§ 4.2.100 - L.R. 25 novembre 1999, n. 35.
Interventi per la salvaguardia e valorizzazione delle mura storiche di Rieti e di Ardea.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:25/11/1999
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Contributo al Comune di Rieti).
Art. 2.  (Contributo al Comune di Ardea).
Art. 3.  (Procedura per la concessione dei contributi).
Art. 4.  (Disposizioni finanziarie).


§ 4.2.100 - L.R. 25 novembre 1999, n. 35.

Interventi per la salvaguardia e valorizzazione delle mura storiche di Rieti e di Ardea.

(B.U. 10 dicembre 1999, n. 34 - S.O. n. 4).

 

Art. 1. (Contributo al Comune di Rieti).

     1. La Regione concede contributi in conto capitale al Comune di Rieti per interventi di salvaguardia e valorizzazione della cinta muraria.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati a:

     a) il recupero ed il consolidamento statico delle porzioni degradate di muratura;

     b) il recupero e la valorizzazione delle porte storiche di accesso alla città;

     c) l'eliminazione delle incoerenze morfologiche presenti, quali la chiusura dei fornici di recente realizzazione e la rimozione delle superfetazioni;

     d) il recupero e la riqualificazione di aree adiacenti alle mura.

     3. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere b), c) e d) l'amministrazione comunale presenta appositi studi di settore corredati dai relativi pareri della soprintendenza ai beni storico-architettonici per il Lazio.

 

     Art. 2. (Contributo al Comune di Ardea).

     1. La Regione concede un contributo in conto capitale al Comune di Ardea per i lavori di recupero e di consolidamento della cinta muraria e delle strutture limitrofe.

 

     Art. 3. (Procedura per la concessione dei contributi).

     1. I contributi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) e di cui all'articolo 2 sono concessi con le procedure previste dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, in quanto applicabili.

     2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, procede all'erogazione dei contributi entro trenta giorni dalla richiesta dei comuni interessati.

 

     Art. 4. (Disposizioni finanziarie).

     1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge di complessive lire 2.200 milioni per il biennio 1999-2000 destinati ai Comuni di Rieti ed Ardea, viene coperto dalle poste contabili iscritte nell'elenco 4 allegato al bilancio per l'anno 1999 al capitolo 39002, lettera d) relativa alle mura di Rieti di lire 700 milioni e lettera e) relativa alle mura di Ardea con lire 500 milioni per l'anno 1999 e lire 1.000 milioni per l'anno 2000.

     2. Per gli interventi relativi alle mura di Rieti, viene istituito, nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso, il capitolo 44219 con la denominazione "Contributi per interventi di salvaguardia e valorizzazione delle mura di Rieti" con lo stanziamento di lire 700 milioni.

     3. Per gli interventi relativi alle mura di Ardea, viene istituito, nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso il capitolo 44221 con la denominazione "Contributo al Comune di Ardea per lavori di recupero e consolidamento delle cinta murarie e strutture limitrofe", con lo stanziamento di lire 500 milioni.