§ 4.2.81 - Legge Regionale 7 gennaio 1992, n. 1.
Interventi infrastrutturali a sostegno del sistema portuale del Lazio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:07/01/1992
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di adeguare le strutture portuali del Lazio a livelli operativi occorrenti per le esigenze connesse agli imminenti processi strutturali, la Regione concorre finanziariamente per la [...]
Art. 2.      1. Nelle more della definizione dei piani pluriennali di cui al precedente articolo e tenuto conto di alcune situazioni oggettive di particolare emergenza, di cui dovrà, comunque, tenersi [...]
Art. 3.      1. Il consorzio del porto di Civitavecchia provvede agli interventi di cui al precedente articolo 2, che come previsto dai programmi di sviluppo dello stesso consorzio e di quelli dello Stato in [...]
Art. 4.      1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 30.000 milioni, ripartita in 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
Art. 5.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 4.2.81 - Legge Regionale 7 gennaio 1992, n. 1.

Interventi infrastrutturali a sostegno del sistema portuale del Lazio.

(B.U. n. 3 del 30 gennaio 1992).

 

Art. 1.

     1. Al fine di adeguare le strutture portuali del Lazio a livelli operativi occorrenti per le esigenze connesse agli imminenti processi strutturali, la Regione concorre finanziariamente per la realizzazione di infrastrutture idonee ad elevare le potenzialità dei servizi offerti dalle strutture portuali del proprio territorio.

     2. Per il conseguimento delle predette finalità, la Regione, di concerto con gli enti territoriali intermedi quali saranno determinati a seguito dell'attuazione della legge 8 agosto 1990, n. 142, elabora piani pluriennali di sviluppo e adeguamento del sistema portuale regionale nello spirito e con le modalità di cui all'articolo 45 del proprio statuto.

 

     Art. 2.

     1. Nelle more della definizione dei piani pluriennali di cui al precedente articolo e tenuto conto di alcune situazioni oggettive di particolare emergenza, di cui dovrà, comunque, tenersi presente nella formulazione dei piani medesimi, la Regione interviene, con i propri stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale 1991/1993 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991, a favore del consorzio del porto di Civitavecchia per le necessità relative all'ammodernamento delle attrezzature e dei rispettivi impianti portuali.

 

     Art. 3.

     1. Il consorzio del porto di Civitavecchia provvede agli interventi di cui al precedente articolo 2, che come previsto dai programmi di sviluppo dello stesso consorzio e di quelli dello Stato in base alle seguenti priorità:

     1) per l'ammodernamento del parco dei mezzi meccanici per sopperire all'attuale insufficienza degli stessi e per corrispondere alla domanda dell'utenza portuale in continua ascesa;

     2) sistemazione dei piazzali di sosta e delle banchine per il «Terminal Conteiner»;

     3) sistemazione della rete fognante portuale;

     4) sistemazione degli impianti elettrici.

     2. L'erogazione dei contributi di cui alla presente legge sarà disposta con le modalità di cui alla legge regionale del 26 giugno 1980, n. 88.

 

     Art. 4.

     1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 30.000 milioni, ripartita in 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

     2. Il corrispondente importo viene iscritto al capitolo n. 12601 del bilancio 1991 con la seguente denominazione: «Interventi infrastrutturali integrati a sostegno del sistema portuale del Lazio».

     3. Alla copertura finanziaria dell'onere di cui sopra si provvede mediante utilizzazione della partita contabile di cui alla lettera d) del capitolo n. 29822 del bilancio regionale 1991 elenco n. 4, per gli esercizi finanziari 1991, 1992 e 1993.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.