§ 4.4.21 - L.R. 29 gennaio 1983, n. 8. - Istituzione del Parco naturale
regionale dell'Appennino «Monti Simbruini».


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:29/01/1983
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Istituzione). A norma gli articoli 6 e 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, è istituito il parco regionale dell'Appennino «Monti Simbruini», compreso nel sistema di cui all'articolo 1 [...]
Art. 2.  (Perimetrazione). Il parco regionale dell'Appennino «Monti Simbruini» è delimitato dai confini descritti nell'elenco (allegato A) e riportati nella cartografia in scala 1:25.000 dei fogli I.G.M. - [...]
Art. 3.  (Classificazione). Il parco regionale dell'Appennino «Monti Simbruini» è destinato alla conservazione, valorizzazione e razionale utilizzazione dell'ambiente naturale, allo sviluppo economico e [...]
Art. 4.  (Gestione). La gestione del parco naturale regionale dell'Appennino «Monti Simbruini» è affidata ad un consorzio costituito tra i comuni di Camerata Nuova, Cervara di Roma, Subiaco, Jenne, [...]
Art. 5.  (Piano di assetto e programma di attuazione). Entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore predispone il piano di assetto ed il programma di attuazione [...]
Art. 6.  (Direttive per la valorizzazione ed utilizzazione). Il piano di assetto, oltre a quanto previsto nell'articolo 8 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, dovrà indicare:
Art. 7.  (Finanziamento). Per la realizzazione del parco naturale regionale dell'Appennino «Monti Simbruini» è autorizzata per l'anno finanziario 1983 la spesa di L. 1.200 milioni.
Art. 8.  (Norme transitorie). Fino all'entrata in vigore del piano di assetto, del programma e del regolamento di attuazione, nel comprensorio del parco sono vietate:
Art. 9.  (Norme di salvaguardia). Nel territorio del parco sono comunque vietati:
Art. 10.  (Norme particolari). Il regolamento di attuazione dovrà stabilire norme per l'esercizio degli usi civici esistenti, nel rispetto delle tradizioni e delle reali necessità socio-economiche delle [...]
Art. 11.  (Sanzioni). Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti, o alla inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge, nel piano di assetto e nel [...]
Art. 12.  (Norme finali). L'ente gestore con la presente legge è autorizzato, sentito l'ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali, a stipulare convenzioni con enti pubblici, con organismi di [...]
Art. 13.  (Convocazione del consorzio di gestione). Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali facenti parte del consorzio di gestione sono tenuti a [...]


§ 4.4.21 - L.R. 29 gennaio 1983, n. 8. - Istituzione del Parco naturale

regionale dell'Appennino «Monti Simbruini».

(B.U. 28 febbraio 1983, n. 6).

 

Art. 1. (Istituzione). A norma gli articoli 6 e 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, è istituito il parco regionale dell'Appennino «Monti Simbruini», compreso nel sistema di cui all'articolo 1 della legge medesima.

 

     Art. 2. (Perimetrazione). Il parco regionale dell'Appennino «Monti Simbruini» è delimitato dai confini descritti nell'elenco (allegato A) e riportati nella cartografia in scala 1:25.000 dei fogli I.G.M. - Istituto geografico militare - n. 145 e n. 151, (allegato B - omissis), che costituiscono parte integrante della presente legge.

     Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'ente gestore di cui al successivo articolo 4 provvede all'apposizione di idonei cartelli perimetrali e lungo le strade di accesso al parco, recanti la scritta «Regione Lazio - sistema dei parchi e delle riserve naturali - parco naturale regionale dell'Appennino Monti Simbruini» ed un simbolo o marchio proprio e caratteristico del parco concordati con l'ufficio regionale dei parchi.

 

     Art. 3. (Classificazione). Il parco regionale dell'Appennino «Monti Simbruini» è destinato alla conservazione, valorizzazione e razionale utilizzazione dell'ambiente naturale, allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali interessate, alla corretta fruizione da parte di tutta la popolazione secondo le direttive del piano di assetto e del regolamento di attuazione di cui ai successivi articoli 5 e 6.

     Il parco regionale dell'Appennino «Monti Simbruini» è classificato «naturale», a norma dell'articolo 3 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

 

     Art. 4. (Gestione). La gestione del parco naturale regionale dell'Appennino «Monti Simbruini» è affidata ad un consorzio costituito tra i comuni di Camerata Nuova, Cervara di Roma, Subiaco, Jenne, Vallepietra, Trevi nel Lazio, Filettino e la X comunità montana «Valle dell'Aniene». Entro il termine di sessanta giorni dalla costituzione degli organi previsti dalla presente legge il consorzio adotta il proprio statuto, che viene approvato con deliberazione della Giunta regionale. Sono organi del consorzio l'assemblea, la giunta, il presidente e il collegio dei revisori dei conti.

     L'assemblea del consorzio è costituita dal sindaco o da un suo delegato e da due consiglieri, di cui uno per la minoranza, per ogni comune del parco e dal presidente e da due consiglieri, di cui uno per la minoranza, della comunità montana.

     Le sedute del consorzio di gestione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei seggi assegnati.

     Entro il termine di trenta giorni dall'approvazione dello statuto da parte della Regione il consorzio di gestione istituisce l'ufficio tecnico preposto alla gestione del parco composto da un direttore del parco, da un vice direttore, dal personale amministrativo e tecnico organizzativo ed in ragione di un massimo complessivo di sessanta addetti.

     Il direttore del parco svolge le funzioni di segretario del consorzio e partecipa con funzioni consultive alle riunioni dell'assemblea e del comitato di gestione.

     Il comitato di gestione si avvarrà della consulenza di un comitato tecnico scientifico [*] composto secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 ed integrato da:

     - un architetto urbanista;

     - un agronomo;

     - un archeologo;

     - un esperto di problemi del turismo.

     Il personale di gestione verrà assunto mediante pubblico concorso i cui termini verranno stabiliti di concerto con l'Assessorato regionale per il personale e con l'ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali. Fino all'espletamento dei concorsi per lo svolgimento delle mansioni riguardanti il funzionamento ed il primo avviamento del parco, l'ente gestore potrà avvalersi del personale degli enti locali interessati nonché di quello degli uffici regionali distaccato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     In caso di mancata costituzione del consorzio o di scioglimento dello stesso, ovvero nel caso di costanti inadempienze alle norme contenute nella presente legge, il Presidente della Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti, nomina un commissario.

 

     Art. 5. (Piano di assetto e programma di attuazione). Entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore predispone il piano di assetto ed il programma di attuazione in base alle disposizioni del successivo articolo 6.

 

     Art. 6. (Direttive per la valorizzazione ed utilizzazione). Il piano di assetto, oltre a quanto previsto nell'articolo 8 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, dovrà indicare:

     a) le zone da destinare a riserva integrale. orientata e parziale;

     b) gli eventuali monumenti naturali da preservare;

     c) le aree da destinare alla fruizione pubblica per fini turistici, didattici, educativi, sportivi e le relative attrezzature;

     d) i percorsi attrezzati e segnalati, rappresentativi dei diversi ambienti tipici del parco, denominati «sentieri natura»;

     e) le emergenze storiche, artistiche ed archeologiche da conservare e valorizzare, nonché i relativi interventi da proporre ai competenti organi dello Stato, ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

     f) le zone in cui mantenere ed incentivare le attività produttive, agricole, zootecniche e silvo-colturali compatibili con la salvaguardia dei valori ambientali attraverso idonei piani di settore;

     g) le zone in cui incentivare le tecniche di lotta biologica per la difesa fito-sanitaria delle culture agrarie;

     h) le zone in cui sviluppare il turismo sociale in relazione alle leggi ed ai programmi regionali vigenti;

     i) i provvedimenti mediante i quali il comprensorio del parco venga utilizzato per la tutela della fauna autoctona e l'incremento del patrimonio faunistico che al fine di promuovere l'irradiazione sul territorio circostante al parco della fauna cacciabile.

     Il programma di attuazione, oltre a quanto previsto dalla legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, dovrà contenere:

     a) i nuovi piani di assestamento forestale relativi ai boschi del comprensorio redatti secondo principi di silvicoltura naturalistica e rispondenti alle finalità della presente legge;

     b) i programmi per il recupero, la incentivazione e la riorganizzazione delle attività artigianali tipiche;

     c) i programmi per la promozione e la commercializzazione dei prodotti locali agricoli, zootecnici ed artigianali, anche mediante l'apposizione di un marchio di qualità motivatamente apposto dall'ente gestore;

     d) gli indirizzi per il recupero del patrimonio edilizio esistente con particolare riferimento alle tipologie architettoniche tradizionali.

     L'ente gestore potrà stabilire che il pubblico acceda ad alcune zone del parco o ad alcuni dei suoi servizi dietro pagamento di una somma il cui ammontare dovrà essere stabilito di concerto con l'ufficio regionale per i parchi, al fine di concorrere al finanziamento per la gestione del parco.

     Dovranno comunque essere assicurate particolari facilitazioni per gruppi in visita a scopo didattico o per ricerca scientifica, e per quelli organizzati da associazioni riconosciute per la promozione culturale dei cittadini.

 

     Art. 7. (Finanziamento). Per la realizzazione del parco naturale regionale dell'Appennino «Monti Simbruini» è autorizzata per l'anno finanziario 1983 la spesa di L. 1.200 milioni.

     Detta somma sarà iscritta in termini di competenza al capitolo che si istituisce nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1983 con la seguente denominazione: «Contributi per la gestione e il primo avviamento del parco naturale regionale dell'Appennino "Monti Simbruini"».

     Alla copertura finanziaria della spesa predetta si provvede, ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 20 della legge 12 aprile 1977, n. 15, con i fondi accantonati sul capitolo numero 25842 (fondo globale) del bilancio regionale 1982.

     Con decreto del Presidente della Giunta regionale si darà corso alle conseguenti variazioni di bilancio.

     Alla copertura finanziaria degli oneri afferenti gli anni successivi si provvederà annualmente con legge di bilancio.

     Alla erogazione dei finanziamenti annuali ordinari la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dall'ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno che deve contenere tra l'altro i rendiconti delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie, la descrizione delle attività svolte nella gestione annuale, compresi i progetti di attuazione o stralci di essi.

     Possono essere concessi all'ente gestore finanziamenti concernenti singoli progetti di interesse locale o regionale da realizzare nell'ambito del parco, o contributi da parte di enti pubblici o privati, per la realizzazione di iniziative utili alle finalità istitutive e al funzionamento del parco stesso.

 

     Art. 8. (Norme transitorie). Fino all'entrata in vigore del piano di assetto, del programma e del regolamento di attuazione, nel comprensorio del parco sono vietate:

     a) l'apertura di nuove strade carrabili e di piste di penetrazione;

     b) l'esecuzione di qualunque taglio boschivo nei boschi di proprietà pubblica ed in quelli di alto fusto di proprietà privata. Sono fatti salvi i diritti di uso civico esistenti, per i quali dovranno essere rilasciate apposite autorizzazioni da parte della Giunta regionale. E' permessa l'utilizzazione dei boschi cedui di proprietà privata di superficie non superiore a due ettari, nel rispetto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nelle rispettive province. L'utilizzazione di boschi cedui di proprietà di privati e di superficie superiore a due ettari è subordinata al rilascio di apposite autorizzazioni da parte della Giunta regionale;

     c) l'esecuzione di qualunque opera edilizia e di urbanizzazione, fatta eccezione per le opere classificate di pubblica utilità d'interesse dello Stato e degli enti pubblici territoriali delle opere consentite dagli strumenti urbanistici esistenti per l'esercizio delle attività agricole, per i centri storici e le zone di completamento, per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria degli impianti sportivi esistenti, per gli interventi urgenti di restauro conservativo e manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi previsti dal titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457 e per gli interventi di adempimento e leggi statali e regionali in vigore.

 

     Art. 9. (Norme di salvaguardia). Nel territorio del parco sono comunque vietati:

     a) la manomissione e l'alterazione delle caratteristiche naturali;

     b) l'apertura di nuove cave o la riattivazione di quelle dimesse. Le attività estrattive esistenti dovranno essere continuate esclusivamente al fine del restauro ambientale secondo le direttive della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1;

     c) la circolazione e la sosta di mezzi motorizzati al di fuori della viabilità ordinaria, fatta eccezione per i mezzi di servizio del parco, per i mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento di compiti di istituto, dei mezzi necessari alla conduzione delle attività agricole per i quali verrà rilasciato gratuitamente dall'ente gestore un apposito contrassegno;

     d) l'esercizio della caccia con qualunque mezzo esercitata, salvo i casi previsti dalla legislazione vigente, l'ente gestore, previo parere dell'ufficio regionale per i parchi, potrà autorizzare catture di animali, al solo fine di studio, da parte di soggetti interessati alla ricerca scientifica;

     e) l'accensione di fuochi, il campeggio, i bivacchi, al di fuori delle aree appositamente destinate allo scopo dell'ente gestore;

     f) l'apposizione di cartelli pubblicitari al di fuori dei centri urbani. i cartelli esistenti dovranno essere rimossi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 10. (Norme particolari). Il regolamento di attuazione dovrà stabilire norme per l'esercizio degli usi civici esistenti, nel rispetto delle tradizioni e delle reali necessità socio-economiche delle popolazioni interessate e delle finalità istitutive del parco.

 

     Art. 11. (Sanzioni). Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti, o alla inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge, nel piano di assetto e nel regolamento di attuazione del parco, si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

     La sanzione amministrativa minima è stabilita in L. 100.000.

     La sanzione amministrativa per le violazioni delle norme di cui alla lettera c) dell'articolo 8 della presente legge è stabilita nella misura unica di L. 5.000.000, equivalente alla sanzione massima prevista dall'articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

     Le violazioni sono accertate dagli organi di vigilanza dell'ente gestore, dagli organi di polizia urbana e rurale, dal corpo forestale dello Stato, dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

     Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella legge regionale 15 marzo 1978, n. 6.

 

     Art. 12. (Norme finali). L'ente gestore con la presente legge è autorizzato, sentito l'ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali, a stipulare convenzioni con enti pubblici, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, per la gestione dei servizi generali necessari alla conduzione, al funzionamento ordinario e straordinario del parco.

 

     Art. 13. (Convocazione del consorzio di gestione). Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali facenti parte del consorzio di gestione sono tenuti a designare i loro rappresentanti in seno all'assemblea, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 4.

     Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, o su sua delega, l'Assessore regionale competente in materia di parchi, convoca i rappresentanti di cui al comma precedente per procedere all'elezione del presidente del consorzio di gestione del parco.

     Al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore delegato spetta altresì indire le convocazioni successive e che si rendono necessarie sino alla nomina del presidente del consorzio di gestione.

 

 

Allegato A

 

Descrizione dei confini del parco regionale Monti Simbruini.

     Confine regionale tra Lazio e Abruzzo dalla intersezione dello stesso con il confine comunale di Cervara di Roma fino alla intersezione con il confine comunale di Filettino; il confine comunale tra Filettino fino alla intersezione a quota 1.058 con il vallone di S. Onofrio; il fosso dell'Obaco ed il fosso Capo fino al fontanile di Capo d'Acqua ed al ponte delle Tartare; la riva sinistra dell'Aniene ad una distanza di 100 metri dalla stessa, dal ponte delle Tartare fino al ponte Rapone; la statale 411 da ponte Rapone al Km 74; il fosso delle Cammore lungo la riva destra, dal km 74 della statale 411 fino all'allineamento con la quota 577 della strada Subiaco - monte Livata; l'allineamento tra il fosso delle Cammore e la quota 577 della strada Subiaco - Livata; la strada Subiaco - Vignola - Cervara dalla intersezione a quota 577 con la strada Subiaco - Livata fino al tornante a quota 771; l'allineamento tra la quota 771 e la quota 930; la strada provinciale Cervara - Arsoli tra la quota 930 e l'intersezione con il confine comunale tra Cervara ed Arsoli; il confine comunale di Cervara dalla intersezione con la provinciale Cervara - Arsoli fino all'intersezione con il confine regionale Lazio-Abruzzo.

 

 

Allegato B (Omissis).

 

 


[*] Vedi l'articolo 2 della L.R. 22 maggio 1995, n. 29.