi generali necessari od utili alla conduzione ordinaria e straordinaria della riserva naturale.

 

 


[*] Vedi l'articolo 2 della L.R. 22 maggio 1995, n. 29.

[1] Pubblicato sulla G.U. 29/8/1977, n. 234 (S.O.), concerne l'«Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382».