§ 4.1.86 - L.R. 2 maggio 1995, n. 20.
Intervento straordinario della Regione a favore del comune di Capranica (Viterbo) per il risanamento, consolidamento e riqualificazione dei versanti a [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:02/05/1995
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Procedure di intervento.
Art. 3.  Norme finanziarie.
Art. 4.  Dichiarazione di pubblica utilità.


§ 4.1.86 - L.R. 2 maggio 1995, n. 20.

Intervento straordinario della Regione a favore del comune di Capranica (Viterbo) per il risanamento, consolidamento e riqualificazione dei versanti a margine del centro storico.

(B.U. 12 maggio 1995, n. 13, S.O. n. 6).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, in conformità ai propri obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico-ambientale, interviene, d'intesa con il comune di Capranica, per il risanamento, consolidamento e riqualificazione urbanistico-ambientale del sistema dei versamenti a margine del centro storico che rappresentano un esempio tipico di fortificazione naturale a protezione dell'antico borgo mediovale.

 

     Art. 2. Procedure di intervento.

     1. Il comune di Capranica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un progetto generale di massima, da attuarsi per singoli lotti mediante progetti esecutivi sulla base degli stanziamenti disponibili in bilancio per il «risanamento, consolidamento e riqualificazione urbanistico-ambientale dei versanti a margine del centro storico».

     2. Il progetto generale di massima ed i singoli progetti esecutivi, redatti in rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, sono approvati dal comune previo parere vincolante del comitato tecnico consultivo regionale 2ª sezione oppure del settore decentrato opere e lavori pubblici di Viterbo, in relazione a quanto previsto dalla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e successive integrazioni e modifiche.

     3. L'erogazione dei fondi al comune di Capranica avverrà con le modalità previste dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 così come modificata dall'articolo 41 della legge regionale 6 aprile 1985, n. 33 e successive integrazioni e modifiche.

 

     Art. 3. Norme finanziarie.

     1. Per le finalità della presente legge, compreso gli oneri per spese generali e tecniche, sono stanziati, a favore del comune di Capranica, L. 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1995.

     2. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1995 è istituito il capitolo n. 32419 «Intervento finanziario della Regione per il risanamento, consolidamento e riqualificazione dei versanti a margine del centro storico di Capranica» con una disponibilità finanziaria, in termini di competenza, di L. 1.000 milioni.

     3. Alla copertura dell'onere previsto per l'anno 1995, si provvederà mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 39002, lettera c) e utilizzazione della posta contabile all'uopo iscritta all'elenco n. 4 del bilancio 1995.

     4. Per gli anni successivi si provvederà alla copertura dei rispettivi esercizi, sulla base degli importi dei singoli progetti esecutivi di cui all'articolo 2.

 

     Art. 4. Dichiarazione di pubblica utilità.

     1. Le opere di risanamento, consolidamento e riqualificazione dei versanti a margine del centro storico di Capranica, di cui all'articolo 1, sono dichiarate di pubblica utilità.